Master Service Agreement

Antitrust su Tim-Fibercop, ecco fissati gli equilibri del mercato



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L’AGCM (antitrust italiano) chiude senza infrazione il procedimento sul Master Service Agreement TIM-FiberCop, rendendo vincolanti gli impegni. Al centro esclusiva, sconti VULA e IRU business, con soluzione per cluster geografici e una clausola di revisione che lascia incertezza

Pubblicato il 23 feb 2026

Sergio Boccadutri

Consulente antiriciclaggio e pagamenti elettronici



FiberCop e TIM antitrust

Con il provvedimento adottato il 17 febbraio 2026, ma pubblicato oggi 23 febbraio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso senza accertamento di infrazione il procedimento avviato nel dicembre 2024 nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per alcune clausole del Master Service Agreement sottoscritto tra le due società in occasione dello scorporo della rete fissa di TIM, completato il 1° luglio 2024.

Gli impegni presentati dalle parti, e ora resi obbligatori dall’AGCM, rappresentano un punto di equilibrio significativo in un mercato che sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale, con implicazioni di lungo periodo per la concorrenza nel wholesale e nel retail della rete fissa italiana.

Resta tuttavia aperta una zona d’ombra: la riserva di revisione biennale introduce un’incertezza che avrebbe potuto essere evitata.

Master Service Agreement TIM-FiberCop: chiusura antitrust AGCM e quadro generale

La vicenda trae origine dall’operazione con cui KKR ha acquisito il controllo di FiberCop, la società nata nel 2020 come veicolo per la realizzazione delle reti in fibra ottica di TIM e divenuta, dal luglio 2024, proprietaria dell’intera infrastruttura di rete fissa dell’ex incumbent.

TIM, a sua volta, ha cessato di essere titolare della propria rete e si è trasformata in un operatore retail che acquista servizi di accesso all’ingrosso (prevalentemente da FiberCop, ma non solo) per continuare a servire la clientela finale.

In questo contesto, il MSA è il contratto che regola i rapporti tra le due società: FiberCop fornisce a TIM servizi di accesso, servizi B2B, servizi ingegneristici e immobiliari; TIM, a sua volta, fornisce a FiberCop servizi di data center, servizi mobili aziendali e servizi di trasporto.

Lo stesso provvedimento di avvio dell’istruttoria aveva riconosciuto esplicitamente che il MSA era necessario per entrambe le società: per FiberCop, al fine di garantirsi un flusso di ricavi prevedibili su cui costruire i propri piani di investimento in rete; per TIM, per assicurarsi la continuità delle forniture di accesso all’ingrosso in assenza di dotazione infrastrutturale propria.

Il nodo critico, tuttavia, era che alcune clausole dell’accordo rischiavano di comprimere la concorrenza in misura superiore a quanto strettamente necessario per conseguire tali obiettivi legittimi.

La Commissione europea, nell’autorizzare l’operazione KKR/Netco nel maggio 2024, aveva esaminato la concentrazione ma non si era pronunciata sul MSA, che le parti avevano dichiarato non accessorio all’operazione.

L’AGCM aveva così avviato un’istruttoria autonoma ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

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L’avvio del procedimento, deliberato dall’AGCM il 17 dicembre 2024, aveva individuato tre macro-aree di preoccupazione.

Esclusiva e retroattività nelle forniture FTTH

La prima riguardava il vincolo di esclusiva che legava TIM a FiberCop per l’acquisto di servizi di accesso per l’intera durata del contratto, ossia quindici anni rinnovabili per altri quindici.

Una esclusiva trentennale tra i leader dei rispettivi mercati (FiberCop con una quota del 70-75% nel wholesale, TIM con circa il 37-38% nel retail di rete fissa) appariva potenzialmente idonea a sottrarre al mercato wholesale una quota significativa della domanda, con effetti di foreclosure a danno dei concorrenti di FiberCop, primo tra tutti Open Fiber.

A complicare il quadro vi era un meccanismo di intermediazione e retroattività: laddove FiberCop non avesse ancora realizzato la rete FTTH, TIM avrebbe dovuto comunque rivolgersi a FiberCop, la quale aveva trenta giorni lavorativi per presentare un piano di fattibilità e nove mesi per rendere operativa la fornitura attraverso un operatore terzo; nel caso in cui FiberCop avesse successivamente costruito la propria rete, TIM avrebbe dovuto migrare su di essa i clienti già attivi sulla rete del terzo concorrente.

Sconti VULA FTTH e rischio di discriminazione

La seconda criticità riguardava il sistema di sconti a volume sui servizi di accesso attivo (VULA FTTH): le soglie previste per accedere agli sconti più elevati sembravano calibrate su volumi raggiungibili solo da TIM, con un potenziale effetto discriminatorio a favore dell’anchor tenant.

IRU point-to-point e clienti business

La terza preoccupazione, infine, atteneva alla concessione a TIM di diritti IRU (Indefeasible Right of Use) sui rilegamenti in fibra ottica point-to-point dedicati ai clienti aziendali: questi diritti, se non restituiti alla scadenza del rapporto con il cliente business, avrebbero potuto precludere l’accesso all’infrastruttura ad altri operatori intenzionati a servire gli stessi clienti.

Master, service, agreement tra TIM e FiberCop: le tre criticità per la concorrenza

Il procedimento è stato particolarmente articolato: le parti hanno presentato i propri impegni il 18 giugno 2025, dopo una richiesta di proroga che l’AGCM ha accordato.

La pubblicazione degli impegni ai fini della consultazione pubblica è stata deliberata il 29 luglio 2025, e la consultazione si è conclusa l’8 ottobre 2025, con la partecipazione di numerosi operatori: Retelit, WindTre, Colt, Iliad, Open Fiber, Sky, AIIP, Fastweb e Vodafone.

Le osservazioni pervenute sono state numerose e spesso molto critiche, soprattutto con riguardo alla definizione dei cluster territoriali e alla tenuta concorrenziale del sistema di sconti.

A novembre 2025 Fastweb e Vodafone hanno trasmesso una memoria economica sulla replicabilità delle offerte, mentre Open Fiber, Fastweb e Iliad hanno presentato congiuntamente una memoria con le modifiche ritenute necessarie per rendere gli impegni idonei.

Le parti hanno risposto alle osservazioni il 25 novembre 2025, presentando contestualmente le modifiche accessorie agli impegni originari.

L’AGCom ha espresso il proprio parere il 28 gennaio 2026, dopo una proroga del termine di chiusura deliberata il 27 gennaio 2026.

Market test e parere AGCom: cosa hanno chiesto gli operatori

Il cuore della soluzione concordata è la differenziazione geografica degli impegni attraverso la suddivisione del territorio nazionale in tre cluster, ridefiniti a livello di civico (e non più di comune, come previsto nella versione originale) in accoglimento delle osservazioni degli altri operatori che hanno partecipato alla consultazione.

Questa modifica è stata apprezzata dall’AGCM perché consente una perimetrazione più precisa delle aree con condizioni competitive omogenee.

Cluster 1: aree a fallimento di mercato e fondi pubblici

Il Cluster 1 comprende i civici oggetto di finanziamenti pubblici nel contesto dei bandi Aree Bianche 2016 e del piano Italia a 1 Giga.

Si tratta di aree a fallimento di mercato, nelle quali la rete è costruita da un unico operatore grazie a sussidi statali (prevalentemente Open Fiber) e nelle quali è altamente improbabile l’ingresso di un secondo operatore wholesale.

Per queste aree, l’esclusiva originaria di trenta anni (15+15) viene ridotta a dieci anni, con una possibile estensione di ulteriori cinque anni limitatamente ai civici che FiberCop riuscirà a coprire con investimenti propri, cioè senza finanziamenti pubblici.

L’AGCM ha ritenuto che in queste zone il rischio di foreclosure sia trascurabile, in considerazione della natura di monopolio naturale pubblicamente sussidiato che caratterizza l’offerta wholesale.

Cluster 2: aree con elevata concorrenza infrastrutturale

Il Cluster 2 è costituito dai civici presenti nei 330 Comuni che l’analisi di mercato dell’AGCom (delibera n. 205/25/CONS) qualifica come mercati 1A e 1B.1, ossia le aree con elevata o significativa concorrenza infrastrutturale, esclusi i civici già inclusi nel Cluster 1.

Si tratta di circa il dieci per cento dei civici nazionali, nelle quali Open Fiber è leader FTTH con una quota significativamente superiore a quella di FiberCop.

In queste aree l’esclusiva è strutturata in tre fasi: un periodo iniziale di tre anni per consentire a FiberCop il completamento del roll-out; un ulteriore periodo di dieci anni di esclusiva limitata ai civici coperti direttamente dalla Rete FiberCop (con libertà di TIM di rivolgersi ad altri wholesale per i civici non coperti); infine, una fase residuale di sei anni in cui TIM si impegna a mantenere sulla rete FiberCop un numero medio di clienti non inferiore a quello raggiunto negli ultimi due anni del decennio precedente, con facoltà di allocare le linee eccedenti presso altri operatori.

Cluster 3: aree FTTH in itinere e target di copertura

Il Cluster 3 raggruppa tutti i civici non inclusi nei precedenti (si tratta di circa il 44% dei civici nazionali secondo le stime) corrispondenti alle aree nelle quali lo sviluppo della rete FTTH è ancora in itinere o del tutto assente.

In queste zone il meccanismo è più articolato e condizionato a obiettivi di roll-out annuali che FiberCop si impegna a rispettare.

Nei primi quattro anni di esclusiva, FiberCop si impegna a coprire tra 8 e 8,5 milioni di civici aggiuntivi, per un totale di 13-13,5 milioni, secondo una cadenza annuale predefinita (Target Y1, Y2, Y3, Y4).

Qualora FiberCop non raggiunga il target entro sei mesi dalla scadenza di ciascun anno, TIM è libera di approvvigionarsi da operatori terzi per un numero di civici pari alla differenza tra il target e i civici effettivamente coperti.

Al termine dei quattro anni, l’esclusiva si applica per altri dieci anni ai soli civici direttamente coperti dalla Rete FiberCop, seguita da un ulteriore periodo di preferred provider di sei anni con gli stessi meccanismi del Cluster 2.

Master Service Agreement TIM-FiberCop: cluster territoriali e durata dell’esclusiva

Un secondo blocco di impegni riguarda il meccanismo di intermediazione nelle aree non ancora coperte dalla rete FiberCop, in cui quest’ultima acquista servizi di accesso FTTH da operatori terzi per rivenderli a TIM.

Le preoccupazioni dei terzi su questo punto erano legate al rischio che FiberCop usasse l’intermediazione per rallentare la migrazione di TIM verso la fibra, mantenendola artificialmente sulla rete in rame legacy.

Gli impegni prevedono che la fee di intermediazione sia limitata alla copertura dei costi amministrativi e non ecceda in ogni caso il cinque per cento del prezzo wholesale praticato dall’operatore terzo a FiberCop.

Per i civici già aperti alla vendibilità da parte di Open Fiber, non saranno necessari i tempi di definizione delle modalità di intermediazione previsti dal MSA originario: l’attivazione avverrà secondo i migliori SLA praticati sul mercato.

Negli altri casi, il termine per contrattualizzare l’approvvigionamento con un nuovo operatore wholesale è ridotto a tre mesi (rispetto ai tempi previsti dall’MSA originario), e il tempo tecnico per implementare l’attivazione è ridotto a sei mesi (rispetto ai nove mesi originari).

La retroattività della migrazione (ovvero l’obbligo per TIM di spostare su FiberCop i clienti attivati su reti terze nel frattempo raggiunte dalla rete di FiberCop) è subordinata al rispetto della regolamentazione vigente e all’assenza di impatti rilevanti sull’utente finale.

FiberCop si impegna inoltre ad aggiornare il proprio database di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte di operatori terzi entro trenta giorni dal ricevimento dell’aggiornamento.

Intermediazione FTTH e database di vendibilità: vincoli e trasparenza

Sul tema degli sconti, l’AGCM ha concluso che il sistema di sconti a volume sui servizi in fibra previsto dall’MSA non presenta criticità, in quanto applicabile senza distinzioni a tutti gli operatori in modo progressivo e senza soglie minime di ingresso, e perché, secondo i dati disponibili, TIM non è l’operatore con i maggiori volumi sui servizi in fibra.

Il rischio che le soglie fossero raggiungibili solo da TIM è stato ridimensionato rispetto alle preoccupazioni iniziali.

L’impegno aggiuntivo proposto da FiberCop introduce un’offerta parallela a quella prevista dall’MSA per i servizi di accesso, articolata in una componente passiva Full-GPON al prezzo regolato dall’AGCom (oltre l’80% del prezzo finale) e in una componente attiva (apparati OLT e ONT) soggetta a una scontistica a volume non regressiva.

I prezzi della componente attiva variano a seconda del rapporto tra clienti attivi medi e totale delle unità immobiliari vendibili, distinguendo tra civici neri (aree con infrastrutture alternative) e civici grigi.

A questo si aggiunge uno sconto di 0,30 euro al mese per gli operatori che estendano il proprio ambito geografico anche ai civici neri con presenza di altro wholesale, e uno sconto ulteriore di 0,34 euro al mese per chi decida di attivare i nuovi clienti esclusivamente su rete FiberCop e migrare l’intera customer base attiva.

Quest’ultimo sconto, nel caso in cui l’operatore abbia mantenuto l’esclusiva per almeno tre anni, continua ad applicarsi per ulteriori diciotto mesi dalla perdita dei requisiti di accesso: si tratta del meccanismo di “scivolo” introdotto per attenuare il rischio di lock-in e consentire una migrazione graduale verso altri wholesale.

Master service agreement TIM-FiberCop: sconti, Full-GPON e scivolo anti lock-in

Il terzo impegno, presentato da TIM, riguarda i diritti IRU sui rilegamenti point-to-point dedicati ai clienti aziendali, che TIM si era riservata all’atto del conferimento della rete a FiberCop.

La soluzione concordata prevede che, al venir meno del rapporto contrattuale con il cliente business servito da TIM tramite un IRU, se un operatore terzo richiede a FiberCop in IRU una o più fibre per quel cliente e FiberCop non dispone di altra capacità di rete, TIM rimetta FiberCop nella piena titolarità e disponibilità dell’IRU, ricevendo in cambio un corrispettivo correlato al valore di mercato degli anni di durata residua.

FiberCop si impegna a sua volta a concedere l’IRU all’operatore richiedente.

L’AGCM ha ritenuto che il rischio di scarsità di risorse di rete fosse, in realtà, marginale, poiché FiberCop progetta la propria rete secondo un principio di ridondanza che garantisce in generale la disponibilità di fibre aggiuntive per nuovi operatori.

L’impegno è comunque considerato idoneo a risolvere eventuali situazioni peculiari di accesso difficoltoso.

Impegni accolti, ma l’incertezza resta

L’AGCM ha valutato gli impegni complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali, apprezzando in particolare il meccanismo di clusterizzazione basato sulle analisi di mercato dell’AGCom, la riduzione della durata e portata dell’esclusiva, la limitazione della fee di intermediazione, e la trasparenza informativa sui piani di roll-out.

Il parere dell’AGCom, espresso il 28 gennaio 2026, ha confermato la coerenza della soluzione con il quadro regolamentare.

Il provvedimento introduce tuttavia un elemento di incertezza che rischia di pesare sulle stesse parti dell’accordo più che di tutelarle.

La riserva di rivedere la congruità degli impegni entro due anni dalla notifica, alla luce delle condizioni di mercato, appare un utilizzo eccessivo dell’articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 287/1990.

La norma in questione consente infatti la riapertura del procedimento solo al verificarsi di condizioni tassative: un mutamento determinante della situazione di fatto, la violazione degli impegni, oppure la scoperta che la decisione si fondava su informazioni incomplete o fuorvianti.

La formula usata nel provvedimento è invece più generica e non pone alcuna condizione di soglia, introducendo un potere di revisione periodica che la norma non prevede.

Per TIM, ma soprattutto per FiberCop, questa ambiguità si traduce in incertezza strategica: pianificare investimenti strutturali in un quadro regolatorio che potrebbe essere ridisegnato nel giro di ventiquattro mesi è tutt’altro che agevole.

Sarebbe stato più lineare, e più coerente con la lettera della norma, affidarsi al meccanismo legale già esistente per la riapertura in caso di violazione degli impegni, eventualmente rafforzato da sanzioni proporzionate e automatiche.

Un approccio di questo tipo avrebbe garantito certezza del diritto a entrambe le parti, scoraggiato condotte elusive e ridotto i costi di monitoraggio per l’Autorità stessa.

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