il caso giusy ferreri

Registrare il proprio marchio sonoro contro l’AI: la guida copyright



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Il deposito all’EUIPO del marchio sonoro “Sono Giusy Ferreri” apre un fronte nuovo contro il voice cloning: la registrazione può rafforzare licenze, deterrenza e azioni di contraffazione, ma non basta a proteggere l’intera identità vocale. GDPR, dati biometrici e diritto della personalità restano decisivi

Pubblicato il 15 mag 2026

Alfredo Esposito

Studio Legale Difesa d’Autore



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Il deposito presso l’EUIPO del marchio sonoro vocale di Giusy Ferreri, primo caso europeo riferito a un’artista musicale dopo il precedente statunitense di Taylor Swift, ripropone una questione che il diritto industriale, quantomeno nel Vecchio Continente, aveva sin qui affrontato solo marginalmente.

Questa traccia, nell’intenzione dell’artista, è destinata a fungere da segno distintivo registrato al fine di prevenire usi non autorizzati e riproduzioni sintetiche realizzate tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Il deposito, reperibile pubblicamente sul sito dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, consiste in un breve file audio in cui l’artista pronuncia la frase “Sono Giusy Ferreri“.


Giusy Ferreri come Tylor Swift

Tanto premesso, occorre interrogarsi sulla questione di fondo che il caso solleva, ovvero se la voce di una persona, in quanto tratto identificativo non solo espressivo ma relativo ai tratti biometrici, possa essere effettivamente protetta attraverso gli strumenti tradizionali della proprietà intellettuale, oppure se la sua tutela richieda una ricostruzione fondata sul diritto della personalità e sulla disciplina dei dati personali.

Il marchio sonoro di Giusy Ferreri per l’intelligenza artificiale e le classi scelte all’EUIPO

Il marchio sonoro è ammesso espressamente nell’ordinamento dell’Unione a seguito della riforma del 2017, che ha eliminato il requisito della rappresentazione grafica. Può oggi essere depositato presso l’EUIPO mediante file audio in formato MP3, oppure presso l’UIBM per la sola tutela nazionale italiana, allegando una rappresentazione del suono conforme ai requisiti tecnici previsti dai regolamenti di esecuzione.
Per intenderci, sono marchi sonori registrati il “Ta-dum” di Netflix e il ruggito del leone della Metro Goldwyn Mayer MGM e fanno parte di una strategia commerciale nota come “Sound Branding”.


Per essere validamente registrato, il segno deve quindi possedere capacità distintiva concreta in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, deve essere rappresentato in modo chiaro e univoco, e deve risultare percepibile come indicatore di origine commerciale da parte del pubblico di riferimento.
Nel caso di Giusy Ferreri, la registrazione del marchio sonoro “Sono Giusy Ferreri” non protegge la voce in sé, ma quella specifica traccia sonora come segno distintivo dei prodotti e servizi appartenenti alle classi merceologiche concretamente rivendicate nella domanda.

Le classi 9 e 41 nella domanda depositata

La classificazione internazionale, detta di Nizza, divide il mercato in classi numerate, e il titolare può rivendicarne una o più a seconda del proprio ambito di attività. Nel caso Ferreri sono state scelte la classe 9 e la classe 41.

La classe 9 raggruppa i prodotti tecnologici e digitali, quali supporti di registrazione, software scaricabili, app, file audio e video. Qui rientrano tutti i formati con cui una voce sintetica generata da intelligenza artificiale viene messa in commercio, dai file audio singoli ai plug in vocali, fino ai dataset di addestramento venduti come pacchetti software agli sviluppatori.
La classe 41 copre invece i servizi di intrattenimento, produzione di contenuti audio e video, spettacoli, editoria online. È il terreno su cui una voce d’artista viene normalmente sfruttata sul mercato, e quindi anche quello in cui un terzo potrebbe usare un clone vocale per produrre canzoni, podcast o esibizioni virtuali.

La registrazione in queste due classi ha quindi l’obiettivo di proteggere il prodotto (classe 9), cioè il file o il software in cui la voce sintetica viene incorporata ed il servizio (classe 41), cioè l’uso commerciale di quella voce per generare contenuti destinati al pubblico. La valutazione è quindi che gli scenari concreti di un voice clone non autorizzato, dalla canzone falsa caricata su una piattaforma streaming all’app di sintesi vocale venduta agli sviluppatori, ricadono sempre nell’una o nell’altra.

Giusy Ferreri, marchio sonoro e vantaggi nello scenario intelligenza artificiale

Nella pratica dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, il marchio sonoro registrato potrebbe fornire alcune tutele che senza la registrazione non sarebbero riconosciute.
La prima è di natura patrimoniale e negoziale, essendo il marchio un bene formalmente riconosciuto che potrebbe rientrare nella negoziazione di licenze, accordi di sincronizzazione e clausole contrattuali sull’uso della voce in contenuti generati o assistiti da AI.
Potrebbe poi sorgere un effetto deterrente, poiché la presenza del marchio nei registri pubblici rende immediatamente identificabile il titolare e il perimetro della tutela, e potrebbe scoraggiare a monte gli usi commerciali sintetici più riconoscibili.

Sul piano processuale, il titolare potrebbe esercitare l’azione di contraffazione in alternativa ai rimedi relativi alla responsabilità civile generale.

C’è poi un punto di contatto meno evidente, ma giuridicamente importante, fra marchio sonoro e regole europee sull’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. La Direttiva 2019/790 ha stabilito, agli artt. 3 e 4 (text e data mining), che le aziende possono usare opere e contenuti reperibili online per addestrare i propri sistemi di AI, salvo che il titolare abbia negato esplicitamente il consenso (ne parlavamo qui a proposito del disclaimer Mediaset), e lo abbia fatto in un formato che le macchine riescano a leggere.

I limiti del marchio sonoro sulla voce di Giusy Ferreri

Occorre essere altrettanto chiari sui limiti rilevanti, che sono rilevanti e che spiegano perché la registrazione, per quanto utile, non possa essere considerata uno scudo efficace contro l’uso non autorizzato della voce.

Il primo limite: la traccia registrata non coincide con la voce

Il primo limite è di natura oggettiva, visto che il marchio protegge una specifica traccia sonora registrata, non l’intero spettro vocale dell’artista.
Un sistema di intelligenza artificiale che riproduca la voce di Giusy Ferreri cantando una canzone diversa, o pronunciando frasi diverse da quella depositata, non riproduce in senso tecnico il segno registrato, ma ne riproduce le caratteristiche timbriche e fonetiche sottostanti, ossia ciò che il marchio, per definizione, non può proteggere senza snaturare la propria funzione di segno distintivo.

Il secondo limite: principio di specialità e usi del segno

Il secondo limite è di natura funzionale e attiene al principio di specialità. Il marchio è opponibile principalmente quando il segno contestato venga utilizzato nell’attività economica per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati, salva la tutela rafforzata dei marchi che godono di rinomanza ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) c.p.i.
Ne consegue che usi non commerciali, sperimentali, artistici o parodistici del segno possono non ricadere nella tutela tipica del marchio, purché non determinino sfruttamento indebito, diluizione o pregiudizio alla funzione distintiva o alla rinomanza del marchio stesso.

Il terzo limite: l’addestramento dei modelli generativi

Il terzo limite è di natura sistematica ed è forse il più interessante. I modelli generativi non conservano necessariamente né riproducono la traccia sonora registrata come tale. Questi modelli apprendono invece rappresentazioni latenti, correlazioni statistiche e parametri idonei a generare alcune caratteristiche distintive senza una fissazione o duplicazione formale del segno depositato.

Questa modalità operativa potrebbe rendere quindi vana la possibilità di utilizzare la contraffazione del marchio sonoro come strumento di tutela rispetto all’addestramento dei modelli, poiché può mancare una riproduzione del segno in senso tradizionale, pur permanendo una prossimità sostanziale o percettiva rispetto all’identità sonora originaria.

Oltre il marchio sonoro di Giusy Ferreri: GDPR e tutela della persona

Il problema si sposta dunque sul diritto della personalità e sulla protezione dei dati personali. La voce identifica una persona, e per questo rientra fra i dati biometrici previsti dall’art. 4, par. 14 GDPR. Usarla per addestrare un sistema di AI capace di riprodurla richiede una base giuridica precisa, e nei casi di identificazione o autenticazione serve il consenso esplicito dell’interessato ai sensi dell’art. 9.

Il GDPR però non basta. La clonazione vocale tocca anche il diritto all’identità personale, cioè il diritto a non vedere sfruttata la propria immagine senza consenso. Oggi questo diritto copre anche la voce, perché è uno degli elementi più riconoscibili della persona. Usare la voce di un artista per addestrare un modello generativo o per produrre output sintetici non è un trattamento neutro di dati: è un’appropriazione economica dell’identità vocale. Una replica fedele può prendere il posto della prestazione reale e azzerare il valore commerciale della voce originale.

Il punto chiave è dove passa il confine fra uso lecito e illecito. Una cosa è trattare la voce come materiale acustico non riconducibile a nessuno in particolare. Altra cosa è ricostruirne lo stile o clonarla in modo riconoscibile. La distinzione è chiara in teoria ma sfuma nella pratica, perché i modelli non conservano la voce: ne estraggono rappresentazioni statistiche capaci di rigenerarne le caratteristiche distintive. Per questo la tutela non può poggiare su un solo strumento. Diritto della personalità, GDPR e disciplina AI si combinano, e la voce dell’artista diventa un bene da proteggere in funzione del rischio di sostituzione digitale.

La strategia di tutela dopo il marchio sonoro di Giusy Ferreri

La lezione che si trae dal caso Ferreri, utile a beneficio di artisti, doppiatori e di chiunque utilizzi la voce come strumento professionale, è che la registrazione del marchio sonoro va intesa come uno strato di una difesa più ampia, non come la difesa nel suo complesso.

Una strategia compiuta di protezione della voce nell’ecosistema AI richiede oggi la combinazione di almeno quattro componenti: la registrazione del marchio sonoro per le tracce vocali commercialmente strategiche, con inserimento del segno nelle classi merceologiche rilevanti; la formalizzazione di una riserva ex art. 4 della Direttiva 2019/790 sui contenuti pubblicati online in forma leggibile da macchina; l’inserimento sistematico negli accordi discografici, di edizione e di management di clausole specifiche sull’uso AI della voce; la predisposizione di un quadro di azione fondato sul diritto della personalità e sul Regolamento 2016/679 per le ipotesi in cui la tutela tipica del marchio risulti strutturalmente inadeguata.

Il quadro normativo europeo, sembra muoversi, seppur lentamente, verso l’affermazione di un principio fondamentale, vale a dire che la riproduzione digitale di caratteristiche umane identificative non è giuridicamente neutra e richiede una legittimazione specifica fondata sul consenso dell’interessato e sulla trasparenza dei processi di addestramento.
Senza questa legittimazione, la capacità generativa dei sistemi di AI rischia di trasformarsi in uno strumento di appropriazione diffusa dell’identità altrui. La scelta di Giusy Ferreri si colloca proprio proprio in questo punto di tensione, ed è significativa di un fenomeno più ampio nel quale l’identità vocale, oltre che quella fattuale, è elemento tecnicamente replicabile, rendendo necessaria l’adozione di strumenti che vadano oltre il diritto industriale e il diritto d’autore tradizionali.

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