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AI e digital forensics, cosa cambia: il caso del reato di deepfake illecito



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L’art. 612-quater delinea il reato di deepfake come sfida probatoria: non basta dimostrare la diffusione, serve provare la natura artefatta e ingannevole del contenuto. La corsa contro il tempo per acquisire IP, sessioni e richieste utente è decisiva, mentre l’uso di algoritmi “black box” per l’autenticazione apre una crisi del contraddittorio e dell’ammissibilità

Pubblicato il 23 feb 2026

Pier Luca Toselli

Digital forensics presso Ministero



true crime; digital forensics
Crime Scene at Night: Crime Scene Investigation Team Working on a Murder. Female Police Officer Briefing Detective on the Victim's Body. Forensics and Paramedics Working. Cinematic Shot

La digital forensics tradizionale, quella a cui per decenni ci siamo abituati, basata sulla copia forense del dato – l’immagine bit-to-bit – l’assicurazione dell’integrità tramite funzioni di hashing e una ben definita catena di custodia che si protendeva dalla scena fisica all’aula del dibattimento in tribunale, si trova oggi di fronte a nodi teleologici e operativi profondamente mutati, che richiedono sempre più un cambio di passo, di paradigma. Il caso delle indagini in relazione al reato di diffusione di deepfake illecito offrono l’occasione di approfondire il tema.

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