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Monitor e TV in azienda: quando scatta l’obbligo del Canone RAI speciale



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Il Canone RAI speciale non dipende dalla semplice presenza di uno schermo ma dalla capacità tecnica dell’apparecchio di ricevere il segnale radiotelevisivo. Per imprese e professionisti la distinzione tra TV, monitor professionali e sistemi di digital signage è decisiva per capire quando l’obbligo scatta davvero

Pubblicato il 22 apr 2026

Alfredo Pasini

Consulente Studio Legale Sarzana e Associati

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

avvocato, Studio legale Sarzana e Associati, Roma



canone rai speciale; disinformazione; fake news
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Nelle reception aziendali, nelle sale d’attesa e negli spazi aperti al pubblico è sempre più diffuso l’utilizzo di televisori e monitor per trasmettere canali televisivi, news, contenuti aziendali, video informativi o sistemi di digital signage.

Quello che molte imprese ignorano è che la presenza di questi dispositivi può comportare l’obbligo di pagamento del Canone RAI speciale, ma solo in presenza di specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi.

Il punto centrale, spesso frainteso, è che il Canone RAI non si paga per il possesso di uno schermo, ma bensì per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via radio.

Il Canone RAI speciale per imprese e professionisti

A differenza del canone ordinario, il Canone RAI speciale è dovuto da imprese, enti, studi professionali, alberghi, negozi e attività aperte al pubblico che detengono apparecchi televisivi o radiofonici.

Il presupposto dell’imposta non è l’utilizzo dell’apparecchio, ma la potenziale capacità di ricevere il segnale televisivo. Questo significa che il canone può essere dovuto anche se la TV non viene utilizzata per guardare i canali televisivi, ma è semplicemente installata nei locali aziendali.

Il canone speciale è gestito dalla RAI e rappresenta un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, non sul consumo del servizio.

Le basi normative del Canone RAI speciale per imprese e professionisti

L’art. 1 del RDL n. 246/1938 ha previsto che “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”.

Il passaggio sui locali pubblici e sull’uso fuori dall’ambito familiare

l’art. 2 – Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico – ha previsto che «Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria».

Come si valuta la capacità di ricezione ai fini del Canone RAI speciale

L’elemento determinante per stabilire se il canone sia dovuto è quindi la capacità dell’apparecchio di ricevere il segnale televisivo (a) tramite antenna terrestre, (b) tramite parabola satellitare, (c) tramite decoder collegato (d) o tramite sintonizzatore TV integrato (tuner). In altre parole, ciò che rileva non è tanto la presenza dello schermo, ma la presenza del dispositivo di ricezione radiotelevisiva e la sua capacità tecnica di ricevere il segnale televisivo via radio.

Questo aspetto è particolarmente importante oggi, perché molte aziende utilizzano monitor professionali e sistemi di digital signage che non sono televisori in senso tecnico.

Quando il Canone RAI speciale non si applica a monitor e digital signage

Negli ambienti aziendali moderni sono sempre più diffusi:

  • monitor professionali,
  • videowall,
  • schermi per digital signage,
  • display informativi,
  • schermi collegati a PC,
  • sistemi di presentazione aziendale,
  • dashboard e sistemi informativi,
  • streaming via internet.

Se questi dispositivi non sono dotati di tuner TV e non possono ricevere il segnale televisivo via antenna o satellite, non rientrano tra gli apparecchi soggetti al Canone RAI.

Si tratta di una distinzione sostanziale, perché dal punto di vista estetico un monitor professionale e una smart TV possono essere identici, ma dal punto di vista giuridico e fiscale sono dispositivi completamente diversi.

Esempi pratici di dispositivi con o senza obbligo di canone

Ad esempio:

DISPOSITIVOCANONE DOVUTOCANONE NON DOVUTO
una smart TV con sintonizzatore TVX
un monitor professionale senza sintonizzatoreX
un televisore collegato all’antennaX
uno schermo collegato a un PC o a un media playerX
streaming via internet su computerX
PC senza sintonizzatore TVX

I rischi per le imprese tra pagamento errato e adempimenti fiscali

Questo significa che in molte reception aziendali potrebbero essere installati monitor per i quali il canone non è dovuto, ma che vengono erroneamente considerati televisori. E viceversa.

Negli anni il tema del Canone RAI speciale è stato spesso affrontato dal punto di vista dell’evasione, ma il rischio per le aziende può essere anche l’opposto: pagare il canone anche quando i dispositivi installati non sono soggetti all’obbligo e poi dover aggiungere altri obblighi fiscali.

Non va dimenticato, infatti, che oltre all’obbligo del versamento annuale, le imprese e le società devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201).

Come orientarsi sul Canone RAI speciale in presenza di apparecchi atti o adattabili

All’atto pratico le imprese devono prestare attenzione e controllare se gli apparecchi di cui dispongono siano “atti” o altrimenti “adattabili” alla ricezione di quello che oggi è inteso più genericamente come “servizio di radiodiffusione”. Questi apparecchi devono rientrare in almeno una delle due casistiche:

Quando un apparecchio è considerato “atto” alla ricezione

(a)“Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”.

Quando un apparecchio è considerato “adattabile” alla ricezione

(b)“Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo”.

Il criterio tecnico che esclude l’obbligo del Canone RAI speciale

Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni”.

Studio Legale Sarzana e Associati www.lidis.it

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