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Meta, Tiktok: utenti senza voce. Ecco l’indagine UE sul Dsa violato



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La Commissione europea ha formulato constatazioni preliminari di violazione del Digital Services Act (DSA) a carico di TikTok e Meta. Vediamo perché sono punti importanti per poter affermare i nostri diritti digitali nei confronti dei big. Alla ricerca di una nuova legittimità pubblica al potere privato

Pubblicato il 27 ott 2025

Francesca Niola

Research Fellow Legal manager @ Aisma srl



digital omnibus

Il 24 ottobre 2025 la Commissione europea ha formulato constatazioni preliminari di violazione del Digital Services Act (DSA) a carico di TikTok e Meta.

Vediamo perché sono punti importanti per poter affermare i nostri diritti digitali nei confronti dei big. Alla ricerca di una nuova legittimità pubblica al potere privato.

Commissione UE contro Meta e TikTok: i punti chiave

Le contestazioni contro Meta riguardano tre profili: l’assenza di strumenti agevoli per la segnalazione di contenuti illegali, l’inadeguatezza dei meccanismi di ricorso degli utenti contro le decisioni di moderazione e l’ostacolo all’accesso dei ricercatori ai dati pubblici.

Per TikTok, la Commissione concentra l’attenzione sull’insufficienza delle misure di accesso alla ricerca e sull’ambiguità tra trasparenza e protezione dei dati personali.

Entrambi i casi condividono un tratto di fondo: la tensione tra opacità privata e trasparenza pubblica, che costituisce oggi il vero baricentro della sovranità digitale europea.

Il DSA ha introdotto una fase decisiva nell’evoluzione del diritto europeo, poiché ha trasformato un apparato regolatorio di natura tecnica in una struttura di garanzia costituzionale della trasparenza digitale e della libertà d’espressione.

La scelta della Commissione di avviare due procedimenti autonomi ma convergenti ha espresso una volontà di consolidamento del DSA come ordinamento materiale del potere informativo europeo.

L’indagine ha assunto valore costitutivo di un modello di responsabilità amministrativa delle piattaforme, fondato su criteri di proporzionalità, cooperazione e conoscenza verificabile.

La notizia, in questa prospettiva, ha assunto funzione di soglia normativa: un passaggio dal governo politico del digitale alla sua riconduzione entro il principio di legalità sovranazionale.

L’azione della Commissione europea verso Meta e TikTok ha introdotto un momento di verifica strutturale della tenuta del Digital Services Act come ordinamento operativo della sovranità digitale. L’intervento non ha assunto la forma di un procedimento punitivo, ma quella di un esercizio ordinatore del potere regolatorio.

Ogni passaggio ha espresso un principio: la proporzione tra influenza economica e responsabilità pubblica, la continuità tra libertà individuale e garanzia collettiva, la necessità di una legalità tecnica dotata di contenuto politico.

Il caso Meta

L’accertamento delle condotte di Meta ha posto la questione della partecipazione dell’utente all’interno dell’infrastruttura privata. L’assenza di un percorso chiaro per la segnalazione dei contenuti illegali ha trasformato l’utente in soggetto passivo di una decisione automatizzata, priva di contraddittorio e di motivazione.

Tale configurazione ha prodotto una frattura tra potere algoritmico e principio di difesa, poiché la piattaforma ha esercitato un’autorità informativa senza un corrispettivo di giustificazione.

La procedura di ricorso interna, concepita dal DSA come presidio minimo di giustizia amministrativa digitale, ha subito una riduzione funzionale che ha svuotato la garanzia. In assenza di un circuito di revisione imparziale, la decisione algoritmica ha assunto valore definitivo, con effetti diretti sulla libertà comunicativa e sulla reputazione digitale dell’individuo.

Infine, la limitazione dell’accesso ai dati pubblici per la ricerca ha escluso la comunità scientifica da una dimensione essenziale del controllo democratico: la conoscenza empirica dei processi di amplificazione dei contenuti. Ogni restrizione della ricerca riduce la trasparenza, e ogni riduzione della trasparenza altera la misura della responsabilità.

Il caso TikTok

Sotto il profilo della tutela dei diritti , il procedimento contro TikTok ha affrontato un nodo diverso ma complementare: la relazione tra trasparenza e protezione del dato. L’accesso dei ricercatori ai flussi informativi della piattaforma costituisce, nel DSA, una condizione di legittimità dell’architettura algoritmica.

TikTok ha subordinato tale accesso a criteri opachi, privi di controllabilità esterna. L’effetto giuridico di tale scelta consiste in un’asimmetria conoscitiva tra chi elabora il dato e chi lo analizza. La Commissione ha interpretato questa asimmetria come lesione del principio di accountability, poiché la trasparenza, per assumere valore giuridico, deve produrre conoscenza verificabile e accesso paritario.

L’intervento della Commissione ha espresso una concezione funzionale del diritto europeo secondo cui qualsiasi piattaforma di rilevanza sistemica si colloca dentro un rapporto di proporzione con l’ordinamento: maggiore è la capacità di incidere sulla formazione dell’opinione pubblica, più intenso è l’obbligo di conformità al principio di legalità. Il procedimento ha quindi assunto una funzione di riequilibrio, volto a ricondurre la potenza informativa entro la forma del diritto.

Il DSA ha così agito come meccanismo di costituzionalizzazione del digitale: la decisione preliminare ha tradotto un insieme di obblighi tecnici in un sistema di garanzie sostanziali, rendendo la trasparenza una fonte di responsabilità e la responsabilità una forma di libertà regolata.

DSA strumento di ricomposizione tra potere privato e legittimità pubblica

Il procedimento instaurato dalla European Commission nei confronti di Meta Platforms e TikTok Inc. obbliga a riflettere sul paradigma procedurale del Digital Services Act (DSA) come strumento di costruzione ordinamentale. Il DSA non opera esclusivamente come norma sanzionatoria ma come dispositivo di ricomposizione tra potere privato e legittimità pubblica. Qualunque configurazione algoritmica che incida sulla formazione dell’opinione pubblica assume dimensione pubblicistica e pertanto si sottopone a obblighi di trasparenza, accessibilità e motivazione.

La composizione tra sanzione e prevenzione definisce una dialettica fondamentale. La previsione di sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale agisce come stimolo alla responsabilità organizzativa delle piattaforme, ma essa assume significato reale soltanto se accompagnata da obblighi procedurali puntuali: accesso ai dati per la ricerca, modalità trasparenti di segnalazione e ricorso, audit dei sistemi algoritmici. In assenza di simili obblighi la sanzione resterebbe mero strumento repressivo, mentre nell’impianto del DSA essa assume carattere costitutivo di un nuovo diritto amministrativo europeo.

L’azione nei casi Meta-TikTok mette in luce anche l’integrazione normativa tra DSA e altre regolamentazioni quali il Digital Markets Act (DMA) e il General Data Protection Regulation (GDPR).

Il sistema regolatorio europeo evolve verso una sovranità normativa diffusa, in cui il digitale non costituisce spazio autonomo, bensì ambito sottoposto a struttura giuridica coerente. La piattaforma assume ruolo di “infrastruttura del discorso pubblico” e, per tale ragione, entra nel raggio di azione dell’ordinamento europeo.

La frontiera geopolitica

Si potrebbe parlare di effetti sistemici, ma la verità è che la conseguenza è geopolitica poiché il procedimento aperto dalla Commissione europea prova il Digital Services Act all’interno di una dinamica interstatuale fondata su modelli antitetici di legittimazione del potere digitale. La sua applicazione rivela una contraddizione originaria: la regola europea opera come fonte di legittimazione, ma la sua efficacia dipende dalla cooperazione del soggetto privato. La norma acquisisce forza solo attraverso la disponibilità di chi dovrebbe subirla.

Questa dipendenza definisce la condizione della sovranità europea nel cyberspazio. La Commissione dispone della competenza normativa, ma non del potere di imporne l’attuazione. La sua autorità si fonda sulla capacità di costruire consenso, più che sulla possibilità di esercitare coercizione. L’atto regolatorio assume così una natura ibrida: esprime volontà pubblica, ma opera in una dimensione negoziale; pretende universalità, ma vive dentro rapporti contrattuali di forza.

Il confronto con l’ordinamento statunitense accentua la distanza tra potere normativo e potere effettivo. L’Europa elabora un diritto che fonda la libertà sull’equilibrio tra trasparenza e responsabilità; gli Stati Uniti conservano un modello di governo dell’economia digitale incentrato sulla supremazia del capitale e sulla proiezione geopolitica delle proprie imprese tecnologiche. In tale confronto, la Commissione non agisce come potenza antagonista, ma come autorità di legittimazione alternativa, priva di strumenti coercitivi ma dotata di un linguaggio normativo riconoscibile come misura di razionalità.

Il procedimento contro Meta e TikTok traduce questa tensione in forma giuridica. L’indagine istruttoria non manifesta dominio, bensì dipendenza reciproca: l’Europa necessita dell’accesso ai sistemi algoritmici per verificare la conformità al DSA, le piattaforme necessitano della legittimazione europea per mantenere il mercato. La sovranità assume così un profilo relazionale, fondato sulla circolarità tra diritto e tecnica, tra autorità e infrastruttura.

In tale contesto, l’efficacia del DSA non deriva dall’apparato sanzionatorio, ma dalla credibilità istituzionale che accompagna la sua applicazione. Ogni decisione della Commissione funziona come atto di interpretazione sistemica: ricostruisce il significato della legalità nell’ambiente digitale e misura la capacità dell’Unione di tradurre la propria identità giuridica in potere operativo. La sovranità europea si manifesta non come comando, ma come forma di razionalità riconosciuta, capace di orientare comportamenti privati attraverso la forza del principio, non attraverso la minaccia della sanzione.

Il procedimento Meta–TikTok mostra, in tal senso, la struttura incompiuta del potere europeo. Il DSA istituisce una costituzione normativa del digitale priva di un corrispettivo politico pienamente sovrano.

La Commissione agisce come giudice e legislatore di un ordinamento che ancora non possiede il proprio Stato. Da questa condizione nasce la vera dimensione geo-istituzionale dell’Europa: un potere giuridico che esercita influenza senza dominio, e che costruisce la propria legittimità non nell’efficacia materiale, ma nella coerenza tra regola, principio e misura del diritto.

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