Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha recentemente respinto i ricorsi presentati da Open Fiber e Fastweb contro la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) che, in via cautelare, aveva sospeso l’obbligo per TIM di notificare preventivamente le proprie offerte commerciali al dettaglio.
La decisione del TAR rappresenta un passaggio importante nella regolamentazione delle telecomunicazioni italiane, aprendo la strada a un assetto di mercato più vicino a quello di altri settori già liberalizzati come l’elettricità e il gas.
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Il test di replicabilità e la vigilanza ex ante su Tim
Per oltre un decennio, TIM è stata soggetta a un regime di vigilanza ex ante sulle proprie tariffe internet da rete fissa, attraverso il cosiddetto “test di replicabilità del prezzo”: l’operatore aveva dunque l’obbligo di comunicare – con venti giorni di anticipo rispetto alla loro commercializzazione – le nuove offerte di linea fissa.
Si trattava di un controllo preventivo da parte dell’AgCom volto a garantire che le offerte dell’ex monopolista fossero replicabili da un operatore efficiente che acquistava servizi all’ingrosso dalla stessa TIM. L’obiettivo era dunque quello di evitare pratiche di margin squeeze, ossia prezzi al dettaglio talmente bassi da non lasciare margini economici agli altri operatori.
Cessione della rete e separazione verticale tra Tim e FiberCop
Il 1° luglio 2024 segna una svolta: TIM completa la cessione della sua rete primaria a FiberCop, società partecipata dal fondo statunitense KKR e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’operazione, autorizzata dalla Commissione Europea (decisione M.11386 – KKR/NetCo del 2024), ha riconosciuto la cessazione dell’integrazione verticale tra TIM e la rete, sancendo così la separazione strutturale tra le infrastrutture e i servizi: la fine dell’integrazione verticale tra TIM e la rete.
Ciò ha indotto l’AgCom a intervenire con la delibera n. 406/24/CONS, sospendendo in via cautelare l’obbligo regolamentare del test di replicabilità per TIM.
I ricorsi di Open Fiber e Fastweb contro AgCom
Contro questa decisione, Open Fiber e Fastweb hanno promosso due distinti ricorsi amministrativi. Le due società hanno sostenuto che la separazione tra TIM e FiberCop non fosse sufficiente a giustificare la rimozione immediata del vincolo, chiedendo all’AgCom di attendere l’esito della nuova analisi di mercato, prevista dall’art. 89 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Secondo Open Fiber, l’Autorità avrebbe agito in modo prematuro e senza una verifica approfondita dei rapporti contrattuali tra TIM e FiberCop, regolati da un Master Service Agreement (MSA) che, secondo la ricorrente, poteva contenere clausole tali da mantenere una relazione di favore tra i due soggetti.
Tim, concorrenza e timori di posizioni dominanti
Fastweb ha espresso posizioni analoghe, contestando la natura straordinaria e urgente dell’intervento regolamentare dell’AgCom. A suo avviso, la sospensione dell’obbligo prima della conclusione della consultazione pubblica e della nuova analisi di mercato avrebbe potuto compromettere irreversibilmente l’equilibrio concorrenziale del mercato, permettendo a TIM di consolidare la propria posizione attraverso offerte predatorie non soggette a verifica. Ha inoltre sostenuto che l’eliminazione del test avrebbe dovuto essere accompagnata da una revisione strutturata dei rapporti tra gli operatori, soprattutto in un contesto ancora fortemente segnato dall’egemonia storica di TIM nell’accesso all’utenza finale.
Il TAR conferma la legittimità della delibera Agcom
I giudici del TAR, tuttavia, hanno rigettato i ricorsi, confermando la piena legittimità del provvedimento dell’AgCom. Il TAR ha sottolineato che, in base alla normativa vigente, gli obblighi regolamentari possono essere imposti solo ad operatori che detengano un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti, e che l’eliminazione dell’integrazione verticale tra TIM e FiberCop è stata riconosciuta esplicitamente dalla Commissione Europea, nonché dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
In particolare, il TAR ha chiarito che TIM, non essendo più attiva nel mercato wholesale, non può essere ritenuta in grado di esercitare pratiche discriminatorie nei confronti degli altri operatori. Il test di replicabilità è stato concepito proprio per controllare le attività di un operatore verticalmente integrato e non di uno che opera esclusivamente nel mercato retail. Con la separazione effettiva della rete, questo presupposto viene meno. I giudici hanno anche respinto la tesi secondo cui il MSA tra TIM e FiberCop comporterebbe vantaggi anticoncorrenziali per TIM: le clausole citate, infatti, si riferiscono a servizi non regolamentati e comunque non risultano applicate senza l’approvazione dell’AgCom.
Il quadro normativo europeo e la competitività del mercato retail
Dal punto di vista normativo, il TAR ha richiamato le Raccomandazioni della Commissione Europea, in particolare quella del 2014/710/UE, che da tempo individuano come rilevanti, per l’imposizione di obblighi regolatori ex ante, solo i mercati all’ingrosso. Il mercato retail è considerato sufficientemente competitivo da non giustificare un intervento preventivo, a meno di situazioni eccezionali non rilevabili nel caso in esame.
Verso una nuova regolazione per l’accesso alla rete
L’attenzione ora si sposta sulla definizione del nuovo assetto regolamentare di FiberCop. AgCom ha terminato la settimana scorsa la consultazione pubblica per riconoscere a FiberCop lo status di operatore “wholesale only”, analogamente a quanto avviene in altri settori infrastrutturali. Questo modello punta a incentivare una concorrenza basata sulla parità di accesso e senza discriminazioni ai servizi di rete, indipendentemente quindi dall’operatore che fornisce il servizio al cliente finale.
Nel frattempo, TIM può tornare a esercitare piena libertà commerciale nel mercato retail, senza l’onere dei test di replicabilità. Ciò potrebbe tradursi in offerte più flessibili e competitive, a beneficio degli utenti finali.
Prospettive future per la regolazione del mercato telecomunicazioni
La sentenza segna dunque l’inizio di una nuova fase per il mercato delle telecomunicazioni italiano, maggiormente orientato alla concorrenza tra servizi, inoltre arriva proprio nel momento in cui a giorni dovrebbe conoscersi l’esito dell’analisi di mercato di AgCom (di cui alla delibera 315/24/CONS) sulla separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM. Tale analisi è stata svolta al fine di riconoscere Fibercop – come del resto già dice indirettamente la sentenza del TAR – come operatore wholesale only e come operatore nei confronti del quale TIM non ha alcun tipo di controllo o influenza. In questo caso sarà necessaria anche una ridefinizione dei meccanismi di regolazione e degli obblighi attualmente in capo a Fibercop, con un possibile rafforzamento della vigilanza ex post, più flessibile ma anche più impegnativa per l’Autorità.
In conclusione, la conferma da parte del TAR della sospensione del test di replicabilità decisa in via cautelare da AgCom, rappresenta un atto coerente con l’evoluzione del contesto regolamentare europeo e con la trasformazione del mercato italiano. Ma affinché questa liberalizzazione porti benefici concreti a consumatori e imprese, occorrerà garantire regole chiare, trasparenti e applicabili, capaci di mantenere un’equilibrata concorrenza anche in assenza di vincoli tariffari preventivi. Il futuro delle telecomunicazioni italiane si gioca oggi più che mai sulla capacità delle istituzioni di vigilare efficacemente, con strumenti moderni e aggiornati alle nuove dinamiche di mercato.