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Greenwashing e Codice del consumo: cosa cambia dal 27 settembre 2026



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Il decreto legislativo n. 30/2026 introduce una disciplina organica su greenwashing e asserzioni ambientali. Cambiano anche gli obblighi informativi su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software. Le imprese dovranno adeguare comunicazione, etichette e materiali contrattuali entro il 27 settembre 2026

Pubblicato il 26 mar 2026

Paola Ghezzi

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greenwashing (1) transizione ecologica delle imprese italiane
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Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (c.d. Empowering Consumers) e introduce rilevanti modifiche al Codice del consumo, con effetto dal 27 settembre 2026.

Per la prima volta, il fenomeno del greenwashing viene espressamente tipizzato come pratica commerciale scorretta, mentre le asserzioni ambientali divengono oggetto di una disciplina organica. Si tratta di un intervento che segna un evidente cambio di passo, tanto per le imprese quanto per i professionisti chiamati ad assisterle.

Come cambia il greenwashing nel Codice del consumo

L’elemento di maggior interesse è rappresentato dall’introduzione di definizioni che finalmente conferiscono un valore giuridico al significato delle dichiarazioni ambientali. Per “asserzione ambientale” si intende qualsiasi messaggio – anche visivo o simbolico – che affermi o lasci intendere un impatto positivo o neutro sull’ambiente riferibile a un prodotto, a un marchio o a un operatore economico. A questa si affianca la nozione di “asserzione ambientale generica”, caratterizzata dall’assenza di specificazioni chiare e dalla mancata integrazione in un sistema di etichettatura di sostenibilità. Il decreto chiarisce inoltre cosa debba intendersi per “etichetta di sostenibilità”, ossia un marchio volontario che segnala determinate caratteristiche ambientali o sociali, e per “sistema di certificazione”, inteso come il meccanismo di verifica, affidato a terzi, che ne legittima l’utilizzo.

Queste definizioni sono il presupposto di un ampliamento dell’elenco delle pratiche scorrette: vengono ora vietate le asserzioni relative a prestazioni ambientali future che non siano supportate da impegni chiari, verificabili e inseriti in piani di attuazione dotati di obiettivi misurabili, scadenze definite e controlli indipendenti. Analogamente, è precluso l’uso di etichette di sostenibilità non certificate, così come l’impiego di espressioni generiche – quali “eco-friendly”, “green” o “a impatto zero” – in assenza della dimostrazione di prestazioni ambientali effettivamente eccellenti e riconosciute.

Rientrano inoltre tra le pratiche vietate le asserzioni che, pur riferite al prodotto nel suo complesso, riguardino in realtà solo uno specifico aspetto, le dichiarazioni di neutralità climatica fondate esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni e la presentazione come distintive di caratteristiche che costituiscono invece meri requisiti legali.

Durabilità dei prodotti e nuovi limiti per il digitale

Il secondo fronte di intervento riguarda la durabilità dei prodotti e, in particolare, i beni con elementi digitali. Si tratta di previsioni che colpiscono prassi diffuse nel settore tecnologico e che impongono ai produttori piena trasparenza sulla vita utile effettiva dei prodotti e sul reale contenuto degli aggiornamenti proposti. Tra le pratiche vietate vi sono l’omessa informazione sugli effetti negativi di aggiornamenti software, la rappresentazione come necessari di aggiornamenti che abbiano in realtà natura meramente migliorativa, nonché la commercializzazione di prodotti progettati con caratteristiche volte a limitarne la durata. A ciò si aggiungono le asserzioni non veritiere in materia di durabilità o riparabilità e le pratiche che inducono il consumatore a sostituire prematuramente materiali di consumo.

Obblighi informativi e greenwashing prima dell’acquisto

Il decreto interviene anche sul piano degli obblighi informativi, rafforzando l’obbligo delle informazioni che devono essere rese al consumatore prima dell’acquisto. In particolare, è previsto un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, della durata minima di due anni, nonché – ove ricorrano determinate condizioni – un’etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

Per i beni con componenti digitali, dovrà essere indicato il periodo minimo durante il quale saranno forniti gli aggiornamenti software. Inoltre, quando applicabile, il consumatore dovrà essere informato circa l’indice di riparabilità del prodotto oppure, in alternativa, sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sui relativi costi, sulle modalità di ordinazione, sulle istruzioni di riparazione e su eventuali limitazioni.

L’obiettivo è quello di consentire al consumatore di valutare non solo le caratteristiche funzionali del bene, ma anche la sua durata attesa e la possibilità concreta di ripararlo, così da orientare consapevolmente la decisione d’acquisto.

Adeguamento operativo delle imprese oltre il greenwashing

Le imprese sono chiamate ad adeguarsi al nuovo quadro normativo entro il 27 settembre 2026. Ogni asserzione ambientale dovrà essere supportata da dati verificabili, mentre l’utilizzo di asserzioni generiche sarà ammissibile solo in presenza di prestazioni ambientali di livello eccellente e riconosciuto.

Sarà inoltre necessario abbandonare le dichiarazioni di neutralità climatica basate esclusivamente sulla compensazione e verificare che eventuali etichette di sostenibilità si fondino su sistemi di certificazione conformi. Parallelamente, dovranno essere aggiornati i materiali contrattuali e promozionali – inclusi contenuti online ed etichette – per integrare le nuove informazioni richieste in materia di garanzie, durabilità, riparabilità e aggiornamenti software.

Le politiche sugli aggiornamenti e sui materiali di consumo dovranno infine essere improntate a criteri di piena trasparenza sia per quanto riguarda gli effetti degli aggiornamenti, sia con riferimento alla compatibilità con componenti non originali.

Il mancato adeguamento espone le imprese non solo a rischi sanzionatori, ma anche a significativi impatti reputazionali. In un contesto di mercato sempre più sensibile all’affidabilità delle dichiarazioni ambientali, la nuova disciplina può tuttavia essere letta anche come un’opportunità: quella di ripensare la comunicazione sulla sostenibilità in termini di maggiore chiarezza, verificabilità e credibilità.

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