La digital forensics tradizionale, quella a cui per decenni ci siamo abituati, basata sulla copia forense del dato – l’immagine bit-to-bit – l’assicurazione dell’integrità tramite funzioni di hashing e una ben definita catena di custodia che si protendeva dalla scena fisica all’aula del dibattimento in tribunale, si trova oggi di fronte a nodi teleologici e operativi profondamente mutati, che richiedono sempre più un cambio di passo, di paradigma. Il caso delle indagini in relazione al reato di diffusione di deepfake illecito offrono l’occasione di approfondire il tema.
approfondimento
AI e digital forensics, cosa cambia: il caso del reato di deepfake illecito
L’art. 612-quater delinea il reato di deepfake come sfida probatoria: non basta dimostrare la diffusione, serve provare la natura artefatta e ingannevole del contenuto. La corsa contro il tempo per acquisire IP, sessioni e richieste utente è decisiva, mentre l’uso di algoritmi “black box” per l’autenticazione apre una crisi del contraddittorio e dell’ammissibilità
Digital forensics presso Ministero

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