La Direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta direttiva anti-greenwashing, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026 e applicabile dal 27 settembre 2026, rischia di fare la fine della Green Claims Directive, ritirata nel 2025 dopo anni di lavoro. Vieta di comunicare la carbon neutrality di un prodotto anche a chi l’ha certificata con la ISO 14068. Il problema non è l’obiettivo, combattere il greenwashing è sacrosanto.
Il problema è che legiferare per ideologia invece che per scienza consegna agli oppositori del Green Deal le munizioni per smontarlo tutto. E questa volta il bersaglio è chi ha fatto tutto bene.
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Come la direttiva anti-greenwashing colpisce le imprese virtuose
C’è un pattern che si ripete nel cantiere normativo europeo sulla sostenibilità, e vale la pena nominarlo con chiarezza prima che faccia altri danni.
Il pattern è questo: si identifica un problema reale, il greenwashing, le dichiarazioni ambientali false, la comunicazione ingannevole sulla sostenibilità, e si produce una normativa che, nel tentativo di risolverlo, colpisce esattamente le aziende che quel problema non lo hanno. Anzi, quelle che hanno fatto di più per evitarlo. Il risultato è una norma sproporzionata, scientificamente discutibile, vulnerabile sul piano giuridico e politicamente devastante, perché fornisce agli oppositori del Green Deal argomenti concreti per mettere in discussione non solo quella singola norma, ma l’intera architettura della politica climatica europea.
Lo abbiamo visto con la Green Claims Directive. Lo stiamo per vedere con il decreto legislativo 30/2026, entrato in vigore il 24 marzo scorso e applicabile dal 27 settembre 2026.
Il precedente della Green Claims Directive
Il 20 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato il ritiro della Green Claims Directive, proposta ambiziosa del 2023, che avrebbe regolamentato tutte le dichiarazioni ambientali volontarie delle imprese. Il ritiro è arrivato all’ultimo momento, a pochi giorni dal trilogo conclusivo, dopo anni di lavoro normativo. Le ragioni ufficiali: eccessiva complessità, oneri sproporzionati per le microimprese, opposizione politica crescente. Le ragioni reali: una proposta costruita senza sufficiente interlocuzione con chi avrebbe dovuto applicarla, su presupposti ideologici che non reggevano al confronto con la realtà industriale.
Il ritiro di una direttiva è un evento raro nella storia normativa europea. Quando accade, non è una vittoria: è un’ammissione di fallimento del processo legislativo. E, questo è il punto che più dovrebbe preoccupare, è acqua sul mulino di chi usa ogni eccesso regolatorio europeo in campo ambientale per sostenere che il Green Deal sia un progetto ideologico, illiberale, nemico delle imprese.
Quella lezione non è stata imparata. Perché mentre la Green Claims Directive veniva ritirata, un’altra norma sulle dichiarazioni ambientali completava indisturbata il suo iter: la Direttiva (UE) 2024/825, approvata nel febbraio 2024 e recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso ed entrato in vigore il 24 marzo.
Le sue disposizioni diventano pienamente applicabili il 27 settembre 2026. È su questa norma, già legge dello Stato, non una proposta in discussione, che il dibattito pubblico deve concentrarsi adesso. E contiene esattamente lo stesso tipo di vizio della sua predecessora ritirata: obiettivo giusto, strumento sbagliato, fondamento scientifico discutibile.
La norma: buoni obiettivi, strumento sbagliato
La Direttiva 2024/825 nasce per combattere il greenwashing, e questo obiettivo è sacrosanto. Ogni anno le autorità di tutela dei consumatori europee sanzionano dichiarazioni ambientali false, marchi di sostenibilità costruiti sul nulla, promesse climatiche che non reggono a nessuna verifica. Il danno non è solo per il consumatore ingannato: è per il sistema intero, perché distorce la concorrenza a vantaggio di chi investe in marketing invece che in sostanza.
Il decreto recepisce fedelmente la direttiva e introduce nel Codice del Consumo una lista di pratiche commerciali vietate “in ogni caso”. Tra queste, la lettera d-quater vieta di:
«asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra»
Attenzione: la direttiva non vieta alle aziende di acquistare o utilizzare crediti di carbonio. Non proibisce i mercati volontari del carbonio. Non mette fuori legge la compensazione come strumento di decarbonizzazione. Il divieto è più sottile, e per questo più insidioso: vieta di comunicare l’utilizzo di quei crediti attraverso una claim di neutralità climatica sul prodotto. Non puoi dire “carbon neutral”, “a zero emissioni nette”, “neutrale per il clima” se quella dichiarazione si fonda, anche parzialmente, sulla compensazione tramite offset.
Non distingue tra un credito acquistato su una piattaforma senza alcuna verifica e uno generato da un progetto certificato secondo i Core Carbon Principles dell’ICVCM (Integrity Council for Voluntary Carbon Market), con verifica indipendente, permanenza garantita, addizionalità dimostrata e rating di qualità pubblicamente disponibile. Il tutto motivato da un’affermazione nel Considerando (12) della direttiva presentata come verità scientifica:
«le riduzioni dirette delle emissioni e le compensazioni esterne alla catena del valore non sono equivalenti»
Questa non è scienza. È una scelta normativa di valore travestita da evidenza empirica. E su questo punto i fatti dicono altro.
Il paradosso: punire chi ha fatto tutto bene
Per capire la portata del problema, è necessario capire cosa significa, concretamente, fare le cose bene sul fronte della comunicazione climatica di prodotto.
Esiste uno standard internazionale, la ISO 14068-1:2023, che definisce esattamente il percorso per dichiarare la carbon neutrality di un prodotto in modo rigoroso e verificabile. Lo ha sviluppato l’ISO, l’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che non ha agenda politica e lavora per consenso tra esperti di tutto il mondo. Il processo richiede: calcolo completo delle emissioni sull’intero ciclo di vita del prodotto secondo metodologia LCA, piano di riduzione con obiettivi temporizzati e verificabili, compensazione delle sole emissioni residue attualmente non evitabili con crediti verificati e integri, verifica da terzo indipendente dell’intero processo.
Un’azienda che ottiene la certificazione ISO 14068 non ha dichiarato qualcosa di comodo. Ha dimostrato qualcosa di vero, con la supervisione di un ente accreditato, secondo la metodologia più rigorosa disponibile a livello internazionale.
Ebbene: con quella certificazione in mano, con il dossier verificato sul tavolo, con il piano di riduzione documentato, quell’azienda non può dire al consumatore “questo prodotto è carbon neutral“. Non perché i crediti che ha usato siano illegittimi o fraudolenti. Non perché il calcolo LCA sia sbagliato. Non perché il piano di riduzione non esista. Ma perché quella dichiarazione, per quanto vera e certificata, si fonda anche sulla compensazione, e la norma vieta categoricamente di usare la compensazione come fondamento di qualsiasi claim di neutralità.
Nel frattempo, un concorrente che non ha fatto nulla può tranquillamente comunicare “stiamo lavorando per un futuro più sostenibile“. Quella frase, vaga, non verificabile, priva di qualsiasi impegno concreto, è perfettamente legale.
La norma premia la vaghezza. Punisce la precisione. È il contrario della tutela del consumatore.
La contraddizione tra la direttiva anti-greenwashing e gli strumenti UE
C’è una dimensione di questa vicenda che il dibattito pubblico ha completamente ignorato, e che merita attenzione perché rivela la profondità dell’incoerenza sistemica.
L’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi, firmato e ratificato dall’Unione Europea, istituisce un sistema di crediti di carbonio internazionali riconosciuti dagli Stati parte come strumenti equivalenti alle riduzioni dirette ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali. La logica è economicamente e scientificamente solida: la riduzione di emissioni deve avvenire dove è più efficiente, e il credito trasferito vale quanto la riduzione diretta ai fini del saldo atmosferico complessivo.
L’UE ha firmato quell’accordo. Ha costruito il suo sistema ETS sulla stessa logica di equivalenza. Ha partecipato alle COP che hanno progressivamente affinato le regole dei mercati del carbonio volontari e regolamentati. Ha sostenuto, con ritardi e limitazioni, i meccanismi CORSIA per l’aviazione internazionale, che si basano esattamente sulla compensazione con crediti di CO2.
E poi ha scritto una direttiva che, nella pratica, dice alle sue stesse imprese: quegli strumenti che l’accordo che abbiamo firmato riconosce come validi, potete continuare a usarli, ma non potete dire al mercato che li state usando per raggiungere la neutralità climatica del vostro prodotto.
Non c’è contraddizione formale, la direttiva opera nel diritto dei consumatori, non nel diritto climatico internazionale. Ma c’è un’incoerenza di sistema che indebolisce entrambi i corpi normativi e, soprattutto, invia un segnale devastante al mercato: che investire nella qualità degli offset è inutile ai fini della comunicazione commerciale, perché non potrai mai tradurne il risultato in una claim leggibile dal consumatore.
Il danno politico: le munizioni all’opposizione sbagliata
Arriviamo al punto che più dovrebbe preoccupare chi tiene al Green Deal, non chi vuole smantellarlo. Ogni norma ambientale europea mal costruita, sovra-inclusiva, ideologicamente rigida, disancorata dalla realtà industriale e dai framework scientifici internazionali, diventa un argomento nelle mani di chi sostiene che la politica climatica europea sia una guerra alle imprese condotta da tecnocrati disconnessi. Questi argomenti non restano confinati al dibattito sulla norma specifica. Alimentano una narrativa più ampia, quella che già oggi preme per un ridimensionamento complessivo del Green Deal, del sistema ETS, degli obiettivi 2030 e 2040.
La Green Claims Directive ritirata ha alimentato quella narrativa. Il D.Lgs. 30/2026, se non viene corretto, la alimenterà ulteriormente, con il vantaggio, per chi la usa, di poter indicare non una proposta rimasta sulla carta, ma una norma in vigore che concretamente impedisce a un’azienda certificata ISO 14068 di comunicare ciò che ha dimostrato essere vero.
Il paradosso politico è crudele: sono i gruppi che si definiscono più intransigenti sulla transizione ecologica quelli che, con normative ideologicamente rigide e scientificamente discutibili, forniscono le munizioni più efficaci a chi quella transizione vuole bloccare.
Non si accelera la decarbonizzazione vietando le parole giuste alle aziende che si sono decarbonizzate nel modo più rigoroso possibile. Non si combatte il greenwashing equiparando chi l’ha fatto a chi non l’ha mai fatto. Si accelera creando incentivi chiari, framework trasparenti, e accettando che la transizione avviene per stadi, che le emissioni residue esistono, che la compensazione di qualità è uno strumento legittimo e necessario nel periodo in cui la tecnologia non permette ancora riduzioni complete in tutti i settori.
Cosa fare con la direttiva anti-greenwashing entro settembre 2026
Le disposizioni del decreto entrano in piena applicazione il 27 settembre 2026. Questa finestra non è solo un periodo di adeguamento per le imprese: è un’opportunità politica e giuridica.
Sul piano giuridico, chi venisse sanzionato per una claim trasparente e documentata avrebbe argomenti difensivi solidi: il principio di proporzionalità del diritto UE (Art. 5.4 TUE), la libertà di espressione commerciale garantita dalla Carta dei Diritti Fondamentali, il principio di legittimo affidamento per chi ha investito in certificazioni internazionali riconosciute. Il percorso più potente, portare la questione alla Corte di Giustizia UE tramite questione pregiudiziale, è lungo ma ha precedenti.
Sul piano normativo, il cantiere europeo sulle dichiarazioni ambientali è ufficialmente aperto dopo il ritiro della Green Claims Directive. La Commissione dovrà tornarci con una nuova proposta. Questa è l’occasione che associazioni di categoria, imprese certificate, organismi di standardizzazione ed esperti di mercati del carbonio non possono sprecare: portare in sede europea un argomento tecnico fondato, che mostri come la ISO 14068 sia già disponibile, come l’ICVCM abbia già definito Core Carbon Principles rigorosi, ecc. Una norma intelligente avrebbe dovuto costruire su questi standard, non ignorarli.
La soluzione non è abbandonare la lotta al greenwashing. È farla bene.
Perché questa norma conta oltre il mercato dei crediti di carbonio
Questa vicenda conta non perché il mercato dei crediti di carbonio sia il centro del mondo, ma perché è un caso emblematico di come si costruisce, o si distrugge, la credibilità della politica climatica europea.
Un Green Deal credibile non è quello che vieta le parole giuste alle aziende che fanno le cose giuste. È quello che crea le condizioni perché chi investe in sostenibilità reale possa essere riconosciuto, premiato dal mercato, e sì, possa dirlo al consumatore in modo chiaro e veritiero.
Se la norma che dovrebbe proteggere il consumatore dal greenwashing non riesce a distinguere tra chi dichiara “carbon neutral” senza aver fatto nulla e chi lo dichiara dopo aver ottenuto la certificazione ISO 14068, non è una norma ben fatta. È una norma che proibisce una parola invece di disciplinare un processo, e questo è esattamente il contrario di quello che serve.
Il 27 settembre 2026 non è lontano. La finestra è aperta. Vale la pena usarla.
Riferimenti normativi e standard richiamati
• Direttiva (UE) 2024/825, 28 febbraio 2024 — GU UE Serie L, 6.3.2024 — http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
• D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 — GU n. 56 del 9.3.2026 — gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG
• ISO 14068-1:2023 — Carbon neutrality — Part 1: Concepts, principles and requirements
• ICVCM Core Carbon Principles, 2023 — icvcm.org
• VCMI Claims Code of Practice, 2023 — vcmintegrity.org
• Articolo 6, Accordo di Parigi, UNFCCC, 2015
Le citazioni normative sono tratte dai testi ufficiali EUR-Lex e Gazzetta Ufficiale.







