minori online

Baby influencer tra business e sfruttamento: servono norme e controlli



Indirizzo copiato

Il fenomeno dei baby influencer solleva diverse problematiche legali. Le normative italiane sono inadeguate, mentre in Francia sono stati introdotti limiti specifici per tutelare i minori coinvolti in attività digitali

Pubblicato il 29 ago 2025

Matteo Di Francesco

avvocato esperto di diritto del lavoro



baby influencer sharenting

Baby influencer, sharenting, prestazione del consenso, età minima per l’accesso ai servizi digitali, diritto all’oblio del minore, destinazione dei proventi, assenza di regole giuslavoristiche: questi sono solo alcuni dei temi complessi su cui in Italia le regole sono pochissime e datate.

A ciò si aggiungano le cronache e sentenze degli ultimi anni che, in situazioni che riguardano la pubblicazione di immagini di figli da parte di un genitore senza il consenso dell’altro, hanno ulteriormente complicato il quadro di riferimento delle regole.

Il modello francese come esempio di regolamentazione del fenomeno baby influencer

Basta recarsi oltralpe per capire che il problema da tempo è stato oggetto di dibattiti che hanno determinato la necessità di regole più chiare.

I baby influencer – i bambini che collaborano con aziende e altri soggetti commerciali nella realizzazione di campagne e contenuti per la rete – dal 2020 in Francia sono destinatari di limiti per quanto riguarda gli orari di lavoro e la via scelta è stata quella di compararne le attività a quelle di bambini attori e modelli (Rota, A., Vitaletti, M., La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?, in “Labour & Law Issues”, 9(2), 2023, C.35-C.57).

È previsto che le aziende che vogliano coinvolgere minori di sedici anni nelle proprie campagne di influencer marketing siano obbligate a chiedere esplicita autorizzazione alle autorità locali.

Ai genitori è fatto obbligo di versare i guadagni ottenuti tramite le attività online dei propri figli su conti a loro intestati che possono rimanere congelati fino al compimento del sedicesimo anno di età.

Infine, se, una volta cresciuto, l’ex baby influencer vuole affrancarsi dalle attività svolte da piccolo in rete, può in prima persona chiedere il diritto all’oblio, cioè, ottenere la cancellazione delle proprie tracce digitali, anche per via dell’obbligo alle piattaforme di rimuovere in poco tempo i contenuti oggetto della richiesta.

I rischi della sovraesposizione del minore sui social

I baby influencer sono bambini che si espongono sui social media, soprattutto per promuovere prodotti o servizi. Questa attività può comportare diversi rischi per il loro benessere fisico, psicologico e sociale, tra cui, in estrema sintesi:

  • la pedopornografia: le foto pubblicate sui social media, infatti, possono essere liberamente riprodotte su altri siti internet per finalità pedopornografiche;
  • la violazione della riservatezza e della privacy da parte dei social media, che possono raccogliere e trattare i dati personali dei bambini senza il loro consenso o quello dei genitori, esponendoli a possibili abusi o furto di identità;
  • il pregiudizio per l’identità e la reputazione dei bambini, che possono subire pressioni, critiche, bullismo o molestie da parte degli utenti dei social media, o avere difficoltà a gestire la propria immagine e la propria autostima;
  • lo sfruttamento economico da parte dei genitori o delle aziende, che possono approfittare della popolarità dei bambini per ottenere guadagni, senza rispettare i loro diritti e le loro esigenze;
  • disturbi nello sviluppo della personalità, avendo i bambini difficoltà nel distinguere il proprio “io” reale da quello digitale, spesso sviluppando comportamenti compulsivi a causa dell’eccessiva dipendenza dall’endorsement espresso con “like” o commenti (Cfr. Following Social Media Influencers in Early Adolescence: Fear of Missing Out, Social Well-Being and Supportive Communication with Parents – Desirée Schmuck, in “Journal of Computer-Mediated Communication”, vol. 26, Issue 5, September 2021, pp. 245-264, https://doi.org/10.1093/jcmc/zmab008).

In tal senso, fondamentale è la consapevolezza individuale e collettiva dei comportamenti che, attivamente o passivamente, possono generare i sopra citati rischi. Un aspetto che ha visto nascere per la prima volta in Italia – nell’ambito del Progetto SAFELY – Social media Awareness For Education and Legal Youth, ideato presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia (PI il Prof. Thomas Casadei) – una vera e propria “Mappa dei Comportamenti Dannosi” che si propone come ricognizione di quelle pratiche online che possono avere risvolti di carattere anche penalistico.

La Mappa, composta da più di sessanta voci e reperibile all’indirizzo www.safely.unimore.it/mappa-alfabetica-dei-comportamenti-dannosi, descrive per ciascuna la fattispecie, proponendo al contempo esempi pratici utili per meglio identificare situazioni in cui questi comportamenti potrebbero essere presenti.

Sharenting e baby influencer: quando i genitori condividono troppo

Con il termine “sharenting” si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie).

Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). Se la gioia di un momento da condividere, pubblicando l’immagine dei propri figli, è un’emozione comprensibile, allo stesso tempo è necessario tenere a mente i rischi che si celano nell’eccessiva sovraesposizione online. Tali rischi, infatti, sono presenti anche in assenza di uno sfruttamento commerciale dell’immagine del minore (cfr. Cataldo, I., Lieu, A. A., Carollo, A., Bornstein, M. H., Gabrieli, G., Lee, A., & Esposito, G., From the cradle to the web: The growth of “sharenting”. A scientometric perspective, in “Human Behavior and Emerging Technologies”, 2022, pp. 1-12).

Lo sharenting è, infatti, da tempo un fenomeno all’attenzione del Garante privacy, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità.

La diffusione non condivisa di immagini rischia, inoltre, di creare nuovi contenziosi in ambito familiare, come testimoniato dal numero crescente di cause di risarcimenti che vedono protagonisti i figli i quali, una volta diventati maggiorenni, hanno fatto causa alla madre ed al padre per le numerose immagini postate senza il loro consenso.

Sul punto si può richiamare la decisione della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 27381/2013) che ben chiarisce che la preventiva divulgazione del dato da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale non sia sufficiente a costituire la base giuridica della liceità del trattamento sia perché il minore potrebbe avere un diverso interesse sia perché il consenso potrebbe non essere sempre aggiornato.

Le novità della proposta di legge italiana per regolamentare l’attività dei baby influencer

Il 12 marzo 2024, è stata, invero, presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge (“PDL”) n. 1771[1], su iniziativa della deputata Sportiello del Movimento Cinque Stelle.

La PDL, composta da cinque articoli, ha lo scopo di intervenire sulla vecchia Legge n. 977/1967 (sul lavoro minorile), prevedendo all’art. 1 come l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro all’impiego dei minori degli anni quindici “in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale” sia temporalmente limitata ad un periodo non superiore a sei mesi e rinnovabile, con un controllo continuo, rispetto alla possibile instaurazione di situazioni lesive della persona del minorenne.

La novella maggiore si rinviene nel nuovo art. 4-bis, in ambito di impiego di minori sulle piattaforme digitali di condivisioni di contenuti multimediali, estendendo l’applicazione della succitata Legge n. 977/1967, altresì, a tale nuovo contesto lavorativo, con la previsione di un regolare contratto di lavoro, laddove si superi un determinato arco temporale o reddito determinato proprio dallo svolgimento di tale attività di sfruttamento commerciale del minore.

Inoltre, nel caso di superamento di una certa soglia dei redditi prodotti, direttamente ed indirettamente, dall’impiego del minore, questi devono essere versati su un conto corrente gestito, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, da un curatore speciale nominato dal tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, con possibilità di lasciare una quota nella disponibilità del minore ultra sedicenne ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale per essere impiegata e rendicontata, sempre nell’interesse primario del minore.

Infine, la PDL intende aumentare le tutele di riservatezza circa la diffusione dell’immagine dei minori, con una previsione di esercizio del diritto all’oblio per chi abbia compiuto quattordici anni, e con un preciso onere di garanzia in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, il quale dovrà esprimere il proprio consenso alla pubblicazione della propria immagine, congiuntamente a quello dei genitori, di cui sarà necessario tenere conto in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

La PDL, dal contenuto certamente auspicabile, risulta ancora sotto esame e bisognerà, pertanto, attendere per comprendere gli ulteriori sviluppi legislativi.

Valutazioni finali

A parere di chi scrive, non è possibile rimanere impassibili rispetto ai fenomeni in questione, che riguardano bambini e ragazzini, il cui corretto sviluppo psicofisico risulta minacciato, molto spesso, da genitori senza scrupoli, pronti a tutto, pur di ottenere notorietà, fama e denaro facile, altresì, sfruttando l’immagine dei propri figli.

In questo senso, etichettare i video che sono soliti circolare su Instagram ed altri social network come semplici momenti ludici risulta essere un tentativo grossolano di occultamento di vere e proprie attività economiche, in grado di sostenere, nei casi più “fortunati”, anche intere famiglie.

Come sempre, laddove l’esempio virtuoso non possa provenire dal cittadino, è il diritto a doversi attivare, prendendo le mosse dai vari disegni e progetti di legge già presentati in passato, al fine di regolamentare tali situazioni ed impedire l’instaurarsi di situazioni di vero e proprio sfruttamento commerciale ai danni di soggetti minorenni.

Deve però ricordarsi che il diritto non sarà mai in grado di regolare tali fenomeni, se non sarà accompagnato da un capillare sistema di controlli, finalizzati ad una verifica costante, ad esempio, rispetto al possesso dei requisiti necessari (in primis, l’età necessaria) per l’apertura di un qualsivoglia account social, nonché da un ruolo più attivo delle piattaforme, chiamate a dotarsi di codici specifici di autoregolamentazione e condotta[2].

È, altresì, palese come, trattandosi di un vero e proprio business, sarà doveroso un intervento legislativo che possa estendere la normativa in materia di lavoro minorile anche all’ambito delle piattaforme digitali, con una novella che possa, altresì, essere al passo con un mondo assai cambiato e in sempre più rapida mutazione.

Note


[1] Proposta di legge n. 1771/2024, presentata il 12 marzo 2024, Sportiello, “Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell’immagine e di contenuti multimediali di minori” – http://dati.camera.it/ocd/attocamera.rdf/ac19_1771

[2] Cfr. Riunione finale del Tavolo tecnico del ministero della Giustizia sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, reperibile all’indirizzo https://www.gnewsonline.it/relazione-finale-del-tavolo-per-la-tutela-dei-minori-online.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati