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Barbero censurato su Facebook: perché sono tempi brutti per tutti



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Il video di Barbero contro la riforma del CSM viene etichettato su Facebook come “false” da un fact-checker terzo. Da qui il confronto tra fact-checking e giudizio sulle opinioni, il tema della libertà di espressione e le responsabilità delle piattaforme. Che ruolo può avere il Digital Services Act?

Pubblicato il 28 gen 2026

Enrico Pelino

Avvocato e PhD in diritto dell’informatica e informatica giuridica



barbero censura meta

La vicenda è nota: Alessandro Barbero, medievista insigne e magnetico divulgatore, consegna alla Rete le proprie ragionate considerazioni a supporto del no al referendum sulla riforma del CSM.

Ritiene, in sintesi estrema, che la riforma costituzionale indebolirà il potere giudiziario e rafforzerà quello esecutivo.

Piaccia o non piaccia, è un’opinione, è espressa garbatamente, il giurista direbbe in modo continente, ed è sostenuta da un pregevole percorso motivazionale.

È sostenuta talmente bene, anzi, che il video diventa rapidamente virale sulla piattaforma Facebook, producendo nervosismo altrettanto virale in chi coltiva opinioni opposte.

altro, il messaggio censurato di alessandro barbero sul referendum: "ecco perché voterò no"

Il nervosismo genera segnalazioni a Meta, titolare della piattaforma, che, o per le segnalazioni o per eccesso di visualizzazioni, lo sottopone al fact-checking di Open.

Caso Barbero e censura su Facebook: perché l’etichetta “false” pesa

E qui sorpresa: la valutazione di un privato a contratto, che si trova nel ruolo di decisore della voce e del pensiero altrui, lo qualifica come fake news, oscurandone la visione da alcune pagine, con la dicitura “Third-party fact-checkers reviewed the information you shared and said that it is false”.

False”: giudizio pesante, si converrà, e assunto senza contraddittorio.

Il video è troppo popolare e continua a circolare, tanto da essere tuttora visibile, ma il risultato di averlo marchiato come “falso” ha un peso.

Da questo momento è sorto un vasto dibattito nazionale se si trattasse o no di censura, e perché, in ogni caso, si dovessero mai sindacare le scelte di Meta, ossia di un soggetto privato che determina autonomamente il funzionamento dei propri servizi digitali.

Come se la multinazionale non fosse immersa in un contesto normativo che definisce e limita ciò che può o non può fare con l’immenso patrimonio dei nostri dati e delle nostre opinioni, gestite con lauto profitto.

Nella specie questo contesto normativo si chiama Digital Services Act o DSA, ossia il Regolamento (UE) 2022/2065.

Curiosamente, al dibattito hanno partecipato, su schieramenti opposti, anche giuristi.

Dal video virale al fact-checking

Scrivo “curiosamente”, perché nello strumentario di base del giurista dovrebbe trovarsi, intorno al primo o al secondo posto, la nozione di libertà di manifestare il pensiero e di esprimere critiche, radicata nell’art. 21 della Costituzione e nel formante internazionale degli articoli 10 Cedu e 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’intero assetto giuridico in cui prosperiamo si regge infatti su pochi pilastri strutturali, uno dei quali è la tutela del pensiero difforme, del senso critico e della sua espressione.

Noi siamo le nostre opinioni; spegnendo quelle si spengono, virtualmente, le persone.

Le opinioni possono spiacere, possono sedurre, non indossano la stessa uniforme.

Le difese di Open si sono inizialmente radicate sulla pretesa natura “fuorviante” dell’esposizione di Barbero, successivamente hanno tentato di congetturare un possibile fraintendimento del Professore tra il testo dell’attuale riforma e quello di un precedente tentativo di analogo tenore.

In realtà, la posizione dello storico è chiarissima e ben esposta; le piccole sbavature vanno collocate nell’architettura complessiva del ragionamento.

E poi sono realmente sbavature? Quando lo storico indica che la componente di magistratura ordinaria sarà estratta a sorte mentre, per quella laica, il Governo continuerà a scegliere i nomi, sta parlando del testo della riforma o sta indicando ciò che di fatto, secondo la sua valutazione, accadrà?

Visto che il Governo è espressione della maggioranza parlamentare, il sorteggio avverrà verosimilmente su liste gradite al Governo?

A me pare, anche da elementi di contesto, che lo storico stia analizzando la situazione sostanziale da lui preconizzata, al di là dell’apparenza formale.

E il ragionamento è pienamente legittimo, con buona pace del diverso orientamento del fact-checker.

Anche l’argomento relativo all’indebolimento del CSM, dedotto dal suo sdoppiamento, non pare malfermo.

A me, per esempio, capita una cosa singolare: un po’ come quando resta in mente il ritornello di una canzone e non si riesce a scacciarlo, mi succede che tutte le volte che si parla di due CSM mi si innesca nei pensieri il divide et impera cesariano; non posso farci niente.

Però lo confesso qui sussurrando, perché non vorrei che, nel nuovo clima, Open Impresa Sociale s.r.l. mi collocasse poi sulla schiena l’etichetta della fake news.

Non voglio farla lunga, ma a me sembra che il fact-checking interpretato in questo modo, ossia alimentato da valutazioni fortemente controvertibili, rintuzzabili e in ultima analisi connotate da soggettività, poggi su un malinteso.

Il confine tra fatti e opinioni, per la censura Barbero su Facebook

Ora, tra fact-checking e opinion-checking esiste una differenza profonda quanto elementare.

Il fact-checking ingaggia il criterio vero/falso e si propone di smascherare le cosiddette “fake news”, ossia le notizie su fatti che non esistono.

L’opinion-checking è censura.

Le opinioni, infatti, possono piacerci o spiacerci, ma non possono essere vere o false, dunque non possono integrare fake news, per impossibilità logica.

Quando eliminiamo dalla sfera della pubblica conoscenza fatti falsi, svolgiamo una salutare opera di bonifica, sempre più ardua in tempi di AI e manipolazioni dall’alto, si veda l’esempio più avanti riportato.

Quando eliminiamo dalla sfera pubblica opinioni altrui, facciamo censura, impoverendo il dibattito, visto che lo stato di salute di questo dibattito si misura proprio in termini di accessibilità a opinioni diverse e contrarie.

Come un ambiente sano si misura in termini di biodiversità.

In definitiva, il fact-checker che qualifica opinioni, dunque contenuti per definizione legittimi, come fake, “falso/fabbricato”, cade nel paradosso di produrre, ciò facendo, un fake.

Il massimo della censura si raggiunge nei regimi autoritari – sia perdonata la banalità ma la avverto necessaria – in cui le opinioni hanno tutte lo stesso contenuto, mentre quelle sgradite al potere devono muoversi nella semiclandestinità.

Dunque, il fact-checker, soggetto privato, si trova investito di un ruolo delicatissimo.

Se contrasta la circolazione delle opinioni anziché quella dei fatti falsi contribuisce a sospingere uno stato democratico verso un assetto meno democratico.

Può obiettarsi: ma un fatto che cos’è? E la verità forse esiste? Le opinioni non poggiano esse stesse sulla percezione di fatti?

Sono domande stimolanti in un contesto filosofico, ma capziose in questo.

Qui infatti la risposta è semplice: nel dubbio, non può mai parlarsi di fake news, non almeno in un ordinamento in cui il diritto di espressione è centrale.

La categoria delle fake news si applica a fatti indiscutibilmente qualificabili come fatti e che sono oggettivamente falsi.

Poiché questi fatti abbondano, anche a livello apicale, gli esempi vengono facilissimi.

Ne propongo uno tratto da un recente articolo del Guardian: White House posts digitally altered image of woman arrested after ICE protest.

La Casa Bianca pubblica sulla piattaforma X un commento derisorio su una persona arrestata dall’ICE in Minnesota, accompagnandolo da un fermo immagine del video dell’arresto.

Ma il fotogramma è falso, è stato modificato in modo grottesco con l’intelligenza artificiale.

La persona, che nel fotogramma originale mostrava compostezza e dignità, presenta ora il volto deformato dal pianto, la pelle più scura e qualche chilo in più.

È un falso, una fake news di stato.

Non c’è proprio alcun dubbio, visto che il Guardian mette a disposizione uno slider a tendina che consente di sovrapporre le due immagini, facendo scorrere l’una sull’altra: tutti gli elementi pixel per pixel combaciano tranne il volto deformato della persona arrestata.

Ossia inserisce un before & after slider.

Certo, non tutti i fact-checking sono così semplici, ma sono tutti così oggettivi.

Devono esserlo.

Segnalo in proposito un approfondimento di Tania Orrù su questa rivista: Minneapolis è la morte anche della prova visiva.

Il ruolo del fact-checker: contraddittorio, errori e ricadute

Il fact-checker, soggetto privato, si trova dunque investito di un ruolo delicatissimo: se contrasta la circolazione delle opinioni anziché quella dei fatti falsi, contribuisce a spingere un ordinamento verso un assetto meno aperto e meno pluralista.

Nel momento in cui una valutazione controvertibile diventa etichetta (“false”), la conseguenza non è soltanto informativa.

È reputazionale, distributiva, talvolta economica, e incide sul modo in cui un contenuto viene visto, condiviso, creduto.

Qui il punto non è negare che vi siano errori, imprecisioni, o letture contestabili dentro un discorso pubblico.

Il punto è stabilire quando tali elementi possano essere trattati come fatti e quando restino dentro l’area della valutazione.

Se manca il contraddittorio, e se il giudizio pretende di chiudere la discussione con il timbro del vero/falso, la linea di confine tra tutela dall’inganno e polizia del pensiero diventa sottile.

E, quando si assottiglia, il rischio sistemico cresce.

Cosa prevede il DSA: lezioni dal caso Barbero censurato

Ma il Digital Services Act che cosa prevede?

Il DSA non si propone di introdurre limiti nuovi alla libertà di manifestare il pensiero, limiti cioè ulteriori rispetto a quelli della riservatezza e dell’altrui reputazione, per indicare i principali.

Si propone l’esatto opposto, ossia di potenziare semmai la libertà di manifestazione del pensiero.

Evitando da un lato l’inquinamento che deriva da fatti falsi, come quello dell’esempio più in alto, dall’altro di porre fine ai casi di censure arbitrarie da parte delle piattaforme, come a mio parere si è fatto nel caso Barbero.

Il concetto chiave del DSA è: sei il padrone della piattaforma, non il padrone dei contenuti che vi circolano.

Devi permettere a tutti di esprimersi, non applicare sanzioni, incluse “demonetizzazioni” e retrocessioni, di contenuti perfettamente leciti ma scomodi o sgraditi.

Però devi intervenire, a volte anche proattivamente (es. art. 7 DSA), a eliminare le fake news, ossia i fatti mai avvenuti, le foto modificate con l’AI (vedi sopra), le dinamiche smentite dalle evidenze, et similia.

I considerando: libertà di espressione come chiave del regolamento

E infatti il considerando 3 del DSA esordisce appunto rimarcando l’essenzialità della libertà di informazione e di espressione: “Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari [leggasi qui Meta, n.d.a.] è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell’Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione …”.

Il considerando 22 ribadisce che “La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell’accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio, ivi compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione”.

Il considerando 47 dispone che i “fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero in particolare tenere debitamente conto della libertà di espressione e di informazione”.

Gli articoli richiamati: obblighi e rischi sistemici delle piattaforme

L’art. 14.4 DSA impone ai prestatori di servizi intermediari (qui Meta) di osservare “la libertà di espressione”.

L’art. 34.1.b) rimarca l’importanza di assicurare la libertà di espressione nella valutazione dei rischi sistemici delle piattaforme online di dimensione molto grande, come Facebook, ossia i cd. VLOP.

Inutile tediare il lettore con un elenco, basti sapere che il richiamo alla libertà di espressione compare ben 21 volte nel testo normativo!

Dunque, piegare il fact-checking all’opinion-checking, scivolando sul versante dell’apprezzamento personale del contenuto del pensiero altrui integra senz’altro una violazione del DSA, che è auspicabile venga sanzionata.

Sanzionare vuol dire infatti porre le condizioni per l’esercizio futuro di maggiore scrupolo e riaffermare la sussistenza di una normativa.

Conclusioni: il rischio di “tempi foschi” oltre il caso Barbero

Il caso Barbero preannuncia tempi foschi per tutti, non dovrebbe perciò portare allegrezza immotivata a chi ha goduto della censura arbitraria di Meta.

“Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto”.

Vale infatti innanzitutto il principio hodie mihi, cras tibi, oggi a me domani a te, che chi è in grado di proiettarsi oltre l’immediato presente dovrebbe soppesare con prudenza.

Le regole giuridiche, in altre parole, garantiscono tutti.

Se le disapplichiamo o semplicemente le diluiamo, accettiamo anche il rischio di non poterci lamentare domani che ci sia applicata la censura oggi invocata per altri.

Soprattutto, a me sembra, i tempi foschi sono quelli in cui il dibattito pubblico, la soppressione o il declassamento di opinioni sgradite al potente di turno è delegata a una piattaforma multinazionale.

Ossia a un privato estero-stabilito, che ha interessi economici sul nostro territorio ma è sottratto alle conseguenze delle proprie azioni nel nostro territorio.

Un grande gestore dei dati di tutti noi che non si tiene distante, come si è visto, dalla direzione di governo d’oltreoceano.

Tra un opinion-checking e l’altro stiamo collocando la costruzione del consenso e del dissenso sulle piattaforme online nella sfera di controllo di chi considera le nostre regole di civiltà giuridica come dazi.

Lo segnalo, mi sia permesso, ai sovranisti di casa nostra, ossia ai più immotivatamente esaltati dalla censura ai danni di Barbero

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