il modello

Formazione scuola lavoro: 10 regole fondamentali per la sicurezza degli studenti



Indirizzo copiato

La Formazione Scuola Lavoro espone ogni anno oltre due milioni di giovani a rischi lavorativi reali. Un modello strutturato in tre giornate da sei ore propone una condotta standard per tutte le aziende e gli enti ospitanti, con focus sulla sicurezza immediata. La supervisione di ogni fase del processo e l’ideazione, da parte del MIM, di una innovativa App che guida alla sicurezza dell’intero procedimento

Pubblicato il 27 mar 2026

Felicetto Massa

Commissione Sicurezza e Antincendio e Commissione Energia e Impianti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone



sicurezza nella formazione scuola-lavoro
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

La sicurezza nella formazione scuola-lavoro non è un requisito burocratico: è il presupposto che rende possibile ogni esperienza formativa in azienda.

Proviamo perciò a definire con precisione cosa deve accadere nelle prime 18 ore di presenza dello studente nella struttura ospitante, costruendo un percorso in tre giornate che mette la sicurezza al primo posto: prima delle mansioni, prima delle procedure produttive, prima di qualsiasi altro contenuto.

Indice degli argomenti

Un modello in 18 ore per i primi tre giorni in azienda

Proponiamo un modello metodologico strutturato per “I Primi Tre Giorni” della Formazione Scuola–Lavoro (FSL) nelle aziende e negli enti ospitanti: il percorso di accoglienza operativa che lo studente-lavoratore affronta al suo primo ingresso nella struttura ospitante, articolato in 18 ore complessive (6 ore per giornata). Il Giorno 1 è dedicato all’informazione strutturata, con presentazione obbligatoria dell’organigramma della sicurezza, sopralluogo guidato degli spazi e consegna dei DPI. Il Giorno 2 prevede la formazione aggiuntiva specifica sui rischi di reparto e di mansione. Il Giorno 3 completa il percorso con l’addestramento su Procedure Operative Standard (POS) trasversali e Procedure Operative di Mansione (POM), con valutazione mediante test di apprendimento e prove pratiche sul campo nelle quali l’esperto certifica e traccia la competenza raggiunta.

La sequenza didattica inverte deliberatamente la prassi corrente, collocando l’informazione in apertura in applicazione del principio di sicurezza immediata: lo studente deve conoscere i comportamenti di emergenza e i referenti della sicurezza prima di qualsiasi altro contenuto. Il modello si propone come condotta standard per tutte le aziende e gli enti ospitanti, con particolare attenzione ai contesti meno organizzati dove il rischio infortunistico per i giovani lavoratori è statisticamente più elevato.


La FSL nel quadro normativo: studenti-lavoratori in cifre

La Formazione Scuola–Lavoro (FSL), istituita dal D.L. 127/2025 in sostituzione del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO – L. 145/2018, art. 1 co. 784–787), a sua volta succeduto all’Alternanza Scuola-Lavoro (D.Lgs. 77/2005; L. 107/2015, art. 1 co. 33–43), costituisce il quadro istituzionale entro cui si inscrivono le esperienze di raccordo tra scuola e mondo produttivo. La FSL si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), abbracciando l’intero arco della formazione tecnica e professionale che prevede periodi di apprendimento in contesti lavorativi. La dimensione del fenomeno è significativa: le Scuole Secondarie di Secondo Grado contano circa 2,6 milioni di iscritti (dati MIM, a.s. 2024/2025), di cui il triennio terminale – destinatario obbligatorio della FSL – coinvolge oltre 1,5 milioni di studenti; gli ITS Academy registrano oltre 46.000 iscritti nell’a.a. 2024/2025 (raddoppiati in un solo anno grazie ai fondi PNRR), con circa il 40% della formazione svolta in contesti aziendali. Se si considera anche la componente universitaria – oltre 2 milioni di studenti iscritti (dati MUR, a.a. 2024/2025) – nella quale i tirocini curriculari in azienda sono parte integrante di numerosi corsi di laurea, il bacino complessivo di giovani che ogni anno accedono a strutture lavorative per finalità formative supera ampiamente i 2 milioni di persone, rendendo la sicurezza nei percorsi di transizione scuola-lavoro un tema di rilevanza nazionale.

Lo studente FSL è un lavoratore: obblighi di formazione, informazione e addestramento

Nel quadro della FSL, lo studente assume la qualifica di lavoratore ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e, in quanto tale, è soggetto agli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dall’art. 37 per tutti i lavoratori.

La sequenza didattica invertita: perché l’informazione viene prima

Il presente articolo – che si configura come position paper con proposta metodologica operativa – presenta un modello strutturato per i “Primi Tre Giorni” della FSL: la fase operativa successiva all’assolvimento dei prerequisiti obbligatori di formazione generale e specifica. Il percorso si articola in tre giornate da sei ore ciascuna (totale: 18 ore), secondo una sequenza deliberatamente invertita rispetto alla prassi corrente:

Giorno 1 – Informazione strutturata: l’informazione viene collocata in apertura, in applicazione del principio di sicurezza immediata (Reason, 1997; Hollnagel, 2004). Lo studente deve conoscere i comportamenti di emergenza e i referenti della sicurezza prima di qualsiasi altro contenuto, perché queste competenze potrebbero essere necessarie dal primo istante in reparto.

Giorno 2 – Formazione aggiuntiva specifica sui rischi: la formazione specifica viene proposta quando lo studente ha già una mappa fisica degli spazi, con trattazione sistematica dei rischi di reparto: fisici, chimici, biologici, ergonomici, psicosociali, meccanici, elettrici e da microclima.

Giorno 3 – Addestramento su POS e POM con valutazione finale: l’addestramento su POS trasversali e POM chiude il percorso, richiedendo la piena consapevolezza dei rischi acquisita nei due giorni precedenti. La valutazione avviene mediante test di apprendimento e prove pratiche sul campo, nelle quali l’esperto certifica e traccia la competenza raggiunta.

La proposta è applicabile in tutti i contesti in cui la scuola abbia già garantito la partecipazione degli alunni alla Formazione Generale e alla Formazione Specifica obbligatorie: in assenza di tali prerequisiti formalmente documentati, questo percorso non può sostituirli né integrarli parzialmente.

L’ambizione del modello: una condotta standard contro gli infortuni

L’ambizione del modello è che “I Primi Tre Giorni” divengano una condotta standard per tutte le aziende e gli enti ospitanti. I più recenti dati INAIL confermano che gli infortuni nei percorsi di formazione scuola-lavoro, inclusi casi mortali, restano un’emergenza concreta: la standardizzazione dei contenuti minimi di accoglienza è lo strumento più efficiente per impedire che la qualità del percorso scenda sotto una soglia critica di sicurezza.

La triade normativa alla base del percorso: formazione, informazione, addestramento

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 2 co. 1, distingue tre concetti non intercambiabili: la formazione (lett. aa – trasferimento di conoscenze e procedure), l’informazione (lett. bb – conoscenze utili all’identificazione e gestione dei rischi) e l’addestramento (lett. cc – uso corretto di attrezzature, sostanze e DPI). Il percorso qui proposto costruisce le tre giornate intorno a questa triade normativa, con una sequenza didattica che colloca l’informazione in apertura: lo studente deve conoscere i comportamenti di emergenza e i referenti della sicurezza prima di qualsiasi altro contenuto. La formazione specifica segue il secondo giorno, quando lo studente dispone già di una mappa fisica degli spazi. L’addestramento su POS e POM chiude il percorso, richiedendo la piena consapevolezza dei rischi acquisita nei due giorni precedenti.

L’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 21 marzo 2025 ridefinisce durate minime, metodologie e requisiti dei formatori; il presente percorso si colloca nella fase successiva. Il modello integra il ciclo esperienziale di Kolb (1984) e il ciclo PDCA della norma ISO 45001:2018 per la valutazione finale.

Giorno 1 – Informazione strutturata: il primo atto è la sicurezza

Il primo atto formativo del Giorno 1 è la presentazione dell’organigramma della sicurezza aziendale (art. 17 D.Lgs. 81/2008). Lo studente deve sapere a chi rivolgersi in caso di pericolo, infortunio o dubbio: Datore di Lavoro, RSPP e ASPP, Medico Competente (ove nominato), RLS, Addetti all’evacuazione e all’antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Preposto e Tutor aziendale di reparto. La consegna di una copia firmata per ricevuta costituisce il primo atto di tracciabilità documentale.

L’esperto presenta il Piano di Emergenza (D.M. 02/09/2021; art. 46 D.Lgs. 81/2008) e accompagna fisicamente lo studente lungo le vie di esodo, indicando uscite di emergenza, punto di raccolta, posizione di estintori, idranti, DAE e cassetta PS. Vengono illustrati segnali di allarme, ruoli in emergenza e segnaletica di sicurezza (Titolo V D.Lgs. 81/2008). Il sopralluogo si chiude con una prova pratica di evacuazione del reparto.

DPI e morfologia: quando il dispositivo non calza, non protegge

Prima di accedere agli spazi operativi, lo studente riceve informazioni sui DPI obbligatori nel reparto (artt. 74–79 D.Lgs. 81/2008): caratteristiche tecniche, marcatura CE, fattore di protezione, pittogrammi, distinzione tra monouso e riutilizzabili, responsabilità nella cura e conservazione dei dispositivi.

Il problema della morfologia: DPI progettati per l’adulto, indossati da un adolescente

Un aspetto critico riguarda la corrispondenza tra le caratteristiche morfologiche dello studente e le taglie dei dispositivi disponibili. L’art. 76 co. 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i DPI devono essere adeguati alle condizioni del luogo di lavoro e tenere conto delle esigenze ergonomiche del lavoratore. Un guanto antitaglio di taglia L su mani piccole non garantisce la protezione dichiarata: il tessuto in eccesso riduce la sensibilità tattile, altera la presa e aumenta il rischio di impigliamento.

Lo stesso principio si applica a calzature antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, elmetti e otoprotettori. La struttura ospitante ha l’obbligo, prima dell’avvio della FSL, di verificare la disponibilità di DPI in taglie adeguate alla morfologia dello studente specifico, provvedendo all’acquisto ove necessario. L’RSPP documenta nel Piano Formativo Individuale le taglie e i modelli assegnati, poiché tale verifica è parte integrante della valutazione del rischio (art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/2008).

Genere e morfologia: una diseguaglianza di protezione strutturale

La quasi totalità dei DPI in commercio è stata progettata e testata su manichini maschili adulti: gli standard EN prevedono dimensioni che non sempre corrispondono alla morfologia media femminile né a quella di un adolescente in crescita. L’EU-OSHA ha documentato che le lavoratrici con DPI progettati su misura maschile riportano tassi superiori di uso scorretto e infortuni correlati (EU-OSHA, 2021, Diverse women at work, Publications Office of the EU). Il tutor e l’RSPP devono verificare che ogni dispositivo garantisca la protezione certificata senza compromettere la funzionalità operativa.

Addetti alla sicurezza, somministrazione di farmaci e sorveglianza sanitaria

L’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell’emergenza. La presenza di uno studente in FSL non modifica formalmente i numeri minimi previsti, ma introduce un soggetto privo di esperienza operativa che, in caso di emergenza, non sarà in grado di operare autonomamente. È pertanto necessario che la struttura ospitante verifichi, prima dell’avvio di ogni giornata FSL, che almeno un addetto antincendio e almeno un addetto al primo soccorso siano presenti nel turno in cui opera lo studente, identificati nominativamente e resi noti allo studente stesso fin dal primo giorno.

Nelle piccole imprese, dove gli addetti designati coincidono spesso con i titolari, la struttura deve: assicurare che almeno uno degli addetti sia in servizio durante ogni turno FSL; formare il tutor aziendale alle funzioni di addetto antincendio e primo soccorso; oppure ridurre l’orario di presenza dello studente alle fasce coperte. La formazione informativa non abilita lo studente al ruolo di addetto designato, che richiede formazione specifica certificata e responsabilità giuridica incompatibile con la condizione di minore. Questa verifica va documentata nel Piano Formativo Individuale e aggiornata a ogni variazione dei turni.

Un aspetto organizzativo spesso trascurato riguarda la continuità terapeutica degli alunni con patologie croniche (diabete, epilessia, allergie gravi) durante lo svolgimento del percorso FSL.

Il quadro normativo di riferimento risale alla Circolare Ministeriale prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 (Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione), che stabilisce tre principi fondamentali: la somministrazione di farmaci in ambito scolastico non configura atto medico riservato; può essere effettuata dal personale non sanitario adeguatamente formato; richiede la prescrizione medica, l’autorizzazione dei genitori e l’adozione di un Piano Individuale di Somministrazione (PIS).

L’attuazione è stata demandata alle Regioni con protocolli attuativi locali. Le Linee Guida del 2017 (Accordo Ministero della Salute–MIUR–Regioni, 25 luglio 2017) hanno esteso il quadro ai contesti extrascolastici, inclusa la FSL.

È indispensabile che la scuola verifichi il protocollo regionale vigente e ne trasmetta copia alla struttura ospitante. Il modello preferibile prevede la presenza del tutor aziendale o di una figura designata, informata su dosi, tempi e procedure di emergenza. Qualora la struttura non individui personale disponibile, si percorrono: affiancamento del tutor scolastico; servizio infermieristico esterno; ridisegno del percorso nelle fasce orarie compatibili. In nessun caso la difficoltà organizzativa può tradursi in rischio per la salute dello studente. L’assetto va formalizzato nel Piano Formativo Individuale.

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Lo studente in FSL, equiparato al lavoratore, è soggetto ai medesimi obblighi quando la mansione comporti esposizione a rischi sorvegliati (agenti chimici, rumore, vibrazioni, MMC, videoterminali, agenti biologici). La struttura ospitante e la scuola devono definire congiuntamente, in sede di convenzione, se la mansione richieda la visita medica preventiva (art. 41 co. 2 lett. a), da effettuarsi prima dell’avvio a cura del datore di lavoro della struttura ospitante. L’esito va documentato nel Piano Formativo Individuale. Nei casi in cui la sorveglianza non sia necessaria, è comunque buona prassi acquisire dalla famiglia una dichiarazione sullo stato di salute dello studente, con attenzione a patologie croniche, allergie e terapie in corso.

Antincendio e primo soccorso: elementi informativi obbligatori

La certificazione antincendio ex D.M. 02/09/2021 non è obbligatoria nel contesto FSL. È tuttavia opportuno che lo studente conosca: classi di fuoco (A–B–C–D–F) e agente estinguente corrispondente; sequenza EIPS (Estrai la sicura, Inquadra la base, Premi la leva, Spazza); limiti dell’intervento autonomo (fuoco iniziale, via di esodo libera, allarme già attivato); regola fondamentale: in caso di dubbio, evacuare. Ove disponibili attrezzature idonee, la prova pratica deve essere attivata.

La certificazione di Supporto Vitale di Base ex D.M. 388/2003 non è obbligatoria, ma la componente informativa lo è (art. 36 D.Lgs. 81/2008). Elementi essenziali: numeri 112/118 con corretta descrizione dell’evento; sequenza PVARC (Pericolo, Valutazione risposta, Apertura vie aeree, Respiro, Circolo); posizione laterale di sicurezza; manovra di Heimlich; compressione emorragie esterne; localizzazione e uso del DAE. Ove disponibili formatore qualificato e manichino, la pratica di SVB (almeno 2 prove per studente) deve essere attivata (ERC, 2021). Chiude la sessione la procedura amministrativa: segnalazione al responsabile, registro infortuni, denuncia INAIL (artt. 18 e 53 D.Lgs. 81/2008).

Giorno 2 – Formazione specifica: dal DVR ai rischi di reparto e di mansione

La formazione specifica di base, già erogata dalla scuola come prerequisito, copre i rischi della macrocategoria produttiva in forma generale. Il secondo giorno scende al livello del reparto e della mansione, avvalendosi della conoscenza degli spazi acquisita nel sopralluogo guidato del giorno precedente.

Lettura guidata delle sezioni del DVR pertinenti al reparto: mappa dei rischi, mansioni eseguibili dallo studente, DPC installati. Lo studente firma il modulo di presa visione del DVR, primo documento ufficiale di tracciabilità.

Agenti fisici presenti nel reparto (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, microclima, illuminazione) con valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) del Titolo VIII D.Lgs. 81/2008 (artt. 188–220). Lo studente comprende non solo cosa indossare, ma perché e quali effetti biologici produce l’esposizione non protetta.

Per ogni agente chimico presente nel ciclo produttivo: Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), sezioni 2, 4, 8 e 13; sistema CLP (Reg. CE 1272/2008) con pittogrammi GHS fisicamente presenti in reparto. Ove pertinente: Titolo IX capo II (artt. 234–245) per sostanze cancerogene o mutagene.

Movimentazione manuale dei carichi (MMC, Titolo VI artt. 167–171) con metodo NIOSH e limiti di peso per età; rischi posturali e da movimenti ripetitivi (indice OCRA). Rischi psicosociali (art. 28 co. 1): stress lavoro-correlato, segnali di disagio, referente aziendale a cui rivolgersi.

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 69–87) disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro e impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza. Per lo studente FSL, che si avvicina per la prima volta a macchinari e impianti produttivi, la formazione deve coprire i seguenti profili di rischio:

Rischi meccanici: contatto con organi in movimento (ingranaggi, cinghie, alberi di trasmissione, utensili rotanti), cesoiamento, schiacciamento, trascinamento, proiezione di materiali. Lo studente deve comprendere il significato della marcatura CE (Direttiva Macchine 2006/42/CE), la funzione dei DPC installati sulle macchine (carter, microinterruttori, barriere fotoelettriche, arresto di emergenza) e il principio fondamentale secondo cui nessun riparo o dispositivo di sicurezza può essere rimosso, disattivato o aggirato: qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione richiede l’applicazione della POS-06.

Rischi elettrici: contatto diretto e indiretto con parti in tensione (Titolo III capo III, artt. 80–87; CEI EN 60204-1). Lo studente non è autorizzato ad eseguire alcun intervento su impianti elettrici, riservato a personale qualificato PES/PAV/PEI (CEI 11-27). Deve riconoscere i segnali di pericolo elettrico e sapere che in caso di elettrocuzione altrui non deve toccare l’infortunato senza aver prima interrotto l’alimentazione.

Rischi da caduta dall’alto e da caduta di oggetti: lo studente deve essere informato sulle zone a rischio, sull’obbligo di elmetto ove prescritto e sul divieto di accedere a postazioni sopraelevate senza autorizzazione e dispositivi anticaduta (art. 107 D.Lgs. 81/2008: lavoro in quota oltre 2 metri). Rischi da movimentazione meccanica: ove operino carrelli elevatori, carriponte o altri mezzi di sollevamento, lo studente deve conoscere le aree vietate ai pedoni e le distanze di sicurezza. Lo studente non è autorizzato alla conduzione di alcun mezzo, salvo specifica previsione nel Piano Formativo Individuale e previo addestramento certificato (art. 73 co. 4).

Nei reparti caratterizzati da temperature estreme (celle frigorifere, forni industriali, cantieri estivi) lo studente deve essere informato sui rischi da colpo di calore, ipotermia e disidratazione, e sulle misure di prevenzione: pause programmate, disponibilità di acqua, abbigliamento tecnico, monitoraggio dei sintomi precoci. L’RSPP verifica la compatibilità delle condizioni microclimatiche con la permanenza dello studente, applicando ove necessario gli indici WBGT e i criteri della norma UNI EN ISO 7730.

Test strutturato di 30 domande a risposta multipla sui rischi specifici trattati durante la giornata. Correzione e rielaborazione critica individualizzata immediata. Il punteggio concorre alla valutazione complessiva finale.

Giorno 3 – Addestramento su POS e POM e valutazione finale

Le Procedure Operative Standard (POS) sono documenti che descrivono in modo sistematico, univoco e verificabile la sequenza di operazioni per eseguire correttamente un compito. Nel sistema di gestione della sicurezza (ISO 45001:2018) sono il principale strumento di standardizzazione dei comportamenti e di riduzione della variabilità procedurale – prima causa di infortuni e near miss (Reason, 1990). Il terzo giorno si divide in due blocchi: le POS trasversali (comuni a qualsiasi contesto) e le Procedure Operative di Mansione (POM), elaborate dall’RSPP aziendale sulla base del DVR.

Primo blocco – le sei POS trasversali (ca. 3 ore):

POS-01 – DPI indossamento e rimozione: sequenza indossamento/rimozione, verifica integrità, smaltimento (art. 77 D.Lgs. 81/2008). POS-02 – Movimentazione manuale carichi: tecnica NIOSH, presa, postura, ausili (Titolo VI artt. 167–171). POS-03 – Pulizia e sanificazione attrezzature: diluizioni, tempi di contatto, smaltimento rifiuti di processo. POS-04 – Gestione rifiuti e prodotti pericolosi: codici CER, contenitori omologati, etichettatura, registro (D.Lgs. 152/2006). POS-05 – Segnalazione near miss e infortuni: modulo near miss, non punibilità, notifica, denuncia INAIL. POS-06Blocco e segnalazione delle fonti di energia (Lockout/Tagout): isolamento fonti di energia, lucchetto, cartellino, verifica efficacia (artt. 70–73; CEI EN 60204-1).

L’art. 37, co. 5, D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, ha integrato la disciplina dell’addestramento prevedendo che esso venga effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, e che consista nella prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, nonché nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. La novità più rilevante è l’obbligo che gli interventi di addestramento siano tracciati in apposito registro anche informatizzato. Tale obbligo si applica integralmente allo studente in FSL e impone alla struttura ospitante di documentare ogni sessione con data, contenuto, durata, nominativo dell’addestratore e dello studente, esito. Le POM sono elaborate dall’RSPP e validate dal datore di lavoro coerentemente con il DVR.

Esempi per comparto: laboratorio chimico (uso cappa aspirante, procedura spill chimico); officina meccanica (tornio, cambio utensile); settore sanitario (precauzioni standard, rifiuti infettivi ex D.P.R. 254/2003, movimentazione paziente); cantiere (trabattello, utensili elettrici portatili); agroalimentare (affettatrice, gestione allergeni, abbattimento termico). Le POM da addestrare sono concordate nel Piano Formativo Individuale.

La valutazione si articola su due livelli: (1) test di apprendimento sui contenuti delle POS/POM, per verificare la comprensione dei principi e delle sequenze operative; (2) prove pratiche sul campo, nelle quali l’esperto osserva lo studente nell’esecuzione reale della procedura compilando una lista di controllo per fase (eseguita sì/no; conforme sì/no). L’esperto esprime un giudizio: Idoneo / Da Ripetere / Non Idoneo, con restituzione formativa individualizzata. La firma congiunta alunno–esperto sulla scheda certifica e traccia la competenza raggiunta, costituendo evidenza documentale ai sensi dell’art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 (L. 215/2021).

Valutazione complessiva del percorso e certificazione delle competenze

La valutazione complessiva aggrega gli esiti delle tre giornate: test rischi specifici (Giorno 2), esercitazioni di emergenza e primo soccorso (Giorno 1), prove pratiche su POS e POM (Giorno 3). L’esperto formula un giudizio sintetico di idoneità che certifica le competenze raggiunte. Il certificato, firmato da alunno, esperto e Responsabile del Progetto Formativo, può essere allegato alla certificazione delle competenze ex D.Lgs. 13/2013.

Tracciabilità documentale: il registro di addestramento obbligatorio

Il sistema si compone di quattro livelli: (a) registro presenze giornaliero (orari ingresso/uscita, firmato da alunno ed esperto); (b) verbale di attività giornaliero (codice attività, ore, contenuto, metodologie); (c) scheda della procedura operativa (POS o POM) con lista di controllo, punteggio, esito e firme; (d) scheda di valutazione finale complessiva con giudizio sintetico e firma tripla.

Tra gli strumenti di tracciabilità, il registro di addestramento merita una trattazione specifica per la sua centralità nel sistema di gestione della sicurezza e per l’esplicita cogenza normativa introdotta dalla L. 215/2021. Il co. 5 dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, nella formulazione vigente, prevede che «l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

L’obbligo di registrazione – novità assoluta della L. 215/2021 – trasforma l’addestramento da attività spesso informale in un atto che deve produrre una traccia verificabile. Per ogni sessione il registro deve contenere almeno: data e durata; contenuto specifico (POS o POM addestrata); nominativo e qualifica dell’addestratore; nominativo dello studente; luogo di svolgimento; esito della prova pratica. Nel contesto FSL il registro si integra con la scheda della procedura operativa di cui al punto (c) e deve essere conservato dalla struttura ospitante.

Sanzioni, vigilanza e valore probatorio del fascicolo documentale

L’assenza del registro espone la struttura ospitante a contestazioni sanzionatorie (art. 55 D.Lgs. 81/2008), aggravate dal regime di vigilanza rafforzata della L. 215/2021: ampliamento delle competenze INL (nuovo art. 13), rafforzamento del ruolo del preposto (artt. 18 co. 1 lett. b-bis e 19 co. 1 lett. a) con obbligo di individuazione formale da parte del datore di lavoro. Nel contesto FSL il tutor aziendale, ove preposto, deve essere designato e documentato nel Piano Formativo Individuale. Il fascicolo complessivo ha valore probatorio in sede ispettiva (ASL/SPRESAL, INL) e costituisce la base per il riconoscimento delle ore FSL e la certificazione di competenze ex D.Lgs. 13/2013.

I giovani lavoratori e il rischio infortuni: i dati INAIL e la variabilità qualitativa dei percorsi

I dati INAIL più recenti confermano un quadro allarmante. I dati relativi al 2025 registrano 1.889 infortuni nei percorsi di formazione scuola-lavoro e 8 decessi in ambito scolastico o formativo, su 80.871 denunce di infortunio per studenti di ogni ordine e grado. Lo studente nei percorsi FSL si trova in una condizione di particolare vulnerabilità: non è un lavoratore pienamente tutelato, ma non è neppure un discente in ambiente scolastico direttamente governato dall’istituzione. Questa zona grigia è oggi uno dei principali fattori di rischio.

Già il Rapporto INAIL 2023 documentava tassi di infortunio superiori alla media per i lavoratori under 24. La letteratura (Salminen, 2004) identifica inesperienza, difficoltà a riconoscere situazioni anomale e sottostima del rischio come fattori di vulnerabilità. Lo studente FSL li cumula tutti. I casi di morte – che non possono essere derubricati a “incidenti” – rendono non più rinviabile l’adozione di un approccio strutturato alla sicurezza nei primi giorni di presenza dello studente nella struttura ospitante: è in questa finestra temporale che si concentra il rischio più elevato, ed è qui che il modello dei “Primi Tre Giorni” interviene.

Il sistema FSL presenta uno spettro qualitativo molto ampio: accanto a percorsi strutturati esistono esperienze in cui lo studente è inserito in reparto senza accoglienza formale. Questa variabilità si concentra nelle strutture minori e nei settori a maggiore informalità – esattamente dove il rischio è più elevato.

Perché uno standard abbassa il rischio: la logica della checklist

Una condotta standard non garantisce percorsi eccellenti: impedisce che scendano sotto una soglia minima di sicurezza. Il parallelo con la medicina è calzante (Gawande, 2009): le liste di controllo riducono gli eventi avversi perché la routine induce all’omissione di passaggi dati per scontati. Nel FSL: il tutor dà per scontato che lo studente sappia dov’è il punto di raccolta; lo studente dà per scontato che qualcuno glielo abbia indicato. Una piccola officina artigiana non ha risorse per un sistema formativo ex novo, ma può seguire una procedura predefinita di tre giorni. La semplicità è la forza dello standard.

La sicurezza come cultura: cosa impara chi è accolto bene al primo giorno

La ricerca in psicologia organizzativa (Zohar, 2010; Griffin & Neal, 2000) dimostra che la safety culture si forma nei primissimi contatti con il mondo del lavoro. Il giovane che al primo giorno di stage riceve l’organigramma della sicurezza, percorre le vie di esodo e viene addestrato su procedure certificate interiorizza un messaggio: la sicurezza è seria, strutturata, non negoziabile. Questo messaggio, ricevuto in età formativa, ha una probabilità molto più alta di tradursi in comportamenti sicuri duraturi. Standardizzare “I Primi Tre Giorni” è l’investimento più efficiente per ridurre il rischio infortunistico dei giovani lavoratori.

Verso il riconoscimento istituzionale: proposte normative, operative e digitali

Affinché lo standard si diffonda occorrono azioni su quattro livelli: normativo (inserimento dei contenuti minimi nelle Linee Guida MIM o in un Accordo Stato-Regioni); contrattuale (le associazioni datoriali includono lo standard come condizione di ammissibilità nelle convenzioni FSL); scolastico (le scuole verificano l’applicazione attraverso il registro documentale); scientifico (raccolta sistematica dei dati valutativi per alimentare un osservatorio nazionale sulle competenze SSL degli studenti-lavoratori).

Sarebbe in particolare auspicabile che la strategia proposta fosse recepita nelle procedure ministeriali attraverso un aggiornamento delle Linee Guida per la Formazione Scuola–Lavoro, con arricchimento della modulistica in uso. La modulistica vigente non prevede una sezione dedicata alla pianificazione strutturata dei contenuti di sicurezza dei primi giorni in azienda. L’integrazione con le sezioni del presente modello (organigramma della sicurezza, scheda DPI con verifica morfologica, registro di addestramento, schede POS/POM) trasformerebbe “I Primi Tre Giorni” da buona prassi volontaria in requisito documentale verificabile.

Occorre inoltre che, già nella definizione del Progetto Formativo Individuale per la specifica mansione concordata, siano esplicitamente elencati i rischi da attenzionare, con particolare riferimento ai rischi per la sicurezza (meccanici, elettrici, da caduta, da incendio ed esplosione, da movimentazione meccanica) e ai rischi per la salute (da agenti fisici, chimici, biologici, da MMC, da posture incongrue, da stress lavoro-correlato, da microclima). Tale elencazione, derivata dal DVR, consentirebbe alla scuola di verificare la congruità tra mansione e formazione specifica già erogata, e all’esperto di calibrare i contenuti del Giorno 2 e le POM del Giorno 3 sui rischi effettivamente presenti. L’inserimento di questa sezione nel Piano Formativo Individuale rappresenterebbe una garanzia per la struttura ospitante, che potrebbe dimostrare in sede ispettiva di aver identificato e gestito i rischi specifici dello studente fin dalla fase di progettazione.

La strategia “Ferma, Pensa, Agisci”

La strategia “Ferma, Pensa, Agisci” costituisce il presidio comportamentale più importante dell’intero percorso. Il principio è semplice: ogni volta che lo studente avverte un’incertezza — su una procedura, su un’attrezzatura, su una condizione ambientale — ha il dovere di fermarsi immediatamente, senza temere conseguenze. La sequenza operativa si articola in tre fasi: Ferma — interrompi l’attività in corso e metti in sicurezza te stesso e l’area circostante; Pensa — identifica la fonte dell’incertezza e valuta se disponi delle conoscenze e dell’addestramento necessari per procedere; Agisci — solo se la risposta è affermativa riprendi l’operazione; in caso contrario, chiedi supporto al tutor aziendale o al preposto.

Questa strategia deve essere adottata come direttiva congiunta scuola-azienda, formalizzata nel Piano Formativo Individuale e ribadita nella riunione di inizio giornata. La sua efficacia dipende da un presupposto culturale: lo studente deve sapere che fermarsi non è un segno di debolezza, ma l’atto di competenza più maturo che un giovane lavoratore possa compiere. Il tutor è tenuto a rafforzare questo messaggio ogni volta che lo studente attiva la strategia, trasformando ogni interruzione in un momento formativo. La letteratura sulla sicurezza comportamentale (Reason, 1997; Hollnagel, 2004) conferma che la maggioranza degli infortuni gravi è preceduta da un istante di dubbio ignorato: “Ferma, Pensa, Agisci” interviene esattamente in quell’istante.

Una app ministeriale a checklist blindata per tutor e studenti

Un’App ministeriale a checklist blindata dovrebbe accompagnare il percorso fin dalla sua progettazione, ponendo al centro la mansione: quali competenze di indirizzo sviluppa, quali rischi il DVR associa a quella specifica attività, quali POS trasversali e quali POM devono essere addestrate. Per il tutor aziendale sarebbe uno strumento semplice e rigoroso: un promemoria digitale che elenca le attività da svolgere, ne monitora il completamento e produce l’evidenza documentale dell’intero percorso formativo.

L’applicazione dovrebbe prevedere, accanto alla checklist formativa, un’interfaccia dedicata allo studente con pulsanti di allarme ed emoticon per segnalare al tutor il proprio stato: comprensione, incertezza, disagio, pericolo percepito. Molti giovani non chiedono aiuto per timore di apparire inadeguati; un sistema visivo e immediato trasformerebbe quella ritrosia in comunicazione, offrendo al tutor uno strumento di ascolto continuo e allo studente la certezza di essere visto e protetto.

I 10 punti per i primi tre giorni: la sintesi operativa del modello

Il modello proposto per le prime tre giornate della FSL nelle aziende e negli enti ospitanti – 18 ore, 6 ore al giorno – si articola in informazione strutturata (Giorno 1), formazione aggiuntiva specifica sui rischi di reparto e di mansione (Giorno 2), addestramento su POS e POM con valutazione mediante test e prove pratiche sul campo (Giorno 3).

Un elemento trasversale è la disponibilità costante del tutor aziendale. Gli studenti esitano nel chiedere aiuto per timore di apparire incompetenti, aumentando il rischio di errori. Il tutor deve creare un clima di comunicazione aperta e gestire stanchezza mentale, monotonia e distrazioni da smartphone (la cui presenza in reparto va regolamentata nel Piano Formativo Individuale). Pause strutturate riducono la monotonia e mantengono l’attenzione.

Due strumenti operativi completano il modello. La riunione di 10 minuti a inizio giornata, in cui il tutor rispiega le procedure e lo studente esprime le proprie incertezze (“Ho capito cosa devo fare, ma non mi sento sicuro su come attivare questo macchinario”): è il momento in cui il dubbio viene intercettato prima che diventi errore. Il diario di bordo, compilato a fine giornata, in cui lo studente annota attività svolte, difficoltà, dubbi residui e situazioni in cui ha attivato la strategia “Ferma, Pensa, Agisci”: alimenta la consapevolezza, fornisce al tutor uno strumento di calibrazione e costituisce ulteriore tracciabilità documentale.

I dati INAIL, richiamati nel capitolo 7, rendono non più rinviabile l’adozione di un approccio strutturato. Di seguito, i 10 Punti per I Primi Tre Giorni – la sintesi operativa del modello:

  1. Prima di tutto, l’organigramma della sicurezza: lo studente deve sapere a chi rivolgersi dal primo istante.
  2. Sopralluogo guidato degli spazi, vie di esodo e prova di evacuazione prima di qualsiasi attività operativa.
  3. DPI verificati sulla morfologia reale dello studente: non basta consegnare, bisogna che calzino e proteggano.
  4. Formazione specifica sui rischi di reparto e di mansione, calibrata sul DVR della struttura ospitante.
  5. Addestramento su POS trasversali e POM con prova pratica sul campo: l’esperto certifica e traccia la competenza nel registro di addestramento.
  6. Riunione di 10 minuti ogni mattina: il tutor riepiega, lo studente esprime i dubbi. Nessuna domanda è sbagliata.
  7. Diario di bordo a fine giornata: lo studente scrive cosa ha imparato, cosa non ha capito, cosa lo preoccupa.
  8. Strategia “Ferma, Pensa, Agisci” come direttiva congiunta scuola-azienda: in caso di dubbio, ci si ferma sempre.
  9. Tutor aziendale presente e raggiungibile per l’intero turno: la sicurezza dello studente non può essere delegata alla sua inesperienza.
  10. Rischi per la sicurezza e rischi per la salute elencati nel Piano Formativo Individuale prima dell’avvio, con massima attenzione a quei rischi per la sicurezza che per alcuni giovani sono stati causa di morte: la prevenzione inizia dalla progettazione del percorso e dalla scelta consapevole della mansione.

Nella definizione del percorso formativo occorre prestare particolare attenzione all’età dello studente, alle eventuali difficoltà di apprendimento e cognitive e a tutte le situazioni individuali che richiedano la scelta di mansioni a rischio basso o, nei casi più delicati, a rischio sostanzialmente inesistente. Nessuna esigenza formativa può giustificare l’esposizione di uno studente fragile a rischi che non è in grado di percepire, comprendere o gestire. La scuola e la struttura ospitante devono concordare nel Piano Formativo Individuale la mansione più adeguata al profilo specifico dello studente, garantendo che il percorso sia occasione di crescita e mai di pericolo.

Il modello troverebbe il suo presidio digitale nell’App del MIM proposta nel paragrafo 7.7, pensata per guidare il tutor attraverso ogni fase e per dare allo studente una voce immediata — pulsanti di allarme ed emoticon che rendono visibile ciò che le parole non riescono a esprimere.

Tre giorni, 10 criteri fondamentali e un’App per trasformare l’accoglienza dello studente in cultura della prevenzione.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x