Bastano pochi giorni e due sentenze della Corte di Cassazione per ribaltare certezze consolidate e trasformare migliaia di imprese in contribuenti di un tributo che fino a ieri non sapevano di dover pagare. Si tratta dell’odiato CUP o Canone Unico di occupazione.
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CUP, la Cassazione riscrive le regole
Il 28 aprile 2026 la III Sezione Civile della Suprema Corte cassa la sentenza del Tribunale di Lodi n. 192/2025, che aveva dato ragione ad operatori del comparto delle telecomunicazioni, stabilendo che chi fornisce servizi di telefonia senza essere proprietario delle infrastrutture non è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
La Cassazione ribalta la conclusione: anche chi accede alla rete in via puramente virtuale trasmette segnali fisici su infrastrutture altrui, e questo è sufficiente per qualificarlo come occupante mediato del suolo pubblico.
Il principio di diritto enunciato è netto: «il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” ad una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del CUP». La Corte ha deciso peraltro disattendendo le conclusioni dello stesso Procuratore Generale, a conferma che il dibattito interno alla magistratura non è chiuso.
Il 1° maggio le Sezioni Unite completano il quadro con la sentenza n. 12225: il CUP «ha, in ogni caso, natura tributaria», con conseguente giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria. Una pronuncia che impone di ripensare integralmente la disciplina del CUP, fino ad oggi strutturata come entrata patrimoniale.
Nel giro di poche settimane le imprese hanno iniziato a ricevere via PEC centinaia di avvisi di accertamento esecutivo da concessionarie che agiscono per conto di Comuni di tutta Italia: richieste di pagamento del CUP indirizzate a soggetti che non hanno mai posato un cavo né richiesto una concessione.
È questa la frattura che si è aperta per il settore ICT: una giurisprudenza che equipara la fornitura di servizi di comunicazione elettronica all’occupazione del suolo pubblico, con effetti che ricadono in particolare sulle piccole e medie imprese del settore. Il dibattito giuridico e politico è appena cominciato.
Le cifre in ballo
Per dare un’idea: si arriverebbe a pagare 800 euro di canone per ogni linea utente.
Facile arrivare a un conto di milioni di euro, potenzialmente letale per un piccolo provider.
Cos’è il CUP e perché riguarda chi non ha infrastrutture proprie
Il Canone Unico Patrimoniale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 816-847) con l’obiettivo di semplificare il panorama dei prelievi locali, sostituendo in un unico istituto la TOSAP, il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e altri canoni minori. In sintesi: chiunque occupi suolo pubblico con infrastrutture fisiche — cavi, condutture, pali, cavidotti — deve corrispondere al Comune un canone calcolato in base al numero delle proprie utenze.
La logica originaria era alquanto lineare. Il comma 831 identificava come soggetto obbligato il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico: chi ha i cavi, paga. A quel soggetto era riconosciuto quindi un diritto di rivalsa contrattuale nei confronti di chi utilizzava le sue infrastrutture. Il rapporto con il Comune era così mediato dalla concessione, e solo chi quella concessione la deteneva era esposto al prelievo.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha però riscritto il comma 831, introducendo la figura dell’occupante in via mediata come soggetto passivo autonomo: non più solo il titolare della concessione, ma anche chi utilizza materialmente le infrastrutture altrui è tenuto a corrispondere il canone, in proporzione al numero delle proprie utenze.
La tariffa è forfetaria: euro 1,50 per utenza nei Comuni fino a 20.000 abitanti, euro 1,00 nei Comuni oltre tale soglia, con un minimo di 800 euro per ente.
Fin qui la norma poteva ancora apparire ragionevole: chi usa fisicamente i cavi di un altro operatore partecipa al costo del canone in proporzione alle proprie utenze. Il problema è sorto con l’interpretazione giurisprudenziale di cosa significhi “utilizzo materiale” delle infrastrutture.
Nel settore delle telecomunicazioni, la stragrande maggioranza degli operatori alternativi non possiede proprie reti fisiche sul territorio. Eroga i propri servizi accedendo, su base contrattuale e a condizioni regolamentate da AGCOM, alle infrastrutture dell’operatore dominante. Questo modello — voluto dal legislatore europeo proprio per favorire la concorrenza senza imporre la duplicazione di infrastrutture dai costi proibitivi — è oggi al centro della controversia: l’accesso avviene in forma virtuale, senza alcuna occupazione fisica del suolo pubblico, senza concessioni, senza mai interagire con alcun ente locale.
Ebbene, secondo l’interpretazione ora avallata dalla Cassazione, anche questo accesso virtuale integrerebbe un “utilizzo materiale” delle infrastrutture ai sensi del comma 831, rendendo l’operatore alternativo soggetto passivo del CUP verso ogni Comune nel cui territorio abbia utenti serviti.
Un operatore che non possiede un metro di cavo, non ha mai richiesto una concessione e non ha mai avuto alcun rapporto con un ente locale si ritrova — per legge fisica, secondo la Corte — ad essere un occupante del suolo pubblico.
La Cassazione interviene sulla natura tributaria
La Cassazione interviene sulla natura tributaria ma è la presunzione che preoccupa il settore Le due sentenze operano su piani distinti ma convergenti.
Le Sezioni Unite con la n. 12225/2026 chiudono il dibattito sulla natura del prelievo: il CUP è un tributo perché presenta i tre criteri qualificanti — obbligatorietà per legge, mancanza di un rapporto di scambio diretto, finalità di concorso alla spesa pubblica generale. Ne consegue la giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria e la necessità di rivedere integralmente la disciplina procedimentale: accertamenti esecutivi tributari, contraddittorio preventivo obbligatorio, piena applicazione dello Statuto del contribuente.
La III Sezione Civile con la n. 11479/2026 affronta invece il punto sostanziale più controverso. La trasmissione di segnali attraverso infrastrutture altrui, afferma la Corte, costituisce utilizzo materiale di quelle infrastrutture ai sensi del comma 831: un segnale elettrico non può essere virtuale nel senso fisico del termine, e la sua propagazione avviene sempre grazie all’infrastruttura del concessionario.
Chi accede alla rete altrui per erogare servizi è pertanto un occupante mediato del suolo pubblico.
La Corte esclude inoltre che l’esonero introdotto dall’art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 si applichi agli operatori TLC. Quell’esonero riguarda chi trasferisce la proprietà di un bene ai sensi dell’art. 1470 c.c. — energia, gas, acqua. Un operatore di telecomunicazioni eroga un servizio, non vende un bene: manca il trasferimento della proprietà, e la norma, in quanto eccezionale, non ammette interpretazione estensiva.
Il risultato è una presunzione di portata inedita: la sola attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica attraverso la rete altrui integra, di per sé, un’occupazione mediata del suolo pubblico. Non serve un cavo, non serve una concessione, non serve alcun rapporto con il Comune. Basta avere clienti nel territorio.
L’impatto sugli operatori e gli strumenti di difesa
Le implicazioni pratiche sono immediate e di portata significativa. Sono potenzialmente esposti al prelievo tutti gli operatori che erogano servizi di comunicazione elettronica attraverso la rete altrui — una categoria che nel mercato italiano comprende la grande maggioranza degli operatori alternativi, dalle realtà nazionali fino alle piccole e medie imprese locali che hanno costruito il proprio modello di business proprio sull’accesso regolamentato alle infrastrutture dell’operatore dominante.
Il calcolo del dovuto si effettua moltiplicando il numero delle utenze per la tariffa forfetaria prevista dal comma 831, con un minimo di 800 euro per ciascun ente: in un Paese con oltre 7.900 Comuni, l’esposizione complessiva del settore può raggiungere cifre rilevanti anche per operatori di dimensioni contenute.
Come anticipato, nelle ultime settimane molti operatori hanno già ricevuto via PEC avvisi di accertamento esecutivo da concessionarie che agiscono per conto di Comuni di tutta Italia. Si tratta di atti immediatamente esecutivi, che producono effetti patrimoniali diretti se non tempestivamente impugnati.
Cosa serve al settore
La vicenda del CUP mostra con chiarezza che una disciplina nata per regolare l’occupazione fisica del suolo pubblico non può essere applicata, per estensione interpretativa, a modelli di fornitura che si fondano sulla connettività e sull’accesso regolamentato alle reti altrui.
La conseguenza è un’incertezza giuridica che colpisce in modo sproporzionato il comparto delle comunicazioni elettroniche, soprattutto gli operatori che non dispongono di infrastrutture proprie e che operano in concorrenza su mercati già fortemente presidiati.
Va inoltre considerato che gli operatori ai quali oggi si richiede il CUP sono i medesimi soggetti che garantiscono alla collettività un servizio essenziale come l’accesso a Internet, infrastruttura ormai equiparata per rilevanza sociale a energia e acqua.
Si tratta di imprese che, pur operando senza rete propria, assicurano quotidianamente e gratuitamente funzioni di utilità pubblica: dai blocchi obbligatori dei siti pedopornografici su disposizione del CNT-OSC della Polizia Postale, all’implementazione della piattaforma Piracy Shield per il contrasto alla pirateria audiovisiva, fino agli obblighi di data retention e intercettazioni disposti dall’Autorità Giudiziaria, solo per citarne alcune.
Assimilare tali operatori a chi occupa fisicamente il suolo pubblico significa disconoscere il ruolo di presidio digitale che già svolgono per conto dello Stato, trasformando un adempimento di sicurezza nazionale in un presupposto impositivo.
Cosa fare
La prima cosa da fare è, ovviamente valutare l’impugnazione dell’accertamento esecutivo, al fine anche di evitare possibili decadenze, sperando poi che la giurisprudenza e lo stesso legislatore, si dimostrino più comprensivi dei diritti delle piccole e medie aziende di quanto fatto dal Supremo Consesso.








