La corte di giustizia europea dichiara legittime le sanzioni stabilite a carico delle piattaforme digitali che non collaborano alla determinazione dell’equo compenso spettante agli editori di articoli on-line.
Sentenza significativa e ricca di conseguenze.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla base del rinvio pregiudiziale alla CGUE attuato dal TAR del Lazio con sentenza N. 18790/23 in data 12 dicembre 2023 che aveva sospeso l’efficacia della Delibera 3/23/CONS su Meta per la valutazione di conformità al dettato dell’art. 15 della Direttiva DSM (EU/790/2019) delle disposizioni interne italiane in materia di “equo compenso” per gli editori, introdotte nel nostro ordinamento per il tramite del D. Lgs. 177/2021.
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Equo compenso per gli editori e piattaforme digitali: il via libera UE ad Agcom
Con la sentenza del 12 maggio 2026, nel caso C-797/23, che vedeva contrapposte Meta Platforms Ireland Ltd. all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con l’intervento adesivo della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), della Società Italiana Autori ed Editori e del Gruppo Editoriale GEDI, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato il via libera all’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’AGCOM nei confronti dei soggetti detentori di piattaforme digitali che si sottraggano agli obblighi di informazione e di corresponsione dell’adeguata ed equa remunerazione agli editori degli articoli dei giornali stabilita dall’art. 43-bis della Legge Autore come implementato dal Regolamento AGCOM 3/23/CONS.
Invero, la normativa italiana adottata dall’art. 43-bis L.A., come attuato dal Regolamento AGCOM 3/23/CONS, prevede un articolato apparato sanzionatorio che si sviluppa su tre livelli principali. Con la sentenza pubblicata il 12 maggio 2026, la Corte ha dichiarato la compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni.
Piattaforme digitali ed equo compenso degli editori: trasparenza e sanzioni
Il primo livello di tutela del diritto all’equo compenso per gli editori, impone ai gestori delle piattaforme digitali che riproducono articoli giornalistici di testate terze o loro “snippet” un obbligo di trasparenza e l’applicazione di sanzioni amministrative per l’omessa comunicazione dei dati previsti dall’art. 43-bis, comma 12, della L. 633/1941 il quale stabilisce che: “I prestatori di servizi della società dell’informazione […] sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata […] o dell’AGCOM, i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso”.
La norma prevede un obbligo informativo proattivo a carico delle piattaforme digitali. In caso di mancata comunicazione dei dati entro trenta giorni dalla richiesta, l’AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino all’1% del fatturato realizzato dalla piattaforma digitale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Si tratta di una finalità coercitiva e incentivante l’adempimento volta a superare l’asimmetria informativa tra editori e piattaforme, costringendo queste ultime a rivelare i dati economici necessari per quantificare l’equo compenso.
Il primo livello di garanzia previsto dalle norme vigenti pone altresì in capo all’AGCOM il potere di vigilanza esercitato per il tramite di un controllo continuativo sull’adempimento dell’obbligo di informazione. Su questo tema, la CGUE si è pronunciata espressamente al punto 77 del suo provvedimento statuendo che: “(…) solo i prestatori di servizi della società dell’informazione dispongono delle informazioni che permettono di stimare il valore economico rappresentato dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo, cosicché gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori (…)”.
La Corte di Giustizia ha altresì stabilito, al paragrafo 99 della decisione, che la sanzione fino all’1% del fatturato “consente di tener conto della sua capacità finanziaria e non sembra far gravare su di esso un onere manifestamente irragionevole”, ritenendo che tale misura sanzionatoria sia pertanto da ritenersi proporzionata alla stregua della vigente norma comunitaria dell’art. 15 della Direttiva DSM.
In termini comparativi con quanto avviene oltre oceano negli Stati Uniti, è stato rilevato nel brano in precedenza pubblicato e riportato in nota 3, che – a differenza del sistema statunitense dove i dati si ottengono solo in sede processuale civile, attraverso la discovery – il modello italiano consente all’autorità regolatoria di acquisire ex ante le informazioni necessarie, senza dovere attendere l’instaurazione di un contenzioso giudiziario.
Equo compenso degli editori sulle piattaforme digitali: criteri Agcom
Il secondo livello di garanzia per i titolari delle testate giornalistiche i cui contenuti sono ripresi dalle piattaforme digitali è dato dall’obbligo di pagamento dell’“equo compenso” e di determinazione del medesimo da parte dell’autorità amministrativa.
Infatti, l’art. 43-bis, comma 8, Legge Autore impone ai prestatori dei servizi della società dell’informazione di riconoscere agli editori un “equo compenso” per l’utilizzo on-line delle loro pubblicazioni giornalistiche. Tale compenso è calcolato secondo i criteri stabiliti dall’AGCOM nel Regolamento 3/23/CONS (art. 4), i quali tengono conto dei seguenti precipui criteri:
I criteri previsti dal Regolamento 3/23/CONS
- Numero di consultazioni on-line;
- Rilevanza dell’editore sul mercato;
- Numero di giornalisti impiegati dalla testata;
- Costi sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali;
- Ricavi pubblicitari del prestatore, con un’aliquota massima del 70%.
In caso di mancato accordo tra le parti entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, l’AGCOM può sia individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso, che determinare l’importo esatto dell’equo compenso, scegliendo tra le proposte economiche avanzate dalle parti o fissandolo d’ufficio.
Su questo specifico punto la CGUE ha offerto un’interpretazione di fondamentale importanza ai punti 59-68 della sentenza de quo, chiarendo in particolare che: “I diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790 hanno natura preventiva: qualsiasi utilizzo delle pubblicazioni richiede il previo consenso del titolare.” (paragrafo 61)
La conseguenza di questo assioma è che gli Stati membri non possono sostituire i diritti esclusivi con un semplice diritto a compensazione che consenta solo di ottenere una remunerazione senza poter vietare gli utilizzi (punto 62) e che l’”equo compenso” deve essere inteso come il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori: la conseguenza di questo ragionamento è che gli editori devono potere rifiutare l’autorizzazione o concederla gratuitamente (punto 64); di conto – dice la Corte – “Un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale Direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per gli editori” (punto 63)
Un ulteriore effetto chiarificatore dell’arresto della CGUE è data dal fatto che la determinazione dell’”equo compenso” fatta dall’AGCOM non è vincolante: le parti rimangono libere di concludere o meno il contratto e di stabilire fra loro un importo differente.
Editori, piattaforme digitali ed equo compenso davanti al giudice
Il terzo livello di garanzia conferito alle parti del procedimento di determinazione dell’”equo compenso” è dato dal fatto che le norme introdotte in Italia consentono alle parti il ricorso alla giurisdizione civile con la rimessione della questione al Giudice Ordinario. La disposizione dell’art. 43-bis, comma 11, prevede infatti che, qualora le parti non addivengano alla stipula del contratto dopo la determinazione dell’”equo compenso” da parte dell’AGCOM, ciascuna di esse può adire la sezione del giudice ordinario specializzato in materia di impresa.
Questo assetto normativo garantisce sia un controllo giurisdizionale sulle determinazioni amministrative, che la possibilità di esperire l’azione per abuso di dipendenza economica (art. 9, L. 192/1998).
Inoltre, la CGUE (al paragrafo 82 della sentenza) ha confermato che “sebbene l’AGCOM abbia il potere di determinare i criteri di riferimento nonché, in caso di assenza di accordo tra le parti, l’importo di una siffatta remunerazione, le parti restano libere di non stipulare un contratto“.
La pronuncia della Corte del 12 maggio 2026 ha quindi stabilito la compatibilità del modello sviluppato dall’ordinamento giuridico italiano con il diritto dell’Unione, stabilendo che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 non osta a una normativa nazionale di introdurre norme che consentono a un’autorità amministrativa di determinare l’”equo compenso” spettante agli editori a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né il diritto di concederla a titolo gratuito.
Inoltre, detta normativa non può imporre ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori devono rispettare il principio di proporzionalità.








