Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha profondamente trasformato il settore finanziario, dando origine a nuovi modelli di business e strumenti innovativi come le piattaforme fintech, i servizi di pagamento digitali, le criptovalute e la finanza decentralizzata (DeFi). Questo nuovo ecosistema pone sfide inedite sia per le autorità di regolamentazione finanziaria sia per i responsabili delle politiche fiscali, chiamati a garantire coerenza normativa, certezza del diritto e tutela degli interessi pubblici, senza ostacolare l’innovazione.
Le principali sfide riguardano la definizione di principi comuni tra regolamentazione finanziaria e disciplina fiscale, la delimitazione chiara degli ambiti di applicazione delle norme e il coordinamento internazionale per evitare arbitraggi normativi e fiscali.
L’imposizione fiscale e, quindi, il potere di incidere sulla proprietà privata, ha da sempre rappresentato un delicato punto di equilibrio tra la tutela dei diritti individuali e la necessità di garantire gli interessi della collettività[1]. Con l’avvento della finanza digitale, si rende necessario rivedere alcuni concetti chiave del diritto tributario e riflettere su come vengono interpretati.
Indice degli argomenti
Finanza digitale, cosa sta cambiando
Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha adottato un approccio sempre più favorevole all’innovazione finanziaria, istituendo ad esempio il Fintech Sandbox Programme[2] per la sperimentazione regolamentata di nuovi servizi e prodotti. Sono state recepite le principali direttive europee (PSD2[3] per i pagamenti, MiFID II[4] per i servizi di investimento, MiCAR[5] per le cripto-attività), con l’obiettivo di garantire un ambiente competitivo, ma sicuro. Tuttavia, le caratteristiche intrinseche delle cripto-attività, come la volatilità dei prezzi, la mobilità dei wallet, l’assenza di intermediari e la natura peer-to-peer delle transazioni, rendono complessa la ricostruzione dei flussi imponibili. In questo scenario, il quadro fiscale è chiamato a evolversi, con strumenti interpretativi e normativi capaci di cogliere la specificità delle nuove tecnologie, senza compromettere i principi di equità, trasparenza e certezza del diritto.
Approcci fiscali a confronto
In epoca recente, il regime fiscale delle cripto-attività è stato oggetto di svariati aggiornamenti normativi.
L’analisi comparativa evidenzia differenze sostanziali. In Italia è previsto un approccio caratterizzato da un’aliquota fissa del 26% nel 2025, che sale al 33% dal 2026 (fatte salve le eccezioni sopra descritte), dall’assenza di soglie di esenzione e da obblighi dichiarativi strutturati, inclusa la segnalazione nel quadro RW per wallet esteri.
La Germania si distingue per un modello favorevole agli investimenti di lungo periodo: le plusvalenze sono totalmente esenti se le criptoattività sono detenute per più di dodici mesi, mentre per operazioni speculative a breve termine l’imposizione può arrivare fino al 45%, più il contributo di solidarietà. È prevista anche una soglia di esenzione per importi ridotti, tra 600 e 1.000 euro annui.
La Francia applica un’imposta forfettaria del 30% per gli investitori occasionali, mentre per i trader professionisti si passa a un regime progressivo fino al 45%. È prevista un’esenzione minima di 305 euro e, a differenza dell’Italia, le conversioni tra criptovalute non sono considerate eventi imponibili, semplificando la gestione fiscale.
La Spagna utilizza un sistema progressivo che varia dal 19% al 28% in base all’ammontare delle plusvalenze, senza soglie di esenzione. Le attività di mining, staking e DeFi sono tassate come redditi generali fino al 47%, con obblighi dichiarativi stringenti per wallet esteri superiori a 50.000 euro.
I Paesi Bassi adottano un approccio completamente diverso: non tassano le plusvalenze, ma applicano un’imposta patrimoniale presunta (Box 3) con aliquote tra il 32% e il 36% sul rendimento teorico del patrimonio netto. Questo sistema è vantaggioso per chi effettua trading frequente, ma può risultare oneroso per chi detiene grandi patrimoni inattivi.
Parametri per determinare i redditi generati da cripto-attività
La rapida espansione delle cripto-attività, dalle criptovalute agli NFT, passando per utility e security token, chiama il sistema fiscale italiano, a confrontarsi con nuove e articolate sfide interpretative. L’interprete fiscale, incaricato di individuare e classificare correttamente i redditi generati da questi strumenti, si trova di fronte a un contesto normativo in continua evoluzione, tecnologie decentralizzate e operazioni che spesso sfuggono ai modelli tradizionali di tassazione. Uno dei principali ostacoli riguarda la definizione stessa di cripto-attività. La normativa italiana le descrive come “rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT)”. Tuttavia, questa definizione, volutamente ampia, non sempre consente di distinguere con chiarezza tra strumenti finanziari, beni digitali e diritti contrattuali.
Un ulteriore elemento che richiede attenzione è rappresentato dalla ricostruzione del valore imponibile. Le plusvalenze derivanti da cripto-attività si calcolano come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, ma:
- il valore di mercato è spesso volatile e difficile da stabilire con precisione;
- le operazioni effettuate tramite exchange esteri o wallet privati rendono complicata la tracciabilità;
- le permute tra cripto-attività diverse possono generare plusvalenze anche in assenza di conversione in valuta fiat.
Inoltre, il contribuente può scegliere tra diversi regimi fiscali (dichiarativo, amministrato, gestito), ciascuno con specifiche modalità di calcolo e documentazione[6]. Le cripto-attività devono essere dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se detenute su wallet privati o piattaforme estere e la territorialità di questi beni è spesso incerta.
Come cambiano i concetti fiscali
Un’ulteriore complessità deriva dal fatto che i concetti tradizionali di reddito, possesso e manifestazione della capacità contributiva si rivelano difficilmente applicabili alle cripto-attività. In particolare, il concetto di “possesso” previsto dall’art. 1 del TUIR appare inadeguato rispetto alla natura di questi strumenti. La relazione tra il soggetto e la cripto-attività non si configura come una disponibilità giuridica nel senso classico, bensì come una mera possibilità di utilizzo. Tale disponibilità è legata esclusivamente alla conoscenza e al controllo delle chiavi private, che consentono l’accesso all’identità digitale cui le cripto-attività sono associate. In assenza di tale controllo, non si può parlare di effettiva disponibilità, rendendo difficile l’applicazione dei criteri fiscali tradizionali.
Questa riflessione è fondamentale per l’interprete fiscale, poiché la perdita delle chiavi private, evento tutt’altro che raro nella pratica[7], comporta l’assoluta impossibilità, sia tecnica sia operativa, di accedere alle cripto-attività detenute. In tali circostanze, la ricchezza associata a tali strumenti diventa irraggiungibile, vanificando ogni presupposto di disponibilità. Solo quando le cripto-attività o le criptovalute vengono effettivamente trasferite è possibile ricondurre la disponibilità all’utente, rendendo manifesta la relazione tra soggetto e bene digitale.
Perché serve prudenza
Alcuni ordinamenti hanno iniziato a rispondere a queste sfide, introducendo linee guida specifiche per il trattamento fiscale delle cripto-attività. Tuttavia, nella maggior parte dei casi si riscontra una mancanza di un quadro normativo organico e completo[8]. Ne deriva un orientamento interpretativo spesso frammentario e un quadro normativo interno in costante aggiornamento[9].
L’interprete fiscale deve quindi agire con prudenza, considerando le norme transitorie, le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate[10] e le possibili retroattività delle disposizioni, con effetti significativi sulla determinazione dell’IRPEF.
È necessario distinguere tra acquisti a titolo originario[11] e acquisti a titolo derivativo, che avvengono per trasferimento da altri soggetti. Inoltre, è fondamentale differenziare il ruolo dell’utente da quello dell’emittente, laddove quest’ultimo sia identificabile e rilevante ai fini fiscali, poiché le attività svolte e le implicazioni giuridico-economiche sono profondamente diverse.
Dopo l’acquisizione, gli utenti possono conservare le proprie cripto-attività utilizzando diverse tipologie di wallet, tra cui:
La distinzione fondamentale tra queste soluzioni non risiede tanto nella tecnologia utilizzata, quanto nella natura custodiale del wallet. Poiché il wallet è, di fatto, uno strumento per la gestione dell’identità digitale, il criterio discriminante è se le chiavi private siano nella disponibilità esclusiva dell’utente oppure gestite da terzi.
Nel caso in cui le chiavi private siano detenute da un soggetto diverso dall’utente (wallet custodial), si può configurare una fattispecie assimilabile al contratto di deposito irregolare, con rilevanza giuridica e fiscale[16]. Al contrario, nei wallet non-custodial, l’utente mantiene il pieno controllo delle chiavi e, quindi, della disponibilità effettiva delle cripto-attività. Questa qualificazione ha rilevanza fiscale perché se il wallet è custodial il soggetto terzo (exchange) detiene le chiavi private, e, quindi, la disponibilità effettiva delle cripto-attività. In tal caso, si può configurare una cessione a titolo oneroso o una trasferibilità giuridica, con potenziali effetti impositivi ai fini IRPEF. La documentazione del rapporto tra utente e wallet provider diventa allora cruciale per determinare la titolarità fiscale.
Sul punto, un chiarimento importante è stato reso nella Circolare 30/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, a proposito del regime amministrato. In tale ipotesi è stato precisato che “Lo stabile rapporto può essere costituito, a titolo esemplificativo, da un rapporto di custodia delle chiavi crittografiche e da un conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivanti dalle cripto-attività. Nel caso in cui le cripto-attività siano state affidate in custodia all’intermediario in un momento successivo alla acquisizione da parte del contribuente, il conferimento delle stesse presso l’intermediario potrebbe comportare il trasferimento in un nuovo wallet aperto dall’intermediario che deterrà le chiavi crittografiche per conto del cliente. In tal caso il trasferimento delle cripto-attività dal wallet del contribuente al wallet dell’intermediario non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante”.
Contrasto al riciclaggio sui crypto assets
L’importanza della tematica e la sua delicatezza, sotto i profili del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sono all’attenzione di tutte le Autorità preposte al contrasto di tali fenomeni. Diversi fattori di rischio di riciclaggio sono infatti associati ai Crypto Asset e su questi molti passi in avanti sono stati fatti con le nuove regole europee (MICAR, Regolamento Trasferimento Fondi, FTR, nuovo Regolamento antiriciclaggio – AMLR); ma il principale rischio riguarda la possibilità che i confini nazionali ed europei siano facilmente superabili.
È necessario, pertanto, un approccio globale e sistemico al fenomeno promuovendo una collaborazione strutturata tra le diverse giurisdizioni per affrontare i rischi in maniera coordinata, attraverso un dialogo finalizzato allo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati per la mitigazione dei rischi emergenti. Le pratiche, le procedure e le competenze degli operatori bancari e finanziari, unite ai nuovi strumenti tecnologici, possono rappresentare un importante presidio anche in un contesto in continua evoluzione.
Verso un quadro normativo integrato?
Alcuni recenti chiarimenti istituzionali offrono uno spunto importante per riflettere sullo stato attuale della fiscalità applicata agli strumenti finanziari digitali[17].
Si conferma un approccio interpretativo improntato alla prudenza: gli strumenti finanziari emessi tramite tecnologia DLT (“Distributed Ledger Technology”), come i “digital bond”, vengono ricondotti al medesimo trattamento fiscale previsto per gli strumenti tradizionali.
Tale impostazione, già delineata nella circolare n. 30/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, mira a garantire continuità normativa e certezza del diritto. Questo orientamento apre l’opportunità di riflettere su come il sistema fiscale possa evolvere per sostenere al meglio l’innovazione tecnologica, valorizzandone il potenziale senza ostacolarne la crescita.
La digitalizzazione della finanza non si esaurisce infatti nella semplice trasposizione digitale di strumenti esistenti, ma introduce nuove logiche operative, modalità di emissione e scambio inedite e forme di decentralizzazione che mettono in discussione i modelli giuridici e fiscali tradizionali. Il riferimento al Regolamento UE 2022/858 e al decreto Fintech n. 23/2025 evidenzia la volontà di trovare armonia con il quadro normativo europeo. Tuttavia, resta aperta la questione dell’effettiva compatibilità tra le regole fiscali esistenti e le caratteristiche operative degli strumenti digitali, che pur formalmente assimilabili, presentano dinamiche funzionali profondamente diverse. La sfida centrale consisterà nel trovare un equilibrio efficace tra stabilità delle regole e capacità interpretativa, affinché il sistema tributario possa rafforzare la propria capacità di accompagnare i processi di innovazione.
Note
[1] Per approfondimenti, cfr. F. GALLO, L’enciclopedia del diritto e l’evoluzione del diritto tributario, in Giur. comm., 2009, I, 553; E. DE MITA, Diritto tributario (giurisprudenza costituzionale), in Enc. dir., Annali, III, 2010, 249; V. UKMAR, Principi comuni di diritto costituzionale tributario, Padova, 1958; G. MARONGIU, Lo statuto del contribuente: una disciplina di principi e per principi, in Lo statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2004, 59.
[2] Fintech Sandbox Programme: istituito con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, attuativo della delega prevista dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Decreto Crescita”). La sandbox regolamentare consente agli operatori FinTech di testare prodotti e servizi innovativi in un ambiente controllato, in dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS).
[3] PSD2 (Payment Services Directive 2): recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha definito una nuova cornice regolamentare per i servizi di pagamento, in linea con la Direttiva (UE) 2015/2366.
[4] MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II): attuata con il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, che ha modificato il Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998) e adeguato la normativa nazionale al Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR).
[5] MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation): recepito con il Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, che adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1114, introducendo una disciplina armonizzata per le cripto-attività.
[6] Nel contesto della fiscalità delle cripto-attività, il contribuente ha la possibilità di scegliere tra tre regimi fiscali, ciascuno con caratteristiche operative e documentali differenti:
- Regime dichiarativo: il contribuente gestisce autonomamente la dichiarazione dei redditi, calcolando le plusvalenze e compilando il quadro RW. È responsabile della conservazione della documentazione e della corretta determinazione del valore delle cripto-attività. Questo regime richiede un elevato grado di competenza e attenzione.
- Regime amministrato: la gestione fiscale è affidata all’intermediario finanziario (es. banca o broker), che effettua le ritenute alla fonte e si occupa degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nel caso delle cripto-attività, questo regime è raramente applicabile, poiché gli exchange non sono generalmente riconosciuti come intermediari abilitati in Italia.
- Regime gestito: prevede la delega completa della gestione fiscale a un intermediario abilitato, che opera in nome e per conto del contribuente. Anche questo regime è di difficile applicazione nel mondo cripto, data la mancanza di soggetti qualificati che offrano tale servizio.
La scelta del regime incide direttamente sulle modalità di calcolo delle imposte, sulla documentazione da conservare e sugli obblighi dichiarativi. Nel caso delle cripto-attività, il regime dichiarativo è attualmente il più diffuso, ma anche il più oneroso in termini di responsabilità e complessità.
[7] Secondo Chainalysis, una delle principali società di analisi blockchain, circa 20% del totale dei Bitcoin esistenti è considerato inaccessibile o perso. Questo equivale a 3,7 milioni di BTC, che al valore attuale rappresentano oltre 100 miliardi di dollari. Le ragioni più comuni includono smarrimento delle chiavi private o delle seed phrase, danneggiamento o smarrimento di dispositivi fisici (es. hard disk, USB), password dimenticate su wallet criptati, mancanza di pianificazione successoria (in caso di morte del titolare, senza condivisione delle credenziali, gli asset diventano irrecuperabili).
[8] A livello globale, la maggior parte degli ordinamenti non dispone ancora di una normativa fiscale completa e coerente. Le regole sono spesso frammentarie, con approcci diversi alla definizione di evento imponibile, alla determinazione del valore, alla territorialità e alla documentazione. Questo genera incertezza interpretativa e difficoltà applicative per contribuenti e operatori, che devono navigare tra norme nazionali, prassi amministrative e principi generali del diritto tributario. Inoltre, la letteratura accademica e i documenti di policy, come quelli dell’OCSE, evidenziano la necessità di sviluppare un quadro condiviso per affrontare le peculiarità delle cripto-attività, ma al momento le proposte sono ancora in fase embrionale
[9] Cfr. nota 7.
[10] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), 27 ottobre 2023.
[11] Per “acquisto a titolo originario” si intende una modalità di acquisizione in cui il bene non deriva dal trasferimento da un altro soggetto identificabile, ma nasce direttamente dall’attività svolta dall’utente. Esempi tipici:
- Mining: il bene (token) è generato ex novo dall’attività di validazione → non c’è un venditore identificabile.
- Staking/forging (in alcuni modelli): il token generato come reward non proviene dal patrimonio di un soggetto terzo.
- Airdrop non correlato a prestazioni: puoi ricevere token senza che ci sia un cedente.
In questi casi, non c’è un trasferimento giuridico da un altro soggetto, quindi è “titolo originario”.
[12] Il wallet è connesso a Internet e, perciò, sempre attivo e accessibile online. Inoltre, le chiavi private, cioè le credenziali crittografiche che permettono di accedere e gestire le cripto-attività, non sono detenute direttamente dall’utente, ma da un terzo soggetto, solitamente un exchange o un provider di servizi.
[13] Il wallet è connesso a Internet e, perciò, sempre attivo e accessibile online. Contrariamente a quanto accade al wallet di tipo “custodial”, in questa ipotesi le chiavi private sono nella piena disponibilità dell’utente, che è l’unico responsabile della loro sicurezza e conservazione.
[14] Il wallet non è connesso a Internet. Le chiavi private sono generate e conservate all’interno di un dispositivo fisico simile a una chiavetta USB, progettato specificamente per archiviarle in modo sicuro.
[15] Il wallet non è connesso a Internet. L’utente ha il pieno controllo delle chiavi private: le informazioni crittografiche sono conservate su carta, cartoncino, metallo inciso o altro supporto offline.
[16] Tribunale di Firenze, Sezione Fallimentare, 21/01/2019, n. 18, che ha riconosciuto che gli operatori di piattaforme cripto svolgono attività di deposito irregolare, con obbligo di restituzione su richiesta del cliente.
[17] Cfr. La risposta all’interrogazione n. 5-04222 dell’8 luglio 2025.










