I Data Center in Italia sono diventati il banco di prova della transizione digitale: la crescita dell’IA spinge consumi, investimenti e richieste di connessione, mentre norme europee, autorizzazioni nazionali e vincoli energetici definiscono i margini reali della sovranità digitale.
Indice degli argomenti
Data Center in Italia, la sfida che unisce IA, energia e sovranità digitale
I dati hanno ormai assunto il ruolo di risorsa strategica primaria, equiparabile al petrolio nel Novecento industriale, in quanto alimentano l’economia digitale e definiscono il vantaggio competitivo delle Nazioni. Tuttavia, a differenza degli idrocarburi, i dati si moltiplicano esponenzialmente e richiedono un’infrastruttura fisica permanente, i Data Center, per essere archiviati ed elaborati[1]. L’impatto dell’Intelligenza Artificiale (IA) sulla domanda elettrica è dirompente: secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), i consumi globali dei Data Center subiranno un incremento del 127% entro il 2030, passando da 415 TWh a 945 TWh[2].
Il mercato italiano, che ospita 209 strutture attive per un valore stimato in 10 miliardi di euro al 2030, si trova al centro di una complessa sfida infrastrutturale[3]. L’elevata concentrazione di questi poli, specialmente nel Nord Italia, rischia di avere effetti negativi sui prezzi zonali dell’energia. La Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna sta affrontando richieste di connessione senza precedenti: a dicembre 2024 le richieste attive ammontavano a 30 GW, configurandosi come uno dei principali driver di aumento della domanda[4].
L’asimmetria normativa nelle procedure di connessione e la bolla speculativa
Sotto il profilo giuridico e regolatorio, la congestione della RTN non deriva interamente da dinamiche industriali reali, ma è esacerbata da asimmetrie nel processo di connessione, che rischiano di premiare iniziative speculative. La richiesta di connessione gestita da Terna rappresenta infatti la fase in cui si concentra il fenomeno speculativo: le richieste possono essere presentate da qualsiasi soggetto, anche in totale assenza di un progetto definito, al solo scopo di “prenotare” o riservare capacità sulla rete[5].
Tale dinamica è storicamente agevolata dall’assenza, nel mercato italiano, di un rigido sistema di penali o fideiussioni vincolanti fin dalle primissime fasi istruttorie, il che consente a soggetti terzi di bloccare risorse strategiche a costo quasi zero[6]. Per ripristinare l’efficienza del mercato, operatori del settore come Microsoft si sono dichiarati disponibili a collaborare con le autorità per l’elaborazione di un quadro normativo mirato che prevenga l’assegnazione di capacità a progetti non sostenibili, garantendo un accesso tempestivo ai progetti dotati di piani operativi chiari, definiti e, soprattutto, realizzabili[7].
La risposta di ARERA: TIDE e nuovi mercati per la flessibilità
L’inserimento di decine di gigawatt di domanda anelastica e continua altera i delicati equilibri del dispacciamento nazionale. Per governare la transizione e integrare l’elevata quota di Fonti di Energia Rinnovabile (FER) non programmabili[8], le autorità hanno reagito attraverso un profondo riassetto del market design. Il perno di questa riforma è il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), approvato con Delibera ARERA 345/2023, che è in vigore dal 1° gennaio 2025. Il TIDE rinomina l’attuale mercato nel Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (MBR) e introduce l’abilitazione per nuove risorse, incluse le unità virtuali aggregate e i sistemi di accumulo, aprendo la fornitura dei servizi ancillari anche alle fonti rinnovabili non programmabili[9].
Parallelamente, per compensare lo sbilanciamento e favorire l’integrazione delle rinnovabili nel mercato, assume centralità l’incremento della capacità di accumulo, che le previsioni stimano raggiungere i 71,5 GWh. A tal fine opererà il MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico), avviato da Terna nel 2025 per contrattualizzare a termine le risorse di stoccaggio[10]. Per superare gli stalli, il legislatore e Terna hanno mutato paradigma, transitando verso un modello di rigorosa Programmazione Territoriale Efficiente[11]. Terna ha introdotto le “microzone”, porzioni sub-regionali in cui viene quantificata e resa pubblica l’effettiva offerta di capacità di integrazione per nuovi carichi e risorse FER, divulgandole attraverso il portale TE.R.R.A.[12] [13]
In coerenza con questa logica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) punta a razionalizzare lo sviluppo tramite il potenziamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture)[14]. Il SINFI fornirà mappature multilayer georeferenziate[15] per incrociare la disponibilità di reti elettriche in alta tensione, approdi di cavi sottomarini, fibra ottica, e aree dismesse (brownfield)[16]. A livello geopolitico, l’obiettivo è promuovere insediamenti omogenei sfruttando la ZES Unica del Mezzogiorno (istituita dal D.L. 124/2023), la quale assicura un iter autorizzativo centralizzato tramite lo Sportello Unico Digitale e una drastica semplificazione amministrativa[17].
La cornice europea: Direttiva Efficienza Energetica (EED), obblighi di sostenibilità e recupero del calore
Il vertiginoso incremento della capacità computazionale ha imposto un mutamento di prospettiva da parte del legislatore eurounitario. I Data Center non sono più considerati mere infrastrutture passive, ma attori energivori integrati nelle politiche climatiche. Il perno di questa architettura giuridica è la Direttiva (UE) 2023/1791 sull’Efficienza Energetica (EED), che introduce specifici obblighi per i centri dati con potenza installata pari o superiore a 500 kW[18].
L’attuazione pratica di tali obblighi è definita dal Regolamento Delegato (UE) 2024/1364, il quale impone agli operatori di comunicare annualmente (entro il 15 maggio di ogni anno) a una banca dati europea parametri tecnici dettagliati[19]. L’impianto normativo elabora indicatori chiave di prestazione (KPI) tra cui il PUE (Power Usage Effectiveness), che valuta l’efficienza energetica, e il totale dei consumi di acqua (WIN) e di energia da fonti rinnovabili (ERES-TOT)[20]. In Italia, nazione a elevato rischio di stress idrico, la metrica dell’utilizzo dell’acqua spinge verso l’adozione di sistemi a ciclo chiuso o l’impiego di acque reflue affinate[21].
L’aspetto più rivoluzionario dell’impalcatura europea è sancito dall’intersezione tra la EED e la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED III – Dir. UE 2023/2413). La RED III definisce il calore di scarto come il calore inevitabilmente ottenuto come sottoprodotto negli impianti industriali o di produzione di energia, che andrebbe altrimenti disperso. Nuove linee guida della Commissione Europea specificano che tale calore, per concorrere agli obiettivi, deve essere inevitabile, un sottoprodotto, derivato da processi industriali ed esportato in sistemi di teleriscaldamento[22].
Affinché questo calore possa essere valorizzato, è fondamentale sviluppare le infrastrutture di prossimità idonee a riceverlo. Per i grandi Hyperscaler, l’adeguamento ai vincoli di sostenibilità si riflette direttamente nei bilanci e nelle relazioni non finanziarie (CSRD)[23]. In tale contesto, lo strumento dei Power Purchase Agreement (PPA) diviene un pilastro giuridico e finanziario per garantire un approvvigionamento green[24]. Il MASE sostiene attivamente il settore introducendo misure che promuovono il ricorso ai PPA, anche tramite il ruolo di garante di ultima istanza del GSE, per disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello del gas e garantire energia rinnovabile a prezzi stabili e più bassi.
A livello di compliance aziendale, l’allineamento a questi stringenti vincoli si riflette direttamente nelle relazioni non finanziarie imposte ai grandi operatori dalla Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)[25]. La mancata conformità ai target di sostenibilità si traduce infatti in un rischio ESG che ostacola concretamente l’accesso al credito agevolato.
Per rispondere a tale esigenza, l’architettura contrattuale dei PPA si è ramificata. Da un lato operano i PPA fisici, che prevedono il dispacciamento materiale dell’energia; dall’altro si affermano i PPA virtuali (vPPA), strutturati come strumenti finanziari derivati (quali i Contract for Difference). I vPPA consentono agli investitori di acquisire le garanzie d’origine e coprirsi dal rischio prezzo senza necessitare di una connessione fisica diretta all’impianto rinnovabile[26]. Infine, per superare la criticità del rischio di controparte intrinseco a contratti di durata decennale, la legislazione nazionale ha istituzionalizzato il supporto statale: attraverso il Fondo di Garanzia per i PPA, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) interviene per abbattere gli oneri fideiussori, favorendo la bancabilità dei progetti e offrendo una copertura istituzionale essenziale contro la volatilità dei mercati[27].
Il cortocircuito autorizzativo nazionale: il DL Energia, il procedimento unico e i conflitti locali
Consci della frammentazione giurisdizionale del permitting italiano (dove i procedimenti durano mediamente dai 18 mesi agli oltre 3 anni per l’avvio dei cantieri), il legislatore ha tentato di accelerare lo sviluppo tramite il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (spesso rubricato come D.L. Bollette o D.L. Energia). L’articolo 8 del decreto introduce un procedimento unico per le autorizzazioni ai progetti di centri dati. In tale procedimento, l’autorità competente coincide con quella preposta al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)[28].
Tuttavia, sotto il profilo giuridico-operativo, la formulazione della norma ha innescato un profondo “cortocircuito”. Associazioni di categoria come IDA e operatori globali come Microsoft hanno sollevato criticità dirimenti riguardo all’interdipendenza creata dalla legge tra l’autorizzazione dell’edificio civile e i complessi iter della rete elettrica.
Il vulnus della norma risiede nell’obbligo di ricomprendere nel procedimento unico anche le “relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione”. Tale previsione subordina di fatto il rilascio dell’autorizzazione finale per il Data Center all’ottenimento e alla definizione completa dell’infrastruttura in alta tensione.
Nella prassi industriale, le opere civili iniziano molto prima del completamento dell’infrastruttura di rete, con la messa in esercizio progressiva delle sale dati che viene alimentata inizialmente mediante connessioni temporanee in media tensione. Subordinare il cantiere edile alla preventiva risoluzione dei lunghi iter espropriativi ed ingegneristici della RTN (che possono richiedere anni e il coinvolgimento di molteplici enti terzi) rischia di penalizzare gli investitori seri, senza incidere sul fenomeno speculativo che avviene a monte, durante la richiesta di connessione a Terna[29]. Per sanare questa distorsione, gli operatori propongono di poter avviare la procedura unica e i cantieri in parallelo allo sviluppo esecutivo delle reti e all’ottenimento del Piano Tecnico delle Opere (PTO).
Ambiguità urbanistiche e il vincolo “Brownfield”
A ciò si sommano gravi incertezze applicative sul perimetro dell’Autorizzazione Unica. Il decreto omette di chiarire esplicitamente se tale strumento includa i permessi di costruire, le varianti urbanistiche comunali e i titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi, rischiando di replicare lo storico stallo tra competenze statali e autonomie locali. La problematica si acuisce considerando che le linee guida del MASE (Decreto Direttoriale 257/2024) stabiliscono la priorità di localizzazione dei Data Center in aree industriali dismesse (brownfield)[30] al fine di contenere il consumo di suolo e minimizzare gli impatti paesaggistici. Il recupero di tali siti rischia di incagliarsi nelle maglie della burocrazia locale se il procedimento unico non dispone di effettivi ed inequivocabili poteri di variante e deroga.
Strumenti straordinari di “fast-track”: UMASI e Commissari di Governo
A fronte delle rigidità del permitting ordinario, il Governo ha attivato poteri straordinari. Tramite l’Unità di Missione per l’Attrazione e lo Sblocco degli Investimenti (UMASI), il MIMIT può esercitare poteri sostitutivi per avocare a sé i procedimenti, compresa l’indizione di conferenze di servizi, in caso di inerzia o ritardo delle amministrazioni locali oltre i 30 giorni.
Per i mega-investimenti esteri di importo superiore al miliardo di euro, l’art. 13 del D.L. 104/2023 attribuisce al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare i progetti di “preminente interesse strategico nazionale”. Tale status innesca la nomina di un Commissario Straordinario di Governo, la cui autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto ogni altro provvedimento, concessione, assenso o variante urbanistica locale, fornendo agli Hyperscaler un ombrello giuridico di assoluta certezza. In aggiunta, ai sensi del D.L. 153/2024, i progetti di preminente interesse strategico godono di esame prioritario in sede di Commissione VIA.
Il limite materiale alla sovranità digitale: l’infrastruttura fisica come prerequisito all’AI Act
La sovranità digitale e il concetto di “Cloud Sovrano” L’infrastruttura fisica (Hardware) costituisce le fondamenta ineliminabili su cui poggia l’edificio giuridico della transizione digitale. I dati richiedono il cosiddetto Cloud Sovrano[31]. La sovranità non si limita alla mera dislocazione geografica dei server, ma investe in via esclusiva la giurisdizione applicabile e il controllo delle chiavi crittografiche. L’assenza di infrastrutture soggette esclusivamente al diritto nazionale ed europeo espone i dati strategici del Paese all’ingerenza di normative extra-europee (come il CLOUD Act statunitense)[32], capaci di imporre alle aziende l’accesso alle informazioni scavalcando le tutele imposte dal GDPR europeo. Il controllo delle chiavi di cifratura è il vero “grimaldello”: in un cloud pienamente sovrano, queste devono restare sotto la giurisdizione del soggetto nazionale per evitare accessi legali autorizzati da tribunali esteri.
L’Unione Europea ha recentemente varato un complesso impianto regolatorio, culminato nell’AI Act, che fissa obblighi severissimi per i modelli di IA. L’obiettivo europeo è quello di fissare standard globali di sicurezza (Brussels effect) limitando le dipendenze esterne[33]. Tuttavia, questa “sovranità sul software” è destinata a svuotarsi di reale portata giuridica se manca la “sovranità sull’hardware”[34]. Se l’Italia, a causa di iter autorizzativi paralizzanti, non è in grado di edificare i Data Center necessari per il training e l’inferenza, gli algoritmi gireranno inevitabilmente su server esteri, rendendo le norme europee sull’IA uno scudo inapplicabile e certificando la totale dipendenza tecnologica.
Sotto il profilo geostrategico, il bacino del Mediterraneo è divenuto l’epicentro della competizione infrastrutturale globale. L’Italia possiede l’opportunità oggettiva di fungere da hub digitale naturale, ponendosi in aperta competizione con l’egemonia logistica di poli come Marsiglia. Il Sud Italia rappresenta infatti il punto di approdo nevralgico di imponenti dorsali sottomarine intercontinentali in fibra ottica (come BlueMed, 2Africa, SeaMeWe, Ionian) che sbarcano in Sicilia, Puglia e Calabria, trasformando il Mezzogiorno nel ponte di interconnessione più rapido verso l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia. Tuttavia, la valenza di questi snodi trascende la mera dimensione commerciale per abbracciare la sicurezza nazionale: l’integrità e la gestione di queste infrastrutture rientrano nel perimetro di sicurezza cibernetica e sono soggette allo stretto scrutinio della normativa sul Golden Power (D.L. 21/2012 e s.m.i.). Localizzare i grandi centri di elaborazione Hyperscale in prossimità di questi landing points permette un drastico abbattimento della latenza di rete, ma richiede agli investitori esteri di navigare una complessa architettura di compliance per garantire allo Stato il controllo sugli asset strategici.
Parallelamente alla rete di trasmissione dati, la sovranità richiede potenza di calcolo indipendente. Gli investimenti in supercomputer come il Leonardo al Tecnopolo di Bologna non costituiscono un’iniziativa isolata, ma si inseriscono organicamente nell’architettura dell’Impresa Comune Europea (EuroHPC JU). Tramite queste infrastrutture, e in linea con la recente iniziativa UE delle AI Factories, lo Stato italiano punta a mantenere un presidio pubblico e strategico nel calcolo ad alte prestazioni (HPC), fornendo alle industrie nazionali ambienti sicuri dove addestrare i modelli fondativi di IA senza disperdere dati sensibili oltreoceano.
Il nodo del mix energetico e l’ostacolo giuridico degli SMR (Small Modular Reactors)
L’abilitazione di questa imponente architettura digitale si scontra però con il limite fisico e termodinamico delle reti. L’IA richiede un carico baseload massiccio e costante (operativo 24 ore su 24), che mal si concilia con la forte intermittenza dell’energia eolica e solare. Nel dibattito istituzionale e parlamentare è emerso chiaramente l’appello a diversificare il mix energetico in modo radicale. Se da un lato il gas naturale resta il combustibile di transizione cruciale per bilanciare il sistema, dall’altro la politica spinge per valutare un ritorno al nucleare come fonte primaria, unica opzione per garantire quell'”energia stabile, continua e decarbonizzata” indispensabile per alimentare i grandi Data Center senza fallire i rigidi target climatici europei.
In tale prospettiva, il mercato globale si sta orientando rapidamente verso i reattori modulari di piccola taglia (SMR – Small Modular Reactors). Sebbene Hyperscaler come Microsoft e Amazon stiano già stringendo accordi commerciali miliardari per lo sviluppo di questi mini-reattori dedicati esclusivamente ad alimentare i poli di calcolo — puntando a bypassare i limiti di dispacciamento delle reti nazionali e garantirsi una totale indipendenza energetica — l’implementazione in Italia sconta un profondo vuoto normativo. Attualmente, l’ordinamento nazionale è sprovvisto di un quadro giuridico abilitante per il licensing (autorizzazione, costruzione e gestione) di impianti nucleari privati ad uso industriale. Affinché la spinta verso gli SMR si traduca in realtà operativa, non basterà l’adesione ai tavoli tecnici europei, ma sarà necessaria una radicale riforma del diritto dell’energia che istituisca iter autorizzativi certi, definisca i profili di responsabilità civile e regoli la gestione delle scorie per questi innovativi poli di calcolo “auto-alimentati”.
L’illusione della sovranità digitale tra veti incrociati e deficit energetico
L’analisi del quadro normativo e infrastrutturale italiano restituisce l’immagine di un Paese intrappolato in un paradosso strategico. Se da un lato l’ambizione istituzionale è quella di elevare l’Italia a hub digitale del Mediterraneo e di dare piena attuazione ai princìpi di sicurezza dell’AI Act europeo, dall’altro la materialità dell’infrastruttura (hardware) si scontra con una complessa rete di veti incrociati, colli di bottiglia burocratici e un evidente deficit di dispacciamento energetico.
Nello specifico, l’indagine ha fatto emergere tre criticità sistemiche che richiedono un immediato intervento correttivo da parte del legislatore:
Il cortocircuito del Permitting e la speculazione di rete
Il cortocircuito del Permitting e la speculazione di rete: Il D.L. 21/2026, pur nascendo con intenti di semplificazione, ha generato un pericoloso imbuto procedurale. Vincolare l’autorizzazione delle opere civili all’ottenimento preventivo e definitivo dei complessi iter della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) paralizza i cantieri e non risolve la speculazione “a monte” sulle richieste di connessione a Terna. Senza un effettivo sdoppiamento dei procedimenti e l’introduzione di un sistema di garanzie fideiussorie stringenti, l’attuale normativa continuerà a premiare le iniziative speculative a discapito dei progetti industriali genuini.
L’impasse energetica e il vuoto normativo sulle nuove fonti
L’impasse energetica e il vuoto normativo sulle nuove fonti: Le direttive europee sull’efficienza (EED) e i criteri di sostenibilità impongono vincoli operativi severissimi, che si scontrano con l’impossibilità oggettiva della rete attuale di fornire il carico baseload costante necessario per le architetture IA. La perdurante assenza di un quadro giuridico abilitante (un vero e proprio licensing normativo) per l’installazione privata di reattori modulari di piccola taglia (SMR) frena l’unica soluzione tecnologica oggi capace di garantire indipendenza energetica e totale decarbonizzazione, relegando il Paese a logiche di approvvigionamento transitorie.
La subalternità geopolitica e il rischio Brownfield
La subalternità geopolitica e il rischio Brownfield: Capitalizzare il posizionamento dei landing points dei cavi sottomarini nel Sud Italia rappresenta un’occasione geostrategica irripetibile. Tuttavia, se le ambiguità urbanistiche del procedimento unico e i fisiologici conflitti di competenza tra Stato ed Enti locali sulle aree dismesse (brownfield) continueranno a bloccare i cantieri, l’Italia si ridurrà a essere una mera “terra di passaggio” per i dati. Questi ultimi finiranno per essere archiviati ed elaborati in giurisdizioni estere europee giuridicamente più agili (si veda il modello francese).
In sintesi, la “sovranità sul software” perseguita dall’Unione Europea è destinata a rimanere un puro e sterile esercizio teorico in assenza di una concreta, fisica e territoriale “sovranità sull’hardware”. Per scongiurare una dipendenza tecnologica irreversibile, è indispensabile e urgente una riforma radicale del diritto dell’energia e dell’urbanistica industriale. Solo allineando l’efficienza della macchina amministrativa alle reali e imponenti esigenze termodinamiche del settore, l’Italia potrà sciogliere il nodo dei Data Center e tradurre la propria visione geopolitica in un’effettiva sovranità digitale.
Note
[1] Zuboff, S., (2019). Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri.
[2] Bianchini, R., & Tenconi, A. (2024). Decarbonizzare il settore termico a partire dal teleriscaldamento (Position Paper n. 277). Laboratorio REF Ricerche.
[3] Cardone, M., & Savini, G. (2025). Administrative simplification as a driver of foreign direct investment. Munus, (2).
[4] CINECA. (2025). Strategie e Politiche di Sostenibilità 2025-2030.
[5] Commissione Europea. (2024). Regolamento delegato (UE) 2024/1364 sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri di dati. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[6] CorCom. (2025, 17 novembre). Data center, esplodono i consumi elettrici: +127% entro il 2030.
[7] Data4, & Edison. (s.d.). PPA Data4 x Edison [Comunicato Stampa].
[8] Per non programmabile si intenda la fattispecie per cui queste fonti hanno dei picchi di produzione a cui possono seguire momenti di totale inattività. I picchi di produzione rappresentano un serio problema per l’assorbimento della rete poiché possono determinare malfunzionamenti e guasti come accaduto in Spagna nel maggio del 2025.
[9] Parlamento Europeo e Consiglio. (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[10] CINECA. (2025). Strategie e Politiche di Sostenibilità 2025-2030.
[11] European Commission. (2024). European Industrial Alliance on Small Modular Reactors.
[12] IDA – Associazione Italiana Costruttori & Operatori Data Centers. (2026). Memoria: Progetto di legge AC 2809. Camera dei Deputati.
[13] ISTAT. (2025). Aggiornamento classificazione delle attività economiche ATECO: Codice 63.10.10. Istituto Nazionale di Statistica.
[14] GSE – Gestore dei Servizi Energetici. (2024). Meccanismi di garanzia e supporto per i PPA.
[15] Microsoft. (2026). Osservazioni sulla Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21. Camera dei Deputati.
[16] Labriola, P. (2024). Instant Book Cloud Sovrano. TIM.
[17] Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). (2025). Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali in Centri Dati (Data Center).
[18] Parlamento Europeo e Consiglio. (2023). Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica (EED). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[19] Parlamento Europeo e Consiglio. (2023). Direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (RED III). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[20] Parlamento Italiano. (2023). Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (ZES Unica). Gazzetta Ufficiale; Parlamento Italiano. (2023). Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset). Gazzetta Ufficiale.
[21] Parlamento Italiano. (2026). Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia…). Gazzetta Ufficiale n. 42.; Parlamento Italiano. (2024). Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Decreto Ambiente). Gazzetta Ufficiale.
[22] République Française. (2023). Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Journal Officiel.
[23] Squeri, L. (2025, 13 novembre). Insistere su nucleare per energia stabile, continua e decarbonizzata. Public Policy Bytes.
[24] Parlamento Italiano. (2023). Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset). Gazzetta Ufficiale.
[25] Parlamento Europeo e Consiglio. (2022). Direttiva (UE) 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[26] Sul tema della configurazione giuridica dei PPA virtuali si veda: Di Castelnuovo, M. (2023). I Corporate Power Purchase Agreement in Italia: profili regolatori e contrattuali. Energia, (1), 48-55.
[27] GSE – Gestore dei Servizi Energetici. (2024). Fondo di Garanzia PPA e relativi meccanismi di supporto alla contrattualistica a lungo termine. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
[28] Traina, D. M. (2023). Problematiche applicative e rapporti tra le procedure di VAS, VIA e AIA. Federalismi. it, 224-254.
[29] Commissione Europea. (2024). Regolamento delegato (UE) 2024/1364 sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri di dati. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
[30] Sulla definizione ed approfondimento del concetto di brownfield si veda: Hou, D., Al-Tabbaa, A., O’Connor, D., Hu, Q., Zhu, Y. G., Wang, L., Rinklebe, J. (2023). Sustainable remediation and redevelopment of brownfield sites. Nature Reviews Earth & Environment, 4(4), 271-286.
[31] Blancato, F. G. (2024). The cloud sovereignty nexus: How the European Union seeks to reverse strategic dependencies in its digital ecosystem. Policy & internet, 16(1), 12-32.
[32] Rojszczak, M. (2020). CLOUD act agreements from an EU perspective. Computer Law & Security Review, 38, 105442.
[33] EU Act, Artificial Intelligence. “The eu artificial intelligence act.” European Union (2024).
[34] El Louadi, M. (2026). The Illusion of Digital Sovereignty: Computer Hardware as a Vector of Material Imperialism. Available at SSRN 6111306.












