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Dipendente pubblico di giorno, agricoltore nel tempo libero: cosa dice il Fisco



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L’attività agricola in regime di esonero è compatibile con il pubblico impiego: ecco perché

Pubblicato il 5 ago 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



fattura elettronica, commercialisti, documenti digitali fatturazione elettronica internazionale Nota di credito con cedente/prestatore uguali; dipendente pubblico agricoltore; fattura scartata

DOMANDA
Sono un dipendente pubblico in attività e nel contempo posseggo dei terreni agricoli in cui produco del foraggio che vorrei vendere ad un commerciante che a suo volta lo rimetterà sul mercato. Io non ho partita IVA poiché, ripeto sono un dipendente della P.A. Chiedo come poter effettuare la vendita per operare con regolarità fiscale. Presumo che il ricavato della vendita non supererà i 5mila euro. Poi chiedo anche se le spese che sostengo per la produzione del foraggio possono essere considerate in detrazione.


RISPOSTA
Il possesso di terreni agricoli che producono beni per la vendita configura attività rilevante ai fini IVA, per cui Lei è obbligato a richiedere la partita IVA. La sua posizione di dipendente di una pubblica Amministrazione non è incompatibile con l’esercizio di attività agricola, tra l’altro, nel caso suo, assolutamente marginale. Infatti, vero è che gli articoli 97 e 98 della Costituzione prevedono la “esclusività” del rapporto di pubblico impiego, ma la sentenza della Corte di Cassazione n. 27420/202, ha affermato il seguente principio: “Nel pubblico impiego privatizzato, nella specie alle dipendenze di un ente locale, anche la partecipazione alle imprese agricole, se caratterizzata da abitualità e professionalità, presumibili in caso sia prescelta la forma societaria, rientra nel divieto di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno, perché, interferendo con l’attività ordinaria del dipendente, è lesiva dei principi costituzionali di esclusività e di imparzialità della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico”. Ne consegue che se l’attività agricola non è svolta con abitualità e professionalità – come sembra evidente nel suo caso – non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità. Premesso quindi che la vendita di prodotti le impone l’apertura della partita IVA, se il volume d’affari annuo non supera 7.000 €, Lei fruisce dell’esonero da tutti gli adempimenti Iva a esclusione della numerazione e conservazione delle fatture che saranno emesse cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 DPR n 633/72. Il regime di esonero comporta nella sostanza la irrilevanza sia dell’IVA assolta sugli acquisti che quella dovuta sulle vendite, mentre ai fini delle II.DD. non cambia nulla perché la tassazione dell’attività agricola avviene con i criteri “catastali” (reddito dominicale e reddito agrario).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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