La graduale trasformazione del diritto dei consumi in un vero e proprio diritto del consumo ambientale rappresenta uno degli sviluppi più significativi della recente evoluzione del diritto privato europeo.
Tale trasformazione non può essere interpretata come un mero aggiornamento tematico delle tradizionali categorie di tutela del consumatore, ma implica, come osservato da una parte autorevole della dottrina, una revisione profonda delle stesse categorie concettuali di informazione, correttezza professionale, responsabilità e razionalità economica (1).
In questo contesto, la Direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta direttiva “Empowering Consumers”, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per dare potere ai consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, costituisce uno dei tasselli fondamentali del più ampio mosaico normativo con cui l’Unione europea ambisce a ripensare la relazione tra impresa, consumatore e ambiente, attraverso la costruzione di un mercato nel quale la transizione ecologica non sia una dichiarazione programmatica, ma una pratica regolata da obblighi informativi stringenti, divieti incisivi e strumenti di controllo più efficaci.
Indice degli argomenti
Il recepimento italiano Direttiva UE 2024/825 e i tempi del decreto
Lo schema di decreto legislativo, approvato il 5 novembre scorso e presentato dal Governo alle Camere il giorno 12, recepisce tale direttiva intervenendo in modo significativo sul Codice del Consumo. Il termine per il recepimento è fissato al 27 marzo 2026. La portata delle modifiche annunciate è ampia e sistemica: vengono introdotte nuove definizioni (dall’“asserzione ambientale” alla “durabilità”), vengono ampliate le pratiche commerciali sleali, si crea un impianto informativo relativo alla garanzia legale mediante avvisi ed etichette armonizzate, e vengono integrate nel diritto dei consumi nozioni che appartengono alla logica dell’economia circolare, come la riparabilità e la disponibilità dei pezzi di ricambio.
L’analisi del provvedimento consente di cogliere, tuttavia, la tensione irrisolta tra due modelli: da una parte il modello tradizionale del consumer empowerment basato sull’informazione; dall’altra il modello emergente della responsabilità ambientale dell’impresa. Il primo appare nettamente dominante nel testo in esame, mentre il secondo rimane, come spesso in questa materia, sotteso ma non compiutamente sviluppato.
Tale squilibrio costituisce il principale limite sistemico del recepimento italiano.
Il nuovo quadro definitorio nel Codice del consumo
Uno dei contributi più rilevanti dello schema di decreto legislativo consiste nell’introduzione, per la prima volta all’interno del Codice del Consumo, di un corpus definitorio articolato volto a delineare con maggiore precisione l’oggetto delle comunicazioni ambientali, dei marchi di sostenibilità e delle caratteristiche ecologiche dei beni.
La definizione di asserzione ambientale (art. 18, comma 1, n-quater) è particolarmente significativa: essa ricomprende qualsiasi messaggio, non obbligatorio per legge, che affermi o implichi un impatto positivo, nullo o ridotto sull’ambiente, nonché ogni dichiarazione che suggerisca un miglioramento nel tempo della performance ambientale del prodotto o dell’impresa.
Asserzioni implicite e greenwashing “simbolico”
Questa formulazione, molto ampia, ha il merito di includere non solo le tradizionali dichiarazioni ambientali esplicite, ma anche quelle implicite, cioè costruite mediante simboli, colori, grafiche o scelte lessicali non tecnicamente qualificabili come claim formali. Una parte rilevante del greenwashing moderno opera, infatti, proprio attraverso il piano implicito, sfruttando simbolismi naturalistici o asserzioni allusive: elemento già segnalato da studiosi come Riefa e Saintier (2).
Accanto alla definizione generale, il decreto introduce la categoria dell’asserzione ambientale generica (art. 18, n-quinquies), centrale nel nuovo impianto. L’asserzione è considerata generica quando manca di una contestualizzazione chiara e verificabile mediante lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato per diffonderla.
Tale definizione recepisce un principio fondamentale della direttiva: la necessità che ogni dichiarazione ambientale sia specifica, verificabile, rilevante e contestualizzata. La norma italiana, nel trasporre questa logica, conferma un’interpretazione rigorosa e orientata alla sostanza.
Marchi di sostenibilità e sistemi di certificazione
Particolarmente innovativa è anche l’introduzione del concetto di marchio di sostenibilità (art. 18, n-sexies) e della correlata nozione di sistema di certificazione (n-septies). Con queste definizioni si intende chiarire quali marchi volontari debbano essere considerati attendibili e su quali basi.
La certificazione deve essere fondata su requisiti pubblicamente accessibili, deve prevedere monitoraggi indipendenti e procedure per la revoca in caso di non conformità. È evidente l’intento del legislatore europeo di contrastare la proliferazione di marchi pseudo-ambientali elaborati dalle stesse imprese, spesso privi di criteri scientifici solidi: un fenomeno denunciato anche dal BEUC nel proprio report del 2023 (3).
Il decreto introduce inoltre nozioni fondamentali per la transizione ecologica: durabilità, funzionalità, aggiornamento del software, materiali di consumo, indice di riparabilità. La definizione di durabilità, in particolare, assume un ruolo strutturale in quanto destinata a diventare parametro di qualificazione delle caratteristiche essenziali del bene e base per obblighi informativi nuovi e più rigorosi.
Tuttavia, la sola definizione non basta: senza parametri tecnici vincolanti, la durabilità rischia di restare un concetto giuridico non pienamente operativo.
L’ampliamento delle pratiche commerciali sleali contro il greenwashing
La parte dello schema che modifica gli articoli 21, 22 e 23 del Codice del Consumo rappresenta il vero cuore della disciplina anti-greenwashing.
Pratiche ingannevoli su caratteristiche ambientali e circolarità
Il nuovo testo dell’art. 21, comma 1, lett. b) inserisce esplicitamente tra le caratteristiche principali del prodotto “le caratteristiche ambientali o sociali” e gli “aspetti relativi alla circolarità”, quali “durabilità, riparabilità o riciclabilità”.
Questo ampliamento riflette un mutamento concettuale: le caratteristiche ambientali non sono più un attributo accessorio del prodotto, ma diventano parte della sua identità essenziale. È un passaggio importante perché segna l’uscita dal paradigma tradizionale (il bene è definito solo dal suo valore d’uso) e introduce la dimensione ecologica come criterio costitutivo della nozione giuridica di prodotto.
Asserzioni future e piani di transizione verificati
Il nuovo art. 21, comma 2, lett. b-ter), prevede che costituisce pratica commerciale ingannevole la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a performance future senza un “piano di attuazione dettagliato e realistico”, verificato da terzi indipendenti.
Questa innovazione appare, almeno in astratto, molto significativa: mira, infatti, a contrastare quella forma di greenwashing che fa leva su obiettivi futuri privi di basi operative. Si tratta dell’ambientalismo “proclamatorio”, o del future greenwashing, più volte denunciato in dottrina (4).
L’articolo 23 come nucleo duro dei divieti
Le modifiche all’art. 23, comma 1, includono un elenco di nuove pratiche vietate. Tra queste spiccano: l’uso di marchi di sostenibilità non fondati su un sistema di certificazione indipendente (lett. b-bis); le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili (lett. d-bis); le asserzioni che attribuiscono al prodotto nel complesso qualità che riguardano un suo singolo aspetto (lett. d-ter), tipico greenwashing cosmetico; l’asserzione di impatto neutro, ridotto o positivo sul clima basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (lett. d-quater).
Quest’ultima previsione è, forse, la più innovativa dell’intero decreto. Essa recepisce una delle critiche principali rivolte a molte campagne di comunicazione negli ultimi anni: dichiarare la neutralità climatica basandosi non sulla riduzione reale delle emissioni, ma sull’acquisto di crediti di carbonio di qualità incerta o discutibile.
La dottrina internazionale ha ampiamente indagato questa pratica, considerandola una delle forme più ingannevoli e pervasive di greenwashing (5). L’introduzione del divieto rappresenta dunque non solo una risposta normativa, ma anche un allineamento dell’Italia agli standard più rigorosi proposti da organizzazioni come ClientEarth ed Ecos (6).
Durabilità e riparabilità: l’economia circolare nel Codice del consumo
L’altro grande fronte su cui il decreto si muove riguarda la creazione di un ecosistema informativo sulla durabilità e sulla riparabilità dei beni.
Gli articoli 48 e 49 del Codice del Consumo, così modificati, prevederanno che gli obblighi informativi sulla garanzia legale di conformità vengano indicati mediante un avviso armonizzato, con l’indicazione della garanzia commerciale di durabilità tramite un’etichetta armonizzata.
Inoltre, occorrerà prevedere gli obblighi di informare il consumatore sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sul costo stimato, sulle istruzioni di riparazione, sulle restrizioni alla riparazione (art. 48, lett. h-bis e h-ter) e gli obblighi relativi ai periodi minimi di aggiornamento del software (art. 48, lett. e-quinquies).
Queste innovazioni sono coerenti con il cosiddetto right to repair e con la crescente attenzione dell’UE alla lotta all’obsolescenza programmata, inclusa quella digitale. Tuttavia, tali obblighi rimangono confinati in una logica puramente informativa.
Mancano standard tecnici, obblighi progettuali e veri limiti alla predisposizione di caratteristiche che limitano artificialmente la vita utile dei beni.
Le criticità del recepimento italiano Direttiva UE 2024/825
Nonostante la portata innovativa delle definizioni e l’ampliamento delle pratiche commerciali sleali, il recepimento italiano rimane inscritto nell’architettura epistemica della Direttiva 2024/825: un impianto che continua a concepire la transizione verde come processo fondato essenzialmente sulla correttezza informativa e sulla razionalità decisionale del consumatore.
Questa impostazione era già stata criticata da autorevole dottrina europea, secondo cui il paradigma del consumer empowerment, pur essendo stato essenziale nelle prime due decadi di sviluppo del diritto dei consumi, sarebbe oggi insufficiente per affrontare fenomeni ad elevato impatto collettivo come il greenwashing (7).
È all’interno di tale tensione concettuale che devono essere analizzate le principali criticità del decreto italiano.
Standard tecnici assenti e verificazione delle asserzioni ambientali
La più significativa tra le criticità riguarda la quasi totale assenza, nel testo, di standard obbligatori di misurazione, calcolo e verifica delle asserzioni ambientali.
Le definizioni presenti nello schema di decreto sono certamente articolate, ma resta un nodo centrale: come si dimostra che un’asserzione è vera, verificabile, aggiornata, non generica e rilevante? Il decreto tace. E il silenzio è rilevante.
La Direttiva 2024/825, a differenza della proposta di direttiva Green Claims, separata e molto più tecnica, approvata ma attualmente sospesa, non prevede metodologie obbligatorie, ma soltanto requisiti “qualitativi”. Il legislatore italiano recepisce fedelmente tale impostazione e non introduce alcun ulteriore livello di tecnicità.
Ciò genera una serie di effetti problematici.
Asimmetria epistemica tra impresa e consumatore
Senza standard tecnici condivisi, l’impresa conserva un significativo margine di discrezionalità nella scelta degli indicatori, dei dati e dei parametri da utilizzare per giustificare le proprie asserzioni ambientali. Questo produce un divario informativo strutturale, come già osservato anche dalla dottrina italiana (8).
Difficoltà per l’AGCM nell’enforcement
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che già da oltre un decennio si è trovata a fronteggiare casi di greenwashing utilizzando la disciplina generale sulle pratiche scorrette, continuerà a operare in un contesto privo di metriche oggettive.
La valutazione rimarrà caso per caso, con inevitabili incertezze probatorie. È noto come l’AGCM abbia spesso adottato decisioni fondate sul giudizio di “idoneità ingannatoria”, e non su valutazioni tecnico-scientifiche (9).
Il rischio di “scientificità apparente” e science washing
In assenza di standard, le imprese potrebbero utilizzare indicatori selezionati ad hoc, generando un effetto di pseudo-credibilità scientifica.
Il fenomeno è stato definito come science washing dalla recente dottrina economico-giuridica (10). Il recepimento italiano non affronta tale rischio.
Certificazione privata e rischio di autoreferenzialità
L’art. 23, comma 1, lett. b-bis, vieta l’utilizzo di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione indipendente. La ratio è condivisibile, ma la norma presenta due criticità fondamentali.
La certificazione come mercato e il rischio di regulatory shopping
Un “sistema di certificazione”, come definito dall’art. 18, n-septies, è un sistema aperto agli operatori economici, basato su requisiti elaborati dal titolare del sistema, verificati da terzi indipendenti e accessibili al pubblico.
Ma la certificazione privata è, e rimane, un mercato. Gli organismi di certificazione competono tra loro sulla base del costo, della velocità di audit e del livello di rigore.
La letteratura sulla privatizzazione della regolazione ambientale ha più volte denunciato i rischi di regulatory shopping (11).
Indipendenza del verificatore e assenza di criteri minimi di rigore
Il decreto richiede indipendenza del “terzo verificatore”, ma non stabilisce alcun livello minimo di rigore dei requisiti, né criteri metodologici per la definizione degli standard.
In altre parole, il sistema di certificazione può essere indipendente, ma non necessariamente scientificamente affidabile. L’indipendenza formale non garantisce la robustezza sostanziale.
Enforcement e tutela: il greenwashing come fenomeno di mercato
Uno dei limiti strutturali del recepimento italiano risiede nel fatto che il greenwashing viene ancora trattato come pratica che incide sulla libertà decisionale del singolo consumatore e non come fenomeno che altera il mercato della sostenibilità nel suo complesso.
Assenza di strumenti collettivi specifici
Il recepimento non introduce le azioni collettive ambientali né prevede legittimazioni specifiche per associazioni ambientaliste o altri meccanismi di vigilanza centralizzati o specializzati, tantomeno forme di risarcimento del danno ambientale da informazione ingannevole.
Il problema è ben noto alla dottrina, che da vent’anni sottolinea come il diritto dei consumi europeo rimanga ancorato al paradigma del “consumatore medio” e fatichi a confrontarsi con fenomeni collettivi (12).
Il greenwashing come “esteriorità sistemica”
Il greenwashing non produce solo un danno informativo: genera un danno sistemico alla transizione ecologica, inibendo la capacità dei cittadini di scegliere beni realmente sostenibili e creando distorsioni concorrenziali.
Il decreto, tuttavia, continua a proteggere il consumatore individuale. Non protegge l’“integrità ecologica del mercato”.
Durabilità e obsolescenza programmata: l’occasione mancata
Come visto sopra, la definizione di “durabilità” (art. 18, n-novies) e i nuovi obblighi informativi sulla riparabilità sono innovazioni importanti. Tuttavia, esse restano intrappolate nel paradigma della trasparenza.
Nessuna norma proattiva contro la progettazione per l’obsolescenza
Il decreto prevede pratiche sleali collegate alla durabilità (es. art. 23, lett. bb-septies: caratteristica introdotta per limitare la durabilità). Ma non contiene norme proattive che vietino la progettazione intenzionale dell’obsolescenza; i blocchi software programmati; le restrizioni tecniche non giustificate alla riparazione; il design che impedisce la sostituzione di componenti critici.
La disciplina rimane dunque “ex post” e non preventiva.
Il diritto alla riparazione come informazione, non come obbligo sostanziale
Gli obblighi informativi sulla disponibilità dei ricambi, sulle restrizioni alla riparazione e sulla durata degli aggiornamenti software sono importanti, ma non obbligano il produttore a garantire un livello minimo di riparabilità.
Come correttamente osservato da Cafaggi, la transizione ecologica richiederebbe un passaggio dal “diritto all’informazione” al “diritto alla funzionalità durevole” (13).
Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità: utilità e limiti
L’introduzione dell’avviso armonizzato (Allegato II-octies, parte I) e dell’etichetta per la garanzia commerciale di durabilità (parte II) rappresenta un tentativo europeo di uniformare il quadro informativo. Il legislatore italiano recepisce integralmente il meccanismo.
Esso comporta l’uniformazione europea del layout informativo: una facilità di riconoscimento visivo, una maggiore trasparenza delle garanzie e un collegamento diretto (via QR code) alla pagina “La tua Europa”.
D’altra parte, però, resta il rischio di un sovraccarico informativo con uno scarso impatto sul comportamento reale del consumatore, come mostrano numerosi studi sulla information overload (14), e nessun effetto sulle pratiche di progettazione del prodotto.
Oltre l’empowerment: verso un diritto integrato della sostenibilità
Per comprendere gli esiti del recepimento italiano, occorre tornare alla domanda fondamentale: il diritto dei consumi può davvero guidare la transizione ecologica?
La risposta che emerge dall’analisi è ambivalente. Da un lato, il decreto compie un passo avanti significativo nella repressione del greenwashing, allineandosi alle migliori pratiche europee. Dall’altro, resta inscritto in un modello che vede il consumatore come destinatario passivo dell’informazione, protagonista razionale della scelta e responsabile della sostenibilità tramite il proprio comportamento di acquisto.
Questo paradigma è stato definito in dottrina come consumerismo climatico o responsabilizzazione individuale distorta (15). La sfida della prossima fase normativa dovrebbe essere quella di spostare il baricentro dal consumatore all’impresa, e dall’informazione alla progettazione sostenibile, alla responsabilità di filiera, alla governance tecnica dello standard ambientale, e infine alla tutela dell’integrità ecologica del mercato.
Recepimento, prudenza e raccordo con la responsabilità penale
Il recepimento italiano della Direttiva (UE) 2024/825 si colloca in una fase di transizione profonda del diritto privato e, più in generale, dell’intero sistema giuridico, chiamato a misurarsi con gli effetti distorsivi del greenwashing sulla concorrenza, sull’autonomia negoziale, sulla fiducia dei consumatori e, più in generale, sulla tenuta della transizione ecologica.
L’intervento normativo mostra un coraggio selettivo: è innovativo nel definire con precisione le asserzioni ambientali, nel vietare espressamente quelle basate su compensazioni non trasparenti e nel riconoscere la durabilità come elemento essenziale del bene. Al tempo stesso, però, si caratterizza per una certa prudenza sistemica, che emerge soprattutto nell’assenza di standard tecnici vincolanti e nella scelta di mantenere un’impostazione prevalentemente informativa, centrata sulla protezione del consumatore individuale.
Guardando al diritto civile, il decreto segna certamente un avanzamento. L’introduzione di nuovi obblighi informativi, la qualificazione delle caratteristiche ambientali come elementi essenziali del bene e il rafforzamento del divieto di pratiche scorrette aprono la strada a una maggiore responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’impresa. Tuttavia, tali strumenti restano confinati nella logica tradizionale dell’informazione corretta, senza incidere sui profili più strutturali della produzione, della progettazione e dell’impatto ambientale effettivo dei beni.
È proprio in questo spazio che si avverte la necessità di un raccordo più forte con il diritto penale, il quale, negli ultimi anni, ha già iniziato a confrontarsi con le implicazioni delle false comunicazioni ambientali e dei reati che si collocano tra il falso comunicativo e il danno ambientale.
Tuttavia, manca ancora, e la materia ormai lo richiede, una tipizzazione penale espressa delle false comunicazioni ambientali, modellata sul paradigma delle false comunicazioni sociali ma calibrata sulle specificità dell’informazione verde. Un simile intervento costituirebbe un ponte necessario tra diritto privato e diritto penale, sancendo la centralità dell’informazione ambientale non solo per il corretto funzionamento del mercato, ma come bene giuridico autonomo, meritevole di tutela aggravata quando il disvalore supera l’ambito negoziale per incidere sulla fiducia collettiva e sulla stessa credibilità delle politiche ambientali.
In questo senso, l’integrazione tra diritto civile e diritto penale non deve essere percepita come un irrigidimento, ma come una risposta coerente alla natura sistemica del greenwashing: un fenomeno che incide sulla concorrenza, orienta in modo distorto comportamenti sociali, ostacola strategie pubbliche di riduzione delle emissioni e produce effetti macroeconomici negativi, essendo sempre fondato su una consapevole menzogna e un volontario inganno.
Il recepimento italiano della Direttiva 2024/825 è quindi una tappa importante, ma non definitiva. Esso costituisce il nucleo di un futuro diritto integrato della sostenibilità, dove il diritto civile assicura trasparenza e correttezza; il diritto amministrativo vigila e sanziona con prontezza; il diritto penale interviene a reprimere le forme più gravi di inganno ambientale, soprattutto quando colpiscono beni di rilevanza collettiva.
Solo una simile architettura multilivello può garantire che la transizione ecologica non resti affidata alla buona fede del mercato, ma sia sostenuta da un sistema coerente di responsabilità giuridica. In questa prospettiva unitaria — civile, amministrativa e penale — si colloca il passo successivo: la costruzione di un autentico diritto della sostenibilità, capace non solo di informare, ma di orientare, correggere e, se necessario, punire i comportamenti che compromettono la fiducia nella transizione verde.
NOTE
- G. Alpa, Diritto dei consumi e transizione ecologica, in Riv. dir. priv., 2023, p. 45 ss.
- C. Riefa – S. Saintier, Consumer Law and Greenwashing, Oxford, 2021.
- BEUC, One Bite at a Time: How to Regulate Green Claims, Report 2023.
- V. Morra, Il greenwashing prospettico, in Contratto e impresa, 2024, p. 113 ss.
- H.-W. Micklitz, Climate Neutrality and Private Law, Journal of Consumer Policy, 2022.
- ClientEarth, The Carbon Neutrality Claims Problem, Legal Briefing, 2023; ECOS, Why Carbon Offsetting is Misleading, 2024.
- H.-W. Micklitz, The Politics of Justification in EU Consumer Law, 2020.
- V. Morra, Green claims e responsabilità informativa, in Contratto e impresa, 2023.
- Cfr. casi AGCM PS11169 (2014), PS11723 (2017), PS12094 (2018).
- J. Lyon, Science Washing and Corporate Environmental Claims, Harvard Environmental Law Review, 2022.
- F. Cafaggi – A. Renda, Private Regulation and Sustainability, 2022.
- G. Howells – I. Ramsay, Consumer Law in the Global Marketplace, 2019.
- F. Cafaggi, Durabilità e responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ., 2022.
- C. Sunstein, Information Overload and Consumer Choice, 2020.
- K. Tonstad, The Myth of the Green Consumer, Yale Environmental Journal, 2022.
Bibliografia essenziale
- Alpa Guido, Diritto privato europeo dei consumi, Milano, Giuffrè, 2023.
- Busch Christoph (a cura di), European Consumer Law and Sustainability, Berlin, Springer, 2022.
- Calais-Auloy Jean – Steinmetz Frank, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 2021.
- Cafaggi Fabrizio – Renda Andrea, Private Regulation and Sustainability, Oxford, Hart Publishing, 2021.
- D’Ippolito, Giuseppe, Il diritto del Greenwashing, Pacini Giuridica, 2025.
- Howells Geraint – Ramsay Iain, Consumer Law in the Global Marketplace, Cambridge, CUP, 2019.
- Micklitz Hans-W., The Politics of Justification in EU Consumer Law, Oxford, OUP, 2020.
- Morra Vincenzo, Greenwashing e responsabilità dell’impresa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.
- Riefa Christine – Saintier Séverine, Consumer Law and Sustainability: The New Paradigm, Oxford, Hart Publishing, 2021.
- Tonstad Karl, The Myth of the Green Consumer, Yale University Press, 2022.
- Van Boom Willem, Information, Behavioral Biases and Green Choices, The Hague, Eleven Publishing, 2020.
SITOGRAFIA
- Commissione europea – Direzione generale Giustizia e consumatori (DG JUST)
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers
- Commissione europea – Transition to a Circular Economy
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy
- Parlamento europeo – Dossier Greenwashing
https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20231023STO07127
- ACM Netherlands – Sustainability Claims
https://www.acm.nl/en/publications/guidelines-sustainability-claims
- ADEME – Allégations environnementales
- BEUC – Green Claims
- ClientEarth – Climate and Greenwashing
https://www.clientearth.org/environmental-justice/greenwashing
- ECOS – Standards and Sustainability
- UNEP – Guidelines for Product Sustainability Information
https://www.unep.org/resources/publication/guidelines-providing-product-sustainability-information
- AGCM – Banca dati provvedimenti
https://www.agcm.it/concorrenza/pratiche-commerciali-scorrette









