Da oltre vent’anni il processo civile italiano conosce una soluzione tanto semplice quanto utile: il provvedimento cautelare cosiddetto anticipatorio può continuare a produrre effetti anche se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito. Questa disciplina è conosciuta sotto il nome di “cautelare stabile”, ed è stata introdotta nel 2005 nell’articolo 669-octies del codice di procedura civile, con una chiara finalità deflattiva. Se l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio o un’altra misura anticipatoria sono già in concreto in grado di risolvere il conflitto, non vi è ragione di obbligare le parti a sostenere costi e tempi di una causa ordinaria soltanto per conservare il risultato ottenuto in sede cautelare.
La soluzione è stata recepita anche nelle discipline speciali, ed in particolare per la proprietà industriale era contenuta nell’articolo 132 co. 4 del Codice della proprietà industriale, o cpi; mentre per il diritto d’autore la norma rilevante era costituita dall’articolo 162-bis co. 4 della legge n. 633/1941, o lda.
Questo sistema è tuttavia stato giudicato incompatibile con la disciplina eurounitaria dalla Corte di giustizia UE, con la decisione del 23 aprile 2026 nella causa C-132/25, M.M. Ristorazione. La controversia che ha originato il referral alla Corte di giustizia UE da parte della Cassazione nasceva da un’inibitoria emessa nel 2018 dal Tribunale di Roma a tutela del marchio figurativo “Mò Mò”. Il giudice aveva vietato l’uso del segno “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute”, ordinato la sua rimozione dalla denominazione dell’impresa resistente e fissato una penalità per il ritardo. Il titolare della misura non aveva poi promosso il giudizio di merito, come previsto dall’ordinamento italiano vigente, ritenendo il provvedimento anticipatorio stabile. Il resistente aveva tuttavia agito in giudizio richiedendo la dichiarazione di inefficacia del provvedimento, appunto per mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito da parte del ricorrente. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma avevano respinto la domanda, applicando la disciplina della stabilità cautelare. La Cassazione ha ritenuto tuttavia che la questione dovesse essere riferita alla Corte di giustizia UE, alla quale è stato chiesto di giudicare se il nostro regime fosse compatibile con l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE, la cosiddetta direttiva Enforcement. La disposizione europea prevede che le misure provvisorie siano revocate o cessino comunque di produrre effetti, su richiesta del convenuto, se il ricorrente non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità giudiziaria che dispone le misure, ove la legislazione dello Stato membro lo consenta, o, in mancanza di tale determinazione, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se questo periodo è più lungo
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La sentenza M.M. Ristorazione e il limite della stabilità italiana
Come anticipato, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che la stabilità italiana non fosse compatibile con la Direttiva. Secondo la Corte, l’articolo 9 copre un’ampia gamma di misure, comprese quelle che anticipano gli effetti della decisione di merito. La richiesta del convenuto è sufficiente ad attivare la garanzia europea: una misura urgente non può incidere indefinitamente sul destinatario senza un accertamento a cognizione piena. Né l’economia processuale può prevalere sulle garanzie espresse previste dalla direttiva, oltre che dall’articolo 50 dell’Accordo TRIPS.
Il passaggio decisivo è il rifiuto di attribuire rilievo alla disponibilità delle parti ad accettare l’ordinanza come composizione finale del conflitto. Per la Corte, la volontà delle parti di non proseguire (sostanzialmente espressa nella scelta di entrambe di non dare inizio al procedimento di merito) non cambia la natura “provvisoria” della misura. Poiché entrambe le parti possono iniziare il merito e lo stesso legislatore italiano qualifica tali provvedimenti come cautelari, essi restano soggetti in pieno all’articolo 9, paragrafo 5, interpretato in modo restrittivo, e quindi nel senso di imporre necessariamente al ricorrente l’avvio del procedimento di merito, pena la perdita della misura cautelare ottenuta.
La decisione è coerente sul piano puramente letterale, ma perde del tutto di vista la realtà funzionale del sistema italiano, che a) prevede misure cautelari particolarmente articolate, in particolare nell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, che non si limitano a una mera valutazione formale ma entrano nel merito della controversia, anche con approfondite consulenze tecniche e con una fase di reclamo; b) non impediva affatto al destinatario della misura cautelare di ottenere un controllo pieno, dal momento che egli poteva promuovere il giudizio di merito in qualunque momento, ottenendo quindi la revoca della misura cautelare; c) valorizzava il principio di economia processuale, evitando di imporre alle parti un processo di merito, con relativi tempi e costi, quando nella sostanza dei fatti l’inerzia di entrambi dimostrava l’assenza di interesse a procedere in tal senso (come peraltro dimostrato da una prassi del tutto pacifica e funzionale estesa – come si è detto – per una ventina di anni). La stabilità dipendeva dunque da un sostanziale accordo fra le parti, non da una sottrazione unilaterale al giudice del merito.
La conseguenza della decisione della Corte di giustizia UE non è marginale. Nel contenzioso industriale e autorale la fase cautelare è frequentemente intensa: comprende memorie, documenti, consulenze tecniche sommarie, udienze e reclamo. Se l’ordine ottenuto interrompe la condotta contestata e viene rispettato, il merito può aggiungere costi senza produrre un’utilità proporzionata. Era proprio questo lo spazio nel quale la stabilità cautelare svolgeva una funzione deflattiva, ed il sistema italiano conservava una sua competitività rispetto ad altri ordinamenti (non diversamente peraltro dall’ordinamento tedesco, che tuttora prevede un sistema simile, stabilendo che sia la parte resistente a dover presentare richiesta di prosecuzione del giudizio nella fase del merito).
Un’altra grave problematica aperta dalla decisione della Corte di giustizia UE riguardava la sorte dei molti provvedimenti cautelari anticipatori emanati sulla base della disciplina previgente. In molti casi questi, considerata la stabilità, non erano stati seguiti da procedimenti di merito, con la grave conseguenza che essi avrebbero potuto essere considerati immediatamente e definitivamente caducati.
Legge 145/2026, come cambia il rapporto tra cautelare e merito
Il Governo è tempestivamente intervenuto con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, poi convertito senza modifiche sul punto dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, entrata in vigore dal 9 agosto 2026. L’articolo 2 del decreto ha sostituito il comma 4 dell’articolo 132 cpi e il comma 4 dell’articolo 162-bis lda. La nuova regola è speculare nei due settori. Se il merito non viene iniziato nel termine perentorio fissato dalla norma, oppure si estingue dopo essere stato avviato, il provvedimento anticipatorio è dichiarato inefficace quando il resistente presenta la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dall’estinzione. Se il destinatario non si attiva entro quei trenta giorni, la misura conserva efficacia.
Il legislatore ha quindi utilizzato il margine lasciato dalla sentenza europea: la cessazione non è automatica, perché l’articolo 9, paragrafo 5, richiede una domanda del convenuto. Ne risulta una forma di stabilizzazione per decadenza: il provvedimento resta efficace non più perché la legge esclude l’obbligo del merito, ma perché il destinatario non ha esercitato tempestivamente il potere di chiederne l’inefficacia. Sul piano letterale è un aggiustamento opportuno, che tuttavia avrà effetti molto limitati, soprattutto sul piano deflattivo, dal momento che il ricorrente sarà sostanzialmente sempre costretto a iniziare il procedimento di merito, per evitare di essere soggetto alla richiesta di decadenza del resistente, contro la quale – scaduto il termine previsto dalla legge – non sembra avere strumenti convincenti di difesa. Difatti, chi ha ottenuto la misura deve decidere se iniziare il merito prima di sapere se il resistente presenterà l’istanza di inefficacia, ossia – salvo che il giudice stabilisca un termine diverso – entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario dalla pronuncia del provvedimento cautelare. Spirato questo termine, il ricorrente perde la possibilità di avviare il procedimento di merito e nei trenta giorni successivi il resistente può presentare istanza di revoca.
Se il titolare lascia scadere il proprio termine confidando nell’inerzia della controparte, assume un rischio non rimediabile nella disciplina ordinaria: il resistente può limitarsi ad attendere per chiedere l’inefficacia quando la possibilità di iniziare tempestivamente il merito è già venuta meno. Per i nuovi cautelari la legge non attribuisce al ricorrente né un diritto alla rimessione in termini né un termine successivo alla richiesta del resistente. La misura può dunque essere perduta per una decisione unilaterale della controparte, adottata quando il titolare non ha più strumenti per conservarla.
Un avvocato prudente consiglierà perciò sempre di introdurre la causa di merito entro il primo termine. L’unica alternativa realmente sicura è un accordo espresso con il destinatario, nel quale questi si impegni a non chiedere l’inefficacia; ma proprio i casi in cui un accordo è già possibile sono quelli nei quali la stabilità legale servirebbe meno.
La novella, quindi, non mantiene davvero il cautelare stabile. Mantiene soltanto la possibilità che esso si stabilizzi dopo la scadenza di due termini, ma costruisce la sequenza in modo tale da rendere irrazionale, per chi ha ottenuto la tutela, attendere il secondo. L’effetto deflattivo del modello del 2005 è destinato a ridursi drasticamente: aumenteranno i giudizi di merito avviati non per ottenere una decisione, ma per evitare la perdita della misura.
Periculum e possibile reiterazione della richiesta cautelare
Astrattamente, si potrebbe pensare che il ricorrente conservi la possibilità di reiterare nuovamente la sua richiesta cautelare dopo che la prima misura sia stata revocata su richiesta del resistente, quando le esigenze protettive siano ancora in essere (intese come fumus boni iuris – ossia sussistenza del diritto e della sua violazione – e periculum in mora – ossia urgenza della tutela per evitare un danno irreparabile). La questione più problematica è posta dal periculum: questo dovrebbe essere considerato in re ipsa, ossia in ogni caso sussistente, nonostante che il comportamento del ricorrente – con la sua inerzia nel non avviare il procedimento di merito – possa essere considerato indice di tolleranza e/o disinteresse nella misura, ciò che tipicamente contrasta con il riconoscimento di un danno urgente e irreparabile. Senza dire della possibilità che – ove si accedesse a questa nozione estesa di periculum – la situazione potrebbe ripetersi più volte: ossia il ricorrente potrebbe continuare a presentare nuove richieste di cautelari, senza mai iniziare il procedimento di merito. Si tratterebbe ovviamente di un comportamento irrazionale ed estremo, che difficilmente si verificherebbe nella realtà; e tuttavia la sua possibilità teorica va presa in considerazione per valutare la tenuta sistematica della soluzione qui prospettata.
Il diverso bilanciamento possibile e il modello tedesco
In realtà, era possibile che la nuova legge operasse un diverso bilanciamento, compatibile con il testo dell’articolo 9, paragrafo 5 della Direttiva Enforcement e contemporaneamente in grado di conservare effetti deflattivi. Difatti, il destinatario della misura avrebbe potuto chiedere al giudice di fissare un termine al ricorrente per introdurre il merito; soltanto dopo l’inutile decorso di quel termine la misura sarebbe divenuta inefficace. La richiesta del resistente avrebbe evidenziato la sua intenzione di chiedere successivamente la revoca del provvedimento; in mancanza di tale richiesta il resistente avrebbe sostanzialmente prestato acquiescenza al provvedimento stesso. Il meccanismo prospettato è vicino a quello conosciuto dal processo civile tedesco ed è stato proposto nel corso della conversione del decreto-legge da una serie di associazioni attive nel settore della proprietà intellettuale, come AIPPI (Associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale).
La soluzione proposta non è tuttavia stata recepita. La legge ha preferito far decorrere il termine del ricorrente prima di quello del resistente. È proprio l’ordine temporale dei due termini, più che la previsione formale dell’istanza, a determinare il risultato pratico.
Misure anteriori al 12 giugno 2026 e disciplina transitoria
La parte più utile dell’intervento riguarda le misure disposte prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge. Per questi provvedimenti il passaggio improvviso dal vecchio al nuovo regime aveva creato – come anticipato – un problema evidente: il termine per iniziare il merito era spesso scaduto da mesi o da anni e l’applicazione immediata della sentenza europea esponeva il titolare alla perdita della tutela senza alcuna possibilità di reazione.
La disciplina transitoria consente ai destinatari delle vecchie misure di proporre ricorso per revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell’articolo 669-novies del codice di procedura civile, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Se il ricorso viene presentato, il giudice, su istanza della parte che aveva ottenuto la misura, la rimette in termini per iniziare il giudizio di merito, ferma nel frattempo l’efficacia dell’originario provvedimento.
Il meccanismo protegge entrambe le parti. Il destinatario può rimettere in discussione una cautela rimasta stabile sotto la disciplina precedente; il titolare non la perde a sorpresa, perché può ancora promuovere il merito. Tenendo conto della sospensione feriale, il termine per i ricorsi dei destinatari scade l’11 settembre 2026: una data che richiede un’immediata ricognizione dei fascicoli interessati. Quanto all’applicabilità della sospensione feriale, va qui precisato che l’orientamento interpretativo prevalente — fondato sul principio di tassatività delle eccezioni alla sospensione feriale (Cass. n. 4110/2026) e sull’estensione della sospensione ai termini introduttivi del giudizio (Cass. SS.UU. n. 17781/2013) — depone nel senso di includere anche il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Nuova disciplina cautelare e gestione pratica dei procedimenti
La nuova disciplina impone quindi anzitutto di distinguere con precisione tra misure anteriori al 12 giugno 2026 e misure successive. Per le prime occorre verificare se vi sia interesse a chiedere la revoca o l’inefficacia e, sul versante opposto, predisporre tempestivamente l’istanza di rimessione in termini e la successiva causa di merito. Per le seconde, il calendario del merito deve essere considerato sin dal deposito del ricorso cautelare, includendo costi, strategia probatoria e obiettivi della causa ordinaria.
Va inoltre rivista la gestione delle trattative. Se le parti intendono fermarsi all’esito cautelare, l’acquiescenza tacita non offre più una base sufficientemente sicura: occorre un accordo espresso che disciplini la rinuncia all’istanza di inefficacia, la durata degli obblighi, le eventuali penali e la sorte delle spese.
Infine, sarà importante osservare la prassi giudiziaria. La legge parla di provvedimenti “dichiarati inefficaci” su istanza tempestiva e non chiarisce ogni profilo del relativo procedimento, delle conseguenze ripristinatorie e del coordinamento con il reclamo.









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