C’è un dato importante che rileva in occasione della discussione del Disegno di legge che ogni anno il governo predispone la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (e che si ritrova anche nella legge del 2025): l’imprescindibile legame che il Legislatore individua fra “concorrenza” e “semplificazione”. Come a significare il rapporto decisivo che esiste fra questi due aspetti dello sviluppo.
E per quelle che sono le caratteristiche del settore pubblico italiano, la semplificazione è una vera e propria lotta di Sisifo: due passi avanti e spesso uno indietro, con le difficoltà che si affacciano all’orizzonte, anche in considerazione del fatto che transizione digitale e intelligenza artificiale rischiano di accrescere il divario fra processi innovativi ed esigenze di cambiamento della macchina pubblica.
Vediamo quali novità propone il cosiddetto nuovo Ddl Concorrenza.
Indice degli argomenti
Semplificazione amministrativa nel Ddl Concorrenza
Anzitutto, gli articoli del Disegno di legge che nello specifico si occupano di semplificazione amministrativa sono sostanzialmente cinque, cioè:
- l’articolo 1, che introduce norme di gestione dei servizi pubblici locali;
- l’articolo 2, che interviene sulla disciplina sanzionatoria sempre dei servizi pubblici locali,
- l’articolo 3, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi comunali per la mobilità elettrica;
- l’articolo 5, che riduce gli oneri amministrativi per gli aeroporti minori;
- e l’articolo che interviene sulla normativa indiretta di regolazione delle professioni.
i sono poi ulteriori richiami di carattere generale e di principio, ovvero articoli che intervengono anche solo indirettamente sui procedimenti amministrativi in essere, ribadendo obblighi di trasparenza e pubblicità, termini per ricognizioni e verifiche rispetto all’adozione e pubblicazione delle relazioni sui servizi sul portale dell’ANAC, nonché introducendo nuove sanzioni per inadempienze, queste ultime finalizzate a rafforzare l’effettività dei provvedimenti adottati dagli enti locali nella gestione dei loro servizi e quindi a responsabilizzarli maggiormente rispetto al miglioramento della qualità dei servizi stessi.
Enti locali, trasporti e transizione ecologica: cosa prevede il Ddl Concorrenza
Di particolare rilievo è, in buona sostanza, il rafforzamento del controllo sulla gestione dei servizi affidati agli enti locali. Inoltre, il disegno di legge propone importanti novità per il trasporto ferroviario regionale e l’organizzazione degli aeroporti minori, aumentando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che permette l’accesso a procedure amministrative semplificate.
Sul fronte della transizione ecologica, invece, rispetto all’eccessiva concentrazione che si sta verificando nel mercato delle colonnine di ricarica, si introduce una corsia privilegiata per gli operatori che detengono non più del 40% del mercato locale, allo scopo di favorire una maggiore concorrenza.
Aspetto che viene collegato a una maggiore trasparenza nei procedimenti autorizzativi, in linea con le segnalazioni provenienti dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, oltre che con le previsioni contemplate dal PNRR. Sul punto contributi utile un ritorno a “Industria 4.0” che consentiva anche a piccole organizzazioni di attingere a risorse destinate a sviluppo digitale e innovativo, consentendo così una più veloce transizione e una accelerazione nella reingegnerizzazione di processi aziendali con un impatto fortissimo sulla produttività che poi si traduce in molti casi in reddito e lavoro.
La necessità di un atto strategico nazionale
A margine, va poi segnalato che nel campo del trasferimento tecnologico, si introduce l’obbligo di redigere un atto strategico nazionale in collaborazione con università e imprese volto a indicare le strategie di sviluppo più efficaci per promuovere eco-sistemi normativi e spin-off. Ci sentiamo di dire che forse utile coinvolgere anche le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e delle professioni, quest’ultime poi spesso facilitatori all’interno della piccola impresa, quella che per lo più caratterizza il nostro tessuto imprenditoriale.
Serve pertanto che anche su questi aspetti strategici sempre più il Paese orizzonti la discussione verso tutto l’arco delle attività economiche e non solo e sempre verso uno o l’altro comparto. Atto propulsivo allo stanziamento di 250 milioni di euro destinati a finanziare progetti coerenti con gli indirizzi strategici definiti.
Ddl Concorrenza, le novità sugli assetti societari
Infine, una norma di particolare rilievo per i professionisti è quella che chiarisce alcuni aspetti inerenti gli assetti proprietari delle società tra professionisti, stabilendo una volta per tutte che i requisiti di partecipazione a tali società non vanno intesi come cumulativi ma viceversa come alternativi. Un intervento per certi versi atteso, dato che permette di rimuovere le ambiguità interpretative e gli ostacoli normativi che finora avevano limitato la diffusione delle società tra professionisti, con conseguenti effetti negativi sul grado di competitività del mercato.
Mettendo invece in chiaro i requisiti di partecipazione (stabilendo cioè che nella costituzione di tali società i 2/3 dei soci oppure i 2/3 del capitale devono fare riferimento a professionisti iscritti a un albo professionale) anche in questo caso utile favorire l’inserimento anche a professioni che non hanno albi professionali ma afferiscono alla Legge 4/2013 che professionisti sono a tutti gli effetti e possono a pieno titolo concorrere nel costruire nuovi modelli operativi. Il Legislatore ritiene di assicurare il controllo di tali società ai professionisti, contemplando al tempo stesso obiettivi di qualità rispetto alle prestazioni professionali offerte.
Il fronte critico
Si noti che, rispetto al chiarimento intervenuto, non si scalfisce minimamente il principio che vuole una prestazione professionale debba sempre essere fornita e garantita da un iscritto a un albo professionale. Quando ormai sappiamo che anche a livello comunitario europeo, l’idea di professione che si è affermata afferma una sostanziale equivalenza con un’attività di impresa, senza vincolare tale attività all’appartenenza a un ordine professionale.
Nel caso del nuovo Disegno di legge per il mercato e la concorrenza, invece, il requisito posto a garanzia della qualità delle prestazioni viene esclusivamente identificato con la superiorità numerica, oppure il controllo della maggioranza, da parte di professionisti iscritti a un ordine e noi vorremmo qui fosse inserito anche il sistema professionale della legge 4/2013 che è oramai parte integrante della nostra economia.
Ancora molto lunga, in tal senso, è la strada da percorrere per affermare un principio di libera professione corrispondente alle reali esigenze di un mercato delle professioni in continua evoluzione, del quale il mondo degli ordini professionali, appunto, rappresenta soltanto una parte.
La priorità: intervenire sul procedimento amministrativo
Come si vede, il dettato del nuovo Disegno di legge per il mercato e la concorrenza interessa la semplificazione amministrativa dal punto di vista di specifici settori e degli ambiti di riferimento, cioè servizi pubblici locali, trasporti, energia ecc., senza interessare direttamente il procedimento amministrativo nel suo complesso, che è invece oggetto di alcune novità introdotte da un altro provvedimento legislativo in discussione, il cosiddetto Disegno di legge semplificazioni 2025.
La conferenza “accelerata”
Qui, infatti, si menziona esplicitamente l’istituto della Conferenza di servizi “accelerata”, ampliando e precisando l’attuale disciplina della Conferenza in forma semplificata, già di per sé contemplata dalla Legge 241/1990. Con il nuovo Disegno di legge si stabilisce che l’amministrazione procedente può indire una conferenza dei servizi in forma – appunto – “accelerata”, che si svolge (con modifiche) come la conferenza semplificata già prevista in altri interventi normativi, anche se con termini molto più compressi e modalità operative più semplici, come per esempio la possibilità di convocare la riunione della Conferenza in modalità telematica nella sua seduta conclusiva.
Il nuovo testo definisce anche le ipotesi di applicazione di questa forma di Conferenza e le modificazioni procedurali rispetto all’art. 14-bis/14-ter della L. 241/1990, quali – oltre alle modalità di convocazione – i termini per le amministrazioni coinvolte e le modalità di verbalizzazione e deposito degli atti.
Per certi versi, non si tratta di un’idea in assoluto così nuova. La conferenza “accelerata” riprende infatti strumenti già introdotti nella fase emergenziale (DL 76/2020 — art. 13), all’epoca della pandemia per Covid-19 Il Decreto-PA (DL 25/2025) ha, infatti, imposto — fino al 31 dicembre 2026 — l’applicazione dell’art. 13 del DL 76/2020 alla conferenza decisoria, riportando in vigore modalità accelerate o semplificate per tutte le amministrazioni. Ciò, in buona sostanza, significa che anche prima dell’attuale DDL semplificazioni, lo strumento “accelerato” era stato reso operativo tramite provvedimenti urgenti. Quel che fa il nuovo testo, in particolare, è quindi formalizzare e sistematizzare tali modalità, introducendone una disciplina più organica di questo strumento, che possa estendersi anche oltre le situazioni di emergenza. E questo aspetto ha una certa importanza, poiché consente di trasformare pratiche eccezionali in regole ordinarie per specifici procedimenti amministrativi.
Gli impatti
Gli Effetti pratici della Conferenza dei servizi “accelerata” sono evidenti: riduzione dei tempi (i termini sono dimezzati o fortemente compressi); ricorso alla modalità telematica, anche se soltanto per la riunione conclusiva; certezza di modalità e tempistiche per il proponente, che avrà così indicazioni più chiare rispetto alla definizione della sua istanza. Anche se tutto ciò comporta, inevitabilmente un aumento significativo dell’onere organizzativo per quel che concerne le amministrazioni pubbliche. Per rispettare termini così brevi gli uffici pubblici dovranno dotarsi di procedure interne più snelle, sportelli digitali funzionanti, e capacità di rispondere in tempi ristretti. Con grossi rischi di finire in sovraccarico decisionale, se tutto ciò non è accompagnato dalle necessarie soluzioni innovative in termini di digitalizzazione.
Ed è proprio qui che il anche il nostro contributo, professionisti delle pratiche amministrative, può risultare più utile ed efficace. In molti casi il nostro intervento è proprio a supporto dell’utenza nella predisposizione di iter corretti oltre che nell’analisi del caso e scelta conseguente della linea di azione. Attività che giova al nostro cliente, che risparmia tempo ed è sicuro di avere un supporto per non errare; ma altresì utile alla p.a. che ottimizza propri tempi grazie alla bontà delle pratiche presentate in modo corretto.
Come funziona il processo per la Conferenza accelerata
Per far fronte alle modalità e tempistiche imposte dalla Conferenza “accelerata” il soggetto proponente istanza dovrà predisporre fin dall’inizio la documentazione completa e digitalizzata, attivare canali di dialogo con l’amministrazione procedente e richiedere la convocazione della conferenza accelerata se è nel perimetro previsto, per sfruttare al massimo l’opportunità offerta dalla nuova procedura, compresa la convocazione telematica della seduta conclusiva.
Al tempo stesso, l’amministrazione procedente: dovrà a sua volta organizzare rapidamente una procedura interna per raccogliere i pareri, calendarizzare la riunione telematica e predisporre una “verbalizzazione rapida” ma completa.
A tale proposito, sia l’amministrazione pubblica sia il proponente, ipotizzando che sia un’impresa, dovranno ricorrere a risorse adeguate ad assecondare modalità e tempistiche della Conferenza “accelerata”. E se, da questo punto di vista, l’impresa è già pronta, affidandosi da tempo a un’esternalizzazione di questi servizi attraverso il ricorso alle prestazioni di un professionista, non altrettanto si può dire a proposito delle amministrazioni pubbliche, che dovrebbero predisporre e formare personale ad hoc per ovviare ai propri attuali limiti strutturali, oltre che favorire nella gestione delle procedure l’intervento del professionista.
Ddl Concorrenza, cosa aspettarci
Da anni infatti sul punto sensibilizziamo il legislatore nel predisporre una delega che possa essere utilizzata a pieno titolo nella gestione dei processi, anche con assunzione di responsabilità, al pari di quello che già avviene ad esempio nel campo degli sportelli edilizi ove le figure tecniche sono riconosciute e riconoscibili. Delega che tra l’altro è già prevista in talune occasioni, ma ancora oggi non sempre questo aspetto è presente nelle procedure informatiche ingegnerizzate dalle pubbliche amministrazioni.














