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Risarcimento danni privacy: l’Ue allarga le maglie, l’Italia resta cauta



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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il timore di divulgazione dei dati personali può fondare un diritto al risarcimento, anche senza prova concreta. È necessario dimostrare il danno subito e il nesso di causalità con la violazione del GDPR, indipendentemente dalla gravità del danno

Pubblicato il 27 set 2024

Amal Souihel

ESSE-CI Centro Studi

Valentina Zanni

ESSE-CI Centro Studi



lo scoring come un mero atto istruttorio o preparatorio

Il timore che i propri dati personali siano stati divulgati a terzi, a seguito di una violazione del GDPR, senza dimostrare che ciò sia avvenuto in concreto, è sufficiente per fondare un diritto al risarcimento dei danni, purché tale timore e le sue conseguenze negative siano provati.

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