Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro USA tramite l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) ha inserito Autistici/Inventati (A/I) nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), qualificandolo come Specially Designated Global Terrorist (SDGT). La base giuridica è l’Executive Order 13224, nella versione modificata (section 1/a e 1/b). Il governo degli Stati Uniti sostiene che il collettivo A/I abbia fornito infrastrutture e servizi tecnologici a gruppi che Washington considera terroristici o estremisti violenti.
Questa decisione ha un duplice effetto. Comporta una sanzione primaria (section 1/a) e una secondaria (section 1/b). La sanzione primaria è ‘territoriale’: negli Stati Uniti, gli ‘US persons’ — persone fisiche e imprese statunitensi — non possono effettuare transazioni né mettere denaro, beni o servizi a disposizione di A/I. La sanzione secondaria produce invece effetti extraterritoriali: consente all’OFAC di intervenire nei confronti di imprese straniere che operino al di fuori del territorio degli Stati Uniti con il soggetto notificato SDGT: ad esempio, nel caso di una banca, se effettuano con questo o facilitano una transazione significativa. Quindi, una collaborazione con il soggetto SDGT può privare le imprese straniere dell’accesso al sistema finanziario statunitense, può esporle al sequestro dei beni detenuti negli Stati Uniti e ad altre misure restrittive.
Indice degli argomenti
Le sanzioni secondarie USA e il nodo dell’extraterritorialità
La legittimità delle sanzioni secondarie è molto discussa in dottrina e la questione verte sulla deroga alle norme consuetudinarie sulla giurisdizione, in base alle quali, a seconda delle tesi, questa si può applicare solo a soggetti statunitensi sul territorio statunitense, o può ammettersi comunque quando il collegamento con gli USA sul piano soggettivo od oggettivo sia significativo, come nel caso dell’uso del sistema finanziario statunitense (ad esempio, sono statunitensi sia SWIFT sia le principali carte di credito), o quando sia stata svolta attività negli USA, o vi siano beni dell’impresa sanzionata sottoposti alla giurisdizione statunitense.
Alcuni documenti recenti delle Nazioni Unite contestano tout court la legittimità delle sanzioni secondarie USA, sulla base dei principi di sovranità degli Stati e di non-intervento.
Il Blocking Statute UE come scudo per le imprese europee
La UE ha reagito al sistema delle sanzioni secondarie statunitensi adottando una normativa specifica: il Regolamento (CE) n. 2271/96, conosciuto come ‘Blocking Statute’. Il Regolamento precisa nel preambolo che norme straniere con effetti extraterritoriali violano il diritto internazionale e (art. 5) vieta agli operatori europei di conformarsi alle richieste o ai divieti derivanti dalle norme extraterritoriali, salvo autorizzazione della Commissione. In sostanza, il Regolamento costituisce uno ‘scudo’ per le imprese europee. Questa norma è stata applicata più volte e la Corte di Giustizia UE l’ha confermata nel caso Bank Melli Iran v Telekom Deutschland, C-124/20, 2021, ribadendo il divieto per le imprese UE di conformarsi alle sanzioni USA, a meno di ottenere un’esplicita autorizzazione della Commissione (la quale è stata ritenuta legittima nel dicembre 2025 dal Tribunale dell’UE, nel caso Middle East Bank, Munich Branch v Commission, T-518/23). Del resto, poche settimane fa la Corte di Giustizia UE ha chiarito (sentenza 11 giugno 2026, causa C-81/24, Jenec) che il semplice inserimento nelle liste dell’OFAC non costituisce il presupposto per adottare misure nei confronti di una persona fisica o giuridica (nel caso di specie, negare l’apertura di un conto corrente), ritenendo invece necessaria una valutazione autonoma della banca quanto all’esistenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Autistici/Inventati come infrastruttura digitale indipendente
Nel caso concreto, prima della chiusura il 6 settembre, A/I era una infrastruttura Internet non commerciale, gestita volontariamente, che offriva servizi digitali indipendenti e orientati alla privacy: posta elettronica, siti web, blog, mailing list e newsletter, chat/messaging, anonymous remailer, nym server, cioè servizi finalizzati a comunicazioni con maggiore anonimato, e spazio web e database per i siti ospitati. In sostanza, A/I era un’infrastruttura tecnologica italiana che faceva da intermediario tra gli utenti e Internet.
Il governo statunitense ha qualificato la fornitura di questa infrastruttura digitale come forma di “material support” (supporto tecnologico) ad alcuni gruppi ritenuti terroristici, e in particolare ha ritenuto che abbia fornito “specialized digital architecture, tools, and services” a cellule Antifa.
Il material support secondo l’OFAC
Ora, la nozione di ‘material support’ applicata dall’OFAC è molto ampia, e si basa su un’interpretazione fornita dalla Corte Suprema del 2010 in un caso peraltro che non riguardava una misura sanzionatoria amministrativa ma una norma penale federale e il primo emendamento (Holder v. Humanitarian Law Project).
L’OFAC avrebbe però potuto adottare una misura meno radicale, nel rispetto del principio di proporzionalità. Se l’obiettivo è impedire al gruppo terroristico di avvalersi dell’infrastruttura, OFAC avrebbe potuto identificare e chiedere di disabilitare solo i servizi forniti da A/I specificamente riconducibili ai soggetti designati come terroristi, piuttosto che designare A/I come SDGT e incidere così negativamente sui diritti anche degli altri utenti di A/I che non hanno alcun rapporto con l’attività contestata. Questa misura intermedia è assimilabile sul piano degli effetti alla disciplina europea (direttiva del 2001 sul commercio elettronico) che non considera gli intermediari su internet responsabili del monitoraggio di tutti i contenuti, ma impone loro un obbligo di ‘notice and takedown’, ovvero di intervenire per sospendere i servizi a un soggetto a seguito di una notifica di un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Sicurezza nazionale, imprese tech e limiti dello scudo europeo
La libertà delle imprese negli Stati Uniti è molto ampia, certamente più che nella UE, dove le regole intervengono per prevenire situazioni pregiudizievoli per il mercato. Proprio per questa ragione però, l’intervento delle autorità USA è più raro ma più radicale. Lo è ancor di più quando in gioco non ci sono solo interessi di mercato ma la sicurezza nazionale, che consente alle autorità azioni in deroga incisive e di fatto insindacabili. Restano peraltro gli interrogativi sull’efficacia del Regolamento europeo Blocking Statute nella sua formulazione attuale.














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