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Regime forfettario partita Iva: cos’è, come accedere e quanto si paga

Un regime agevolato pensato per i soggetti IVA che non hanno grandi volumi d’affari: vediamo in cosa consiste il regime forfettario per i professionisti, i requisiti per accedere al regime forfettario, quali sono le caratteristiche che lo rendono popolare e le novità del regime forfettario 2022.

Pubblicato il 17 Dic 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

Nicoletta Pisanu

Giornalista professionista, redazione AgendaDigitale.eu

regime forfettario

Regime forfettario: tutto quello che bisogna sapere su questo regime fiscale agevolato, introdotto sin dal 2015 e molto popolare tra chi apre per la prima volta partita Iva come professionista. Con la bozza di Legge di bilancio 2022 si va verso il rinnovo anche per il 2022. A dicembre 2021 inoltre il Governo ha avanzato la proposta di estensione anche per i soggetti che si avvalgono di tale regime dell’obbligo di fattura elettronica. Una proposta su cui sarà necessario intervenire modificando la normativa italiana.

Regime forfettario, che cos’è e chi può accedere

Il forfettario è un regime agevolato per i soggetti IVA di dimensioni ridotte, che non abbiano grandi volumi d’affari. È pensato per non gravare troppo con le tasse sugli operatori che hanno guadagni limitati.

Requisiti regime forfettario 2022

Secondo le regole della tassazione riportate dall’Agenzia delle entrate, il requisito fondamentale per rientrare in questa tipologia di regime è il limite dei 65.000 euro di guadagni annuali. Entro questa soglia, possono far richiesta per questo regime agevolato i soggetti che:

  • Iniziano ex novo un’attività e prevedono di ottenere ricavi non superiori alla soglia dei 65.000 euro
  • Lavoratori che già esercitano e che nell’anno precedente rispetto alla richiesta di rientrare nel forfettario non abbiano conseguito guadagni superiori a quel limite.
  • Soggetti che svolgono attività con codici Ateco diversi e che hanno guadagni inferiori al limite previsto, considerando la somma dei compensi ottenuti da tutte le attività svolte.

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Cause di esclusione

Come spiegato dall’Agenzia delle entrate, non possono avere accesso al regime forfettario le persone fisiche che godono del forfettario per determinare il proprio reddito o sono in regimi IVA speciali, oltre ai non residenti in Italia – ma fanno eccezione i residenti in Stati dell’UE che producano almeno il 75% del loro reddito in Italia. Sono esclusi anche quei soggetti che svolgono soprattutto attività di cessione di fabbricati, mezzi di trasporto nuovi o terreni destinati a essere edificati.

Non possono avere regime forfettario neppure i soggetti che partecipano in contemporanea a società di persone, imprese familiari o associazioni di professionisti. Sono escluse anche le persone fisiche la cui maggior parte del lavoro è svolta per datori con cui avevano rapporti nei precedenti due periodi d’imposta o per soggetti riconducibili comunque a tali datori di lavoro. Ovviamente, è escluso chi ha guadagni superiori ai 65.000 euro: nel momento in cui si arrivi a guadagnare tale cifra, sarà necessario cambiare regime fiscale.

Regime forfettario quante tasse si pagano

Con il regime forfettario, si determina l’imponibile considerando il coefficiente di redditività della propria attività (disponibile online) all’ammontare dei compensi ottenuti. Da tale valore poi si possono dedurre i contributi obbligatori. Al reddito così calcolato, si applica l’imposta del 15% che sostituisce Irap, imposta sui redditi, addizionali comunale e regionale.

Ci sono oltretutto possibilità di ulteriori riduzioni dell’imposta dal 15% al 5% nel primo quinquennio di attività, ma solo se nel triennio precedente non si è lavorato, se il lavoro svolto non è prosecuzione di attività già svolte in forma di lavoro autonomo o da dipendente, così come se si prosegue un’attività che era stata svolta da un altro e il totale dei compensi dell’anno d’imposta passato supera il limite economico stabilito dalla legge.

Fattura elettronica regime forfettario 2022

La Commissione Europea, con la recente modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l’ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, ha autorizzato la Repubblica Italiana a “estendere l’ambito di applicazione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva IVA”, quindi ad i soggetti forfettari. C’è quindi da aspettarsi che col primo gennaio 2022 i forfettari saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche. Riteniamo che questo non sia un grosso problema, anche perché questa misura era stata auspicata anche operatori economici e professionali.

Regime forfettario, i fronti critici dell’estensione del limite di fatturato fino a 100.000 euro

Inizialmente era stata prospettata per il 2022 anche un’eventuale estensione del limite di fatturato per avvalersi del regime agevolato da 65.000 a 100.000 euro, ma questa voce non è poi stata confermata.

Analizzando la proposta, non c’è dubbio che sarebbe comodo per moltissimi operatori economici e professionali, ma una simile misura potrebbe essere suscettibile di amplificare la distorsione già generata nella libera concorrenza soprattutto per i soggetti passivi che pongono in essere operazioni nei confronti dei privati.

Infatti, considerato che le operazioni poste in essere dai forfettari sono senza applicazione dell’IVA, un privato si troverebbe ad acquistare lo stesso bene o servizio gravato  o meno di IVA in funzione del regime del cedente/prestatore, che già potrebbe anche offrire costi ridotti appunto grazie al regime di favore utilizzato.

Piuttosto, sarebbe auspicabile che l’attuale modello fosse rivisitato proprio per eliminare la distorsione generata dal legislatore in un particolare momento storico in cui l’esigenza di conquistare proseliti nel mondo delle partite IVA ha avuto il sopravvento sopra ogni principio di ragionevolezza.

Fattura elettronica con regime forfettario, quali sono i vantaggi

Differenze con il regime ordinario

Il regime cosiddetto ordinario si impone attualmente a contribuenti con redditi superiori ai 65.000 euro. Si paga l’Iva, attualmente l’aliquota è al 22%, l’Irpef e le addizionali. È un regime considerato “costoso” per le tasse da versare, consigliato a chi ha introiti elevati. Il regime forfettario è stato introdotto proprio per agevolare i piccoli contribuenti, che non devono così gestire i tanti adempimenti richiesti dal regime ordinario.

Regime forfettario vs Regime dei minimi

Il regime dei minimi era un regime fiscale, attualmente non più in vigore, che dal 2015 è stato assorbito dall’attuale regime forfettario. Il regime era accessibile da coloro che prevedevano di avere un reddito annuo entro i trentamila euro e prevedeva che il contribuente non dovesse registrare le fatture, né dichiarare e versare l’Iva. Per il contribuente c’era l’obbligo di conservare le fatture in progressione numerica. Non prevedeva un’aliquota forfettaria, a differenza del regime forfettario che l’ha assorbito.

Tassazione regime forfettario, esempio di calcolo

I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o  dei  compensi  percepiti  il coefficiente di redditività  nella misura indicata nel sottostante prospetto:

I contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni  di legge,  compresi  quelli  corrisposti  per conto  dei  collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico si deducono dal  reddito; l’eventuale  eccedenza  è deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi dell’articolo  10  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica n.  917  del 1986.

Fattura regime forfettario

Esempio di fattura in regime forfettario

i  contribuenti  che applicano  il  regime  forfetario sono  esonerati:

  • dall’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche, ai sensi del comma 3, penultimo periodo, dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015;
  • dal   versamento dell’imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri  obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette doganali,   di certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei  relativi documenti.

Nella fattura deve essere inserita la dicitura: “operazione senza applicazione dell’IVA” ai sensi dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014” e deve essere applicata una marca da bollo da 2 euro se l’importo totale supera 77,47 euro.

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