regolazione

Le norme su Bitcoin e crittovalute nei diversi Paesi: il quadro

Vediamo le norme e gli orientamenti in Europa, Stati Uniti, Asia. I Governi scelgono approcci più o meno rigidi, mentre in Italia si affronta il fenomeno solo lato contrasto al riciclaggio. La normativa flessibile e adattiva è probabilmente quella più adatta all’innovazione

Pubblicato il 02 Mar 2018

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

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In questi giorni sembrano emergere in maniera più chiara le intenzioni delle varie zone del mondo rispetto al fenomeno delle criptovalute ed alla loro regolamentazione, anche e soprattutto in sede di Initial Coin Offering.

Le norme in Europa su criptovalute

Iniziando la disamina dall’area dell’Europa si sono registrate alcune prese di posizione dalla Banca Centrale, che recentemente ha pubblicato un chiarimento relativamente ai Bitcoin, spiegandone i pericoli per gli investitori, contemporaneamente escludendo che sia suo compito quello di regolare tale materia.

Parallelamente il Governatore della BCE, in una sessione aperta con gli studenti, ha affermato che si guarda con interesse alla tecnologia blockchain, che è alla base del bitcoin, in quanto potrebbe introdurre innovazioni importanti.

Anche il Ministro dell’Economia italiano ha esternato una posizione analoga a quella del Governatore, distinguendo le valute virtuali dalla tecnologia che oggi ne consente l’utilizzo.

La Commissione Europea, dal canto suo, ha istituito l’Osservatorio e Forum sulla Blockchain, con l’obiettivo di monitorare gli sviluppi ed i progetti di utilizzo della blockchain più interessanti sul territorio europeo, mettendo a disposizione dei finanziamenti allo scopo di incoraggiare i governi, le industrie ed i cittadini europei di avvantaggiarsi delle opportunità fornite da tale nuova tecnologia.

I vari paesi del territorio europeo si stanno muovendo in maniera autonoma. In Gibilterra, dopo l’adozione del framework regolamentare sulle DLT entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che sostanzialmente applica ai DLT provider le regole previste per gli intermediari finanziari, è stato annunciato che a breve sarà varata una legge su alle Initial Coin Offering prevedendo una specifica figura, quella dello sponsor, che fungerebbe da garante delle operazioni.

Il 16 febbraio 2018 la FINMA, ossia l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzera ha pubblicato delle linee guida di aggiornamento alla precedente comunicazione di vigilanza del settembre 2017, con cui ha cercato di chiarire le ipotesi in cui i promotori di una Initial Coin Offering sono assoggettati alle regole valide per banche e intermediari, con obbligo di autorizzazione preventiva all’attività e sottoposizione alla vigilanza prudenziale, e quando invece deve ritenersi applicabile la disciplina diretta a contrastare il riciclaggio di denaro.

Interessante osservare che in tale documento l’Autorità svizzera cerca di fornire degli strumenti utili agli operatori al fine di individuare le regole a cui devono soggiacere basandosi sulla diversa funzione economica dei token rilasciati, secondo una tripartizione classificatoria in a) token di pagamento; b) Utility token e c) token di investimento.

Più recentemente anche l’Autorità federale di supervisione finanziaria (Bafin) tedesca ha emanato un comunicato per chiarire gli obblighi a cui devono sottostare i promotori di ICO. L’approccio tedesco è diverso da quello svizzero, e cerca di non fornire classificazioni generali, ma di chiarire quale sia la normativa applicabile nel caso in cui il token possa essere assimilato alla quota di un fondo di investimento, ad un titolo partecipativo sul capitale o in genere quale strumento finanziario, ricordando anche che, a seconda della configurazione, la negoziazione di token potrebbe essere inquadrata in un’attività bancaria, in un’attività di emissione o come servizio finanziario, richiedendo quindi una previa autorizzazione all’esercizio e la sottoposizione alla relativa disciplina.

Ancora più recente la notizia che anche l’Ente francese per la regolamentazione del mercato azionario ha rilasciato una dichiarazione ufficiale con cui afferma la necessità di una autorizzazione preventiva all’’offerta di derivati su criptovalute chiarendo anche che è proibita la promozione di tali offerte attraverso strumenti elettronici (in rispetto alla MIFID II).

Le norme in Asia su crittovalute

In Asia si procede ancora a macchia di leopardo. La Cina e la Corea del Sud stanno assumendo posizioni sempre più restrittive, soprattutto in riferimento alle Initial Coin Offering.

In Giappone, d’altro canto, le criptovalute sono state dichiarate una forma legale di pagamento dal 2017, ed a partire da questo anno alcune società intendono iniziare a pagare in valute virtuali parte dei salari dei dipendenti.

Le norme negli Stati Uniti su crittovalute

Negli Stati Uniti gli organi di controllo della Borsa, sia la SEC federale sia alcune statali, si sono attivate per bloccare alcune attività riconducibili alle criptovalute (in particolare il Texas Securities Board ha emesso un’ordinanza restrittiva nei confronti di BitConnect mentre il texas Department of Banking ha emesso un ordine di cessazione dell’attività nei confronti di AriseBank, una piattaforma bancaria di criptovalute).

Nel corso di un’audizione al Committee on Banking, Housing and Urban Affairs il chairman della Securities and Exchange Commission ha richiamato la necessità di tutelare i cittadini che vogliano investire in criptovalute e dimostrando una visione pragmatica e propensa all’innovazione ha anche chiaramente affermato che il fenomeno delle criptovalute e delle Initial Coin Offering potrebbe essere un valido strumento per le aziende, soprattutto quelle di non grandi dimensioni, per reperire capitali sul mercato, stimolando l’economia e la crescita del Paese e favorendo anche la possibilità per gli investitori di apportare supporto e capitale alle nuove idee.

Ed in Italia?

In Italia le criptovalute trovano per ora la loro regolamentazione unicamente sotto il profilo del contrasto al riciclaggio del denaro.

Il Decreto legislativo n. 231/2007 definisce chi sono i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (definita quale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”) estendendo gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di segnalazione anche a tali soggetti, o meglio limitatamente a quelli che effettuano attività di conversione da valute virtuali in valute a corso forzoso e viceversa.

Con le modifiche apportate alla disciplina dal d.l.vo n. 90/2017 di attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849, è stato modificato altresì il d.l.vo n. 141/2010 che contiene la regolamentazione del registro dei cambiavalute, inserendo nell’art. 17 bis i commi 8 bis ed 8 ter. Sulla base di tali previsioni gli operatori in valuta virtuale devono iscriversi in apposita sezione speciale del registro, secondo le modalità e le tempistiche indicate con apposito decreto del Ministero dell’Economia.

Il Ministero, a sua volta, ha pubblicato uno schema del decreto ministeriale di attuazione, aprendo una consultazione pubblica sulle sue previsioni.

In tale bozza all’art. 2, 2° comma, l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale viene esteso anche agli “operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”.

Tale previsione, in realtà, amplia la platea dei destinatari rispetto a quella originariamente prevista dalle norme sopra richiamate, obbligando anche gli operatori commerciali che accettano pagamenti con criptovalute ad effettuare tale iscrizione.

Orbene, se appare corretto da un punto di vista regolatorio che chi professionalmente si occupa convertire valuta virtuale in valuta corrente (o viceversa) venga a tutti gli effetti considerato un cambiavalute e debba iscriversi nel registro, non si comprende tale obbligo venga esteso a chi professionalmente svolga una diversa attività, appunto commerciale, e si limiti unicamente ad accettare dei pagamenti in queste forme.

La previsione potrebbe avere come effetto quello di ostacolare la diffusione dell’utilizzo di tali strumenti nel nostro Paese, mentre nel resto dell’Europa (e del mondo), come sopra esaminato, gli interventi regolatori hanno ben altre finalità, ossia quelle di regolare il fenomeno della raccolta di capitali di rischio a tutela degli investitori.

Effetto indiretto di una tale regolamentazione, inoltre, potrebbe essere quello di disincentivare le aziende che vogliono sviluppare soluzioni e prodotti su tale tecnologia dall’operare in Italia, preferendo collocarsi in Paesi in cui la legislazione sia più favorevole ed incentivante.

Come già ho avuto modo di sostenere precedentemente su questa rivista di fronte ad una nuova tecnologia lo Stato può assumere una delle seguenti linee di politica legislativa: 1) non regolamentare nulla; 2) regolamentare in maniera ostile e restrittiva; 3) creare un ecosistema che incentivi l’utilizzo, così da poter sfruttare pienamente l’innovazione.

Quest’ultimo, che è un approccio “sandbox” è quello che è stato adottato in UK, a Dubai ed in Svizzera con il risultato che tanti progetti di successo basati su blockchain sono partiti proprio da quei Paesi (ed anche da parte di alcuni Italiani che vi si sono trasferiti).

Il mondo delle criptovalute è un mondo nuovo, che lo Stato non dovrebbe temere ed ostacolare a priori, come anche chiaramente indicato dal chairman della SEC, ma che necessità di una regolamentazione leggera ed adattiva, che tuteli il pubblico ed i consumatori ma consenta ed incentivi allo stesso tempo la creazione di nuove realtà e progetti.

Altrimenti rischiamo come Paese di rimanere indietro in un settore tecnologico che potrebbe essere uno dei più importanti nel futuro.

Massimiliano Nicotra, avvocato

Massimiliano Nicotra, avvocato

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