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BIM e appalti digitali, ecco le linee guida del Ministero delle infrastrutture: cosa cambia



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Le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiariscono l’applicazione dei metodi di gestione informativa digitale previsti dal D.Lgs. 36/2023. Dal primo gennaio 2025 scatta l’obbligo BIM per nuove opere e interventi sopra soglia. Centrale il cambiamento organizzativo: ruoli, CDE, formazione e strumenti

Pubblicato il 27 feb 2026

Francesco Porzio

Porzio & Partners



fosdem open source (1); appalti digitali; governance it

In sintesi

  • Le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spiegano l’applicazione dei «Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» (art. 43 D.Lgs. 36/2023) per promuovere efficienza, qualità e l’uso del BIM.
  • Dal 1° gennaio 2025 gli Enti Pubblici devono gestire digitalmente con BIM progettazione e realizzazione: obbligo per opere nuove, interventi > € 2.000.000 e beni culturali > € 5.382.000, escluse le manutenzioni ordinarie.
  • È richiesto un cambiamento organizzativo: piano di formazione, redazione di un atto di organizzazione e strumenti dedicati; individuazione di BIM manager, CDE manager e BIM coordinator; vantaggi nel ciclo di vita e maggiore trasparenza secondo ANAC con riduzione delle variante in corso d’opera.
Riassunto generato con AI

In un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione di linee guida su molteplici temi attuali, quelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si distinguono per il loro carattere concreto e operativo. Le Linee Guida chiariscono come interpretare e applicare “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” previsti dall’art. 43 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023.

L’obiettivo dichiarato nelle Linee Guida è “consentire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, assicurare la qualità delle opere e la massima tempestività nell’esecuzione dei contratti pubblici”. Potrebbe sembrare il medesimo di qualsiasi iniziativa di gara ma è tecnicamente proprio questo l’obiettivo dell’introduzione degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – Building Information Modeling – BIM – che da anni già rientrano nelle best practice del settore e sono irrinunciabili per edifici e impianti complessi.

Obblighi di gestione informativa digitale dal primo gennaio 2025

Gli Enti Pubblici dal primo gennaio 2025, devono gestire in digitale (con metodologia BIM) l’intero processo di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Ciò significa produrre modelli informativi digitali di edifici, infrastrutture e impianti con dati geometrici, fisici e funzionali strutturati. Questo obbligo vige per le opere di nuova costruzione, per interventi su costruzioni esistenti di costo maggiore di € 2.000.000 e per interventi su beni culturali di costo maggiore di € 5.382.000. È escluso l’obbligo in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che gli stessi non riguardino opere già eseguite con l’impiego di tali metodi.

Quando scatta l’obbligo e cosa resta escluso

Il Codice dei contratti pubblici evita deliberatamente di ridurre i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni a un modello 3D, infatti li definisce “metodologie, processi e tecnologie … che permettono la produzione, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera immobiliare o infrastrutturale, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l’efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti.”

Gestione informativa digitale non è solo un modello 3D

Il BIM è essenzialmente un modo di progettare e gestire un’opera in cui, anziché produrre disegni 2D separati e documenti scollegati, si costruisce un modello digitale tridimensionale dell’edificio o dell’infrastruttura, dove ogni elemento porta con sé informazioni strutturate.

Ad esempio un muro non è solo una geometria 3D ma un oggetto che contiene dati quali spessore, materiali, prestazione termica, costo unitario, fornitore, fase di costruzione, requisiti di manutenzione, classe di resistenza al fuoco, ecc. Lo stesso vale per ogni altra componente: una finestra, un tubo dell’impianto idraulico, un quadro elettrico, una trave. Tutti questi oggetti sono collocati nello spazio tridimensionale e collegati tra loro da relazioni logiche che portano benefici in fase di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione evolutiva.

Il cambiamento organizzativo richiesto dalla gestione informativa digitale

Le Linee Guida vanno oltre il semplice modellamento degli immobili tramite BIM perché vogliono che la gestione informativa digitale delle costruzioni generi un cambiamento organizzativo complessivo. Gli Enti devono infatti dotarsi di figure professionali, di ambienti di condivisione dati, di organizzazione interna, di piani di formazione e di dotazioni hardware e software adeguate. Il modello informativo diventa l’oggetto giuridico centrale del contratto, con prevalenza contrattuale sugli elaborati tradizionali.

Tre adempimenti obbligatori prima dell’integrazione del BIM

Prima di integrare il BIM nei processi, gli Enti devono completare tre adempimenti obbligatori:

definire e attuare un piano di formazione del personale differenziato per ruoli,

redigere un atto di organizzazione che formalizza ruoli, responsabilità, flussi informativi e standard operativi,

acquisire e gestire gli strumenti hardware e software.

L’atto di organizzazione non è un documento standard una tantum ma uno strumento di governance evolutivo, da aggiornare con cadenza triennale e da integrare con la pianificazione strategica.

Figure chiave previste dalle linee guida

Le Linee Guida prevedono inoltre tre figure chiave:

il gestore dei processi digitali (BIM manager), che governa l’impostazione organizzativa complessiva,

il gestore dell’ambiente di condivisione dati (CDE manager), che amministra la piattaforma di scambio informativo,

il coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator), che opera sul singolo intervento coordinando consegne, verifiche e interazioni con gli operatori economici.

Queste figure devono essere individuate preferibilmente tra il personale interno ed è ammessa l’esternalizzazione in via residuale in caso di impossibilità di copertura interna. Non sono richiesti titoli di studio o certificazioni specifiche, ma adeguata formazione e documentata esperienza professionale.

Benefici del BIM lungo il ciclo di vita dell’opera

Se il BIM porta benefici significativi in fase di progettazione consentendo di individuare in anticipo interferenze tra strutture, impianti, architettura, di coordinare i contributi specialistici, di ridurre varianti in corso d’opera e di elaborare computi metrici più affidabili, il valore progressivamente crescente e pervasivo emerge nella gestione di medio e lungo termine, dove un patrimonio informativo strutturato e aggiornato è importantissimo per la capacità di manutenere e gestire in modo economico ed efficace gli immobili e gli impianti.

Per la maggior parte degli immobili pubblici già esistenti e gestiti con appalti di manutenzione e facility management non cambia quasi nulla nell’immediato. Il cambiamento di paradigma si costruisce progressivamente perché le opere nuove nascono digitali e nel tempo il patrimonio digitalizzato cresce. Il limite principale dell’impianto normativo attuale è che la gestione del patrimonio esistente, che è la parte preponderante, rimane fuori dal perimetro dell’obbligo.

Nonostante il provvedimento abbia finalità principalmente tecniche, economiche e organizzative, ANAC, leggendolo attraverso la lente della legalità e della trasparenza, riesce ad apprezzare anche i benefici indiretti come la prevenzione di infiltrazioni della criminalità. Se i processi sono più tracciabili, i dati più strutturati, le decisioni più documentate e le varianti in corso d’opera più controllate, si riducono certamente gli spazi per manipolazioni, costi imprevisti e affidamenti non trasparenti. La variante in corso d’opera rappresenta infatti un potenziale veicolo di infiltrazione criminale negli appalti pubblici.

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