Fcc e Agcom

Chi ha il potere di sanzionare le piattaforme? I nodi giuridici



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I poteri sanzionatori della FCC tornano al centro del dibattito costituzionale negli Stati Uniti dopo la decisione della Corte Suprema del 9 gennaio 2026, che apre la fase conclusiva di un contenzioso nato dalle sanzioni ai principali provider TLC per presunte violazioni CPNI legate alla geolocalizzazione degli utenti

Pubblicato il 5 feb 2026

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale



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La Corte Suprema Usa ha accolto l’istanza che rimette in discussione la legittimità costituzionale delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla FCC ai provider TLC per violazioni legate alla geolocalizzazione.

Dopo decisioni divergenti tra Circuiti e il richiamo a SEC v. Jarkesy, il caso apre riflessi comparativi con i poteri sanzionatori delle Authority italiane, in primis Agcom[1].

Poteri sanzionatori FCC: il perimetro del caso davanti alla Corte Suprema

Con il provvedimento della Supreme Court del 9 gennaio 2026[2], si apre la fase finale di un contenzioso che è stato già oggetto di una serie di decisioni di differenti Circuiti dei Distretti delle Corti d’Appello statunitensi, alcuni dei quali si sono pronunciati in maniera fra loro dissonante, tenendo anche in considerazione una precedente decisione in materia della medesima Corte Suprema.

Questi i fatti. La FCC, il 26 febbraio 1998, nell’implementare il Telecommunications Act nel testo emendato nel 1996[3], ha emanato un Regolamento denominato “Customer Proprietary Network Information” (CPNI) con cui ha stabilito, in conformità ai dettami del Congresso degli U.S.A., le norme di attuazione della Section 222 della sopra citata legge, con cui si imponeva a tale organo governativo di bilanciare gli interessi della concorrenza del mercato con quelli della privacy degli utenti[4].

Nel dare attuazione ai principi della privacy attraverso il proprio Regolamento CPNI, la FCC ha quindi inteso impedire la conoscibilità da parte dei terzi di informazioni sensibili relative agli abbonati e agli utenti dei servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli della telefonia mobile[5].

Dalle segnalazioni del 2024 alle sanzioni: NAL e ordini di pagamento

Nel corso dell’anno 2024 la FCC ha ricevuto, attraverso la stampa, segnalazioni di violazioni alle norme vigenti del CPNI asseritamente commesse da alcuni fornitori di servizi di telecomunicazioni e, dopo apposita istruttoria e l’emissione nei loro confronti della NAL (“Notice of Apparent Liability”)[6], cui gli ISP avevano replicato fornendo le proprie ragioni a difesa, la stessa Authority delle telecomunicazioni ha emesso ordini di pagamento delle sanzioni pecuniarie previste nei confronti delle imprese di telecomunicazione Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint, in quanto le stesse non avrebbero impedito la geolocalizzazione dei loro abbonati.

A fronte della sanzione ricevuta, i quattro principali ISP statunitensi hanno deciso di versare le somme richieste[7] per poi impugnare in giudizio la pretesa di fronte a diverse Corti d’Appello, sollevando in tale sede la questione di legittimità costituzionale della norma regolamentare, in quanto essa cozzerebbe contro il disposto dell’Art. III del VII Emendamento della Costituzione U.S.A., norma che garantisce il diritto di ciascuna persona al processo per ogni controversia che non sia di modico valore[8].

Inoltre, negli atti di causa, i ricorrenti hanno fatto valere la tesi secondo cui i fatti loro contestati non rientrerebbero nel CPNI poiché essi riguardano la localizzazione dei terminali mobili e non le informazioni sulla chiamata, le quali sole ricadrebbero nella fattispecie di cui alla lett. (h)(1)(A) del § 222 del Telecommunications Act.

I ricorsi nei Circuiti: tre Corti d’Appello, tre strade

Sulle opposte posizioni delle parti, ai fini dell’accertamento giudiziario delle loro ragioni, gli ISP hanno radicato le cause nei confronti della FCC di fronte a diverse Corti d’Appello[9].

T-Mobile e Sprint – che successivamente sono state oggetto di fusione societaria – hanno agito formulando le loro domande alla U.S. Court of Appeals di Washington DC, Columbia Circuit; Verizon ha sottoposto i motivi di impugnazione del “Forfeiture Order” della FCC dinanzi la U.S. Court of Appeals del Second Circuit; AT&T ha infine portato il proprio ricorso al vaglio della U.S. Court of Appeals del Quinto Circuito.

Come sopra accennato, l’esito delle decisioni dei giudici non è stato omogeneo.

DC Circuit e Second Circuit: geolocalizzazione nel CPNI e procedura non incostituzionale

Nella causa che vedeva contrapposte alla FCC, i service provider T-Mobile e Sprint, la Corte del Distretto di Columbia ha confermato la legittimità dell’ordine di pagamento emesso dall’Authority stabilendo, da un lato, che i dati di geolocalizzazione tutelati dalla privacy fossero senz’altro compresi nel testo del CPNI, e dall’altro, che il procedimento amministrativo sanzionatorio attuato dalla FCC non fosse contrario al VII Emendamento della Costituzione statunitense, in quanto vi era la possibilità per il service provider di eleggere la strada del processo civile, se esso non vi avesse rinunciato con la decisione di versare l’importo dell’ordine di pagamento.

Nel caso azionato da Verizon, le domande del fornitore del servizio di comunicazioni sono state rigettate dai magistrati del Secondo Circuito i quali non solo hanno confermato che i dati di geolocalizzazione devono intendersi dati personali protetti dal CPNI, ma hanno soggiunto che l’eccezione di incostituzionalità della già ricordata Section 504(a) relativa alla fase di imposizione della sanzione amministrativa da parte della FCC non sarebbe fondata, in quanto non sussisterebbe un obbligo di pagamento per l’ISP senza che esso abbia la possibilità di ricorso al giudice ordinario, per le stesse ragioni fatte sopra valere dai giudici del Distretto di Columbia.

Quinto Circuito: la sanzione come archetipo del rimedio pecuniario da giudice

Di contro, i giudici del Quinto Circuito, nella controversia pendente fra AT&T e FCC, hanno ritenuto fondate le doglianze del fornitore di servizi, in quanto la sanzione pecuniaria non sarebbe altro che l’archetipo del rimedio pecuniario derivante da una violazione dovuta a negligenza, per la cui esazione sarebbe necessario procedere in via giudiziaria.

Secondo tale impostazione, non sarebbe sufficiente, per superare il principio costituzionale, il fatto che al mancato pagamento della sanzione possa conseguire l’azione di recupero coattivo da parte del Department of Justice, con la proposizione da parte dell’ISP di una domanda di accertamento negativo nel processo civile.

Il richiamo a SEC v. Jarkesy e il punto di frattura tra le procedure

A sostegno delle proprie tesi, il Quinto Circuito (New Orleans) ritiene applicabili i principi già elaborati dalla Corte Suprema nella sentenza SEC v. Jarkesy[10], decisione che era stata disattesa dai giudici dei precedenti due casi.

Questi ultimi avevano ravvisato una sostanziale differenza fra la procedura che regola l’applicazione delle sanzioni da parte della FCC rispetto a quella contemplata dalla SEC, dal momento che nella prima, a differenza che nella seconda, non vi è un obbligo assoluto di pagamento per il debitore, essendo per lui possibile radicare una causa in opposizione alla richiesta di liquidazione della sanzione fatta valere dal Dipartimento della Giustizia.

Cosa deve decidere la Corte Suprema: verso una revisione del modello sanzionatorio?

Sulla base di quanto è stato in precedenza sommariamente illustrato, la Corte Suprema è chiamata a giudicare nuovamente su una materia che è stata già in parte decisa ma che presenta aspetti che meritano di essere approfonditi.[11]

La decisione del massimo organo giudiziario degli Stati Uniti si attende nei prossimi mesi, dovendosi acclarare se le sanzioni pecuniarie applicate dalla FCC sulla scorta del Telecommunication Act violino o meno l’articolo III del VII Emendamento della Costituzione statunitense.

Riflessi in Italia: poteri sanzionatori delle Authority e ruolo dell’Agcom

Le questioni che si dibattono oltre oceano hanno diversi risvolti che sono presenti oggi nel nostro ordinamento interno, andando a toccare i poteri sanzionatori delle Authority che governano importanti comparti strategici del Paese, quali quello della concorrenza, della privacy, del mercato finanziario e del settore delle comunicazioni elettroniche, quest’ultimo rappresentato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

In specifico riferimento a tale organismo statuale, sono note le vicende che hanno condotto alla contestazione di fronte al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato dei poteri esercitati nei confronti delle piattaforme social “Linkedin” di Microsoft e “Facebook” di Meta[12].

Tali lagnanze sono andate a toccare il potere dell’Ag. Com. di chiedere, attraverso un procedimento definito dai ricorrenti come “invasivo” e “autoritativo”, la Discovery di talune informazioni che i gestori delle piattaforme considerano “riservate” e la cui inosservanza può portare a sanzioni amministrative, irrogate dalla stessa Authority, calcolate sul fatturato annuale dell’impresa[13].

La base normativa Agcom: sanzioni e inottemperanze nella legge 249/1997

Al fine di un seppure non semplice esame comparativo fra i poteri della FCC statunitense e l’Ag. Com. italiana, può essere utile sintetizzare se e in che misura si sia posta, a seguito dell’approvazione della legge n. 249 del 31 luglio 1997, con cui tale Authority è stata istituita, la questione dei poteri da essa esercitati.

I commi 30 e 31 dell’Art. 1 della suddetta legge conferiscono all’Agcom. il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimenti istruttori nel caso in cui questi non provvedano nei termini prescritti a comunicare i documenti richiesti, o non ottemperino agli ordini e alle diffide dell’Autorità.

In particolare, se l’inottemperanza riguarda la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, la sanzione varia da un minimo di diecimila euro per giungere fino al due percento del fatturato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione, così come è stato sottolineato dai legali di Meta nel procedimento cui si è fatto in principio riferimento.

Cedu, pirateria e Piracy Shield: l’ampliamento dei poteri Agcom

I poteri dell’AgCom a riguardo delle sanzioni da essa applicate sono stati oggetto di esame da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, avuto riguardo alle garanzie di cui all’art. 6 sull’equo processo[14], e la decisione resa dalla Corte il 10 dicembre 2020[15] ha concluso per l’insussistenza, nel caso di specie, della violazione dell’Art. 6, § 1, della Convenzione[16].

Anche nell’ambito della lotta alla pirateria audiovisiva l’AgCom si è vista attribuire rilevanti poteri, crescenti nel tempo: dalla rimozione dei contenuti illeciti dalla rete Internet[17] fino alle disposizioni che garantiscono all’Authority poteri interdittivi nei confronti delle piattaforme che favoriscono la disseminazione dei contenuti abusivi on-line, con sanzioni che possono raggiungere il due percento del fatturato[18], fino a giungersi alle norme sul “Piracy Shield” di recente implementazione nel nostro ordinamento[19].

Si tratta di un ampio spettro di azione, sicuramente più esteso di quello rientrante nelle competenze dell’FCC, che si è ampliato per legge, al pari di quanto accaduto per l’omologo ente governativo degli Stati Uniti, a un numero crescente di problematiche sorte per effetto dell’espandersi in maniera esponenziale dei servizi on-line.

Per questi servizi è necessario trovare risposte competenti e risolutive, in tempi che – per quanto possano essere talvolta giudicati lenti – sono il frutto di attività di indagine, istruttorie e decisionali di elevato livello qualitativo.

Gli scenari possibili: effetti negli Usa e dibattito in Ue

Da questa sintetica comparazione fra le sanzioni applicate dalla FCC e quelle emesse dall’Ag.Com. in Italia, emergono alcuni spunti di riflessione.

Anzitutto, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe condurre a una radicale revisione dell’attuale modello sanzionatorio statunitense, spostando la competenza sulle sanzioni pecuniarie dall’organo amministrativo ai giudici di common law.

Qualora ciò accadesse, è probabile che si aprirà un dibattito anche nell’Unione Europea circa i poteri sanzionatori attribuiti alle diverse Authority, ponendo all’attenzione del legislatore la questione dell’opportunità di attribuire la tutela dei diritti degli utenti a procedure rapide di tipo amministrativo ovvero di devolverle al contraddittorio di fronte al giudice civile.

Si tratta di un tema estremamente complesso che deve tenere conto sia delle garanzie di corretta applicazione delle norme di legge, che delle esigenze di rapidità e di efficienza delle risposte da dare alle sempre più frequenti situazioni di contenzioso che riguardano il settore delle comunicazioni e dei media.

Note

[1] Il giudizio incardinato di fronte alla Corte Suprema riguarda, oltre a due cause in cui è coinvolta la FCC nei confronti di alcune telcos statunitensi, anche una controversia originata nell’anno 2020, che vede quale ricorrente la Security Exchange Commission (SEC) contro il Sig. Ongkaruck Sripecht, punito con una pesante sanzione amministrativa per avere dapprima acquistato a basso prezzo azioni di alcune imprese, per averle poi incrementate nel costo attraverso campagne pubblicitarie ad hoc e, infine, per averle vendute sul mercato a prezzi gonfiati rispetto al loro reale valore.

[2] Qui si trova l’ordine della Corte Suprema sull’accoglimento del Writ of Certiorari chiesto dai ricorrenti sopra indicati: https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/010926zr_g2bh.pdf

[3] Il Telecommunications Act del 1996 è una legge federale degli Stati Uniti promulgata dal 104° Congresso degli Stati Uniti il ​​3 gennaio 1996 che ha modificato il Communications Act del 1934, adeguandolo alla presenza della rete Internet nel settore delle telecomunicazioni.

[4] Il Titolo 47 dello U.S. Code, al § 222, alla lett. (a) impone ai service provider il generico obbligo di proteggere la privacy dei propri utenti e degli altri ISP, mentre alla successiva lett. (c) recante “Obblighi di riservatezza per gli operatori di telecomunicazione”, recita: “(1) Salvo quanto richiesto dalla legge o con l’approvazione del cliente, un operatore di telecomunicazioni che riceve o ottiene informazioni di rete di proprietà del cliente in virtù della fornitura di un servizio di telecomunicazioni deve utilizzare, divulgare o consentire l’accesso a informazioni di rete proprietarie del cliente identificabili individualmente solo nella fornitura (A) del servizio di telecomunicazioni da cui tali informazioni derivano, o (B) dei servizi necessari utilizzati nella fornitura di tale servizio di telecomunicazioni, inclusa la pubblicazione di elenchi”.

Vengono specificamente inclusi nell’obbligo di protezione da parte dei fornitori dei servizi di telefonia, in base alla lett. (h)(1) del § 222 del Titolo 47 U.S. Code, i seguenti dati: “(A) informazioni relative alla quantità, alla configurazione tecnica, al tipo, alla destinazione, all’ubicazione e all’entità dell’utilizzo di un servizio di telecomunicazioni sottoscritto da un cliente di un operatore di telecomunicazioni che vengono rese disponibili all’operatore dal cliente esclusivamente in virtù del rapporto operatore-cliente”.

(B) informazioni contenute nelle fatture relative al servizio telefonico o al servizio di tariffazione telefonica ricevute da un cliente di un operatore;

tali termini non includono le informazioni disponibili sull’elenco degli abbonati.”

[5] Nei numerosi emendamenti apportati dalla FCC al CPNI vi è quello del 27 giugno 2013, con cui si affrontano i temi dei dati personali raccolti per il tramite dell’uso degli apparati di telefonia mobile. Qui si trova il testo del Declaratory Ruling in questione https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-13-89A1.pdf

[6] Le sanzioni applicate ai diversi service provider in base ai “Forfeiture Order” (nota seguente) erano all’incirca del seguente ammontare:

– Verizon: 47,0 milioni di U.S. Dollar;

– AT&T: 51,7 milioni di U.S. Dollar;

– T-Mobile: 91,6 milioni di U.S. Dollar;

– Sprint: 12,3 milioni di U.S. Dollar.

[7] L’irrogazione della sanzione stabilita dalla FCC è prevista dalla Section 504(a) del Titolo 47 dello U.S. Code. Tale norma stabilisce altresì che il suo eventuale annullamento può avvenire solo per il tramite di un processo civile da avviarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento di fronte a una Corte Distrettuale. A seguito dell’ordine di pagamento (“Forfeiture Order”) il fornitore dei servizi di comunicazione, oltre che pagare e ricorrere alla Corte d’Appello, così come è accaduto nel caso di specie, può anche rifiutarsi di versare la somma richiesta e attendere che il Department of Justice, nei cinque anni dalla suddetta notifica avvii l’azione di recupero del credito di fronte alla District Court competente, così demandando il giudizio sulla legittimità della sanzione a un giudice civile.

[8] Questo il testo originale del VII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America:

Seventh Amendment – In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.

[9] La nota 1 del seguente articolo sulla responsabilità degli ISP per gli illeciti dei propri utenti, riporta la suddivisione delle Court of Appeals statunitensi nell’ambito dei diversi Circuiti giudiziari: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/pirateria-online-la-corte-suprema-usa-pronta-a-ridefinire-le-responsabilita-degli-isp/

[10] Con la sentenza del 27 giugno 2024 che vedeva contrapposti, in un’impugnativa di una decisione resa proprio dal Quinto Circuito, la Security Exchange Commission e l’investitore finanziario George Jarkesy Jr. e la sua società, la Corte Suprema degli U.S.A. ha deciso il caso in questione ritendo che vi sia stata una violazione del VII Emendamento da parte della SEC per i seguenti principali motivi.

L’applicazione delle sanzioni civili per negligenza e frode sui titoli azionari nei procedimenti amministrativi della SEC viola la garanzia fondata sul VII Emendamento della Costituzione, che prevede il ricorso a un processo di fronte alla giuria, perché: (a) il caso riguardava violazioni che rientrano nell’ambito della common law (negligenza e frode), (b) le sanzioni civili sono un rimedio legale a cui si collega il VII Emendamento, quindi (c) le rivendicazioni fatte valere in questo caso non rappresentano la rivendicazione di un diritto pubblico che può essere giudicato nel corso di un procedimento amministrativo per il solo fatto che il governo sia il soggetto che fa valere la pretesa. Qui si trova il testo della sentenza: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/603/22-859/

[11] Nella sentenza SEC / Jarkesy la Corte Suprema precisa che possono sussistere casi in cui vi sia un interesse pubblico ad agire senza la garanzia di un processo civile. Scrivono in un inciso i giudici: “La Corte riconosce anche l’esistenza di una categoria di casi riguardanti il “diritto pubblico”. Tali questioni “storicamente avrebbero potuto essere decise esclusivamente dai poteri [esecutivo e legislativo]”. Id., a pag. 493 (virgolette interne omesse). Non è necessario alcun coinvolgimento di una Corte ai sensi dell’Articolo III nell’aggiudicazione iniziale delle rivendicazioni relative ai diritti pubblici. Alcune categorie riconosciute come rientranti nell’eccezione in argomento includono questioni riguardanti: la riscossione delle entrate; taluni aspetti del diritto doganale; il diritto dell’immigrazione; i rapporti con le tribù indiane; l’amministrazione delle terre pubbliche; e la concessione di benefici pubblici”. (La traduzione è letterale e può non riflettere precisamente il testo in lingua inglese che è il seguente: “The Court also recognizes a class of cases concerning “public rights.” Such matters “historically could have been determined exclusively by [the executive and legislative] branches.” Id., at 493 (internal quotation marks omitted). No involvement by an Article III court in the initial adjudication of public rights claims is necessary. Certain categories that have been recognized as falling within the exception include matters concerning: the collection of revenue; aspects of customs law; immigration law; relations with Indian tribes; the administration of public lands; and the granting of public benefits”.

[12] Una sintesi di alcuni dei temi oggetto del procedimento Ag.Com. di determinazione dell’equo compenso spettante ex art. 43-bis L.A. agli editori dei giornali si può leggere qui: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/equo-compenso-per-gli-editori-cosa-cambia-con-la-delibera-agcom-su-linkedin/

[13] In precedenza, l’AGCM, con provvedimento del 21 maggio 2024, aveva sanzionato Meta per la violazione delle norme del Codice del consumo circa il processo di registrazione degli utenti alla piattaforma Instagram e per non avere fornito informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei dati personali degli utenti per fini commerciali. Qui il comunicato stampa: https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2024/6/PS12566 che informa anche della cessazione avvenuta dell’illecito.

[14] Questo il testo della norma dell’Art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo: Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

[15] Il riferimento è fatto alla sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 2020 in merito ai ricorsi n. 68954/13 e 70495/13, nella causa intentata nei confronti dell’Ag.Com. e del Governo italiano da Edizioni del Roma società cooperativa a r.l. e Edizioni del Roma s.r.l. c. Italia.

[16] Fra i punti salienti della decisione, il paragrafo 66 evidenzia come non sia incompatibile con la Convenzione il fatto che essa possa perseguire e punire gli illeciti, fermo restando il diritto a vedere impugnato di fronte a un tribunale che offra le garanzie di cui all’Art. 6 della CEDU. A proposito dei rimedi applicabili alle sanzioni inflitte dalle autorità amministrative, la Corte costituzionale, con la sentenza N. 162 del 27 giugno 2012, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) nella parte in cui esse attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo in generale, e del T.A.R. Lazio – sede di Roma in particolare, le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB. Detto organo è per certi versi assimilabile alla SEC statunitense.

[17] Su questo tema si può leggere il seguente brano risalente nel tempo: https://www.key4biz.it/ddaonline-nessuna-norma-ue-vieta-rimozione-dei-contenuti-illeciti/95120/

[18] Qui si può leggere un breve articolo in materia: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/nuovi-poteri-agcom-contro-la-pirateria-online-e-diritti-fondamentali-equilibrio-possibile/

[19] Un contributo a questa complessa materia con un confronto con le proposte di legge avanzate negli U.S.A. si può trovare a questo collegamento ipertestuale: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/pirateria-digitale-italia-e-usa-uniti-nella-guerra-allo-streaming-illegale/

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