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Schettini, regolare i docenti che monetizzano sui social



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Il caso Vincenzo Schettini riapre il dibattito sui docenti influencer: monetizzazione dei contenuti, uso del tempo didattico, conflitti di interesse e tutela dell’immagine pubblica. Tra art. 53 del pubblico impiego, Corte dei Conti e privacy degli studenti, emergono zone grigie e la necessità di linee guida nazionali, soprattutto verso il ruolo delle piattaforme

Pubblicato il 2 mar 2026

Tania Orrù

Data Protection, Compliance & Digital Governance Advisor



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Ma che vuol dire e quanto è corretto se le logiche dell’insegnamento pubblico si intrecciano indissolubili con quelledelle piattaforme private big tech?

E’ un lato poco interrogato, eppure fondamentale, della vicenda che ha recentemente travolto Vincenzo Schettini (fisico, docente e volto del popolare progetto social La Fisica Che Ci Piace). Riesplosa soprattutto dopo che il suo nome è comparso tra gli ospiti annunciati del Festival di Sanremo 2026.

Come noto, tutto è partito da un podcast molto popolare.

In quell’intervista, Schettini ha ipotizzato che gli insegnanti (compreso sé stesso) possano proporre contenuti formativi online anche a pagamento, suscitando un’ondata di critiche sui social e un acceso dibattito pubblico sulla commercializzazione della cultura e sul ruolo dei docenti nei media digitali.

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Quando i docenti influencer finiscono sotto i riflettori grazie all’algoritmo social

La polemica si è intensificata anche a seguito di dichiarazioni attribuite ad alcuni ex studenti, secondo cui durante le lezioni curricolari sarebbe stato dedicato spazio significativo alla registrazione o alla proiezione di contenuti destinati al canale YouTube del docente. A seguito di tali accuse ci sarebbe stata la rimozione di numerosi video del docente. A questo si sarebbero poi aggiunte le dichiarazioni e smentite da parte del Prof in merito alla sua presenza sul palco del Festival di Sanremo in veste di divulgatore chiamato a trattare il tema delle dipendenze dei più giovani (incluse quelle dai social).

Le accuse, che non attengono alla qualità scientifica dei contenuti ma alla gestione del tempo didattico, sollevano una questione distinta: l’eventuale sovrapposizione tra attività istituzionale e produzione di materiale per una piattaforma monetizzata.

Il punto riguarda infatti la finalizzazione dell’attività svolta in classe a un canale personale: se l’orario scolastico e l’interazione con gli studenti vengono impiegati, anche indirettamente, per alimentare un progetto editoriale privato, si apre un tema di corretto utilizzo delle risorse pubbliche e di possibile interferenza tra funzione educativa e interesse economico.

In assenza di accertamenti formali, le dichiarazioni restano al momento nel perimetro del dibattito pubblico; tuttavia, il caso evidenzia un problema più generale, cioè la necessità di distinguere con chiarezza tra innovazione didattica e produzione di contenuti destinati a un circuito commerciale.

Schettini e la trasformazione del docente in brand nelle logiche di monetizzazione social

Schettini incarna il modello del docente-performer, cioè di un insegnante che utilizza linguaggi digitali, ritmo, teatralità e storytelling per portare la fisica fuori dall’aula e dentro l’ecosistema dei social. Milioni di visualizzazioni, community fidelizzata, tour teatrali, libri, presenza televisiva.

Un successo che racconta una trasformazione profonda: la rimodulazione della soglia di attenzione delle nuove generazioni, allenate da anni a contenuti di 15 o 30 secondi, compressi, verticali, emotivamente immediati. La scuola non ha smesso di saper spiegare; è l’ecosistema digitale ad aver ridefinito le aspettative cognitive degli studenti, che tendono più facilmente a trasferire nel contesto educativo le stesse modalità di fruizione dei reel e dei video su TikTok.

L’Italia ha conosciuto nel tempo modelli autorevoli di mediazione del sapere (da Piero Angela agli altri grandi divulgatori televisivi) in un contesto in cui il medium imponeva tempi distesi, filtri editoriali, responsabilità strutturate. La televisione era infatti un ambiente regolato, con palinsesti definiti, direzioni editoriali, gerarchie di controllo. I social, al contrario, sono ambienti algoritmici competitivi, in cui la visibilità dipende dalla capacità di trattenere l’attenzione nei primi secondi e l’attenzione stessa è la moneta primaria dello scambio.

In questo contesto il docente può trasformarsi in un brand personale, misurato da metriche di engagement. Quando la legittimazione professionale si intreccia con tali metriche, la funzione pubblica dell’insegnamento entra in tensione con le logiche della piattaforma.

Edutainment e metodo scientifico: semplificazione o impoverimento?

Rendere accessibile un concetto complesso è una competenza elevata e non implica di per sé banalizzazione.

Tuttavia, il metodo scientifico si fonda su tempo, gradualità, formalizzazione e verifica. Un video breve può accendere curiosità o mostrare un esperimento; difficilmente però trasmette il percorso logico che conduce alla formalizzazione o l’esercizio ripetuto necessario alla comprensione.

La divulgazione social privilegia l’immediatezza e l’effetto visivo, mentre la didattica strutturata richiede progressione, valutazione e interiorizzazione del metodo. Se l’apprendimento viene associato esclusivamente a contenuti rapidi e spettacolari, il confronto con la complessità dello studio può generare dissonanza e delegittimare l’aula.

È indubbio che l’esposizione a contenuti scientifici, anche in forma breve, può avvicinare discipline percepite come ostiche, ma il punto critico sta proprio nell’associazione implicita tra conoscenza scientifica e consumo rapido, emotivamente appagante, costantemente spettacolare.

La scienza, nella sua dimensione formativa, non coincide però con il momento dell’esperimento sorprendente o della spiegazione brillante, perché è un processo cumulativo e non una sequenza di stimoli ad alta intensità.

Se l’immaginario cognitivo degli studenti viene progressivamente modellato dall’infotainment il confronto con la didattica ordinaria rischia di generare una dissonanza, delegittimando, di fatto, l’aula, che non può competere sull’effetto sorpresa.

Docenti influencer social e disintermediazione didattica: il nuovo protagonismo

Il successo di format come quello del professor Vincenzo Schettini è comunque il segnale di una trasformazione strutturale del ruolo docente nell’ecosistema digitale. Le piattaforme social hanno reso infatti possibile ciò che fino a pochi anni fa era impensabile: la disintermediazione della divulgazione.

Un docente può raggiungere centinaia di migliaia di studenti senza passare da editori scolastici, riviste scientifiche o media tradizionali. Inoltre, il capitale reputazionale non si costruisce più attraverso titoli accademici o anzianità di servizio, ma attraverso follower, visualizzazioni e metriche di engagement.

L’articolo 33 della Costituzione tutela la libertà di insegnamento e la produzione culturale rientra pienamente nella libertà di espressione e nell’esercizio delle opere dell’ingegno. Il problema emerge quando la comunicazione digitale si salda con la monetizzazione strutturale delle piattaforme.

A quel punto il docente, oltre a essere un divulgatore, diventa un operatore economico dentro un mercato regolato da algoritmi.

Il vincolo di esclusività nel pubblico impiego: cosa dice davvero l’art. 53

Il nodo normativo centrale è l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, Testo Unico sul Pubblico Impiego.

La norma sancisce il principio di esclusività: il dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

L’impianto è chiaro nella sua ratio poiché serve ad evitare conflitti di interesse, dispersione di energie lavorative e indebite interferenze tra funzione pubblica e attività privata. Ma esistono alcune deroghe.

La norma esclude infatti dall’obbligo autorizzativo alcune attività, tra cui: la collaborazione a giornali e riviste, l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, la partecipazione a convegni e seminari.

È qui che si apre il “grigio digitale”: un canale TikTok monetizzato rientra nell’utilizzazione di un’opera dell’ingegno oppure costituisce attività professionale continuativa? Un contratto con una piattaforma o con un brand tecnologico è equiparabile alla pubblicazione di un libro o configura una prestazione di servizi?

La giurisprudenza amministrativa e contabile, in materia di incarichi extra-istituzionali, privilegia un’analisi sostanziale dell’attività svolta, valutandone continuità, organizzazione e rilevanza economica.

In assenza di preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, il rischio disciplinare è quindi concreto.

Monetizzazione social e attività libero-professionale

La monetizzazione sulle piattaforme può assumere forme diverse: dalla partecipazione ai Creator Fund al revenue sharing pubblicitario, dagli abbonamenti ai contenuti premium fino alle sponsorizzazioni, al product placement e ai programmi di affiliazione.

In alcuni casi si tratta di introiti occasionali e marginali; in altri di veri e propri flussi economici continuativi, sostenuti da contratti, partnership commerciali e pianificazione editoriale.

Il rilievo giuridico cambia in base alla struttura dell’attività.

Il rilievo giuridico dipende dalla struttura dell’attività. La pubblicazione sporadica con ricavi marginali si distingue dalla gestione organizzata di un canale che genera reddito stabile. In quest’ultimo caso, l’attività può assumere carattere economico abituale e rientrare nel perimetro dell’art. 53.

Il punto è ordinamentale: il pubblico impiego si fonda su un vincolo di esclusività. Quando il titolo professionale diventa leva commerciale, occorre verificare se l’attività resti compatibile con la funzione istituzionale.

In assenza di linee guida nazionali che distinguano tra divulgazione legittima e attività economica soggetta ad autorizzazione, la valutazione resta affidata alle singole dirigenze scolastiche. Ne derivano applicazioni disomogenee e un’incertezza che espone i docenti a rischi disciplinari e contabili non sempre prevedibili ex ante.

Danno erariale e responsabilità contabile: un rischio concreto

L’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 prevede l’obbligo di riversamento all’amministrazione dei compensi percepiti per incarichi retribuiti svolti senza autorizzazione.

La Corte dei Conti ha più volte affermato che lo svolgimento di incarichi non autorizzati può generare responsabilità amministrativa per danno erariale. Il danno non coincide solo con l’importo percepito, ma può estendersi al pregiudizio arrecato all’immagine della Pubblica Amministrazione.

Nel contesto social il rischio si amplifica, dal momento che la visibilità è potenzialmente illimitata, la tracciabilità economica è documentabile e le collaborazioni commerciali sono spesso formalizzate.

Un docente che monetizza stabilmente senza autorizzazione oltre ad esporsi a un richiamo disciplinare, potrebbe essere chiamato a restituire le somme percepite e a rispondere davanti alla magistratura contabile.

Codice deontologico, netiquette e social personali: cosa dice (e non dice) la normativa

Il personale scolastico è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); ad obblighi di correttezza, imparzialità e tutela dell’immagine della PA; alle disposizioni del CCNL comparto istruzione e ricerca; alle linee guida ministeriali sull’uso responsabile dei social.

Tali norme richiamano principi generali quali decoro, riservatezza, lealtà istituzionale, divieto di comportamenti che possano ledere l’immagine dell’amministrazione. Tuttavia, queste disposizioni sono state concepite in un’epoca in cui il docente non era ancora pensato come una figura con milioni di follower.

La normativa distingue infatti tra attività istituzionale e attività privata, ma nel caso del docente-influencer questa distinzione è porosa e labile. Il capitale reputazionale deriva proprio dalla qualifica pubblica: senza la cattedra, il brand perderebbe legittimazione.

La netiquette ministeriale insiste sull’uso corretto dei social anche a titolo personale, senza affrontare questioni nuove come la monetizzazione dei contenuti educativi, le sponsorizzazioni indirette, l’utilizzo della propria qualifica pubblica in progetti editoriali e la gestione di community composte in larga parte da minori.

Esiste di fatto un vuoto regolatorio e la figura del docente-influencer non è né espressamente disciplinata né chiaramente distinta dal docente tradizionale.

Conflitto di interessi e immagine della Pubblica Amministrazione

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici impone obblighi di integrità, imparzialità e decoro. Quando il docente comunica online qualificandosi come “professore”, non agisce come un privato qualsiasi, poiché la sua identità professionale è intrinsecamente pubblica.

In particolare, due profili risultano particolarmente delicati: da una parte c’è la promozione di prodotti o servizi, dall’altra l’utilizzo della classe come contenuto.
Per quanto riguarda il primo profilo, se il docente promuove software didattici, piattaforme educative o strumenti tecnologici, può determinarsi un conflitto di interessi. Il rischio aumenta se tali strumenti vengono poi utilizzati nella propria attività didattica.

La trasformazione dell’aula in set digitale introduce poi una commistione tra spazio pubblico protetto e mercato delle piattaforme, che, anche in presenza di liberatorie, non elimina il tema dello squilibrio relazionale tra docente e studente.

La finalità educativa non può essere subordinata alle logiche di crescita del canale personale.

Privacy, studenti e uso degli spazi scolastici

Il trattamento di immagini e dati degli studenti è soggetto al GDPR e al Codice Privacy nazionale (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le scuole operano come titolari del trattamento e il docente non può autonomamente decidere di diffondere immagini della classe su piattaforme commerciali, anche in presenza di consenso.

Il consenso, nel contesto scolastico, presenta infatti delle criticità strutturali, dal momento che l’asimmetria di potere rende discutibile la piena libertà della scelta e la finalità didattica non coincide con quella promozionale.

La diffusione online potrebbe comportare inoltre trasferimenti di dati verso Paesi terzi, profilazione algoritmica e potenziale riutilizzo non controllabile dei contenuti.

Algoritmi e funzione docente: la viralità come criterio didattico

Il nodo più delicato è quello istituzionale.

Le piattaforme digitali sono ambienti regolati da algoritmi che selezionano, gerarchizzano e amplificano contenuti secondo criteri di engagement, dove brevità, intensità emotiva, riconoscibilità immediata e potenziale polarizzante sono variabili premiate dal sistema.

L’insegnamento, al contrario, si fonda su tempi lunghi, progressione logica, possibilità di errore, stratificazione concettuale, dal momento che la costruzione della conoscenza richiede complessità e gradualità; al contrario, l’algoritmo privilegia sintesi estrema e immediatezza narrativa. La tensione tra queste due logiche è tutt’altro che marginale.

Quando il docente orienta i contenuti in funzione di metriche come visualizzazioni o retention, il criterio pedagogico viene progressivamente sostituito da quello performativo. In questo slittamento, la responsabilità professionale si espone a logiche estranee alla missione educativa.

Inoltre, la trasformazione del docente in creator incide anche sulla struttura relazionale.

Lo studente non è un follower e la relazione didattica non è una community. La valutazione richiede terzietà, autonomia di giudizio e distanza critica; la dinamica della piattaforma, invece, tende a costruire consenso, appartenenza e fidelizzazione.

Se la divulgazione efficace resta un valore, il rischio più rilevante riguarda la possibile subordinazione del sapere alle regole del mercato dell’attenzione, dove la visibilità diventa parametro di legittimazione e l’autorevolezza si misura in metriche.

Il docente creator: una figura non regolata

La presenza dei docenti sulle piattaforme è un dato strutturale dell’ecosistema digitale contemporaneo e, con ogni probabilità, è destinata a intensificarsi; per questo, il fenomeno non può essere governato solo attraverso divieti generici o richiami disciplinari episodici.

Occorre un quadro nazionale chiaro, capace di coniugare libertà di insegnamento, integrità della funzione pubblica e sostenibilità giuridica dell’attività online. Un framework fondato su quattro direttrici: trasparenza, criteri autorizzativi uniformi, separazione tra sfera istituzionale e iniziativa economica, responsabilità scientifica.

Le linee guida cercati per i docenti-creator social

Qualunque forma di monetizzazione (diretta o indiretta) dovrebbe essere oggetto di disclosure esplicita per garantire che studenti, famiglie e amministrazione possano distinguere con immediatezza tra contenuto didattico e contenuto commerciale. La trasparenza è infatti il primo presidio contro conflitti di interesse occulti e ambiguità reputazionali.

Il regime previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 necessita di linee guida applicative specifiche per il contesto digitale ed è necessario chiarire quando la monetizzazione occasionale rientri nell’utilizzazione dell’opera dell’ingegno e quando, invece, assuma i connotati di attività economica abituale soggetta ad autorizzazione. Senza criteri uniformi, il rischio è una frammentazione interpretativa affidata alle singole dirigenze scolastiche, con evidenti disparità di trattamento.

Infine, la distinzione tra sfera istituzionale e iniziativa economica personale dovrebbe essere netta e l’utilizzo sistematico della classe, degli studenti o degli spazi scolastici per finalità commerciali dovrebbe essere escluso. La didattica digitale può essere incentivata, ma attraverso canali istituzionali o comunque chiaramente separati da interessi economici privati, per evitare commistioni che compromettano la neutralità della funzione docente.

Infine, quando contenuti educativi prodotti da personale della scuola pubblica raggiungono un’ampia diffusione, si pone una questione di responsabilità scientifica: senza introdurre forme di censura preventiva, si potrebbe immaginare un sistema di accreditamento, validazione o peer review volontaria che distingua la divulgazione qualificata dalla mera spettacolarizzazione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di tutelare l’affidabilità del sapere riconducibile all’istituzione scolastica.

Un framework che poggiasse su queste linee guida avrebbe funzione ordinatoria e potrebbe proteggere i docenti, ridurre l’incertezza applicativa e preservare l’autorevolezza della scuola in un ambiente digitale governato da logiche che non coincidono con quelle dell’istruzione pubblica.

Funzione pubblica e mercato dell’attenzione: un equilibrio da definire

Se la docenza viene descritta come “buona cultura” da vendere, la questione riguarda il modo in cui si interpreta la funzione pubblica: l’insegnamento nella scuola statale è un servizio regolato e finanziato dalla collettività e non un’attività di mercato. Così come l’autorevolezza del docente discende da un ruolo istituzionale e da una responsabilità educativa e non da dinamiche di performance economica.

L’utilizzo di quella stessa autorevolezza come leva commerciale introduce una sovrapposizione tra capitale simbolico pubblico e iniziativa privata che richiede regole chiare. La divulgazione resta legittima e può rappresentare un valore aggiunto. Ciò che richiede definizione è il perimetro entro cui la monetizzazione non incida sull’esercizio della funzione pubblica docente.

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