intelligenza artificiale

La sentenza Meta-Agcom si applica anche a siti non giornalistici: ecco perché



Indirizzo copiato

La sentenza Meta della CGUE su equo compenso agli editori online amplia il perimetro delle pubblicazioni giornalistiche oltre le testate tradizionali. L’interpretazione può coinvolgere siti, canali e piattaforme usati da soggetti economici e apre un nodo nuovo: quando l’AI usa quei contenuti, può scattare un compenso

Pubblicato il 18 mag 2026

Eugenio Prosperetti

Avvocato esperto trasformazione digitale, docente informatica giuridica facoltà Giurisprudenza LUISS



equo compenso AI giornali
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

La recente sentenza Meta della CGUE sul compenso agli editori online amplia il perimetro delle pubblicazioni giornalistiche oltre le testate tradizionali. L’interpretazione può coinvolgere siti, canali e piattaforme usati da soggetti economici e apre un nodo nuovo: quando l’IA usa quei contenuti, può scattare un compenso.

Collocandola nel quadro delle norme UE sul diritto d’autore su cui è basata ci si accorge infatti che non riguarda solo e soltanto i siti e piattaforme che ripubblicano articoli di giornali online, ma in generale l’uso di contenuti da parte di AI.

Vediamo perché e in che modo essa si può facilmente interpretare come efficace su un perimetro più ampio.

La Corte con questa sentenza ha risposto a un quesito pregiudiziale posto dal TAR Lazio che ha ritenuto che per decidere il ricorso con cui Meta aveva impugnato la Delibera AGCOM con cui veniva determinato l’equo compenso dovuto da Meta agli editori di pubblicazioni giornalistiche online. La Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore, attuata in Italia nel 2021.

Prodotto giornalistico nella sentenza Meta: la definizione europea

L’articolo 15 della Direttiva Copyright ha infatti introdotto una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, che si sostanzia nel riconoscimento, in favore degli editori di giornali, del diritto connesso al diritto d’autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico delle opere giornalistiche per il loro utilizzo online e dell’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione che intendano utilizzare tali contenuti giornalistici di avviare trattative con l’editore. Se le trattative falliscono l’Autorità nazionale (in Italia AGCOM) ha la possibilità di determinare il valore dell’equo compenso da corrispondere. Tale previsione ha lo scopo di facilitare la concessione delle licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell’ambiente digitale, offrendo in questo modo agli editori di giornali una maggiore possibilità di remunerare gli investimenti effettuati.

Quel che potrebbe non essere chiaro a chi non conosca bene la Direttiva 790 e le sue norme attuative è che in tale norma, quando si parla di “pubblicazioni a carattere giornalistico”, si intende qualcosa di ben diverso dal concetto italiano di “giornale”, qualcosa di molto più ampio.

Nella legislazione tradizionale il giornale, la pubblicazione a stampa ed il prodotto giornalistico sono legati al concetto di giornalista, parte di una redazione con un suo direttore responsabile, che scrive articoli che vengono pubblicati in una “testata giornalistica” registrata. Un sito di ricette, un sito di immagini o un sito di video, che non siano organizzati come “testata giornalistica” non sono un prodotto giornalistico e ad essi non si applica la legge sulla stampa.

La definizione europea di pubblicazione giornalistica, contenuta appunto nella Direttiva 2019/790 e funzionale alla disciplina del diritto d’autore è però diversa ed è la seguente: “un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che: a) costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico; b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico”.

Chi è il prestatore di servizi

A sua volta il “prestatore di servizi” non coincide interamente con la nostra nozione di “editore”: il considerando 56 della Direttiva chiarisce che il prestatore di servizi è, in sostanza, quel soggetto, diverso dall’autore, che esercita un’attività economica nel contesto della quale si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. L’editore in senso proprio è certamente un “prestatore di servizi”, ma lo è anche un’agenzia o, una società, associazione o altra entità giuridica – inclusa l’impresa individuale – che pubblica un sito internet con le caratteristiche previste dalla definizione di pubblicazione giornalistica.

Il considerando 56 della Direttiva 2019/790 sembra infatti escludere i “blog” e siti internet che non siano pubblicati sotto il controllo di un prestatore di servizi, dall’applicazione della tutela prevista per le pubblicazioni giornalistiche; è però anche vero che tale esclusione si rinviene solo nel citato considerando e non è presente nell’effettivo disposto della Direttiva (il considerando, da solo, non può avere contenuto normativo).

Chi rientra nel prodotto giornalistico dopo la sentenza Meta su equo compenso, AI

Da questa analisi possiamo concludere che le pubblicazioni giornalistiche cui si applicano le norme sull’equo compenso di cui si tratta nella nuova sentenza Meta sono non solo quotidiani online ma anche qualsiasi sito che sia pubblicato la responsabilità di un’entità economica, aggiornato regolarmente e che contenga (principalmente) opere tutelate dal diritto d’autore raggruppate sotto un unico titolo con lo scopo di fornire al pubblico informazioni su “notizie o altri argomenti”. Ciò con la sola esclusione delle pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici.

Siti, canali e attività che possono essere coinvolti

A questa ampia categoria, che potrebbe ad esempio ben ricomprendere un sito di ricette, un sito di informazioni finanziarie, un canale youtube gestito non a solo scopo personale, un blog pubblicato nell’ambito di attività d’impresa, un utenza social non usata a scopo personale ed altro ancora, si applica la normativa sull’equo compenso e la sentenza conferma (i) che i servizi della società dell’informazione (es. social, piattaforme, app, siti) non possono utilizzare i contenuti ivi compresi senza autorizzazione dell’editore (o equivalente) e (ii) che, su richiesta dell’“editore” (inteso nel senso che abbiamo visto) devono avviare trattative per definire un equo compenso e, se tali trattative falliscono, è legittima una norma nazionale che attribuisca a un’Autorità di determinare l’equo compenso dovuto e imponga sanzioni al servizio online che non paghi l’equo compenso.

Certo, non vi è l’obbligo di pagare l’equo compenso se non si usano le pubblicazioni e nemmeno l’obbligo di usarle e l’editore potrebbe sempre autorizzare l’uso gratuito… ma, se l’editore invece intende richiedere l’equo compenso, questo deve essere determinato e corrisposto.

Sentenza Meta prodotto giornalistico, equo compenso e uso dei contenuti nelle IA

Il convitato di pietra in questo contesto è – tanto per cambiare – l’intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale che voglia “usare” questo tipo di pubblicazioni deve pagare l’equo compenso?

Sembrerebbe a chi scrive di , salvo appunto che l’editore voglia concedere l’uso gratuito.

Addestramento, lettura e servizio di AI

Tale equo compenso dovrebbe essere pagato sia per l’uso dei contenuti per l’addestramento ma, probabilmente, anche per l’uso ed elaborazione diversa dall’addestramento: ad esempio, se un utente chiede ad un IA di “leggere un sito” per riassumerlo, tradurlo o altrimenti utilizzarlo, sembra dovuto un equo compenso ai sensi della normativa citata. Tale compenso sembrerebbe a carico del prestatore di servizi che fornisce il servizio di AI, che poi – dal punto di vista contrattuale – potrebbe ribaltarlo sull’utente.

Ciò perché, sia la Direttiva 2019/790 che la Delibera AGCOM 3/23 (e seguenti) stabiliscono che il compenso è dovuto non da chi usa ma da chi “consente di usare” la pubblicazione.

Dopo la sentenza Meta, IA e prodotto giornalistico tra compenso e licenze

Si potrebbe così argomentare che un “editore” potrebbe avviare i negoziati con le piattaforme di AI in maniera tale non solo da coprire l’eventuale uso per addestramento, ma anche per stabilire un compenso dovuto quando un utente “chiede” all’AI di leggere il sito. A quel punto, il sistema dovrebbe avvisare l’utente che per elaborare in base a quel contenuto è dovuto un compenso X e l’utente potrebbe così decidere se procedere o meno.

L’interpretazione proposta risulta nuova e, certamente, richiede molto lavoro per essere concretamente recepita ed attuata – anche se, come dicevo, sembra perfettamente in linea con quanto la normativa già prevede.

Essa pone certamente il tema – oggi molto attuale – del rapporto tra IA e contenuti disponibili online: non è affatto detto che caricare un contenuto nell’IA per elaborarlo sia un diritto dell’utente e nemmeno che non sia dovuto alcun compenso all’autore per tale “elaborazione”, che potrebbe non essere ricompresa nella licenza d’uso che si attribuisce all’utente in ragione della pubblicazione la quale, una volta caricata nel sistema di AI, potrebbe anche essere usata – come accade su alcuni sistemi – per l’ulteriore addestramento del sistema con l’effetto di diminuire il pubblico potenziale dell’opera diffusa online, perché il suo contenuto verrebbe a quel punto diffuso dalle “risposte” dell’IA generalista.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x