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Spese mediche e veterinarie, così l’Agenzia delle entrate accede ai dati



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In seguito al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025 i funzionari dell’Agenzia delle entrate potranno visualizzare l’elenco dettagliato delle spese mediche e veterinarie trasmesse al sistema Tessera sanitaria: ecco la situazione

Pubblicato il 13 nov 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



spese mediche veterinarie

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025 ha modificato il decreto, dello stesso Dicastero, del 19 ottobre 2020, che disciplina le modalità tecniche di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) ai fini della dichiarazione precompilata e dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/1973.

Grazie a ciò i funzionari dell’Agenzia delle Entrate potranno visualizzare per ogni contribuente selezionato l’elenco dettagliato delle spese sanitarie e veterinarie trasmesse, con valori, date, codice struttura e stato di rettifica [1].

Dunque, per effetto di questa modifica, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata dall’anno 2025 ad accedere in modo diretto e tracciato al dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie archiviate nel Sistema TS.

La modalità di accesso ai dati

L’accesso tuttavia non è massivo nè indiscriminato, perchè :

  1. Riguarderà le sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  2. Renderà disponibili in consultazione ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, incardinati nell’Ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le informazioni di dettaglio delle spese veterinarie e delle spese sanitarie riferibili al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, nel caso di modifiche operate direttamente, anche in modalità di compilazione semplificata, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante gli intermediari[3].

La privacy è tutelata perchè i dati dei contribuenti che hanno manifestato l’opposizione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020 sono esclusi dalla consultazione.

Informazioni consultabili e garanzia privacy

Le informazioni che potranno essere visualizzate dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate riguardano le rettifiche, variazioni e differenze fra importi originari trasmessi al sistema  TS e dichiarati, del dichiarante e dei familiari a carico a lui collegati anagraficamente. relativi a:

  • Spese sanitarie: prestazioni, ticket, farmaci, dispositivi medici, analisi, ricoveri, importi e date.
  • Spese veterinarie: importi, codice veterinario/struttura, data prestazione.
  • Metadati di trasmissione: data invio, codice trasmittente, stato acquisizione, eventuali scarti.

L’Agenzia delle Entrate avrà come vantaggio:

  • l’accesso immediato al Sistema TS in modalità ‘read-only’ e audit log automatico;
  • la riduzione dei tempi per i controlli formali;
  • la possibilità di riscontro puntuale delle spese modificate o eliminate dal contribuente.

I contribuenti non subiranno alcuna variazione negli adempimenti. L’accesso, che è stato possibile grazie al parere  positivo del Garante Privacy (provv. n. 285 del 21 maggio 2025), è riservato ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, previa autenticazione forte [4]; gli accessi saranno integralmente tracciati per mezzo di files di logo, in conformità col “principio di minimizzazione”.[5]

Accesso AdE ai dati, perché non bisogna preoccuparsi

In definitiva, la preoccupazione per i contribuenti è relativa, perché la griglia di accessibilità ai dati è la seguente:

AmbitoAE può accedere ai dati di dettaglio?Condizione / Limite
Dichiarazioni con dati TS accettati integralmenteNONessuna consultazione umana; i dati restano usati solo per elaborazioni automatiche.
Dichiarazioni con dati TS modificati o cancellati dal contribuente / sostituto / intermediarioSIAccesso consentito solo se la dichiarazione è selezionata per controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.
Dati oggetto di opposizione (art. 3 DM 19/10/2020)NOEsclusi automaticamente dai flussi e non visibili neanche nei controlli.
Funzionari AE non territorialmente competentiNOAccesso bloccato a livello applicativo; visibilità solo ai funzionari dell’ufficio competente.
Accesso per verifica automatizzata dei sistemi AESI ma senza visibilità umanaUtilizzo consentito solo ai fini di calcolo e coerenza logica, non di consultazione.


Probabilmente l’accelerazione dell’Agenzia è scaturita dalla esigenza  di evitare condotte dei contribuenti che,  seguito di alterazione dei dati originariamente trasmessi al sistema TS, siano sintomatiche o predittive di condotte non regolari.

Chiaro che l’Agenzia Entrate potrà effettuare valutazioni di congruità, assoluta e relativa, delle spese rilevate, ma i contribuenti onesti non dovrebbero avere preoccupazioni aggiuntive rispetto al passato perché questi dati sono presenti  – sia pure in forma aggregata – nella dichiarazione dei redditi: per esempio un contribuente che  avesse speso somme  non coerenti col reddito dichiarato per prestazioni veterinarie[6] è già oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e lo sarà ancora di più qualora nel tentativo di ridurre la detrazione (e, quindi la visibilità fiscale) operasse una variazione negativa tra i dati trasmessi dal veterinario al sistema TS e la sua dichiarazione dei redditi. Quindi dalla prossima dichiarazione, attenzione a non modificare i dati originari del sistema TS, pena la possibilità di inclusione nelle liste di controllo.

Ovviamente, come ogni strumento di cui l’Agenzia si dota, l’utilizzo delle informazioni dovrebbe essere prudente e discreto, sia per non creare casi di “falsi positivi”, sia per non dare l’impressione di voler perseguire casi “bagattellari”: confidiamo vivamente in ciò.

Note


[1] Le modifiche si coordinano con:

– il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha confermato la trasmissione annuale delle spese (entro il 31 gennaio dell’anno successivo);
– il provvedimento AE n. 281068 del 3 luglio 2025, che disciplina l’accesso ai dati di dettaglio delle spese modificate dai contribuenti o dai CAF in fase di dichiarazione.

[2] Il decreto 29 ottobre 2025 inserisce nell’articolo 4 del DM 19 ottobre 2020 il seguente comma:

«4-bis. A partire dall’anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento AE n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione di cui all’articolo 3 del presente decreto». (Art. 1, lett. a, DM 29 ottobre 2025).

[3] Vedi punto 4 allegato B al Decreto MEF del 29/10/2025

[4] L’accesso dei funzionari AE al Sistema TS avverrà con credenziali personali nominali, certificate e a più fattori, in coerenza con le misure di sicurezza già previste dai decreti precedenti e confermate dall’Allegato tecnico del 2025.

[5] Art. 5 Reg. UE 2016/679: 1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

[6] Che nel modello di dichiarazione vanno nei righi da RP8 a RP13 col codice 29

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