La sospensione del conto di Autistici/Inventati da parte di Banca Etica non è soltanto una vicenda bancaria. È un caso che mette alla prova il rapporto tra sanzioni statunitensi, diritto italiano e autonomia degli intermediari europei: perché l’inserimento nella lista OFAC può pesare moltissimo sul piano economico, ma non coincide automaticamente con un obbligo di congelamento dei fondi in Italia.
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Il caso A/I tra lista OFAC e diritto italiano
Il punto giuridicamente più interessante della vicenda Autistici/Inventati parte proprio dalle dichiarazioni della stessa Banca Etica. La banca ha pubblicamente affermato che il conto di Autistici/Inventati, aperto nel 2018, aveva sempre avuto un’operatività regolare, senza elementi di attenzione sotto il profilo antiriciclaggio e con una classificazione di rischio medio. Ha inoltre ricondotto espressamente la sospensione dell’operatività all’inserimento dell’associazione nelle liste OFAC e al conseguente rischio di sanzioni secondarie per la banca.
Che cosa comporta la designazione OFAC di Autistici/Inventati
Per comprendere la portata di questa motivazione bisogna capire che cosa comporta una designazione OFAC. L’Office of Foreign Assets Control è l’ufficio del Dipartimento del Tesoro americano che amministra le sanzioni economiche degli Stati Uniti. Il 26 agosto 2026 Autistici/Inventati è stata inserita nella lista SDN, quella degli Specially Designated Nationals and Blocked Persons, nell’ambito delle sanzioni statunitensi contro il terrorismo.
Nella stessa scheda OFAC compare espressamente l’avvertenza relativa al rischio di sanzioni secondarie previsto dalla sezione 1(b) dell’Executive Order 13224. Per un soggetto statunitense la conseguenza della designazione è diretta: i beni e gli interessi patrimoniali del soggetto sanzionato che si trovano negli Stati Uniti o nella disponibilità di soggetti statunitensi devono essere bloccati e le operazioni con quel soggetto sono, salvo autorizzazioni, vietate.
Il problema di Banca Etica è diverso. È una banca italiana, ma opera all’interno di un sistema finanziario internazionale nel quale l’accesso al dollaro, alle banche corrispondenti e ad altri servizi può creare un collegamento con la giurisdizione americana. Inoltre il regime applicato ad A/I espone espressamente anche le istituzioni finanziarie straniere al rischio delle cosiddette sanzioni secondarie. È questo che rende economicamente rilevante per una banca italiana una decisione presa a Washington. Questo è importante perché sposta il problema: non sembra esserci stata un’anomalia del rapporto bancario o una condotta irregolare del cliente che abbia determinato il blocco.
Lista OFAC e obbligo di congelamento in Italia
A questo punto, però, bisogna tenere distinti due concetti. Che la banca possa subire conseguenze negli Stati Uniti se continua a operare con un soggetto designato dall’OFAC non significa automaticamente che l’ordinamento italiano le imponga di congelare il conto. Il rischio economico e regolamentare internazionale può essere molto serio, ma occorre comunque individuare quale sia il titolo giuridico che consente di limitare in Italia la disponibilità del denaro del cliente. Su questo aspetto esiste un’indicazione particolarmente significativa della stessa Unità di informazione finanziaria per l’Italia.
La UIF, istituita presso la Banca d’Italia, spiega che diffonde le liste dei soggetti designati dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e dall’Unione europea per agevolare l’adempimento degli obblighi di congelamento. Subito dopo distingue espressamente queste liste da quelle predisposte da altre autorità, tra le quali cita proprio l’OFAC: queste ultime sono diffuse per supportare eventuali segnalazioni, precisa la UIF, ma “non sussistono obblighi di congelamento dei fondi” in relazione ad esse. La distinzione è decisiva. La presenza nella lista OFAC è quindi un’informazione che una banca può e deve considerare nell’ambito dei propri controlli e della propria valutazione del rischio. Non equivale però, secondo la stessa autorità italiana competente in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, a un ordine di congelamento derivante automaticamente dall’ordinamento italiano. Inoltre, le condizioni generali pubblicate dalla stessa Banca Etica prevedono, in materia di servizi di pagamento, che, quando le condizioni contrattuali sono soddisfatte, la banca non possa rifiutare un ordine di pagamento salvo, tra le altre ipotesi, che la sua esecuzione contrasti con disposizioni normative applicabili.
Il rapporto tra PSD2, contratto bancario e disponibilità delle somme
Questa previsione riflette del resto la disciplina europea sui servizi di pagamento. L’articolo 79 della direttiva PSD2 stabilisce che, quando sono soddisfatte le condizioni previste dal contratto quadro, il prestatore che gestisce il conto non può rifiutare l’esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, salvo che l’esecuzione sia vietata da altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale. Da qui nasce, secondo me, la questione centrale: quale norma italiana o europea imponeva a Banca Etica di impedire ad A/I di disporre delle somme presenti sul conto?
L’art. 1852 c.c. stabilisce infatti, come regola generale, che il correntista possa disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito. Se la sospensione deriva esclusivamente dalla designazione OFAC (così come dichiara Etica), occorre quindi verificare se quella designazione costituisca, nell’ordinamento italiano, un titolo sufficiente per il congelamento delle somme.
Le norme italiane sul congelamento dei fondi
È utile a questo punto guardare a come il diritto italiano disciplina i casi nei quali i fondi possono effettivamente essere resi indisponibili. Il decreto legislativo 109 del 2007, che regola le misure di congelamento per il contrasto al finanziamento del terrorismo, definisce il congelamento dei fondi come il divieto di movimentazione, trasferimento, utilizzo o gestione disposto “in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale”.
Il sistema presuppone dunque una base normativa europea o nazionale che faccia scattare la misura. Esistono poi strumenti diversi nell’ambito della normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo 231 del 2007 impone per esempio agli intermediari di astenersi dall’eseguire o proseguire un rapporto quando sia oggettivamente impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela. In presenza di un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo scatta inoltre la disciplina della segnalazione di operazione sospetta. Anche la sospensione vera e propria delle operazioni è prevista dall’ordinamento, ma attraverso un meccanismo specifico: la UIF può sospendere un’operazione sospetta, d’iniziativa o su richiesta delle autorità indicate dalla legge, per un massimo di cinque giorni lavorativi, in coordinamento con gli organi investigativi. Sono fattispecie diverse dal caso descritto pubblicamente da Banca Etica. Naturalmente l’inserimento di A/I nella lista OFAC potrebbe avere indotto la banca a effettuare una nuova valutazione antiriciclaggio o sul rischio di finanziamento del terrorismo: il fatto che fino a quel momento il conto avesse avuto un profilo regolare non impedisce alla banca di rivalutarlo alla luce di informazioni nuove. Ma, qualora la limitazione dell’operatività dipendesse da uno di questi istituti italiani, sarebbe proprio quella specifica base normativa – e non semplicemente la designazione OFAC – a dover spiegare la sospensione.
La questione può quindi essere posta in termini abbastanza precisi. L’ordinamento riconosce alla banca poteri e obblighi di controllo molto penetranti; riconosce inoltre alle autorità italiane strumenti per sospendere o congelare somme in determinate circostanze. Bisogna capire in quale di queste fattispecie ricada il caso A/I oppure se la banca abbia invece adottato una misura prudenziale per proteggersi dalle conseguenze che potrebbero arrivare dagli Stati Uniti.
C’è poi un elemento ulteriore. La stessa OFAC, con la General License n. 36, ha previsto fino al 25 settembre una finestra per le operazioni necessarie al cosiddetto “wind down” dei rapporti con Autistici/Inventati. La licenza non autorizza indistintamente qualsiasi operazione e va letta nel suo preciso perimetro, ma rende quantomeno discutibile la necessità di un blocco totale e immediato già dal 1° settembre. Se persino l’autorità statunitense ha previsto un periodo transitorio, la banca dovrebbe poter spiegare quale rischio concreto imponesse una misura più drastica e immediata.
General License 36 e periodo transitorio
Su questo punto occorre però precisare bene che cosa dice la licenza. La General License 36 non ripristina la normale operatività di Autistici/Inventati. Autorizza fino alle 00:01, ora della costa orientale degli Stati Uniti, del 25 settembre 2026 le transazioni altrimenti vietate dalla normativa americana che siano normalmente necessarie alla cessazione, al wind down, dei rapporti con A/I.
Precisa inoltre che eventuali pagamenti destinati a una persona bloccata devono essere versati su un blocked account. Il suo significato per la vicenda Banca Etica è quindi più circoscritto, ma non irrilevante. La General License non attribuisce ad A/I un diritto, secondo il diritto italiano, a effettuare qualunque bonifico fino al 25 settembre. Dimostra però che lo stesso sistema americano ha previsto una fase ordinata di uscita dai rapporti esistenti e non ha imposto che ogni relazione con A/I cessasse materialmente nello stesso istante della designazione. È in questo spazio che diventa rilevante capire perché Banca Etica abbia ritenuto necessario bloccare immediatamente l’intera operatività e quali operazioni, eventualmente, avrebbero potuto essere consentite durante il periodo transitorio. Diverso è il tema del recesso. A mio parere Banca Etica può certamente decidere di cessare il rapporto, nei limiti previsti dal contratto e dalla legge. Le condizioni generali della banca prevedono ordinariamente due mesi di preavviso per il recesso esercitato dalla banca, consentendo invece il recesso immediato in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Il recesso, però, è concettualmente diverso dal congelamento delle somme. La banca può decidere di non proseguire il rapporto e procedere alla sua chiusura, ma ciò comporta normalmente la liquidazione del rapporto e la restituzione al cliente delle somme che gli spettano, non la loro indisponibilità sine die. Questa distinzione permette di separare due domande che altrimenti rischiano di confondersi. La prima è se Banca Etica debba essere costretta a mantenere indefinitamente un cliente che considera incompatibile con il proprio rischio operativo o con l’accesso al sistema finanziario internazionale. La seconda è se, fino alla cessazione del rapporto, possa impedire al cliente di utilizzare anche le somme già depositate. La risposta positiva alla prima domanda non determina automaticamente la risposta positiva alla seconda. Ed è proprio qui che la questione delle sanzioni secondarie torna in gioco nel modo corretto. Esse possono fornire alla banca una ragione molto forte per voler interrompere il rapporto: la designazione di A/I riporta infatti esplicitamente il rischio previsto dalla sezione 1(b) dell’Executive Order 13224. Ma questo spiega la scelta economica e prudenziale della banca; resta distinto il problema di individuare lo strumento giuridico utilizzabile in Italia per immobilizzare il saldo durante questa fase. Lo stesso vale, a maggior ragione, per l’instaurazione di un nuovo rapporto. Nel nostro ordinamento non esiste, in via generale, un obbligo per una banca di aprire un conto corrente a chiunque ne faccia richiesta. Una banca potrebbe quindi legittimamente valutare di non aprire in futuro un rapporto con un soggetto inserito nelle liste OFAC, anche considerando il rischio delle sanzioni secondarie, naturalmente nel rispetto delle regole di correttezza e delle discipline specificamente applicabili.
La sentenza Jenec e il valore della lista OFAC nel diritto europeo
È a questo punto, e non prima, che diventa particolarmente interessante una sentenza pronunciata l’11 giugno 2026 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel caso C-81/24, Jenec, una banca slovena aveva rifiutato di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base a un consumatore perché il suo nome figurava nella lista OFAC. Nessuna sanzione era stata invece adottata nei suoi confronti dall’ONU, dall’Unione europea o dalla Slovenia. La Corte ha stabilito che la presenza nella lista statunitense non è, da sola, sufficiente per rifiutare l’apertura del conto richiamandosi alla normativa europea contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La banca può tenerne conto come fattore di rischio, ma deve effettuare una valutazione individualizzata del cliente e stabilire se quel rischio possa essere gestito mediante le misure previste dalla normativa. Il precedente non può essere trasferito meccanicamente al caso Autistici/Inventati. Jenec riguarda un consumatore e, soprattutto, il particolare diritto europeo all’accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base. A/I è invece un’associazione ed era già titolare di un conto. Il valore della sentenza sta altrove: conferma che, nell’ordinamento europeo, lista OFAC e obbligo giuridico europeo non sono la stessa cosa. La designazione americana può modificare la valutazione del rischio della banca, ma non si trasforma automaticamente in una norma europea che imponga una determinata conseguenza bancaria. A questo punto emerge anche la dimensione più generale della vicenda. L’Unione europea riconosce da tempo il problema dell’applicazione extraterritoriale delle sanzioni adottate da Paesi terzi. Il cosiddetto Blocking Statute, il regolamento 2271/96, nasce proprio con l’obiettivo di proteggere gli operatori europei da determinate normative straniere applicate extraterritorialmente. La Commissione europea afferma esplicitamente che l’Unione non riconosce, come principio generale, l’applicazione extraterritoriale delle leggi di Paesi terzi. Ma qui compare un’altra particolarità del caso A/I. Il Blocking Statute non protegge gli operatori europei da qualsiasi sanzione extraterritoriale americana: si applica esclusivamente agli atti indicati nel suo allegato, che oggi comprende determinate misure statunitensi relative a Cuba e all’Iran. L’Executive Order 13224 su cui si fonda la designazione di Autistici/Inventati non è tra queste. È qui che la vicenda assume una dimensione che va oltre la controversia tra A/I e Banca Etica. Una banca europea può trovarsi nella situazione paradossale di non avere davanti a sé un obbligo italiano o europeo di congelamento, ma di subire comunque una fortissima pressione a comportarsi come se quell’obbligo esistesse, perché il mancato allineamento alla sanzione americana può mettere a rischio rapporti e infrastrutture finanziarie indispensabili alla sua attività. Si possono così separare con maggiore precisione i tre livelli del problema. Sul primo, il congelamento imposto dall’ordinamento italiano, la UIF chiarisce che la mera presenza nelle liste OFAC non fa sorgere un obbligo di congelamento. Sul secondo, quello del rapporto contrattuale, la banca dispone di strumenti per valutare il rischio e, ricorrendone le condizioni, per interrompere il rapporto. Sul terzo, quello internazionale, rimane il potere degli Stati Uniti di rendere estremamente costoso per un intermediario straniero continuare a servire un soggetto designato. Ed è proprio lo scarto tra questi tre livelli a rendere il caso interessante anche sotto il profilo della sovranità europea. Il problema non è soltanto stabilire se Banca Etica abbia agito correttamente nel singolo caso. È capire fino a che punto una decisione amministrativa di un Paese terzo possa produrre, attraverso la dipendenza dell’Europa dalle infrastrutture finanziarie internazionali, effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una misura restrittiva europea senza che l’Unione europea abbia adottato quella misura.














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