Coyote System

Social e responsabilità, la sentenza UE che può cambiare le regole



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La Corte di giustizia UE, con la sentenza Coyote System, lega il controllo algoritmico alla responsabilità delle piattaforme: il safe harbour può venir meno quando l’algoritmo decide condizioni, modalità e priorità di diffusione dei contenuti, anche senza conoscenza effettiva dell’operatore

Pubblicato il 21 ago 2026

Renato Midiri

Cultore di Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tre



responsabilità delle piattaforme online
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Il 16 giugno 2026 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea[1] è tornata a pronunciarsi su uno dei nodi più delicati del diritto digitale europeo: il regime di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Lo ha fatto decidendo su due rinvii pregiudiziali proposti dal Conseil d’État francese: da un lato l’obbligo imposto dalla Francia a società con sede in Repubblica ceca che gestiscono siti pornografici di predisporre sistemi di verifica dell’età degli utenti (C-188/24); dall’altro il divieto, imposto agli operatori di servizi di ausilio alla guida come Coyote System, di diffondere le segnalazioni di controlli stradali trasmesse dagli utenti stessi (C-190/24).

Per comprendere la portata della decisione occorre anzitutto richiamare la funzione delle due disposizioni chiave della direttiva 2000/31/CE.

Responsabilità delle piattaforme online nella direttiva e-commerce

L’articolo 3 è la norma che presidia il funzionamento del mercato interno dei servizi digitali. Il suo paragrafo 1 impone a ciascuno Stato membro di garantire che i servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul proprio territorio rispettino le disposizioni nazionali applicabili nell’«ambito regolamentato»; il paragrafo 2 vieta conseguentemente agli altri Stati UE di restringere, per ragioni riconducibili a tale ambito, la libera circolazione dei servizi provenienti da un prestatore stabilito altrove nell’Unione. È la codificazione, in materia di società dell’informazione, del principio del controllo nello Stato membro d’origine e del correlato principio del riconoscimento reciproco: un prestatore che rispetta le regole del proprio Stato di stabilimento deve poter operare liberamente in tutto il mercato interno, senza dover rincorrere ventisette regimi nazionali differenti.

Questo principio, tuttavia, non è assoluto. Il paragrafo 4 dello stesso art. 3 consente agli Stati membri “di destinazione” di derogarvi, adottando provvedimenti restrittivi nei confronti di un determinato servizio, a condizione che ricorrano tre requisiti sostanziali:
a) necessità della deroga per motivi di ordine pubblico, e specificamente per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, e in particolare la tutela dei minori, e in casi di violazione della dignità umana);
b) determinatezza del servizio oggetto della restrizione statale;
c) proporzionalità della misura.

Sono, inoltre, previsti due requisiti procedurali: la richiesta preventiva allo Stato di stabilimento di intervenire (e la sua non ottemperanza) e la previa notifica alla Commissione europea e allo Stato interessato dell’intenzione di prendere tali provvedimenti. Il paragrafo 5 però consente allo Stato, in caso di urgenza, di derogare alle suddette condizioni procedurali. L’articolo 3 esprime così un bilanciamento: libertà economica delle piattaforme e libera circolazione dei servizi da un lato, potere degli Stati di proteggere interessi fondamentali dall’altro, con una procedura che serve a rendere questo secondo potere incanalato in rigidi binari, ma con la scappatoia dell’urgenza.

Articolo 14 e confini del safe harbour

L’articolo 14 è la norma-simbolo del cosiddetto safe harbour degli hosting provider. Esso esprime la volontà - compiuta dal legislatore europeo tra la fine degli anni Novanta e il 2000 -di favorire lo sviluppo di Internet esonerando da responsabilità civile chi fornisce l’infrastruttura tecnica attraverso cui altri soggetti comunicano, fintanto che si limita a un ruolo tecnico, automatico e passivo rispetto ai contenuti e a condizione che non sia effettivamente al corrente dell’illiceità del fatto o dell’informazione[2].
Dietro questa scelta si sommano due ordini di ragioni: da un lato l’idea, di matrice lato sensu economica, che addossare al provider una responsabilità piena per fatto altrui ne avrebbe soffocato lo sviluppo imprenditoriale[3]; dall’altro, non meno importante, l’esigenza di salvaguardare la libertà di comunicazione degli utenti, evitando che gli intermediari, per il timore di rispondere di ogni contenuto trasmesso, si trasformino in censori della rete[4].

Articolo 3 e articolo 14, dunque, presidiano due piani distinti: il primo regola il dove e il come uno Stato può intervenire su un servizio digitale stabilito altrove; il secondo stabilisce se il prestatore risponde dei contenuti che veicola.

Coyote System, piattaforme e principio del Paese d’origine

Il primo snodo della sentenza riguarda un profilo che il Conseil d’État aveva posto in via problematica. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte UE se le normative francesi contestate - la disciplina penale sulla verifica dell’età e il divieto di diffusione delle informazioni sui controlli stradali - rientrassero davvero nell’«ambito regolamentato» definito dall’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 CE e, dunque, nel meccanismo di cui all’articolo 3, sopra descritto.
Il dubbio del giudice francese nasceva dal fatto che le norme di carattere generale e astratto, riconducibili al diritto penale, e quelle che perseguono finalità di ordine pubblico e sicurezza, non sono comprese nelle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III della direttiva (dall’art. 4 all’art. 20), con la conseguenza di lasciare liberi gli Stati membri di regolare, senza vincoli europei, ogni aspetto dei servizi digitali riconducibile al diritto penale o all’ordine pubblico.

La Corte non ha seguito questa strada: ha stabilito che il carattere generale e astratto di una normativa, così come la sua natura penale o la sua finalità di ordine pubblico, non vale di per sé a escluderla dall’ambito regolamentato, purché essa contenga prescrizioni relative all’accesso o all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione[5]. Sia l’obbligo di verifica dell’età sia il divieto di diffusione delle segnalazioni stradali sono stati qualificati, dunque, come prescrizioni relative all’esercizio del servizio, pienamente soggette al meccanismo dell’articolo 3.

Una volta ricondotte le due normative nazionali nell’ambito regolamentato, la Corte è passata all’esame delle loro giustificazioni alla luce delle condizioni, sostanziali e procedurali, previste dall’articolo 3, par. 4 sopra descritte.
La Corte osserva che il divieto penale generale e astratto di consentire l’accesso dei minori a contenuti pornografici, di per sé non supererebbe il vaglio di proporzionalità richiesto dalla normativa. Tuttavia, la diffida individuale che l’autorità amministrativa indipendente (l’ARCOM, “l’equivalente” della nostra AGCOM) rivolge a un singolo prestatore, imponendogli di attivarsi contro l’accesso dei minori, permette di superare il test, in quanto la misura risulta individualizzata e proporzionata. La determinatezza della misura è riconosciuta anche per la controversia sulle informazioni relative ai controlli stradali, salva la verifica, rimessa al giudice nazionale, del rispetto delle condizioni procedurali. Spetterà ora al Conseil d’État accertare se, nell’adottare le due normative contestate, la Francia abbia effettivamente rispettato l’iter previsto dall’articolo 3.

Il ragionamento di fondo della Corte è chiaro: garantire il buon funzionamento del mercato unico e la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri, controllando la giustificazione e la proporzionalità delle misure restrittive adottate dagli Stati membri a tutela di imperativi motivi di interesse pubblico.

Tutela dei minori e obblighi delle piattaforme online

È importante segnalare come la Corte integra il test di proporzionalità dell’articolo 3, paragrafo 4, con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la dignità umana (art. 1) e i diritti del minore (art. 24)[6].

La Corte valorizza in pieno questi due parametri, presenti anche in altri corpi normativi europei: il considerando 59 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2010/13/UE), riporta come in tutti i servizi di media audiovisivi, siano necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

Su questa base la Corte afferma che un provvedimento nazionale volto a imporre un sistema di verifica dell’età deve considerarsi proporzionato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva e-commerce, quando il prestatore non abbia già adottato misure di verifica dell’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, come richiesto tra l’altro dall’articolo 28-ter della Direttiva 2010/13 UE.

Il passaggio è di rilievo non solo perché innesta, nel test di proporzionalità, un parametro esplicitamente tratto dalla Carta dei diritti fondamentali, ma anche perché mostra come - nel bilanciamento tra favor per il progresso tecnologico e tutela dei soggetti vulnerabili - dignità umana e interesse del minore assumano oggi un peso specifico capace di “vincere” argomenti di segno opposto fondati sulla libera circolazione dei servizi, purché lo Stato agisca in modo proporzionato e non generalizzato.

Algoritmi e responsabilità delle piattaforme nel safe harbour

La parte finale della sentenza affronta un profilo rilevantissimo, destinato a incidere sulla posizione di irresponsabilità delle piattaforme online. Il giudice francese, per ciò che concerne la causa C-190/24, chiede alla Corte se l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida come Coyote System rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/31 CE (divieto per gli stati membri di imporre alle piattaforme un obbligo generale di sorveglianza), e se quest’ultima disposizione osti al divieto di diffusione delle segnalazioni sui controlli stradali.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza, da Google France[7] a L’Oréal/eBay[8] fino a YouTube e Cyando[9] sottolinea che l’articolo 15 presuppone l’applicazione dell’art. 14: l’esenzione di responsabilità del provider qui prevista presuppone che il ruolo del prestatore sia “neutro”, ossia che il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, tale da escludere che egli abbia conoscenza o controllo dei contenuti memorizzati. Se, al contrario, il prestatore svolge un ruolo attivo idoneo a conferirgli conoscenza o controllo dei contenuti, il beneficio dell’irresponsabilità viene meno. La Corte precisa, inoltre, che le due condizioni - conoscenza e controllo - vanno lette come alternative e autonome, cosicché un operatore che eserciti un controllo sulle informazioni resta escluso dal safe harbour anche se, per l’automatizzazione del trattamento, non ne ha conoscenza effettiva.

Il controllo algoritmico oltre la categorizzazione

A questo punto è importante soffermarsi sui punti 111 e 112 della sentenza, verosimilmente destinati a produrre effetti oltre il caso di specie: «è in particolare mediante l’algoritmo utilizzato che un siffatto operatore esercita un controllo sulle informazioni memorizzate», e ciò a prescindere dal fatto che l’operatore non compia esso stesso interventi ulteriori sui singoli contenuti.
Quando l’algoritmo va oltre la semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni finalizzata a una migliore accessibilità e «determina, nell’interesse dell’operatore o del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni siano diffuse o meno, detto operatore esercita un controllo su queste ultime». Tale controllo non richiede quindi un intervento puntuale dell’operatore. È sufficiente che l’algoritmo sia impostato in modo tale da porre le condizioni per consentire o no la diffusione delle informazioni per escludere la qualificazione di mero hosting provider ai sensi dell’articolo 14, par.1[10].

Resta uno spazio al giudice nazionale: sarà il Conseil d’État ad approfondire i caratteri dell’algoritmo adottato da Coyote System ai fini dell’applicazione dell’art. 14 par. 1, adottando eventualmente atti istruttori che non potevano certo essere effettuati dalla Corte di Giustizia. Questi eventuali approfondimenti in sede di merito dovranno però rispettare la cornice posta dalla Corte del Lussemburgo, che rende omaggio allo spazio decisionale riservato al giudice nazionale ma, nella sostanza, ne indirizza i poteri interpretativi.

Gli effetti sui sistemi di raccomandazione

Ciò che rende questo passaggio della sentenza di interesse (con potenziale applicazione oltre la vicenda Coyote System) è la sua formulazione, deliberatamente generale, che potrebbe trovare applicazione a qualsiasi sistema di raccomandazione algoritmica adottato dai social network: la selezione delle condizioni, delle modalità e dell’ordine di priorità con cui i contenuti vengono diffusi costituisce, invero, la funzione tipica di qualunque sistema di questo tipo[11].

Poteri privati e nuova responsabilità delle piattaforme

La sentenza ha, dunque, un doppio registro. Da un lato, conferma l’architrave dell’articolo 3: il principio del controllo nello Stato membro d’origine e il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri restano caratteri essenziali del mercato interno digitale, con l’ambito regolamentato esteso anche alle normative penali e di ordine pubblico, e con i requisiti procedurali di notifica valorizzati tanto che la loro violazione priva di effetto le misure nazionali. È, in questo senso, una sentenza che riafferma la centralità della direttiva 2000/31/CE.

Dall’altro lato, però, la sentenza apre una crepa significativa proprio nel principio cardine su cui quella stessa architettura si fonda fin dal 2000: l’irresponsabilità del prestatore neutro, oggi tra l’altro confermata anche dagli articoli 4-6 del Digital Services Act[12].

Va detto, per completezza, che la sentenza non riprende integralmente le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar, il quale costruisce un ragionamento più circoscritto: a suo avviso, il tratto decisivo di operatori di servizi di ausilio alla guida come Coyote System sta nel fatto che l’operatore non si limita a trasmettere le singole segnalazioni degli utenti, ma le aggrega in un’offerta che crea un nuovo corpus informativo, distinguendo così esplicitamente questa fattispecie da quella dei social network, in cui manca tipicamente questa operazione di aggregazione trasformativa. La Corte richiama il paragrafo delle conclusioni dell’avvocato generale, ma non ne riprende la distinzione, formulando invece il criterio del controllo algoritmico in termini che prescindono da quella specifica operazione di aggregazione[13].

Rischi concorrenziali e censura privata

L’operazione giurisprudenziale condotta dalla Corte può generare due diversi ordini di riflessione.

Da un lato, vi è il rischio di avviare un processo di estensione della responsabilità delle piattaforme che potrebbe incidere sulla tenuta competitiva delle piattaforme di minori dimensioni e dei nuovi entranti, che si troverebbero esposti a un regime di responsabilità più severo di quello sopportabile dai soli grandi operatori dotati di risorse per una moderazione capillare dei contenuti, con un possibile effetto di consolidamento delle posizioni dominanti esistenti presso le grandi piattaforme[14]. Un secondo rischio, forse ancora più delicato per la libertà di espressione, è quello di indurre le piattaforme a forme di filtraggio preventivo dei contenuti, con la finalità di evitare in radice l’esposizione a responsabilità: in tal caso il rischio è quello di una censura svolta da soggetti privati[15].

Le piattaforme digitali come poteri privati

Dall’altro lato, non si può non considerare che le piattaforme digitali, per dimensione, potere di mercato e capacità di orientare il dibattito pubblico attraverso i propri sistemi di raccomandazione[16], sono divenuti veri e propri poteri privati[17]; un ripensamento della loro irresponsabilità, in questa prospettiva, risponde a un’istanza di tutela di diritti fondamentali e di interessi pubblici. Sembra così riproporsi, in forme nuove, l’istanza di garanzia che, un secolo fa, portò all’affermazione della responsabilità oggettiva per le attività pericolose dell’industria[18].

Sarà il tempo, e la giurisprudenza successiva della Corte - chiamata inevitabilmente a tornare sul punto in casi riguardanti più direttamente le piattaforme di condivisione di contenuti - a chiarire se la sentenza Coyote System segni davvero l’inizio di una nuova stagione nella responsabilità dei prestatori di servizi online oppure se resterà una pronunzia dal perimetro applicativo più circoscritto di quanto la sua formulazione lascerebbe intendere.

Bibliografia

Albanese A., Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal “diritto secondo” al “diritto primo”, in AIDA, 2010, 357.

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Pariotti E., Diritti umani. Concetto, teoria evoluzione, Padova, CEDAM, 2013.

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Resta G., Poteri privati e regolazione, in Cartabia M. - Ruotolo M., Enciclopedia del diritto. Potere e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2023, 1008 ss.

Sonelli S., I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni, Torino, Giappichelli, 2022, 43 ss.

Torchia L., Potere digitale, Bologna, il Mulino, 2026.

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Zuboff S., Il capitalismo della sorveglianza – Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, Luiss University Press, 2019.

Note e riferimenti

[1] *Cultore di Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma Tre.

Sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 16 giugno 2026, cause riunite C-188/24 e C-190/24

[2] Per una ricostruzione del problema della responsabilità civile degli Internet service provider, con anche l’indicazione del quadro giuridico (cambiato nel tempo), cfr. L. Guffanti Pesenti, Responsabilità civile dell’Internet service provider. Tra favor per il progresso e tutela dei danneggiati, in Jus – online, n.1/2026.

[3] Per una ricostruzione dei profili economici dietro la scelta del legislatore europeo, cfr. F. Piraino, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider, in AIDA, 2017, 470 ss.

[4] Cfr. Sul punto J. M. Balkin, Old School/New School Speech Regulation in Harv. L. Rev., vol. 127, 2014, 2296 ss. che parla a tal proposito di collateral censorship.

[5] La sentenza precisa infatti (punto 52) che l’ambito regolamentato comprende «tutte le prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri in relazione all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio» In particolare l’art. 2 non subordina l’ambito regolamentato alla condizione che vi rientrino solo le materie armonizzate.

[6] Sulla dignità umana come valore sottostante all’intero sistema dei diritti umani, cfr. ex multis, E. Pariotti, Diritti umani. Concetto, teoria evoluzione, Padova, CEDAM, 2013, 185 s.; sulla tutela dei minori, con una particolare attenzione anche alle tutele predisposte dalla giurisprudenza di Strasburgo, cfr. S. Sonelli, I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni, Torino, Giappichelli, 2022, 43 ss.

[7] Sentenza CGUE del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08. La pronuncia è resa su una controversia relativa al servizio di posizionamento a pagamento AdWords da parte di Google. La corte si sofferma sulla responsabilità di Google quale prestatore del servizio: il gestore del motore di ricerca può beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/31/CE soltanto a condizione che il suo ruolo, nel trattamento dei dati forniti dagli inserzionisti, sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, tale da escludere una sua conoscenza o un suo controllo dei dati memorizzati.

[8] Sentenza CGUE del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09. La pronuncia è resa su una controversia nella quale L’Oréal contestava a eBay la messa in vendita, sul proprio mercato online, di prodotti contraffatti. La Corte affronta la questione della responsabilità del gestore del mercato elettronico quale prestatore di servizi della società dell’informazione. La pronuncia ribadisce che il gestore di un mercato online può avvalersi dell’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/31/CE soltanto quando il ruolo svolto rispetto ai dati memorizzati dai venditori-utenti resti di ordine meramente tecnico, automatico e passivo; qualora invece il gestore presti assistenza consistente, tra l’altro, nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita o nel promuoverle, esso assume un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a tali offerte, con conseguente esclusione dal regime di irresponsabilità.

[9] Sentenza CGUE del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18. La pronuncia è relativa a controversie concernenti degli utenti che avevano caricato su piattaforme di condivisione video, senza autorizzazione, opere protette dal diritto d’autore. La Corte esclude che il gestore di una piattaforma di condivisione compia esso stesso un atto di comunicazione al pubblico per il solo fatto di mettere a disposizione degli utenti l’infrastruttura tecnica che consente loro di caricare contenuti, salvo che il gestore contribuisca alla violazione andando oltre la mera fornitura del servizio. Sotto un secondo profilo, la Corte conferma che tali gestori possono in linea di principio beneficiare dell’esonero di responsabilità previsto dall’art. 14, par. 1, della direttiva 2000/31/CE, a condizione che il loro ruolo resti neutro, di ordine meramente tecnico, automatico e passivo.

[10] Vedi sentenza in commento, punto 111: «[…] è irrilevante che tale operatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l’effetto di promuovere, modificare o cancellare informazioni memorizzate ai fini della loro diffusione.».

[11] Cfr. le preoccupazioni mosse da N. von Bernuth, Dein Algorithmus, dein Problem?, in Verfassungsblog, 01/07/2026,

[12] Sul fatto che il regolamento UE 2022/2065 abbia traposto il principio di irresponsabilità delle piattaforme di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31 CE, pur con il presupposto che le stesse agiscano in maniera “neutra”, cfr. G. De Gregorio -P. Dunn , The European risk-based approaches: connecting constitutional dots in the digital age, in Common Market Law Review, vol. 59, 2022, 473 ss.; sull’irresponsabilità dei provider, cfr. O. Pollicino, Ruoli e responsabilità in rete, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril - M. Cuninberti - M. Bassini, Diritto dell’informazione e dei media, Giappichelli, Torino – II ed. 2022, 337 ss.; sempre sul tema, cfr., inoltre, A. Albanese, Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal “diritto secondo” al “diritto primo”, in AIDA, 2010, 357;

[13] I passaggi delle conclusioni conclusioni dell’Avvocato Generale Szpunar che chiariscono bene la distinzione tra piattaforme come quella in causa e i social network sono ai punti 217 e 238: «[…] a differenza delle informazioni fornite alle piattaforme di rete sociale on line e alle piattaforme di condivisione di video, le informazioni relative alle condizioni di traffico sono fornite all’operatore di servizio elettronico non per essere memorizzate e diffuse in quanto tali, bensì al fine di alimentare il serbatoio delle informazioni a disposizione di tale operatore che sono oggetto di un trattamento algoritmico. […] un trattamento algoritmico delle informazioni fornite dagli utenti può consistere non in una curation of content, bensì nella creazione di un nuovo corpus di informazioni in cui le informazioni fornite dagli utenti non sono più riconoscibili. […]».

[14] v. ancora N. von Bernuth, Dein Algorithmus, dein Problem? cit.

[15] Sulla privatizzazione della censura, si veda ex multis M. Monti, Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d’espressione e i nuovi censori dell’Agorà digitale, in Rivista italiana di informatica e diritto, fasc. n. 1/2019, 35 e ss.

[16] Cfr. Sul punto, ex multis, S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza – Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, Luiss University Press, 2019, 64 ss.; L. Torchia, Potere digitale, Bologna, il Mulino, 2026, 5 ss.;

[17] Sul punto, v. G. Resta, Poteri privati e regolazione, in M. Cartabia - M. RUOTOLO, Enciclopedia del diritto. Potere e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2023, 1008 ss.; F. Bassan, Digital Platforms and Global Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2021, 84 ss. che vede nelle piattaforme nuovi ordinamenti privati transanzionali.; cfr. anche M. Bassini, Internet e libertà di espressione – Prospettive costituzionali e sovranazionali, Roma, Aracne, 2019, 107 ss.

[18] Sul punto, v. C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2018, 440.

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