Com’è noto, la tassazione delle cripto-attività ha vissuto una trasformazione profonda negli ultimi anni: dal silenzio normativo degli anni precedenti al 2022, colmato dall’Agenzia delle Entrate attraverso risoluzioni e risposte a interpelli che assimilavano le criptovalute alle valute estere, si è passati — con la Legge di Bilancio 2023 — all’introduzione di una disciplina organica dedicata, che ha collocato i redditi da cripto-attività in una nuova e autonoma categoria di redditi diversi. Il percorso normativo non si è tuttavia stabilizzato.
La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di esenzione e preannunciato un innalzamento dell’aliquota, mentre la Legge di Bilancio 2026 ha confermato il passaggio al 33% introducendo al contempo un regime agevolato per le stablecoin in euro conformi al Regolamento MiCA, e aperto nuovi scenari sul fronte del monitoraggio fiscale internazionale con il recepimento della Direttiva DAC8.
Le innovazioni normative, come pure le pronunce della prassi amministrativa, sono state molto numerose, di talché il rischio di “perdersi” nelle varie modifiche che si sono succedute è senz’altro significativo.
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Il regime fiscale sino al 2022: l’approccio interpretativo dell’Agenzia delle Entrate
Fino al 2022, il quadro normativo riguardante la tassazione delle operazioni in criptovalute era caratterizzato dall’assenza di una espressa disciplina legislativa, mancando così per i cripto-investitori qualsiasi punto di riferimento strutturato.
In questo contesto di incertezza, è stata l’Agenzia delle Entrate a colmare il vuoto normativo con propri interventi di prassi, fornendo indicazioni operative agli operatori e ai contribuenti al fine di gestire gli aspetti fiscali connessi alla detenzione e all’utilizzo dei criptoasset.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle cripto-valute detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o imprese, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, riferita ai bitcoin. In particolare l’Agenzia aveva affermato che, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle valute virtuali, riteneva di adottare come punto di riferimento la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 Hedqvist, secondo cui le operazioni in cripto-valute rientrerebbero nell’alveo delle operazioni relative alle valute tradizionali.
Partendo da tale assunto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che alle operazioni in valuta virtuale dovessero essere applicati i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere “tradizionali”. Pertanto, fino al periodo d’imposta 2022, i redditi realizzati mediante la cessione delle cripto-valute erano qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria, da assoggettare a tassazione nelle medesime ipotesi previste per i redditi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di valute estere ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R. Conseguenza importante di ciò era che la tassazione operava nel caso di “cessione a pronti”, se le valute virtuali cedute erano rinvenibili da wallet ed erano state detenute nel periodo di imposta per almeno sette giorni lavorativi continui e per un importo superiore a 51.645,69 euro, e di “cessione a termine”.
Al contrario, erano considerate fiscalmente irrilevanti le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-valute cedute a titolo oneroso immediatamente dopo il loro acquisto o detenute per meno di sette giorni lavorativi consecutivi o per un importo inferiore a 51.645,69 euro, mancando la finalità speculativa.
Un aspetto fondamentale che distingueva il regime ante-2023 da quello successivo riguardava la permuta tra cripto-valute: fino a tutto il 2022, la permuta tra cripto-valute, anche aventi medesime caratteristiche e funzioni (ad esempio lo scambio tra bitcoin ed ethereum), era considerata dall’Agenzia delle Entrate fiscalmente rilevante, con conseguente emersione in ogni caso di plusvalenze o minusvalenze, in quanto la neutralità fiscale di tali operazioni è stata introdotta solo dopo con la Legge n. 197/2022[1].
Il dibattito: le plusvalenze erano imponibili anche prima del 2023?
Un (recente) punto di contrasto interpretativo riguarda la tassabilità delle plusvalenze da cripto-attività realizzate prima del 1° gennaio 2023. Infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, con la sentenza n. 573 del 2 dicembre 2025, ha stabilito che, in riferimento al quadro normativo antecedente alle modifiche di settore decorrenti dal 2023, il tenore dell’art. 67 del T.U.I.R. è tale da ricomprendere pacificamente tra le fattispecie tassabili le plusvalenze generate dalla compravendita di criptovalute, trattandosi di strumenti finanziari caratterizzati da un rendimento e da un evidente rischio di investimento, e non di valute estere. Di conseguenza, non può essere concessa la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal contribuente per le plusvalenze relative a criptovalute nel 2018.
La sentenza della CGT di Bergamo si discosta dai precedenti di prassi, che qualificavano le criptovalute come valute estere: i giudici riconducono il caso nell’ambito della norma residuale di tassazione dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), stabilendo che le criptovalute sono ordinari strumenti finanziari potenzialmente generatori di plusvalenze tassabili in quanto racchiudono in loro un’aspettativa di rendimento, di guadagno e comunque di produzione di utile, con un significativo profilo di rischio.
Tuttavia, questa soluzione interpretativa appare di dubbio fondamento. Come ampiamente illustrato in dottrina, la lettera c-quinquies non è strutturalmente compatibile con il tentativo di regolazione “retroattiva” della riforma del 2023, e la lettura dei giudici bergamaschi appare quantomeno semplicistica[2]. Occorrerà evidentemente osservare l’evoluzione della giurisprudenza per determinare se tale pronuncia rappresenti o meno un orientamento isolato.
Il regime dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024
Il quadro normativo per la tassazione delle cripto-attività è stato introdotto solo con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha delineato una sostanziale assimilazione dei redditi da criptoasset ai redditi finanziari, inclusa la generale applicazione dell’aliquota del 26% sui redditi, in linea appunto con quella applicata a molti redditi di natura finanziaria.
La principale novità è stata l’introduzione di una nuova categoria di redditi diversi. La Legge n. 197/2022 ha incluso in modo esplicito le cripto-attività all’interno del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche, introducendo nell’art. 67, comma 1, del T.U.I.R. la nuova lett. c-sexies), per cui rientrano nella categoria dei redditi diversi anche “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E/2023 – principale documento della prassi amministrativa in materia – ha chiarito che la definizione di cripto-attività operata dal legislatore fiscale è volta ad individuare una serie di attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, la cui disciplina è già contenuta nelle lett. da c) a c-quinquies) del medesimo comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R., con la conseguenza che sono cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano nella definizione civilistica di strumento finanziario. Ad esempio, non rientrano nell’ambito di applicazione della lett. c-sexies) i redditi derivanti dai c.d. investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II[3].
Tra le principali novità recate dalla riforma del 2023, si possono individuare le seguenti:
- le norme relative alla permuta: dal 2023, la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni (ad esempio lo scambio tra bitcoin ed ethereum), non determina alcuna plusvalenza o minusvalenza in quanto l’operazione si considera fiscalmente neutra, mentre costituiscono un evento realizzativo dal punto di vista fiscale le permute diverse da quelle menzionate;
- l’applicazione di una franchigia pari a 2 mila euro per singolo periodo d’imposta: le plusvalenze erano assoggettate a tassazione (e le minusvalenze erano rilevanti) solo se il loro importo complessivo fosse stato superiore alla franchigia all’interno del singolo periodo d’imposta[4];
Non compensabilità delle minusvalenze
Un aspetto di notevole rilevanza pratica riguarda la non compensabilità delle minusvalenze maturate in vigenza dei due regimi. Infatti, l’effetto – piuttosto paradossale – dell’entrata in vigore della nuova normativa è stato che una plusvalenza da cripto-attività realizzata a partire dal 2023 non può essere compensata con l’eccedenza delle minusvalenze da cripto-attività riportata dal periodo 2022, in quanto si tratta di redditi relativi a categorie reddituali diverse (la minusvalenza rientrante nell’art. 68, comma 5, T.U.I.R. e la plusvalenza all’art. 68, comma 9-bis, T.U.I.R.). Ciò in quanto, se prima dell’introduzione della Legge n. 197/2022 i redditi da cripto-valute erano assimilati ai redditi derivanti da operazioni in valuta estera, con la Legge n. 197/2022 i redditi da cripto-attività rientrano nella nuova e autonoma categoria di redditi diversi di cui alla lett. c-sexies) dell’art. 67 del T.U.I.R., e le due tipologie reddituali non possono essere compensate tra loro[5].
Un altro aspetto interessante della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguardava la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto, assoggettando il predetto valore ad un’imposta sostitutiva del 14%. Tale meccanismo è poi stato riproposto, per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto la possibilità di assumere il valore a tale data come costo di acquisto. La Legge di bilancio 2025 dispone, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.
Il regime nel 2025: l’eliminazione della franchigia
Nell’ambito della fiscalità dei criptoasset il 2024 è senza dubbio ricordato per l’intenso dibattito tra il Governo e gli operatori del settore, che si è protratto per tutto l’autunno del 2024, a valle della pubblicazione dello schema di Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) il quale conteneva la proposta di aumentare l’aliquota al 42%.
A seguito di tali interlocuzioni, nella versione finale della Legge di Bilancio 2025 è stato previsto il mantenimento dell’aliquota al 26% per tutto il 2025, pur eliminando la franchigia di esenzione e prevedendo l’innalzamento dell’aliquota al 33% sui redditi realizzati dal 1° gennaio 2026
Pertanto, per il 2025 la franchigia di euro 2.000 è stata eliminata, per cui i redditi derivanti dalle operazioni in cripto-attività effettuate dal 1° gennaio 2025 sono tassati integralmente con aliquota del 26%, al di là dell’importo.
Le principali novità nel 2026
L’impianto definito con la Legge di Bilancio 2025 è stato sostanzialmente confermato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), con cui è divenuta operativa dal 1° gennaio 2026 la nuova aliquota del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività. Tuttavia, la Legge di bilancio 2026 ha parzialmente mitigato l’inasprimento della tassazione definito dalla manovra del 2025, prevedendo un regime di tassazione differenziato per le plusvalenze e gli altri proventi legati alle cripto-attività.
Un aspetto cruciale dal punto di vista operativo riguarda il momento di applicazione dell’aliquota. La “nuova” aliquota si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 2026, indipendentemente dalla data di acquisto delle cripto-attività, in assenza di meccanismi di salvaguardia basati sul momento di acquisizione dell’asset. Dal punto di vista operativo, pertanto, anche se un cripto-investitore avesse acquistato criptovalute parecchi anni fa, e avesse quindi maturato una plusvalenza nel corso di più periodi d’imposta, detta plusvalenza verrebbe comunque tassata integralmente al momento del realizzo e secondo l’aliquota vigente a tale momento.
Vale peraltro la pena segnalare la (giustificata) preoccupazione degli operatori secondo cui questo inasprimento della tassazione rischia di far rimanere (o di riportare) una parte rilevante di cripto-investitori al di fuori del perimetro della compliance fiscale, con il possibile effetto di un conseguente aumento del rischio di evasione e una paradossale riduzione del gettito fiscale.
Il trattamento differenziato per gli e-money token in euro
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 28) ha previsto che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applichi con aliquota ridotta al 26% con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).
I token di moneta elettronica denominati in euro sono legislativamente definiti come i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE. Viene inoltre precisato che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale[6].
In altri termini, l’aliquota del 26% sarà applicata solo alle plusvalenze e agli altri redditi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego nel 2026 di token di moneta elettronica, acquistati anche in anni precedenti, che siano “MiCA compliant”, il cui valore sia stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva siano detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea. Per tutte le altre operazioni, troverà invece applicazione la nuova aliquota del 33%.
Un aspetto di notevole rilevanza pratica riguarda la formulazione letterale della norma agevolativa. La norma parla di “operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro“, ma non menziona la permuta. Ci sono pertanto seri dubbi sul fatto che, sulla base della sola interpretazione letterale, la permuta in stablecoin-euro possa beneficiare dell’aliquota ridotta rispetto a quella in stablecoin-dollari.
L’asimmetria con gli strumenti finanziari “indiretti”
La legge di bilancio 2026 non modifica il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari che consentono un’esposizione indiretta alle criptovalute, quali ETP aventi come sottostante asset digitali. Tali strumenti, pur replicando l’andamento delle cripto-attività, restano qualificati ai fini fiscali come strumenti finanziari e non come cripto-attività detenute direttamente. Ne consegue che le plusvalenze realizzate mediante la cessione di ETP basati su criptovalute continuano a essere assoggettate all’aliquota del 26%, in linea con il regime ordinario degli investimenti finanziari. Si determina così un’asimmetria fiscale rispetto alla detenzione “diretta” di criptovalute che lascia comprensibilmente perplessi gli operatori del settore.
Plusvalenze e minusvalenze: il regime IRPEF nel 2026
Se fino al 2025 (incluso) l’aliquota per i redditi da criptoasset era unicamente il 26%, per il 2026, il regime di tassazione delle plusvalenze è sostanzialmente il seguente:
- 33% sulle plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività generali (bitcoin, ether, NFT, altri token);
- 26% sui redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di EMT denominati in euro conformi MiCA;
- Neutralità fiscale per la mera conversione euro – EMT euro e per il rimborso del valore nominale.
Come esposto in precedenza, per i periodi 2023-2024 era prevista la franchigia di € 2.000, tuttavia con la Legge n. 207/2024 la franchigia è stata eliminata, per cui i redditi derivanti dalle operazioni in cripto-attività effettuate dal 1° gennaio 2025 sono tassati al 100% con aliquota del 26%, al di là dell’importo.
La base imponibile per il calcolo delle plusvalenze (o minusvalenze) è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale della cripto-attività permutata e il costo o il valore di acquisto. Il criterio di valorizzazione è il LIFO (Last In First Out) nel regime dichiarativo, mentre nel regime del risparmio amministrato si utilizza il costo medio ponderato per cripto-attività aventi la medesima denominazione.
A differenza di quanto previsto per le attività finanziarie, il comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti l’acquisto e la cessione (commissioni, bolli, ecc.).
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle cripto-attività sono sommati algebricamente con le relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
La compensazione può avvenire esclusivamente tra redditi della stessa categoria (lettera c-sexies), senza possibilità di compensare con altri redditi diversi di natura finanziaria (lettere da c) a c-quinquies)).
Il monitoraggio fiscale
Dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di compilazione del Quadro RW è stato esteso esplicitamente a tutte le cripto-attività (non solo alle cripto-valute). Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.
Il Quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto-attività attraverso “portafogli”, “conti digitali” (presso exchange), o altri sistemi di archiviazione o conservazione (hot wallet e cold wallet). Va compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione detenuto dal contribuente.
Imposta di bollo e IVACA
Dal 1° gennaio 2023, è applicata l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore per le comunicazioni periodiche alla clientela relative alle cripto-attività. La Circolare 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha incluso gli exchange tra gli intermediari tenuti all’adempimento. L’imposta di bollo è a carico dell’intermediario e non è responsabilità diretta del contribuente.
In assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVACA) detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. L’IVACA si applica nella misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange.
Le cripto-attività nell’ISEE dal 2026
Ai sensi dei commi 32 e 33 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, dal periodo d’imposta 2026 la componente patrimoniale, sita in Italia e all’estero, dell’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) deve essere “comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in cripto-valute o consistenti in rimesse in denaro”.
Un profilo interpretativo di rilievo riguarda l’esatta portata della norma. La normativa si riferisce in maniera specifica alle “cripto-valute”, circostanza che induce a ritenere — salvo future prese di posizione da parte dell’Amministrazione finanziaria — che non dovrebbero rientrare nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE le rappresentazioni digitali di valore o di diritti, basate sulla medesima tecnologia di registro distribuito delle cripto-valute, ma caratterizzate da una diversa natura.
La disposizione comporta un rafforzamento degli obblighi dichiarativi in capo ai nuclei familiari che detengono criptovalute, con potenziali effetti sul diritto all’accesso a prestazioni sociali agevolate (borse di studio, agevolazioni fiscali, ecc.).
Note
[1] E. Marvulli, Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in cripto-attività, il fisco n. 6/2026, 515.
[2] Si veda sul punto M. Sonda, La tassazione delle plusvalenze da criptovalute prima della riforma del 2023, GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria 3/2026, 266 ss.
[3] E. Marvulli, op. cit., il fisco n. 6/2026, 515.
[4] Il fatto che tale limite di euro 2.000 costituisse una franchigia e non una soglia è stato in realtà confermato solo con una FAQ dell’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2025. L’Agenzia, infatti, ha affermato in quella sede che “sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.
Esempio: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.
Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata”.
[5] E. Marvulli, op. cit., il fisco n. 6/2026, 516.
[6] C. De Stefanis, Le nuove disposizioni sulle criptoattività, Pratica Fiscale e Professionale 4/2026, 57












