Trasferimento dati verso il Regno Unito, la bozza della decisione Ue: tempistiche e prossimi step

La Ue ha presentato una bozza della decisione di adeguatezza per il Regno Unito, allontanando l’ipotesi di applicazione di altri strumenti per il trasferimento. La novità è che la decisione dovrebbe avere durata di quattro anni a partire dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali l’adeguatezza dovrà essere riconfermata

Pubblicato il 23 Mar 2021

Chiara Benvenuto

Associate Dipartimento Data Protection Rödl & Partner

Marcello Ferraresi

avvocato, Studio Previti

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Trasferimento dati verso il Regno Unito, la bozza della decisione Ue: tempistiche e prossimi step

Il 19 febbraio 2021, la Commissione europea ha presentato una bozza della decisione di adeguatezza per il Regno Unito ai sensi dell’art. 45, comma 3 del GDPR, allontanando quindi l’ipotesi dell’applicazione dell’articolo 46 per il trasferimento di dati personali di cittadini Ue verso Il Paese, sul quale torneremo di seguito.

La bozza analizza a fondo e dettagliatamente il quadro normativo che regola la protezione dei dati nel Regno Unito, reputandola adeguata agli standard europei.

Esso reca con sé un’importanza ancor maggiore se si pensa che si tratta non solo della prima decisione di adeguatezza riguardante un Paese che fino a poco tempo fa adottava il GDPR, ma anche della prima e unica decisione dopo la sentenza “Schrems II” della Corte di Giustizia Europea, che aveva annullato il cosiddetto Privacy Shield nei confronti degli Stati Uniti.

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La bozza della decisione di adeguatezza

Con riferimento alle “Regole applicabili al trattamento dei dati personali”, la bozza si occupa di esaminare minuziosamente l’ordinamento inglese in materia, dall’Human Rights Act del 1998 al cosiddetto UK Gdpr.

La Commissione valuta con attenzione l’ambito materiale, territoriale e le definizioni utilizzate, nonché il regime dei trasferimenti internazionali di dati personali e le restrizioni ai diritti individuali previsti in determinati contesti, concludendo per l’individuazione di tutele e garanzie idonee a soddisfare pienamente i requisiti richiesti dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Il draft prosegue la sua indagine valutando l’operato dell’Autorità indipendente inglese per la protezione dei dati (Information Comissioner’s Office), senz’altro imparziale e indipendente. Infine, la Commissione giudica positivamente le possibilità garantite ai cittadini circa l’accesso a organi amministrativi e giudiziari al fine di ottenere una protezione adeguata dei propri diritti nell’ambito della data protection.

La sezione più corposa del documento è quella “Accesso e utilizzo di dati personali trasferiti dall’ Unione Europea da parte delle autorità pubbliche inglese” nella quale la Commissione descrive minuziosamente le basi legali, i limiti e le garanzie dei vari strumenti che le agenzie di polizia e i servizi di intelligence hanno attualmente a loro disposizione per il trattamento dei dati personali dei cittadini, così come il meccanismo di ricorso disponibile per gli interessati. A parere della Commissione, l’accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche è consentito esclusivamente in ottemperanza a disposizioni di legge e per fini di interesse pubblico tassativamente limitati.

Una decisione soggetta a scadenza

Le ultime tre sezioni sanciscono l’effetto vincolante della decisione per tutti gli Stati membri, stabiliscono le modalità di controllo e modifica della stessa e dispongono che essa abbia una durata di quattro anni a partire dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali l’adeguatezza dovrà essere riconfermata dalla Commissione, pena il suo decadimento.

Questo termine è un quid novi rispetto alle decisioni di adeguatezza viste in passato, le quali prevedevano sì un sistema di controllo continuo ma non una vera e propria scadenza.

La ratio di questa scelta risiede nella situazione peculiare nata dalla Brexit: era infatti presumibile che il Regno Unito – ad oggi – fosse dotato di una legislazione adeguata in tema di protezione dei dati.

I problemi e le differenze potrebbero invece sorgere in futuro, a causa di eventuali modifiche del quadro normativo attuale di matrice europea, e da qui la scelta di apporre un termine finale alla decisione di adeguatezza.

Si può affermare, dunque, che l’ordinamento del Regno Unito garantisca un livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea che è essenzialmente equivalente a quello sancito dal GDPR.

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L’art. 46 del GDPR e il trasferimento dei dati extra UE

In caso di mancato riscontro del già menzionato equivalente livello di protezione, prendendo in esame l’ambito del trasferimento dei dati nei Paesi terzi, e dunque il GDPR, la Brexit avrebbe richiesto l’applicazione dell’art. 46 del GDPR al Regno Unito in quanto Paese esterno all’ Unione Europea.

L’articolo sopracitato, prevede che “il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi”.

Lo strumento più diffuso al fine di eseguire un trasferimento di dati extra UE conforme al GDPR consiste nell’utilizzo di clausole contrattuali generali di protezione dei dati (SCC – Standard Contractual Clauses) adottate dalla Commissione Europea, ma sono previsti anche ulteriori e più gravosi obblighi e controlli per raggiungere gli standard di sicurezza necessari.

Attualmente però, vige quanto stabilito dal nuovo Accordo sugli scambi e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TAC) stipulato in data 24 dicembre 2020, il quale prevede che la trasmissione di dati personali dall’ Unione al Regno Unito non sia considerata trasferimento verso un Paese terzo, ai sensi del diritto europeo, per un periodo transitorio che terminerà qualora la Commissione avrà adottato decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito, oppure quattro mesi dopo la sua entrata in vigore.

Le tempistiche e i prossimi step

 Il progetto di decisione dovrà ora ottenere il parere dello European Data Protection Board, nonché l’approvazione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati Membri.

Dopodiché, potrà essere ufficialmente adottata dalla Commissione.

Questa decisione può garantire il necessario livello di certezza giuridica circa i rapporti con il Regno Unito in questo ambito, favorendo così il commercio e le relazioni economiche con un partner storicamente fondamentale per la zona euro.

Il regime provvisorio che garantisce il trasferimento dei dati tra lo spazio economico europeo e il Regno unito – nato dall’ Accordo sugli scambi e la cooperazione attualmente in vigore – scade il 30 giugno 2021 e i lavori per l’approvazione della decisione dovrebbero terminare dunque prima di quella data.

Conclusioni

La presentazione della bozza effettuata pochi giorni orsono fa ben sperare circa il raggiungimento di quest’obiettivo, ma è ancora presto per dirlo: a giudicare infatti dalla storia recente delle vicende post Brexit – sistematicamente caratterizzata da trattative travagliate e scadenze non rispettate – l’epilogo di questa vicenda non può ancora definirsi certo.

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