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Fattura elettronica per forfettari, il beneficio della riduzione per i termini dell’accertamento

I contribuenti in regime forfettario non hanno ancora l’obbligo di fatturazione elettronica, ma chi fa e-fattura può beneficiare della riduzione di un anno per i termini dell’accertamento

Pubblicato il 09 Feb 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

In regime forfettario è possibile alternare le fatture elettroniche (richieste solo da alcuni committenti) e fatture cartacee (per la restante parte dei clienti)?

Roberto Baldisser

RISPOSTA

I soggetti forfettari sono esonerati dall’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, del Decreto legislativo 127/2015. L’esonero, per definizione, è una disposizione di favore per il destinatario (dal latino ex-onus, ossia privare qualcuno di un peso) quindi è facoltà del beneficiario rinunziarvi, in tutto o in parte. Le faccio presente che ai sensi del comma 74 dell’articolo 1 della Legge 23/12/2014 n.190, “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ ridotto di un anno”. Quindi qualora Lei emettesse esclusivamente fatture elettroniche potrebbe beneficiare della riduzione di un anno per i termini dell’accertamento.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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