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IA nei processi HR: come evitare discriminazioni verso le persone con disabilità



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Il diritto al lavoro delle persone con disabilità si rafforza tra accomodamenti ragionevoli, tutele antidiscriminatorie e nuovi obblighi di accessibilità digitale. L’European Accessibility Act incide su piattaforme e servizi, mentre l’uso dell’Intelligenza Artificiale nei processi HR pone rischi di bias, compliance e privacy

Pubblicato il 4 mar 2026

Aldo Palumbo

partner di Toffoletto De Luca Tamajo



accessibilità (1)

L’inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro sta entrando in una fase decisiva. Da un lato, il quadro normativo europeo si rafforza attraverso strumenti sempre più incisivi – come l’European Accessibility Act – dall’altro, la diffusione di tecnologie digitali e di sistemi di Intelligenza Artificiale nei processi organizzativi e nelle risorse umane trasformerà in profondità modalità di selezione, valutazione e gestione del personale.

In questo contesto, il tema della disabilità non riguarda più soltanto il rispetto di obblighi formali o quote occupazionali, ma investe direttamente la responsabilità delle imprese nel progettare ambienti di lavoro accessibili, inclusivi e tecnologicamente adeguati.

Il quadro giuridico europeo tra non discriminazione e accomodamenti ragionevoli

Il diritto delle persone con disabilità a una piena ed effettiva partecipazione alla vita lavorativa è saldamente ancorato al diritto europeo e internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), ratificata dall’Unione europea e da tutti gli Stati membri, impone l’obbligo di garantire il diritto al lavoro in condizioni di uguaglianza, prevedendo la rimozione delle barriere e l’adozione di quelli che vengono definiti “accomodamenti ragionevoli”.

Per “accomodamenti ragionevoli” si intendono – secondo la definizione della UNCRPD – le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo per il datore di lavoro, adottati per garantire alle persone con disabilità l’esercizio del diritto al lavoro su base di uguaglianza con gli altri.

In parallelo, il “Pilastro europeo dei diritti sociali” afferma, al principio 17, il diritto delle persone con disabilità a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e ad un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. Sebbene non giuridicamente vincolante, il Pilastro rappresenta un punto di riferimento politico e interpretativo per le legislazioni nazionali.

Il principio dell’accomodamento ragionevole si inserisce in un sistema articolato di tutele che comprende quote di assunzione, protezione rafforzata contro il licenziamento e misure di sostegno economico, con l’obiettivo di garantire una parità di trattamento sostanziale, incidendo sull’organizzazione del lavoro e sugli strumenti utilizzati.

Normativa italiana e accomodamenti ragionevoli sul luogo di lavoro

L’ordinamento italiano da tempo disciplina l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso un sistema articolato di norme. La Legge n. 68/1999 sul collocamento mirato introduce obblighi di assunzione per i datori di lavoro sopra determinate soglie dimensionali, affiancati da strumenti volti a favorire l’incontro tra capacità della persona e caratteristiche del posto di lavoro.

Sul piano antidiscriminatorio, il Decreto Legislativo n. 216/2003 – attuativo della Direttiva 2000/78/CE – vieta la discriminazione fondata sulla disabilità in ambito lavorativo e introduce espressamente l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, intesi come misure organizzative, tecniche o procedurali necessarie per consentire alla persona con disabilità di svolgere l’attività lavorativa, purché non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

La giurisprudenza italiana, anche di legittimità, ha progressivamente rafforzato questo principio, chiarendo che l’obbligo di accomodamento ragionevole costituisce parte integrante del dovere datoriale di tutela e che la sua omissione può integrare una forma di discriminazione indiretta.

Più di recente, l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli è stato ulteriormente rafforzato con il Decreto Legislativo n. 62/2024, che all’art. 17 – integrando la L. n. 104/1992 – impone ai datori di lavoro di individuare le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati alla ricerca dell’accomodamento ragionevole sul luogo di lavoro.

In tale prospettiva, anche in Italia l’attenzione si sta spostando dalla mera osservanza formale delle quote occupazionali alla valutazione concreta dell’idoneità delle soluzioni organizzative e tecnologiche adottate dall’impresa.

Accessibilità digitale e european accessibility act tra obblighi e processi aziendali

L’innovazione tecnologica ha ampliato in modo significativo il perimetro dell’accessibilità. Non si tratta più soltanto di eliminare barriere architettoniche, ma di garantire l’accessibilità di strumenti digitali, piattaforme informatiche, software HR, siti web e applicazioni utilizzate in ambito lavorativo.

In questa direzione si inserisce l’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882), che già produce effetti concreti per le imprese. La normativa, infatti, ha introdotto requisiti di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi digitali, incidendo direttamente anche sull’organizzazione del lavoro e sui processi aziendali.

Per le aziende, ciò significa ripensare i propri ecosistemi digitali – dai portali di recruiting alle piattaforme di formazione, dai sistemi di gestione delle performance agli strumenti di comunicazione interna – affinché siano fruibili anche da persone con disabilità sensoriali, cognitive o motorie. L’accessibilità digitale diventa così un obbligo giuridico, ma anche un fattore competitivo e reputazionale.

Intelligenza artificiale nei processi HR tra opportunità e rischi

Parallelamente, l’uso crescente di sistemi di Intelligenza Artificiale nei processi HR pone interrogativi nuovi e complessi in tema di disabilità e non discriminazione. Algoritmi di screening dei CV, sistemi di valutazione automatizzata, strumenti di people analytics e piattaforme di gestione delle carriere possono offrire opportunità rilevanti in termini di efficienza e oggettività, ma comportano anche rischi significativi.

Il principale rischio è quello della discriminazione indiretta o algoritmica. Sistemi addestrati su dati storici possono replicare o amplificare bias preesistenti, penalizzando candidati o lavoratori con disabilità, soprattutto quando queste non sono immediatamente visibili o dichiarate. Inoltre, criteri standardizzati di valutazione delle performance o della produttività possono risultare inadeguati a valutare correttamente persone che necessitano di accomodamenti specifici.

L’AI Act, recentemente approvato a livello europeo, affronta questi rischi qualificando molti sistemi di IA utilizzati in ambito lavorativo come “ad alto rischio”. Ciò comporta obblighi stringenti per i datori di lavoro e per i fornitori di tecnologia: valutazioni d’impatto, trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati e prevenzione delle discriminazioni.

Infine, l’introduzione di tali sistemi di Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione dei processi HR, anche al fine di adottare i ragionevoli accomodamenti richiesti dalla normativa italiana, potrebbe avere un impatto da un punto di vista privacy e monitoraggio a distanza dell’attività lavorativa. Ciò impone una valutazione degli stessi alla luce dell’art. 4, L. 300/1970, con l’adozione degli strumenti legali (policy, informative) più idonei ad evitare eventuali rischi.

Tecnologie assistive e inclusione lavorativa tra soluzioni e sostegni

In ogni caso, la tecnologia offre anche strumenti potenti per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Le tecnologie assistive – dai software di sintesi vocale e screen reader ai sistemi di riconoscimento vocale, dalle piattaforme di collaborazione accessibili agli strumenti di realtà aumentata – possono consentire una partecipazione più piena e autonoma alla vita lavorativa.

In Italia, sebbene in assenza di una disciplina unitaria sulle tecnologie assistive, emerge in modo sempre più chiaro il riconoscimento del loro ruolo quale strumento essenziale di inclusione lavorativa. In particolare, l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli – previsto dal D.Lgs. 216/2003 e dal D.Lgs. n. 62/2024 e interpretato in senso evolutivo dalla giurisprudenza – comprende anche l’adozione di soluzioni tecnologiche idonee a consentire alla persona con disabilità di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di effettiva parità.

Il sistema italiano prevede inoltre specifici strumenti di sostegno economico. In particolare, l’INAIL finanzia interventi di adattamento delle postazioni di lavoro e l’introduzione di tecnologie assistive nell’ambito dei progetti di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità. In questo quadro, la tecnologia può diventare un elemento strutturale del collocamento mirato e non solo un mero correttivo individuale.

2026 tra accessibilità digitale e intelligenza artificiale nel lavoro

Le aziende si trovano a operare in un contesto profondamente mutato. Accessibilità digitale, uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale e inclusione delle persone con disabilità non sono più temi separati, ma elementi interconnessi di una stessa strategia di compliance e di sviluppo organizzativo.

Le imprese che sapranno anticipare questi cambiamenti potranno trasformare i nuovi obblighi normativi in leve strategiche: riducendo i bias nei processi decisionali, garantendo una reale parità di trattamento e costruendo ambienti di lavoro più equi, innovativi e attrattivi. Al contrario, un approccio meramente formale o difensivo rischia di esporre i datori di lavoro a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

In definitiva, l’inclusione delle persone con disabilità nel lavoro, unita alla piena consapevolezza dell’uso delle tecnologie digitali e delle loro implicazioni dal punto di vista delle normative giuslavoristiche, rappresenta oggi non solo una questione di diritti, ma una componente essenziale della responsabilità sociale, e non solo, delle imprese.

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