Il 2025 è stato un anno spartiacque per la governance spaziale europea: l’approvazione della Legge n. 89 del 2025 (Legge Spazio) ha permesso all’Italia di dotarsi per la prima volta di un quadro normativo organico per regolare l’accesso allo spazio, la responsabilità degli operatori e la gestione della sicurezza. Questo passo è la diretta conseguenza di un vuoto normativo che, a livello europeo, è stato dettato dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Nello specifico, l’Articolo 189 TFUE definisce la competenza dell’Unione nel settore spaziale come una politica spaziale di sostegno e coordinamento, mirata a promuovere il progresso scientifico e la competitività industriale, ma introduce un vincolo esplicito e determinante: l’esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È in questo delicato contesto giuridico che la Commissione Europea ha lanciato la proposta di Regolamento in materia di sicurezza, resilienza e sostenibilità della attività spaziali (EUSA o EU Space Act), un tentativo audace di superare il limite del 189 TFUE, agganciandosi a basi giuridiche alternative (come quelle relative al mercato interno o alla sicurezza) per creare de facto regole comuni di safety, resilience e sustainability.
La Legge Spazio italiana, in questo scenario di potenziale futura armonizzazione, si configura dunque come il primo e più significativo banco di prova.
Indice degli argomenti
Le fondamenta giuridiche dell’EU Space Act
La proposta di EU Space Act si configura come un Regolamento mirato a promuovere un quadro giuridico armonizzato per gli Stati membri. Da subito, l’obiettivo ultimo del testo è apparso chiaro: armonizzare gli elementi chiave della sicurezza, resilienza e della sostenibilità, fornendo regole comuni per gli aspetti strettamente tecnici, in modo da rendere l’industria spaziale europea più competitiva a fronte della rapida evoluzione globale. L’obiettivo ultimo è spingere gli Stati membri ad adottare norme comuni in tema di requisiti di registrazione e autorizzazione, ma non solo, introduce norme dettagliate per la riduzione dei detriti spaziali, servizi obbligatori di prevenzione delle collisioni, requisiti stringenti di cybersicurezza e un sistema di valutazione degli impatti ambientali basati sul ciclo di vita (life cycle assessment, LCA).
Per arginare il rigido limite sancito dall’Articolo 189 TFUE, la proposta decide di poggiare le sue basi sull’Articolo 114 del TFUE, che prevede l’adozione di misure volte a garantire l’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno. In questo caso specifico, l’articolo viene utilizzato come base giuridica per il funzionamento del mercato interno dei servizi e dei dati spaziali, evitando che gli approcci divergenti degli Stati membri rendano troppo complessa l’attività degli operatori, in particolare nelle operazioni transfrontaliere che richiedono l’ottenimento di autorizzazioni multiple. In questo modo, l’iniziativa cerca di non toccare mai il confine posto dal divieto di armonizzazione dell’Art. 189.
Tuttavia, il disegno normativo ha sollevato perplessità tra i maggiori stakeholder. Queste sono legate all’eventualità che vengano introdotti standard normativi superiori a quelli già previsti dalle normative nazionali, ma soprattutto alla complessità della coesistenza del regolamento con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Autorizzazioni: sovranità nazionale e standard europei
Il cuore della sovranità spaziale di uno Stato membro risiede nella sua capacità di autorizzare e vigilare sulle attività degli operatori. Sia la Legge italiana n. 89/2025 che l’EU Space Act stabiliscono l’obbligo di autorizzazione, ma lo affrontano con approcci leggermente diversi, riflettendo la natura della loro competenza.
La normativa nazionale disciplina l’esercizio delle attività spaziali e pone l’autorizzazione come l’unico strumento di accesso allo spazio sotto giurisdizione italiana. L’approccio adottato dal legislatore italiano è istituzionale e soggettivo: l’autorizzazione è concessa non solo in base alla natura dell’attività, ma soprattutto in base alle qualità e alla capacità di gestire il rischio dell’operatore stesso. Motivo per cui l’autorizzazione può essere negata se le attività spaziali per cui è richiesta possono compromettere la sicurezza e la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la sicurezza informativa, o se l’operatore ha legami con Stati non conformi al principio di democrazia.
La proposta di EU Space Act interviene, invece, per armonizzare i requisiti oggettivi che tale autorizzazione deve necessariamente contenere: non mira a dettare chi è un operatore idoneo dal punto di vista finanziario o di condotta (competenze che restano statali), ma si concentra sul “cosa” deve essere garantito dall’attività per essere svolta nel mercato unico.
La convergenza tra le due normative è evidente nel riconoscimento della triade Sicurezza-Sostenibilità-Resilienza: la Legge italiana include già la necessità di procedure per garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale, mentre l’EU Space Act vincola il contenuto di queste “procedure” nazionali, imponendo standard minimi comuni e dettagliati a livello europeo. Questo assicura che l’autorizzazione resti un atto di sovranità nazionale e per farlo l’EU Space Act prevede che l’autorizzazione sia ottenuta dallo Stato membro dove ha sede l’operatore, dimostrando di avere specifici requisiti delineati nel Capitolo IV del Titolo I.
Il registro europeo degli oggetti spaziali
Una grande novità nella proposta europea riguarda l’istituzione di un registro unico a livello unionale a cui è necessario iscriversi per poter ottenere l’autorizzazione. Questo registro, chiamato Union Register of Space Objects (URSO) ha l’obiettivo di consentire il riconoscimento reciproco di tutte le autorizzazioni nazionali nell’ambito unionale e la gestione sarà affidata all’all’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA).
Immatricolazione: coordinamento tra registri nazionali e UE
La registrazione degli oggetti spaziali non è un mero adempimento burocratico, ma il fondamento con cui uno Stato adempie agli obblighi internazionali e definisce la propria giurisdizione e controllo sull’oggetto spaziale, come sancito dalla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio del 1975. La Legge italiana e l’EU Space Act affrontano questo tema con strumenti diversi, che riflettono la gerarchia delle competenze.
La normativa nazionale istituisce il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico, un registro ulteriore rispetto a quello previsto dalla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 1975, nonché un registro complementare per oggetti non soggetti a immatricolazione obbligatoria di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste.
L’EU Space Act non intende sostituire il registro nazionale, ma armonizzare e integrare i dati a livello comunitario, permettendo una maggiore integrazione e facilitazione delle attività transfrontaliere. L’EU Space Act istituisce così l’Union Register of Space Objects (URSO), un registro gestito dalla Commissione in collaborazione con l’EUSPA, destinato a diventare la fonte ufficiale di dati europei per la consapevolezza situazionale nello spazio (SSA).
Il Regolamento impone agli Stati membri l’obbligo di fornire i dati di registrazione presenti nei loro registri nazionali a URSO, in formato armonizzato: con l’entrata in vigore del Regolamento, la normativa nazionale dovrà così necessariamente allineare le specifiche tecniche di raccolta dati al fine di garantirne l’integrazione nel sistema URSO.
Gestione del traffico spaziale e standard operativi
Il tema della sicurezza operativa nello spazio e della gestione del crescente traffico spaziale (Space Traffic Management o STM) è centrale per la sostenibilità a lungo termine.
La L. 89/2025 affronta il tema in modo sintetico, mediante delega all’ASI per la regolamentazione delle specifiche tecniche, limitandosi a creare la base giuridica per l’intervento regolatorio prossimo futuro. Diversamente, la proposta di EUSPA stabilisce direttamente le norme tecniche che gli Stati membri dovranno rispettare. Infatti, il Titolo IV è interamente dedicato ai requisiti tecnici legati alle diverse categorie di servizi spaziali, cui operatori dovranno adattarsi.
Cybersecurity: filtro nazionale versus requisito tecnico UE
La sicurezza nel dominio spaziale è intrinsecamente legata alla protezione delle reti e dei sistemi informativi. È un campo in cui la Legge italiana e il Regolamento UE mostrano un’asimmetria non di assenza, ma di priorità e di coerenza legale: l’Italia usa la cybersecurity come strumento di filtro e di veto statale, mentre l’UE la impone come requisito tecnico armonizzato ancorato al più ampio quadro normativo di sicurezza cibernetica.
La L. 89/2025 riconosce la centralità della cybersecurity, inserendola nel cuore del processo autorizzativo e prevedendo la consultazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) durante l’istruttoria, elevando così la protezione cibernetica a interesse essenziale nazionale. L’autorizzazione è negata se l’attività spaziale è suscettibile di pregiudicare la “protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali”, un vero e proprio veto di sicurezza nazionale che permette di bloccare un progetto ritenuto rischioso per il dominio cibernetico italiano.
La Proposta di EU Space Act si pone invece come ulteriore arteria dell’ecosistema di sicurezza cibernetica europea, in particolare quello delineato dalla Direttiva NIS2. La Proposta stabilisce principi generali in tema di gestione dei rischi che si basano sulle normative esistenti, riconoscendo che il settore spaziale non opera in un vuoto legale ma è parte integrante dell’infrastruttura critica che NIS2 si propone di proteggere a livello transfrontaliero. Viene precisato, infatti, che per evitare sovrapposizioni la disciplina contenuta nello Space Act prevarrà sulla disciplina della NIS2, facendo in modo che gli operatori spaziali interessati da tale conformità possano avere un unico set di obblighi. Lo Space Act, dunque, opera come regola speciale per gli operatori spaziali rispetto al quadro NIS2.
Sostenibilità ambientale e mitigazione dei detriti
Il tema della sostenibilità ambientale e della mitigazione dei detriti spaziali è certamente cruciale per la competitività a lungo termine del settore. La posta in gioco è altissima, considerando che i detriti spaziali con dimensioni superiori a 1 mm superano ormai i 130 milioni di oggetti. Entrambe le normative riconoscono questa priorità, ma con un approccio che riflette ancora una volta la differenza tra una legge quadro nazionale e un regolamento di armonizzazione tecnica.
La normativa italiana integra la sostenibilità come principio guida e come requisito esplicito per l’accesso allo spazio, subordinando l’autorizzazione alla verifica che l’attività spaziale non sia suscettibile di pregiudicare “la sicurezza, la security e la sostenibilità ambientale del ciclo di vita delle attività spaziali”. Questo significa che l’operatore italiano è chiamato a dimostrare la sua responsabilità ambientale dall’ideazione della missione fino allo smaltimento finale (de-orbiting o rientro).
La Proposta di EU Space Act affronta invece il tema della sostenibilità in modo diretto e prescrittivo, trasformandola da principio strategico a standard operativo vincolante per il Mercato Unico. Chiarisce, difatti, che gli operatori debbano calcolare le emissioni per tutta la durata della vita della missione, indicando specifici requisiti specifici per limitare la generazione di nuovi detriti, per la rimozione o il rientro controllato degli oggetti spaziali al termine della missione e per la prevenzione delle collisioni.
Circolazione dei dati: tra sovranità e mercato unico
La L. 89/2025 riconosce l’importanza strategica dei dati spaziali, ma, coerentemente con il suo approccio di legge quadro, demanda la disciplina specifica a provvedimenti successivi. Questa delega permette all’Esecutivo italiano di definire i dettagli operativi e commerciali, ma lascia una potenziale incertezza sull’armonizzazione con l’UE.
Chiaramente, l’emanando DPCM non potrà in alcun modo stabilire condizioni che limitino la libera circolazione dei dati spaziali non personali. Difatti, l’EU Space Act e il Regolamento 2018/1807 operano congiuntamente limitando l’autonomia regolamentare italiana in materia di dati, assicurando che l’accesso e l’uso di queste informazioni vitali siano armonizzati e non discriminatori in tutto il Mercato Unico.
Responsabilità civile: ultimo bastione della sovranità
Nonostante l’ambizione armonizzatrice dell’EU Space Act, il regime di responsabilità civile e assicurativa rimane il baluardo finale della sovranità nazionale. Il mancato intervento dell’EU Space Act in questo settore non è un’omissione, ma una scelta strategica e legale: includere la disciplina sulla liability e sui massimali assicurativi comporterebbe un’uscita dal perimetro dell’Articolo 114 TFUE (Mercato Interno) per sconfinare nell’armonizzazione delle disposizioni legislative in materia spaziale, cosa esplicitamente vietata dall’Articolo 189 TFUE.
In Italia, la normativa stabilisce che l’operatore spaziale è responsabile per i danni causati a terzi, con una responsabilità definita come oggettiva per i danni al suolo e presunta per i danni nello spazio, adempiendo pienamente agli obblighi internazionali. Per garantire la copertura di tale rischio, la L. 89/2025 impone all’operatore l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa o di altra garanzia finanziaria idonea.
In conclusione, sebbene l’UE possa imporre requisiti di safety e resilience come prerequisiti tecnici per l’autorizzazione, “sfruttando” l’Art. 114 TFUE, non può spingersi sino ad armonizzare la ripartizione del rischio finanziario tra Stato e operatore. Il regime di responsabilità e il discusso obbligo assicurativo, pilastri dell’assetto economico di un’attività spaziale, restano quindi appannaggio esclusivo della legislazione italiana, confermando un limite invalicabile al progetto di unificazione normativa europea.
Prospettive future e periodo di transizione
L’analisi comparata tra la L. 89/2025 e l’EU Space Act mostra un quadro normativo in rapida evoluzione e intrinsecamente dialettico: l’impatto di questa tensione si manifesterà pienamente nei prossimi anni.
L’EUSPA, una volta approvato, troverà applicazione entro il 2030, oltre un periodo di transizione per specifici obblighi e specifici soggetti. Sarà particolarmente interessante osservare come la Legge italiana, in particolare attraverso i decreti attuativi delegati, riuscirà a “prevedere” e adattare i propri dettagli tecnici e procedurali ai futuri standard minimi vincolanti dell’UE.















