Un cambio del nostro piano numerazione come arma nuova e “finale” contro il telemarketing illecito.
Il 2026 inizia con una consultazione pubblica dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito dell’Autorità il 30.12 scorso, avente come tema – ancora una volta – il settore del telemarketing e teleselling.
Secondo AGCOM la soluzione sarebbe quella di intervenire sulla riconoscibilità delle chiamate commerciali, consentendo (non obbligando) chi le effettua ad usare un numero breve di tre cifre. Ad esempio, una chiamata effettuata per conto TIM potrebbe essere contrassegnata dal numero 187, che è tipico di questo operatore.
A quanto pare ciò è stato fatto finora non basta.
È notizia ormai nota ai più che, a seguito dell’introduzione delle misure tecniche stabilite dall’Agcom contro la falsificazione del numero chiamante – il c.d. “CLI spoofing” – è drasticamente diminuito il numero di chiamate moleste illegali che approfittano della sostanziale irrintracciabilità garantita dal fatto di chiamare dall’estero con numeri falsi, non rintracciabili e non richiamabili, in barba a tutte le norme di protezione del consumatore quali Registro delle Opposizioni e obbligo di chiamata con numero richiamabile iscritto al ROC.

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Perché i numeri brevi nel telemarketing tornano sul tavolo di Agcom
Il filtro messo in piedi da AGCOM è stato fortemente sollecitato in primis dalle associazioni di categoria dei call center – messi in ginocchio dalla concorrenza sleale e fraudolenta di chi chiama eludendo le regole – e realizzato grazie a un tenace e difficile lavoro degli operatori telefonici, dei rappresentanti dei call center, delle associazioni di consumatori e delle associazioni bancarie.
Esso protegge non solo dalle chiamate di telemarketing che violano le regole, ma anche dal ben più grave fenomeno delle truffe telefoniche bancarie, dove si simula un numero istituzionale (banca, ospedale, polizia, ecc.) per convincere l’utente a rivelare credenziali bancarie e fare pagamenti ai truffatori.
Cosa cambia con il blocco al CLI spoofing e la risposta dei truffatori
Ora chi chiama dall’estero non ha più la possibilità di simulare un numero nazionale e chi chiama con numero non richiamabile – magari facendo finta che lo stesso non lo sia con un falso messaggio preregistrato che dice “numero inesistente” – sta chiamando dall’Italia con una linea facilmente rintracciabile dall’AGCOM e dalle Forze dell’Ordine.
Si stanno raffinando strumenti di tutela e piattaforme per segnalare queste chiamate e individuare i responsabili.
Si registra intanto una reazione da parte dei truffatori, incapaci di aggirare il nuovo blocco tecnico: arrivano ora milioni di chiamate con numero estero, non è chiaro se reale o falso (più probabilmente falso).
Queste però sono più facilmente individuabili e la consultazione di AGCOM parte dal presupposto che occorre trovare una tutela aggiuntiva, proprio per questo motivo.
Quando i numeri brevi nel telemarketing non bastano: le regole sulle chiamate estere
Prima di entrare nel dettaglio della consultazione, però, è bene chiarire anche quali sono le norme applicabili in caso di chiamata estera avente ad oggetto offerte commerciali.
Leggo in questi giorni, anche sui principali quotidiani, notevoli inesattezze al riguardo, tra cui la principale è che non esiste alcun obbligo di usare numeri italiani per le chiamate commerciali e che la chiamata con prefisso estero – che allo stato non si può bloccare perché instradata da operatori esteri non soggetti alla legge italiana – non viola le norme italiane (l’errore viene probabilmente dal fatto che questa è la “tesi” di Chat-GPT…).
L’equivoco nasce dal fatto che una società estera può certamente usare un numero estero per chiamare un utente italiano, ma se vuole vendere prodotti e servizi di imprese italiane (es. energia, telefonia, ecc.) il committente dell’operazione è soggetto alla legge italiana e deve quindi assicurarsi che chi fa le chiamate per vendere i propri prodotti su suo incarico la rispetti.
Dunque, può chiamarci un televenditore con numero estero solo se vende i prodotti/servizi di un’impresa estera.
Chi vende i prodotti e servizi di un’impresa italiana è invece obbligato a usare numerazione italiana.
Se ci chiama qualcuno con numero estero che vuol vendere prodotti e servizi di un’impresa italiana la chiamata è sicuramente fraudolenta.
Questo perché le norme di cui alla Legge 5 del 2018, come successivamente modificata, all’art. 9 prevedono che “Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita’ di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018”.
Poiché tra queste norme c’è anche l’obbligo di iscrizione della numerazione al Registro Operatori Comunicazione tenuto dall’AGCOM e solo i numeri nazionali possono essere iscritti nel Registro, ne consegue che chiamare a scopo commerciale numerazioni italiane con numero estero non è legittimo, se la chiamata viene effettuata da call center italiani o da call center che lavorano per committenti italiani.
Le proposte Agcom sui numeri brevi nel telemarketing e sul piano di numerazione
Vediamo ora quali siano le misure ipotizzate dall’AGCOM, con la recentissima consultazione pubblica, per arginare le chiamate indesiderate con numero estero.
I numeri brevi sarebbero estesi anche alla messaggistica SMS/MMS che è ancora caratterizzata da una consistente dose di “spoofing”, tanto che è purtroppo frequentissima la truffa del SMS proveniente dall’identico numero della propria banca che chiede di “verificare” le credenziali per accedere al conto, in maniera che i truffatori se ne impossessino.
La consultazione propone infatti modifiche al Piano nazionale di numerazione (il provvedimento di AGCOM che regola le tipologie di numerazione in uso in Italia e le finalità per le quali possono essere utilizzate) in maniera da consentire l’uso di numeri a tre cifre – che sinora potevano solo ricevere ma non effettuare chiamate – anche per chiamare l’utente.
Le categorie di numerazioni coinvolte e i vincoli d’uso
Secondo il documento di consultazione dovrebbe essere prevista la possibilità di usare numeri per servizi di emergenza, servizi di pubblica utilità, servizi armonizzati europei a valenza sociale, servizi di assistenza customer care e servizi con addebito al chiamato per effettuare chiamate da parte dei titolari degli stessi all’utenza.
Rimarrebbero però i vincoli collegati a tali numeri: ad esempio il numero per un servizio di emergenza non potrebbe certamente essere utilizzato per chiamate commerciali, ma solo per comunicazioni relative a situazioni di emergenza, ecc.
L’Autorità sembra inoltre orientata a consentire anche l’utilizzo di altre categorie di numerazioni, sinora non utilizzabili per chiamate entranti, quali quelle con codice 40 (servizi interni di rete), 840, 848, 192, 199, 178 e 55.
In nessun caso però l’uso di tali numerazioni dovrebbe prevedere un addebito al chiamato.
Dubbi e costi: chi può permettersi un numero a tre cifre
Va detto che in nessuna parte del documento di consultazione si specifica che l’introduzione di tali ulteriori possibilità sarebbe associata a un divieto di utilizzare i numeri mobili (es. prefisso 335, 347, 333, ecc.) e i numeri fissi con prefisso geografico (es. 02, 06, ecc.) per chiamate commerciali.
In realtà, a ben vedere, in nessuna parte del documento di consultazione si specifica nemmeno che le modifiche sarebbero relative alle sole chiamate commerciali: l’Autorità sembra voler estendere l’utilizzo dei tipi di numerazione specificati a qualsiasi tipo di chiamata e, dunque, non si comprende l’ampio preambolo del documento di consultazione sul tema delle chiamate commerciali e allo spoofing da numeri esteri e il comunicato stampa del 18 dicembre che anticipava la consultazione intitolato “Contrasto alle frodi telefoniche: per il telemarketing e teleselling legale Agcom mette in consultazione pubblica l’uso di numerazioni brevi”.
Ad ogni modo, supponendo che l’intenzione dell’Autorità nell’immaginare le modifiche sia (anche) quella di migliorare la tutela dell’utente e la trasparenza nel settore telemarketing, facciamo alcune considerazioni su quale potrebbe essere l’efficacia di tali misure.
La prima impressione è che in molti casi introdurrebbero confusione per l’utente, il cui telefono potrebbe squillare con numerazioni tradizionalmente associate ad altri servizi, spesso a pagamento, quali 892, 192, 199…
L’utente oramai diffida delle chiamate che arrivano e potrebbe non essere recettivo a nuove tipologie di numerazione.
Chiamate commerciali con i prefissi tradizionalmente associati alle chiamate con sovrapprezzo non sarebbero un grande successo.
Diverso il discorso per chiamate con i numeri brevi tradizionalmente associati a specifiche aziende (187, 190, ecc.) che però potrebbero essere effettuate solamente da quelle imprese che abbiano una tale numerazione.
L’ottenimento di tali numerazioni è però costoso: occorre pagare al MIMIT un contributo di 55.500 Euro annui per l’ottenimento e non è certo alla portata di tutte le imprese.
È dunque ragionevole pensare che la grandissima parte della committenza e dei call center continuerebbe ad usare numeri fissi e mobili generici, contando anche sulla maggiore affidabilità per l’utente delle chiamate provenienti da tali numeri nazionali, dato che non è più possibile inviare dall’estero chiamate con numeri falsi.
Rischi per concorrenza e fiducia se il telemarketing cambia numerazione
Incomprensibile risulta invece il riferimento di AGCOM alle chiamate con numero estero: non sembra che nessuna delle misure proposte consenta di intervenire sulle medesime o ridurne il numero e si è detto che nella maggior parte dei casi tali chiamate sono già vietate per legge.
Nella ipotesi in cui, invece, AGCOM intendesse altresì vietare l’uso di numeri mobili e fissi per chiamate commerciali, si assesterebbe probabilmente un colpo mortale al settore del telemarketing legittimo, quello che rispetta il Registro delle Opposizioni e le norme privacy consentendo all’utente che desidera effettivamente ricevere offerte di avere assistenza autorizzata e qualificata alla stipula di un contratto.
Come si è detto, l’utente verrebbe “spaventato” dalle nuove ed inusuali tipologie di numero visualizzato e rimarrebbe disposto a rispondere solo ai numeri brevi che conosce.
Questo potrebbe portare a una restrizione concorrenziale: il grande gestore elettrico e telefonico riuscirebbe a fare chiamate cui l’utente risponde, il piccolo gestore o quello meno noto non riuscirebbe più a raggiungere la potenziale clientela.
Già oggigiorno la possibilità di riuscire a chiamare un utente, per chi segue le regole, è ridottissima: molti sono iscritti al Registro delle Opposizioni e molti altri non rispondono a nessun numero sconosciuto, tanto che è ormai prevalente l’uso del sistema click to call (chiamata su richiesta online dell’utente) con il paradosso però che, a volte, neanche la chiamata su richiesta viene riconosciuta e la stessa va a vuoto.
Enforcement e codice di condotta: l’alternativa ai numeri brevi nel telemarketing
Non sembra insomma che servano nuove norme e regole: quel che ora serve per ripristinare la fiducia tra utenti e imprese che li contattano è un serio enforcement normativo che – tolto l’espediente del numero falso – vada a sanzionare e chiudere coloro che ancora disturbano l’utente che sia iscritto al Registro Opposizioni e/o non abbia dato i necessari consensi alla chiamata.
Chi viola le norme non può infatti più nascondersi.
L’adozione diffusa del Codice di Condotta per il telemarketing e teleselling adottato dal Garante privacy da parte dei principali committenti potrà fare il resto (tutti i principali operatori di comunicazioni già lo adottano, ora stanno iniziando anche gli energetici, la lista aggiornata degli aderenti si trova qui), normalizzando così i rapporti tra imprese chiamanti e chiamati e riconducendoli all’alveo della legalità e normalità.














