La cronaca degli ultimi giorni ci restituisce una vicenda inquietante avvenuta presso un condominio in cui sono state scoperte diverse spycam, strategicamente installate in bagni e camere da letto negli appartamenti perlopiù affittati a studenti.
Simili casi di cronaca generalmente sono relegati ad un trafiletto, ma in questo caso stupisce sia la portata della grave violazione della riservatezza delle persone offese, sia la spregiudicatezza e la meticolosità di chi ha installato le apparecchiature.
Il timore è adesso che le riprese illecitamente carpite siano finite sul mercato del web, con un danno irreparabile alla dignità delle malcapitate vittime. E ciò fa riflettere anche sulla privacy in condominio.
Indice degli argomenti
Il reato di interferenze illecite della vita privata
Introdotto dall’art. 1 L. 98/1974, l’art. 615 bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni «Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamentenotizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, …» mentre il secondo comma stabilisce che «Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. »; il reato è punibile a querela della P.O., salvo che sia stato commesso da pubblico ufficiale o investigatore privato -anche senza licenza- abusando delle proprie funzioni o poteri, con una pena da uno a cinque anni.
Va dato atto come negli anni Settanta la norma fosse innovativa, tuttavia, oggigiorno parrebbe afflitta da alcuni limiti strutturali legati al concetto di luoghi di cui all’art. 614 c.p., ovvero il domicilio e quelli assimilati.
La Cassazione nel corso degli anni ha ricompreso tutta una serie di luoghi che, seppur non qualificati quale “domicilio” nel senso squisitamente civilistico, lì si svolgono alcune attività della vita privata penalmente tutelabili: lo sono, ad esempio, i bagni pubblici, i camerini e gli spogliatoi.
Cosa dice la Cassazione
Difatti, la S.C., superando le perplessità di parte della dottrina, ha ritenuto che per «luoghi di privata dimora si devono intendere tutti quelli che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio, e nei quali è temporaneamente garantita un’area di intimità e di riservatezza ed in genere quelli nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata» (Cass. pen., sez. V, 11-6-2008, in CED, 241587 in un caso di indebita captazione nello spogliatoio di immagini di ragazze partecipanti ad un concorso “Miss Italia”).
Più recentemente la S.C. ha allargato il campo di operatività della norma, ritenendolo «configurabile anche quando l’agente sia titolare o contitolare del domicilio, là dove carpisca immagini o registri conversazioni della vita privata di chi nel domicilio si trovi, senza il consenso di tale persona. », (Cass. pen., Sez. VI, 25/09/2024, n. 39550)come nel caso di chi registri le conversazioni della moglie e di un terzo a loro insaputa, escludendolo, nel caso in cui la persona che effettua la ripresa sia stata ammessa all’interno del domicilio, anche solo temporaneamente.
Un esempio significativo riguarda la condotta di chi, essendo stato autorizzato ad accedere all’abitazione del coniuge separato, filma senza consenso gli incontri tra quest’ultimo e il figlio minore: in simili circostanze, la tutela della riservatezza domiciliare non si estende a chi partecipa agli atti di vita privata protetti dalla norma, poiché la sanzione colpisce esclusivamente l’estraneo rispetto a tali atti o vicende che si svolgono in un luogo riservato. (Cass.pen. sez.5, n. 24848 del 17/05/2023, N., Rv. 284871).
In ogni caso, l’attuale pericolo è quello relativo alla diffusione illecita delle captazioni, già punito ai sensi del secondo comma dell’art. 615 bis c.p. ma che potrebbe dar luogo ad ulteriori fattispecie quali il revenge porn, se si tratta di materiale sessualmente esplicito.
Spycam in condominio, come ci si può tutelare
A parte la querela, fondamentale per consentire il sequestro delle apparecchiature utilizzate ed ai fini dell’individuazione del responsabile, è utile ed efficace proporre reclamo al Garante Privacy sul presupposto del diritto alla tutela dell’immagine (art. 96 Legge 633/1941 sul diritto d’autore) e della più recente normativa a tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
Fra l’altro il Garante, qualora le immagini siano sessualmente esplicite, dispone il blocco preventivo delle piattaforme individuate nella richiesta entro 48 ore dalla segnalazione.
In aggiunta ai rimedi legali, ci sono servizi on line quali “Take It Down” se si tratta di minorenni o “StopNCII.org” a patto di avere la possibilità di caricare le foto video che si assumano carpite illegalmente.
Il futuro delle tutele
Se le intenzioni del legislatore era quella di offrire una tutela qualificata all’intimità ed al domicilio, l’art. 615 bis c.p. nel corso degli anni ha subito una serie di interpretazioni innovative finalizzate ad attualizzarne l’applicazione rispetto al concetto di domicilio edalle tecnologie odierne, notevolmente più insidiose ed occultabili rispetto a quelle degli anni ’70.
Rimangono fuori alcuni casi che potrebbero essere previsti in futuro dal legislatore, quali le riprese effettuate sull’autovettura, ovvero quelle fatte in luoghi pubblici posizionando la telecamera al di sotto delle gonne (il c.d. up-skirting), talvolta ascritto all’ipotesi di violenza privata o a quella di molestie.









