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Forfettari, cosa succede se non si conservano le fatture



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Approfondiamo quali sono le sanzioni per la omessa conservazione delle fatture elettroniche dei soggetti forfettari

Pubblicato il 11 ago 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



agenzia entrate fattura elettronica; conservazione fatture forfettari; software firma elettronica

DOMANDA
Ho un negozio e aderisco al regime forfettario. Da un controllo effettuato dalla guardia di finanza per l’anno 2021 mi è stato contestato (con relativa multa) la omessa conservazione delle fatture di acquisto. In realtà le fatture sono nel cassetto fiscale ma presentano solo l’ importo complessivo e manca il dettaglio degli acquisti. Posso fare contestazione?

RISPOSTA
La fattura elettronica è composta da due tipologie di dati: i dati IVA e i dati fattura. Per semplicità le dico che i dati IVA quelli che generalmente figurano nei registri IVA (cessionario, imponibile, IVA aliquota, numero e data fattura, etc.).d mentre i dati fattura sono tutti gli altri (descrizione dei beni/servizi, modalità di pagamento, etc.). Se si aderisce al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, i files delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, i files vengono eliminati dopo 60 giorni. L’obbligo di conservazione delle fatture (elettroniche o analogiche) è previsto dall’articolo 39, terzo comma, del DPR 633/1972 che così recita: “I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita’ elettronica, in conformita’ alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.

La sanzione per la omissione della conservazione è prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, che così recita: “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”.

Nel suo caso potrebbe essere applicato il temperamento previsto dal successivo comma 3, in forza del quale “La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”. Infine, essendovi una pluralità di violazioni in esecuzione della medesima disposizione di legge, potrebbe trovare applicazione il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto legislativo 472/1997, per cui “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione …”.

Quindi Lei dovrà effettuare soprattutto valutazioni connesse al modo di definizione della omissione, considerato che possibilità di contestazione ne vedo ben poche, se non eccepire che la omessa conservazione – violazione prevista prima della entrata in vigore della fatturazione elettronica – non determina le conseguenze rilevanti che si sarebbero verificate nel mondo analogico, essendo i dati (e forse anche le fatture elettroniche) nella disponibilità del sistema di interscambio ed essendo gli emittenti e gli importi delle fatture ben noti alla Amministrazione Finanziaria. Quindi, dalla violazione non emergono ostacoli all’attività di accertamento soprattutto per un soggetto forfettario il cui reddito è determinato in funzione dei ricavi e non delle spese.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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