L’applicazione della tecnologia digitale e l’uso degli algoritmi richiede un approccio metodologico trasversale che, quale punto di partenza, evidenzi la pregiudiziale necessità di comprendere il funzionamento della macchina – capire, cioè, quali siano le modalità di scelta e di elaborazione delle informazioni che l’utilizzo dell’AI produce – in relazione ai rischi di condizionamento e di manipolazione dei comportamenti del corpo sociale, fino al punto di comprometterne la riflessione critica e, in ultima analisi, l’esercizio del libero arbitrio.
Una premessa in stretta relazione, peraltro, con la ricerca della definizione degli effetti sui sistemi democratici e sulla conseguente urgenza della elaborazione di una regolazione idonea a fissare la misura del potere e l’effettiva garanzia dei diritti fondamentali del singolo.
Indice degli argomenti
Costituzionalismo digitale e regolazione delle nuove tecnologie
In piena coerenza con tali premesse il percorso di riflessione seguito in questo Volume ha coinvolto tanto l’analisi delle caratteristiche dell’approccio regolatorio delle nuove tecnologie che l’UE ha negli ultimi anni adottato, nel tentativo di coniugare il crescente e rapido sviluppo dell’innovazione digitale con la tutela dei diritti fondamentali della persona, quanto, sul piano più strettamente metodologico, la problematizzazione della tenuta delle categorie del diritto costituzionale, già sperimentate e consolidate nell’esperienza delle democrazie europee del secondo Novecento, in un ambiente digitale privo di confini e dominato da una realtà oligopolistica (le grandi corporations) capace di esercitare un’influenza che supera la sfera economica presentandosi, piuttosto, come un potere sostanzialmente politico.
D’altra parte, se nel corso del XX Secolo la riflessione politico costituzionale si è in gran parte concentrata nella ricerca di un punto di equilibrio fra Stato e mercato, non vi è dubbio che nel Secolo presente la riflessione si è spostata sul versante del controllo che, sul piano tanto del singolo individuo quanto del corpo sociale nel suo insieme, gli algoritmi sono in grado di esercitare con effetti inediti sui diritti di libertà e di autogoverno che costituiscono il nucleo della democrazia. Ed è proprio a fronte di un modello di regolamentazione del digitale in cui ha prevalso la concentrazione del potere in capo ad un oligopolio di soggetti privati che l’UE ha impresso una direzione di marcia che supera l’idea che il controllo dei dati e delle informazioni, così come il conseguente fenomeno della “disinformazione online,” si possa affidare alla capacità auto-correttiva del mercato delle idee, scegliendo piuttosto la strada delle forme della regolazione.
Un corpus normativo che la ricerca ha evidenziato essere orientato alla governance e alla trasparenza: un regime a “responsabilità limitata” delle grandi piattaforme che, ispirato al valore del principio personalista e alla garanzia dei diritti fondamentali, sconta ancora il limite di soluzioni troppo circoscritte alla cd. procedimentalizzazione del rischio. Ciò nondimeno emerge la consapevolezza dei rischi e la conseguente reazione dei pubblici poteri che dalla self-regulation muovono nella direzione della regolazione e dalla metafora del libero mercato alla costruzione di un bilanciamento fra gli interessi pubblici al corretto funzionamento del sistema democratico e alla garanzia dei diritti costituzionalmente sanciti e le libertà economiche delle imprese.
Difficile, oggi, parlare di un inquadramento costituzionale delle piattaforme digitali, ma le osservazioni svolte nel corso della ricerca consentono qualche spunto conclusivo.
Piattaforme digitali, disinformazione e democrazia
Un percorso di riflessione, va anzitutto sottolineato, che nel suo sviluppo ha seguito come prevalenti profili tematici: a) l’attualità delle categorie tradizionali del costituzionalismo liberal-democratico, chiamato ad affrontare una dimensione digitale priva di confini e, forse ancor più, caratterizzata da un diversificato o, forse meglio, capovolto rapporto pubblico/privato; b) gli effetti dirompenti del rapporto “disinformazione”/AI progressivamente applicata anche all’ambito della comunicazione politica. Una cornice, quest’ultima, nella quale il tema delle fake-news ripropone in termini moderni il rapporto tra informazione e verità, errore e finzione, inganno e menzogna.
Terreno complesso che nel Volume si affronta coniugando crisi della verità, crisi del pluralismo delle idee come prodotto della personalizzazione dei contenuti, nella prospettiva dell’incidenza sulla libertà del dibattito pubblico e, in definitiva, sul funzionamento della democrazia.
L’osservazione della storia costituzionale contemporanea e, con essa, la traiettoria espansiva che nei decenni del secondo dopoguerra, con l’affermarsi di regimi politici democratici, ne ha caratterizzato l’affermazione e l’espansione, vive una fase che se non interrotta è certamente ostacolata da una serie di eventi (e di emergenze globali) che caratterizzano la contemporaneità e che hanno posto problemi nuovi e, al contempo, evidenziato possibili incrinature nel rapporto tra percorsi del costituzionalismo e prospettive della democrazia.
In che misura, chiediamoci, si può condividere l’osservazione che le democrazie del secondo Novecento, nate sull’ipotesi di una permanente capacità dei momenti costituenti e dei processi democratici di integrare il futuro nel loro programma, rischiano di perdere l’orizzonte temporale, estraneo alla tecnica, che invece ha caratterizzato tutte le epoche storiche: una “eccedenza di presente” che non consente di comprendere il mutamento del regime di storicità sottostante alle Costituzioni contemporanee.
Ancora, e per altro verso, ad un approccio nostalgico del programma futuro di allora, in che misura si può opporre una lettura ricostruttiva critica capace di cogliere le dinamiche del costituzionalismo e tentare di riportare al centro della riflessione i problemi di cui lo Stato costituzionale è riuscito, fino ad ora, a prendersi cura.
Altrimenti detto, la sostenibilità teorica di quei principi, di quelle idee e contenuti trova ancora oggi le condizioni che ne determinano i presupposti funzionali?
Anche su questo difficile terreno di indagine il Volume cerca di offrire al lettore una elaborazione degli strumenti concettuali che consenta di interpretare il mutamento costituzionale in ragione di una sua rinnovata attualità e, lungo questa strada, auspicabilmente, aiutare a comprendere i problemi della contemporaneità.
Le radici del costituzionalismo democratico
Indispensabile, in questa prospettiva, fare un passo indietro nella storia, e tornare alle radici di cui è espressione il movimento del costituzionalismo democratico.
Quali siano i contenuti concettuali del costituzionalismo (cioè attraverso quali tecniche esso garantisce l’esercizio dei diritti fondamentali) e il nesso funzionale che lo lega allo Stato moderno è certamente il punto di partenza imprescindibile di ogni riflessione sui diritti fondamentali di libertà e sui percorsi che hanno condotto alla loro progressiva positivizzazione.
Quali siano, in secondo luogo, le funzioni attuali del costituzionalismo, in ragione dell’affermarsi della dottrina del costituzionalismo multilivello, con la moltiplicazione delle sedi di riconoscimento e di protezione dei diritti che ne consentirebbe l’assestamento della tutela al livello più alto, è la prima domanda che si lega alla progressiva erosione dei tratti costitutivi dello Stato moderno.
Certo, le moderne Costituzioni nascono (nel senso che vengono formalizzate in documenti scritti) allo scopo di fissare limiti al potere di chi comanda, definendo le condizioni e i modi di esercizio dell’autorità e, al contempo, per garantire i diritti dei singoli nei confronti del potere pubblico.
L’idea moderna di Costituzione si lega, insomma, a precisi contenuti delle leggi fondamentali e il costituzionalismo, a sua volta, non è una scienza neutrale delle leggi costitutive dello Stato, ma è presupposto e sviluppo di quelle idee fondamentali.
Saranno poi le Costituzioni del secondo dopoguerra a intrattenere un vero e proprio rapporto costitutivo con i diritti fondamentali trovando, anzi, proprio nella tutela di questi ultimi la loro più profonda ragione d’essere. Nel costituzionalismo liberal-democratico la sovranità dello Stato diviene l’altra faccia della libertà degli individui: il momento dell’autorità e il momento della libertà si presentano così simmetricamente opposti ma, al tempo stesso, inscindibilmente legati.
Non solo con le Costituzioni contemporanee la disciplina costituzionale dei diritti fondamentali e delle libertà raggiunge un grado di diffusione da rappresentare una costante che ha influenzato la stessa architettura sistematica dei documenti costituzionali quanto, soprattutto, il rapporto costitutivo assume un significato più profondo: i diritti fondamentali diventano tali, cioè in senso giuridico, proprio in forza della disciplina costituzionale. Con le Costituzioni le libertà assurgono a rango di diritti, configurandosi come limiti all’azione del potere sovrano; insomma, di tali diritti lo Stato nazionale diviene al contempo controparte e garante.
Diritti fondamentali, Costituzione e livelli di tutela
Per altro verso, e in primo luogo, il carattere dell’autosufficienza del riconoscimento costituzionale dei diritti di libertà è costretto a confrontarsi con l’avvento dei diritti sociali che richiedono per la loro realizzazione interventi positivi rimessi al legislatore; la relazione costitutiva fra diritti fondamentali e Costituzione, cioè, si attenua nel senso che quest’ultima non è più autosufficiente, dovendo trovare il proprio sviluppo nella normativa di attuazione (profilo questo che, peraltro, non esclude affatto la produzione di effetti immediati e diretti).
In secondo luogo l’internazionalizzazione dei diritti, cioè il loro ancoraggio anche in documenti internazionali, ha comportato anzitutto, e in maniera definitiva e inequivocabile, il tramonto dell’idea che la tutela dei diritti fondamentali rientri fra gli interessi esclusivi degli Stati.
Il problema si sposta, piuttosto, nel verificare quando, e in che misura, il circuito internazionale si affianca e quando più propriamente si integra, si compenetra con il circuito costituzionale interno, ciò che avviene quando gli accordi sui diritti ricevono un riconoscimento espresso nei testi costituzionali venendo così in tutto o in parte costituzionalizzati.
Ma la portata innovativa di questo processo di reciproca integrazione aumenta in maniera esponenziale, se riflettiamo sul dialogo e sul ruolo progressivamente assunto dalle Corti.
Questo accade quando gli organi di giurisdizione costituzionale usano gli accordi internazionali sui diritti come coefficiente ermeneutico, tendendo cioè a leggere le rispettive Costituzioni alla luce di questi; va poi considerato il ruolo ormai indiscutibile della Corte di Lussemburgo come giudice dei diritti personali (da tempo non più solo economici) in progressivo consolidamento rispetto alla Corte di Strasburgo. Infine, ma non ultimo, il profilo del riconoscimento reciproco tra Corti europee e Corti nazionali. Insomma, i diritti nati negli Stati contemporanei come libertà dal potere nazionale, stanno diventando, grazie all’opera delle Corti, strumenti di costruzione di un potere sovranazionale. Un processo di accelerazione non sempre lineare, come del resto fisiologico, ma già ricco di effetti da segnalare con attenzione; perché sullo sfondo della dissociazione fra diritti e positività della Costituzione prende corpo l’idea che la migliore protezione dei diritti si realizza nella molteplicità dei livelli di riconoscimento e di tutela.
Se per un verso la forza di norme pattizie a carattere generale è legata al superamento della barriera della sovranità nazionale (e della lacerazione storica fra diritto interno e diritto esterno allo scopo di salvaguardare il principio dell’autorità), per l’altro la domanda a cui dare una risposta sempre di più coinvolge le funzioni e le nuove frontiere di un costituzionalismo che, nato e costruito come limite al potere assoluto, è oggi in affanno, fatica a trovare risposte a interrogativi il cui tema di fondo non è più il limite al potere dello Stato, quanto l’essenza stessa, il contenuto delle libertà individuali e della loro tutela.
In questo quadro, già di per sé complesso e in evoluzione, si innesta la crescente pervasività dell’innovazione tecnologica, la cui prima specificità è proprio il suo andare al di là dei confini nazionali e sovranazionali, ponendo al centro della riflessione un costituzionalismo che si trova a fare i conti con la crescente centralità di attori privati, come le grandi piattaforme digitali, nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.
Società digitale, attori privati e libertà fondamentali
Da un lato, la rete e i suoi attori costituiscono evidentemente il contesto fondamentale per l’esercizio di vecchi e nuovi diritti fondamentali: così la libertà di manifestazione del pensiero o la libertà di associazione, che grazie alle piattaforme social assume oggi una dimensione pervasiva nelle formazioni sociali; così se pensiamo alla discussione sul diritto di accesso ad internet, come nuovo diritto fondamentale della persona.
Dall’altro, meno evidentemente, ad attori privati è chiesta sempre più una responsabilizzazione nei confronti dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, che si traduce non semplicemente nel rispetto passivo dei diritti e delle libertà fondamentali, ma nella capacità proattiva di attuare misure tecniche e organizzative tali da poter ridurre il rischio di un loro effettivo godimento da parte delle persone.
In un “ecosistema digitale” privo di confini il tema della regolazione privata, riassuntivamente indicato come governance o normazione alternativa, ha inizialmente definito forme di partecipazione di soggetti privati a funzioni tradizionalmente prerogativa dei poteri pubblici. Le manifestazioni più note, almeno in ambito UE, potevamo individuarle nei codici di condotta, nelle linee guida, nelle buone pratiche, nei c.d. standards quali misure che, se riconducibili alla categoria degli atti di soft-law, perché formalmente non vincolanti, ciò nondimeno erano astrattamente in grado di indirizzare la condotta di amministrazioni, imprese e dei cittadini stessi.
Un approccio iniziale improntato prevalentemente alla logica dell’auto-regolazione e del liberismo “digitale” basato sull’idea di una “rete libera” sia con riguardo ai profili economicistici sia in relazione ai contenuti, anche sul modello statunitense, superato come si è detto, in Europa, da una strategia maggiormente interventista, finalizzata a costruire un sistema regolatorio ben preciso e ponendo a sua tutela un meccanismo di law enforcement di carattere nuovamente pubblicistico e, in qualche caso, anche fortemente accentrato.
Il potere delle piattaforme nel discorso pubblico
Per altro verso, la domanda che attende risposta è in quali modi e forme attualizzare, per non disperdere, l’istanza liberale di limitazione del potere e, con essa, il principio personalista che si configura quale principio cardine nei sistemi costituzionali democratici. E, ancora, come ricondurre il discorso pubblico ad un apparato istituzionale che sia in grado di garantire costituzionalmente le comunicazioni e mantenerle al riparo da processi di privatizzazione realizzati da soggetti (privati) in posizione di oligopolio detentori del potere nel web, la cui peculiarità si lega ad un carattere apparentemente a-spaziale ed a vocazione universale. Quale spazio residua, in questo panorama, alla potestà normativa e repressiva dello Stato se le piattaforme digitali sono, di fatto, interlocutori degli individui che esercitano in rete i diritti inviolabili di cui sono titolari.
In più saggi di questo Volume si è sottolineata la coessenzialità fra modello democratico e difesa della dignità e libertà individuali evidenziando, peraltro, in che termini la coesistenza di un tale sistema di valori pluralistici trovi fra le sue principali declinazioni la libertà di manifestazione del pensiero. Sul punto la radicale quanto veloce trasformazione del sistema tradizionale dei sistemi di comunicazione verso una dimensione globale veicolata dalla rete, divenuta per ampi strati della popolazione la principale, quando non esclusiva, fonte di informazione, ha cambiato la dimensione costituzionale in termini di tempo e di spazio. Una velocità di trasmissione delle notizie che produce un inevitabile impatto sociale caratterizzato, come già osservato, dall’assenza di frontiere; insomma, una diffusione globale di dati e informazioni.
Informazione e disinformazione superano i confini degli Stati nazionali e trasformano la sfera pubblica in un luogo bidimensionale nel quale l’individuo è solo e fruisce in maniera costante di informazioni prodotte da altri individui in assenza di intermediazione. Contesto cui va aggiunta la circostanza non marginale che sono i social-network a selezionare e ordinare le informazioni da proporre agli utenti sulla base di istruzioni proceduralizzate di un algoritmo che personalizza le informazioni sulla base degli interessi e preferenze individuali, frutto di una avvenuta precedente profilazione. In altre parole, ad un confronto fra diversi punti di vista si sostituisce una rappresentazione autoreferenziale della realtà.
Accertati i margini di vulnerabilità delle società aperte (e la conseguente necessità della ricerca di nuove strategie di sicurezza nazionale e internazionale) diviene centrale provare a stabilire quali siano gli strumenti che gli Stati liberali sono in grado di opporre ai rischi che la crescente disinformazione in rete rischia di produrre.
Certamente gli oligopolisti dell’informazione esercitano poteri confrontabili con quelli esercitati dagli Stati, determinando un contesto nel quale, al contempo, il ruolo dei poteri pubblici nella regolamentazione del cyberspazio viene messo in discussione.
Certamente gli Stati democratici si trovano, per un verso, a dover garantire l’effettività dei diritti e delle libertà nella rete, riconoscendo un alto grado di libertà economica alle piattaforme che, dal canto loro, non sono tenute a perseguire interessi pubblici né, tantomeno, a garantire i diritti fondamentali degli individui. La conseguenza è la creazione di un ampio margine di discrezionalità dei soggetti privati nell’attuazione dei diritti e nel loro bilanciamento. Per l’altro, la previsione di un sistema di controllo dei soggetti privati non è certo esente dal rischio di censura sia pubblica che privata.
Quali rimedi?
Una prima riflessione è d’obbligo.
Bilanciamento dei diritti e primato della Costituzione
Conciliare il nostro passato con il nostro futuro, a partire proprio dai diritti fondamentali e dalla loro tutela, non può prescindere dal mantenimento di uno dei tratti che hanno caratterizzato i regimi democratici. L’equilibrio dinamico fra i diversi diritti, tutti fondamentali e tutti sullo stesso piano. Una premessa strutturale, questa, indispensabile nella prospettiva del pluralismo dei valori e del funzionamento della democrazia. Si vuole in altri termini sottolineare che l’eventuale prevalenza di un diritto sugli altri riposa sulla fase applicativa in relazione, cioè, a casi concreti e ci conduce, evidentemente, a questioni di giustizia sostanziale. L’esperienza democratica ci insegna che è il bilanciamento di natura giurisprudenziale (e non la graduazione che sottende un diverso modo di intendere la normatività dei fatti) a confermare il primato delle Costituzioni e del diritto costituzionale. Quella rigidità che se sul piano formale trova una sponda procedimentale, sul versante sostanziale si affida alla giurisprudenza costituzionale. Una coesistenza dei diritti regolata dal bilanciamento che ha implementato nella società l’esercizio di una pluralità di diritti fondamentali individuali e collettivi. Vi è poi un ulteriore aspetto, sul quale non è possibile soffermarsi in queste brevi riflessioni finali, che coinvolge la dimensione della sostenibilità di un regime di eccezione, concepito in base ad un paradigma che spiega l’eccezione in termini non riconducibili all’ordine giuridico, i cui contorni rischiano di intercettare le problematiche sottese alle nostre riflessioni.
Tanto premesso, è fuor di dubbio che la tenuta del costituzionalismo quale dottrina volta a limitare i poteri pubblici e definire spazi di autonomia garantiti per i consociati, attraversa, in primo luogo, la rivendicazione della centralità della sua dimensione prescrittiva e, con essa, l’imprescindibilità della regolazione pubblica. Un’affermazione, questa, che nel contesto digitale in cui la realtà oligopolistica esercita un’influenza tale da possedere, in sostanza, un potere che supera la mera sfera economica e si presenta come un potere sostanzialmente politico, ha posto alla ricerca il tema della possibilità di un’estensione degli obblighi costituzionalmente previsti anche nei confronti di soggetti privati, superando così la rigida separazione fra attori pubblici e privati. Ad un potere che nella società digitale si è progressivamente spostato dalla dimensione verticale verso quella orizzontale, il costituzionalismo, per rimanere fedele alla sua missione originaria di limitare il potere per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, deve aprire ad una riflessione che, di fronte ad un fenomeno senza precedenti nella storia dell’uomo, ridefinisca gli spazi in cui rimane fondamentale l’intervento delle istituzioni democratiche al fine di garantire i diritti fondamentali degli individui in Rete. In che modo, in altri termini, creare le condizioni che impongano anche agli attori privati di confrontarsi con le norme applicabili ai soggetti pubblici.
Un quadro in cui gli Stati, pur mantenendo la propria identità, sono anzitutto chiamati a confrontarsi con la dimensione globale che la società digitale dischiude e, con essa, con una visione dei principi che identificano le democrazie liberali la cui garanzia di effettività impone la ricerca di un punto di equilibrio tra cessione di quote di sovranità a organizzazioni sovranazionali e internazionali e mantenimento della funzione di limitazione del potere. Una dinamica di cooperazione fra Stati in una prospettiva valoriale, di integrazione reciproca fra principi e tutele costituzionali, sul terreno specifico della salvaguardia dei diritti fondamentali, già in atto e che vede nella dimensione europea il terreno più fertile alla reciproca implementazione.
Regolazione europea del digitale e garanzia dei diritti
Limitare e, dunque, regolamentare il potere delle big corporations in rete mediante la predisposizione di un nuovo quadro normativo impone la dimensione europea, concretizzando l’idea della reciproca integrazione, di un ordine “intercostituzionale” nel quale le Costituzioni si alimentano l’una dall’altra sullo specifico terreno dei diritti fondamentali. Da qui la ricerca di un punto di equilibrio fra potere privato e garanzia dei diritti inviolabili esercitati nelle piattaforme online che il legislatore europeo ha affrontato con un approccio normativo regolamentare.
Le attuali scelte legislative europee sui mercati digitali delineano un quadro normativo (dati, contenuti, software) della responsabilità degli attori del digitale, aprendo orizzonti ad una declinazione del costituzionalismo che aspira a governare l’innovazione digitale all’interno della tenuta delle categorie giuridiche tradizionali, rivisitate e rivitalizzate, quale strumento di democrazia. La prospettiva europea è delineare un percorso, per quanto difficile, di regolazione pubblica omogenea nell’ambito territoriale degli Stati membri che possa offrire maggiore garanzia ai diritti della persona-utente. Un insieme di misure che innovano là dove impongono, soprattutto alle piattaforme di grandi dimensioni, vincoli procedurali legati agli obblighi di trasparenza e all’accountability. Una regolamentazione dell’offerta dei servizi digitali che si focalizza su tre presupposti cardine: trasparenza, responsabilità e garanzia nei confronti dell’utente. Un regime a responsabilità diversificato in forza del quale i destinatari delle prescrizioni devono assicurare di aver posto in essere i rigidi adempimenti individuati dall’atto normativo affinché possano essere considerati esenti da responsabilità per i contenuti illegali che si trovino involontariamente ad ospitare.
In altri termini una riorganizzazione dell’azione dei colossi digitali all’interno di un nuovo e composito regime normativo che traccia le linee di un disegno di controllo esercitato dal soggetto pubblico e dall’esigenza, dotata del medesimo peso assiologico, di un sistema che aspira comunque a conformarsi sulle basi fondanti della rule of law. Aspirazione che si coglie non soltanto dai ricorrenti ed espliciti riferimenti a valori nodali, dal principio della certezza del diritto a quello di eguaglianza, ma si deduce implicitamente dalle dettagliate garanzie procedurali, che ricalcano i fondamenti tipici dello Stato di diritto costituzionale: dall’obbligo di motivazione della decisione al diritto di appello di fronte ad un soggetto indipendente e imparziale.
Permangono però diffuse criticità che ridimensionano in radice gli intenti garantistici dell’atto e le sue potenzialità di salvaguardia nei confronti dei diritti della persona-utente. Difficile risolvere le problematicità che emergono nei meccanismi algoritmici, propri dei nuovi poteri, attraverso garanzie procedurali che non sono da sole in grado di compensare l’assenza di garanzie sostanziali comparabili a quelle proprie dei rapporti con i soggetti pubblici.
Un regime “a responsabilità condizionata” che viene poi implementato mediante l’adozione di differenti misure caratterizzate da procedure più celeri ed articolate sia per l’eliminazione di elementi o prodotti illegali, sia per la presentazione di reclami e segnalazioni da parte degli utenti.
In altri termini è intorno alla effettiva concretizzazione della tutela delle posizioni soggettive coinvolte nello spazio digitale che tende a modellarsi il complesso regime di responsabilità costruito su vincoli procedurali (dagli obblighi di trasparenza alle periodiche valutazioni dei rischi sistemici che condizionano l’operato degli intermediari) funzionali al raggiungimento dello scopo dell’intervento di rafforzare il contrasto all’illecito. Ora, anche a voler prescindere dalla conseguenza non voluta – ma probabile – che il rigido sistema di obblighi introdotti possa in realtà incentivare una politica volta all’eliminazione indiscriminata di elementi qualificabili come “illegali”, (perché in presenza di doveri e sanzioni, lo sforzo di svolgere un’attività di moderazione scevra da errori di valutazione viene sovrastato dall’esigenza di porre in essere un blocco sistematico dei contenuti sospetti), è un altro il profilo che qui interessa sottolineare. L’intervento perseguito dal legislatore continentale di “porre le briglie” al dilagante potere delle piattaforme, mediante un’onnicomprensiva articolazione delle garanzie, rimane esso stesso imbrigliato in una logica di espansione delle tutele di natura meramente procedurale.
Un approccio che se rappresenta certamente la via più percorribile per costruire un sistema di salvaguardia dei diritti fondamentali nel cyberspazio, si configura quale compromesso che se non accompagnato da una robusta azione sul fronte sostanziale, rischia di creare dei presidi garantistici formalmente imponenti, ma vuoti sul piano sostanziale, perché ancora esposti alla discrezionalità interpretativa e applicativa delle piattaforme libere, ancora una volta, di plasmarne il significato.
Corti, diritti fondamentali e nuovo potere digitale
C’è però un ulteriore importante elemento di riflessione, già ricordato in queste pagine, ma che merita di essere opportunamente sottolineato: il costituzionalismo del secondo Novecento si è caratterizzato per il rafforzamento delle Corti costituzionali come difensori ultimi dei diritti fondamentali. Possiamo cioè affermare che il costituzionalismo democratico oltre a limitare il potere ha nel proprio DNA la vocazione a “costituzionalismo dei diritti.” Una tradizione ormai consolidata che ha aperto la strada all’affermazione dell’efficacia interpretativa dei diritti fondamentali che, a ben vedere, si configura quale estensione orizzontale delle norme costituzionali relative ai diritti fondamentali. Una modalità di contenimento del nuovo potere digitale che è stata seguita dalla Corte di giustizia dell’UE con particolare attenzione grazie ad una adeguata valorizzazione dei precedenti in tema di applicazione orizzontale dei principi generali del diritto dell’Unione o, ancora, di alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Impossibile, nella fase che viviamo di profonda e radicale trasformazione del mondo, tracciare delle conclusioni, possiamo solo limitarci ad osservare che se dalla storia costituzionalismo e democrazia traggono la forza per riconsiderare il presente e la propria prospettiva di azione, le pagine di questo Volume aspirano a inserirsi nel pensiero critico volto a proporre soluzioni funzionali ad un ordinamento costituzionale chiamato a confrontarsi con le dinamiche in atto di cambiamento della società contemporanea.














