I recenti fatti di cronaca riportano il ricovero ospedaliero di un giovane a Torino, in preda agli effetti collaterali da dipendenza digitale, giunto al pronto soccorso in piena crisi di astinenza dall’uso del cellullare.
Indice degli argomenti
Dipendenza da cellulare e minori: il problema affrontato dalle norme
Non si tratta di un caso isolato, ma di una vera e propria emergenza che si sta diffondendo su scala planetaria come preoccupante problema globale in grado di incidere sullo stato di salute degli adolescenti, esposti alle insidie dell’ambiente virtuale, al punto da determinare già da tempo una concreta reazione sul piano giuridico in un duplice binario (processuale di tipo contenzioso e regolatorio di livello legislativo).
Stati Uniti, norme per proteggere i minori da dipendenza cellulare e digitale
Mentre, infatti, la città di New York ha promosso una causa legale contro i gestori delle piattaforme sociali per aver presumibilmente cagionato asseriti danni al benessere psico-fisico dei minori, in Australia è entrato ufficialmente in vigore il cd. “Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024”, che prescrive l’età minima di 16 anni per l’utilizzo dei social media.
In realtà, ben oltre la novità legislativa australiana, molti altri Paesi stanno valutando interventi sempre più incisivi per assicurare la protezione digitale dei minori.
Nel contesto ordinamentale statunitense, ad esempio, è stata presentata la proposta normativa “Kids Online Safety Act” (S. 1409), nota come “legge sulla sicurezza dei bambini online”. La Sez. 2 del testo positivizza l’inquadramento qualificatorio delle definizioni che concorrono a delimitare la portata attuativa della disciplina introdotta. Al riguardo, l’ambito soggettivo di applicazione include nella nozione di “bambino” gli individui di età inferiore a 13 anni, che si registrano su piattaforme digitali o che sono destinatari di campagne pubblicitarie virtuali mirate.
Più precisamente, risultano soggette alle prescrizioni legislative stabilite dal “Kids Online Safety Act” tutte le piattaforme attive online (salvo talune limitate eccezioni tassativamente tipizzate), videogiochi, applicazioni di messaggistica e servizi di streaming video connessi a Internet utilizzabili da minori; mentre per pubblicità individuale rivolta a soggetti minorenni si intende qualsivoglia contenuto promozionale volto a commercializzare un prodotto o un servizio, basato su dati personali di minori o sulla relativa profilazione dei medesimi.
La citata normativa prende, inoltre, in considerazione, come fattispecie patologica, il cd. “uso compulsivo” consistente in “qualsiasi risposta stimolata da fattori esterni che induce un individuo ad adottare comportamenti ripetitivi ragionevolmente suscettibili di causare disagio psicologico, perdita di controllo, ansia o depressione”. La successiva Sez. 3 pone a carico delle piattaforme l’obbligo di adottare “misure ragionevoli nella progettazione e nel funzionamento di qualsiasi prodotto, servizio o funzionalità che la piattaforma sa essere utilizzato dai minori per prevenire e mitigare” i potenziali danni configurabili, tra l’altro, come disturbi di salute mentale: “ansia, depressione, disturbi alimentari, disturbi da uso di sostanze e comportamenti suicidi, dipendenza, violenza fisica, bullismo online e molestie nei confronti dei minori, sfruttamento e abuso sessuale”.
Inoltre, per assicurare la tutela dei minori, le piattaforme telematiche hanno l’obbligo di predisporre “misure di sicurezza facilmente accessibili e facili da usare” al fine, ad esempio, di “impedire ad altri utenti, registrati o meno, di visualizzare i dati personali del minore raccolti o condivisi […], nonché “limitare le funzionalità che aumentano, sostengono o estendono l’uso della piattaforma […] come la riproduzione automatica di contenuti multimediali, ricompense per il tempo trascorso sulla piattaforma, notifiche e altre funzionalità che comportano un uso compulsivo della piattaforma”. Per le medesime finalità protettive, il legislatore impone di prevedere come impostazione di garanzia predefinita, qualora gli utenti iscritti ad una piattaforma siano minori, “l’opzione disponibile […] che fornisce il livello di controllo più protettivo offerto dalla piattaforma sulla privacy e la sicurezza di tale utente”, nonché l’utilizzo di efficaci strumenti parentali, al fine di consentire ai genitori di visualizzare, modificare e controllare le impostazioni sulla privacy dell’account.
Merita di essere segnalato anche il cd. “Kids Off Social Media Act” (S.4213), recante norme volte a vietare agli utenti di età inferiore ai 13 anni di accedere alle piattaforme dei social media, nonché di utilizzare sistemi di raccomandazione personalizzate su individui di età inferiore ai 17 anni, limitando, altresì, l’uso dei social media nelle scuole. In primo luogo, il menzionato testo definisce un “sistema di raccomandazione personalizzato” alla stregua di un “sistema completamente o parzialmente automatizzato utilizzato per suggerire, promuovere o classificare contenuti, inclusi altri utenti o post, in base ai dati personali degli utenti”, mentre la nozione di “piattaforma di social media” indica, in generale, “un sito web pubblico, un servizio online, un’applicazione online o un’applicazione mobile che è rivolto ai consumatori, raccoglie dati personali, ricava principalmente entrate dalla pubblicità o dalla vendita di dati personali e come sua funzione primaria fornisce un forum comunitario per contenuti generati dagli utenti, inclusi messaggi, video e file audio tra utenti, laddove tali contenuti sono principalmente destinati alla visualizzazione, alla ricondivisione o all’approvazione o commento sociale distribuito abilitato dalla piattaforma”.
Il legislatore stabilisce, come preclusione assoluta, il divieto di iscrizione ai social media per gli individui di età inferiore ai 13 anni, imponendo alle piattaforme telematiche la chiusura di un account o un profilo se sa che l’utente è un bambino, con contestuale cancellazione immediata dei relativi dati personali raccolti. Inoltre, è sancito il divieto di utilizzare sistemi di raccomandazione personalizzate su bambini o adolescenti per consentire di visualizzare contenuti specifici, al fine di “impedire di fornire risultati di ricerca a un bambino o a un adolescente che cerca deliberatamente o autonomamente”.
Nello Stato della California particolarmente rilevante è la disciplina prevista dal cd. “Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act”, che mira a salvaguardare la salute dei giovani contro i rischi di dipendenza dai social media. A tal fine, la legge pone a carico di qualunque “azienda che fornisce un servizio, un prodotto o una funzionalità online a cui è probabile che i minori accedano” una serie di specifiche prescrizioni. Viene richiesto, tra l’altro, l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, vietando l’utilizzo di applicazioni in grado di creare dipendenza, mediante l’utilizzo di feed “avvincenti” che forniscono “contenuti multimediali generati o condivisi dagli utenti […] consigliati o selezionati per la visualizzazione da parte di un utente in base alle informazioni fornite”, senza aver preliminarmente ottenuto il consenso verificabile dei genitori. Inoltre, il legislatore vieta la possibilità di inviare notifiche per la fruizione di servizi e prodotti online suscettibili di creare dipendenza, in generale, tra le ore 00:00 e le 6:00 (facendo riferimento al fuso orario locale dell’utente) e, come ulteriore specifico vincolo, tra le ore 8:00 e le 15:00, dal lunedì al venerdì durante il periodo compreso tra settembre a maggio (sempre tenuto conto del fuso orario locale dell’utente). Viene prevista l’ulteriore possibilità di attivare, come impostazione predefinita, l’opzione di consentire l’accesso del bambino soltanto per un’ora al giorno di connessione da trascorrere online, salva modifica da parte del genitore, limitando, altresì, la visualizzazione del numero di “mi piace” o di altre forme di feedback sui contenuti multimediali che creano dipendenza.
Nello Stato di New York è stato proposto il disegno di legge “S7694A” – cd. “Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) For Kids Act” -, che proibisce la fornitura di feed personalizzati in grado di creare dipendenza ai minori tramite piattaforme di social media, con l’intento di proteggere la salute mentale dei bambini. In particolare, la proposta normativa impone alle piattaforme di social media l’obbligo di ottenere il preventivo consenso dei genitori prima di consentire l’invio di notifiche ai bambini durante determinate fasce orarie (dalle 00.00 alle 6:00), con l’ulteriore più stringente possibilità di attivare un’opzione per consentire di rinunciare di accedere alla piattaforma da parte di minorenni (tra le 00:00 alle 6:00), fissando, altresì, un limite massimo di ore di connessione online.
Un’app europea per la verifica dell’età online a tutela dei minori. Italia in testa
La Commissione Europea ha annunciato il lancio, previsto per luglio 2025, di una nuova applicazione dedicata alla verifica dell’età online. Questa app rappresenta una delle iniziative più recenti e concrete per rafforzare la tutela dei minori sui social network e sulle piattaforme che ospitano contenuti riservati agli adulti. L’app anticipa l’IT Wallet, il Portafoglio di Identità Digitale europeo, la cui introduzione definitiva è prevista per la fine del 2026.
Caratteristiche principali dell’app:
- Permetterà di verificare se un utente ha più di 18 anni senza rivelare ulteriori informazioni sulla sua identità, garantendo così il rispetto della privacy.
- Sarà open source e potrà essere adottata da tutti i Paesi UE e dalle piattaforme digitali.
- La verifica dell’età avverrà tramite un’attestazione digitale fornita da soggetti terzi certificati, senza che questi sappiano per quale sito viene richiesta la prova e senza che il sito riceva dati personali dell’utente.
- L’applicazione sarà una soluzione provvisoria in attesa dell’integrazione con il Portafoglio di Identità Digitale UE.
Sperimentazione e armonizzazione europea:
- AGCOM è stata scelta dalla Commissione Europea, insieme ad altre autorità nazionali, per partecipare alla fase di test e sperimentazione dell’app, con l’obiettivo di sviluppare una soluzione armonizzata a livello europeo entro l’estate 2025.
- L’obiettivo è fornire una risposta coordinata e uniforme in tutta l’UE, evitando frammentazioni e rafforzando la protezione dei minori online.
Contesto normativo e pressioni politiche:
- L’iniziativa si inserisce nel quadro del Digital Services Act (DSA), che impone alle piattaforme online l’obbligo di garantire elevati standard di privacy e sicurezza per i minori (articolo 28 del DSA).
- Alcuni Paesi, come Spagna, Francia e Grecia, stanno spingendo per fissare un’età minima comune a livello UE per l’accesso ai social media, a ulteriore tutela dei minori
Regno Unito
Nel Regno Unito si segnala l’iniziativa “Age appropriate design” recante l’adozione di un codice di condotta, conforme alle statuizioni stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC), al fine di elaborare standard operativi nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in grado di garantire la tutela dei minori che utilizzano i servizi digitali. Più nello specifico, il codice consta di un insieme di 15 standard flessibili “che forniscono una protezione integrata per consentire ai bambini di esplorare, imparare e giocare online, garantendo che l’interesse superiore del bambino sia la considerazione primaria durante la progettazione e lo sviluppo di servizi online”. In particolare, tra le raccomandazioni formulate, viene, ad esempio, stabilito di utilizzare, come impostazione predefinita, l’opzione di utilizzo basata sul livello massimo di “privacy elevata” quando gli utenti sono bambini, vietando, altresì, di attivare i servizi di geolocalizzazione.
Sempre nel Regno Unito ha suscitato notevole interesse il progetto Smartphone Free Childhood, lanciato nel febbraio 2024 a partire dalla creazione di un gruppo WhatsApp per poi arrivare rapidamente alla nascita di una community di oltre 200.000 membri impegnati a tutelare “l’infanzia dagli algoritmi e dai dispositivi che creano dipendenza delle Big Tech”, anche mediante la presentazione di un disegno di legge (cd. “Safer Phones Bill”).
Unione europea, le norme anti dipendenza da cellulare
Estendendo la presente indagine di approfondimento all’Unione europea, nell’ambito del quadro normativo attualmente vigente, rilevano in primo luogo le misure di protezione riferibili, in via di applicazione estensiva generale, anche alla categoria vulnerabile dei minori, sulla scorta di quanto stabilito dalle legislazioni settoriali (a mero titolo di esempio, si vedano le seguenti discipline di riferimento: Digital services act Dsa, direttiva AVMS, Unfair Commercial Practices Directive, GDPR, ecc.), da cui discende, tra l’altro, la positivizzazione degli obblighi di tutela dei minori da contenuti dannosi che potrebbero compromettere il loro sviluppo fisico, mentale e morale e da contenuti illegali, nonché la previsione di un regime rafforzato di protezione in quanto consumatori vulnerabili, con l’ulteriore prescrizione del consenso genitoriale necessario fino ad una certa età per la fruizione dei relativi servizi digitali.
Emblematica in materia è senza dubbio la strategia Better Internet for Kids (BIK+), pubblicata dalla Commissione europea nel 2022, aggiornando la precedente versione del 2012.
In particolare, il citato documento sancisce il rispetto dei diritti dei bambini come principio generale da garantire “allo stesso modo online e offline”, tenuto conto di quanto stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dei minori e dalla raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l’infanzia.
Alla luce dei cambiamenti tecnologici che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, si registra, da un lato, un incremento esponenziale del tempo che i bambini trascorrono online, e dall’altro lato, un contestuale abbassamento dell’età a partire dalla quale si cominciano a utilizzare i moderni dispostivi digitali, con preoccupanti implicazioni per la salute dei giovani a causa di disturbi comportamentali provocati dalla dipendenza virtuale.
Sebbene la disciplina introdotta dal Digital Service Act abbia significativamente implementato la sicurezza telematica generale, anche a tutela dei bambini quando navigano online (ponendo a carico delle piattaforme di grandi dimensioni l’obbligo di adottare specifiche misure di protezione dei minori), la strategia BIK+ evidenzia, come attuale criticità del quadro normativo vigente, la tendenziale inefficacia dei meccanismi di verifica dell’età e degli strumenti di consenso dei genitori, poiché gli utenti riescono facilmente a eludere qualsivoglia formale controllo preventivo, semplicemente inserendo una qualsiasi data di nascita – anche fittizia – al momento della registrazione nelle piattaforme in cui intendono iscriversi.
Per tali ragioni, La Commissione si impegna a promuovere l’elaborazione di un codice di condotta UE completo sulla progettazione adeguata all’età, basato sulle nuove norme del DSA, in combinato disposto con la Direttiva sui dispositivi di media audiovisivi (AVMSD) e con il GDPR.
Rispetto alla prospettata cornica regolatoria, alla luce delle lacune evidenziate, comincia, dunque, a intensificarsi il dibattito sulle implicazioni dell’iperconnessione digitale dei giovani, con l’intento di stimolare un percorso di riforma al fine di realizzare azioni concrete e più incisive a salvaguardia dei minori, come si evince, ad esempio, da una formale interrogazione parlamentare presentata per sollecitare le istituzioni euro-unitarie a introdurre una disciplina organica in materia, anche mediante l’adozione di apposite linee guida, a fronte di un’eccessiva frammentazione normativa riscontrabile nei singoli Stati membri, prendendo atto dell’impatto negativo che l’uso eccessivo degli smartphone può provocare sulla salute mentale dei bambini e sul relativo sviluppo cognitivo di abilità in termini di crescita e apprendimento.
L’Italia
Per le medesime finalità di tutela rafforzata, il Ministro italiano dell’Istruzione e del Merito ha reso noto di aver proposto, in occasione della riunione del Consiglio dell’Unione europea, la formulazione di una raccomandazione volta a disincentivare l’uso di cellullari dispositivi mobili durante le attività didattiche in classe all’interno di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Nella prassi, infatti, la salute mentale dei giovani sembra sempre più compromessa da nocive forme di dipendenza digitale che, mediante sofisticati algoritmi, incentivano un uso prolungato e compulsivo di prodotti, servizi e applicazioni, in uno stato permanente di ansia da reazione immediata, associata alla visualizzazione di “like” e commenti, stimolata dal costante rilascio di dopamina: emerge, così, una peculiare sindrome patologica (cd. “Fear of Missing Out” – FOMO) nell’ambito dei disturbi comportamentali e cognitivi provocati dall’uso eccessivo di Internet (cd. “Internet Addiction Disorder”) declinabile anche come “Smartphone Addiction”.
Dipendenza al cellulare e al digitale: che dice la letteratura clinica
In letteratura clinica si continua a discutere su tali implicazioni alla ricerca di stabili validazioni scientifiche che potrebbero emergere con un ragionevole grado di verificabile relazione causale nei prossimi anni sulla base di una costante osservazione dedicata alla valutazione delle correlazioni rilevate, al fine di consolidare le attuali evidenze empiriche sui paventati deficit comportamentali arrecati alla salute mentale e al benessere dei giovani (ansia, preoccupazione, nervosismo, disagio, depressione, solitudine, disturbi del sonno, crisi di identità, perdita di autostima, alterazione delle relazioni nel mondo reale, ecc.).
Tuttavia, è comunque oggi innegabile l’emergere di una criticità che desta preoccupazione su vasta scala come rilevante problematica da affrontare con prioritaria urgenza, in quanto meritevole di immediata attenzione: a riprova di una percezione generalizzata e diffusa nella collettività, secondo il recente studio “Supporting a Safe and Secure Digital World for Adolescents” realizzato dal British Standards Institution, ad esempio, quasi la metà dei giovani britannici tra i 16 e i 21 anni (47%) afferma di preferire un mondo senza Internet, mentre il 68% si sente peggio dopo aver utilizzato i social media. Il 50% degli intervistati sarebbe favorevole a un “coprifuoco digitale” dopo le 22:00. La ricerca evidenzia, inoltre, che il 42% dei giovani ammette di mentire ai genitori sulle proprie attività online; il 27% afferma di aver finto di essere una persona diversa online e il 40% ammette di aver creato un account falso o fittizio. Il 79% ritiene che le aziende tecnologiche dovrebbero essere obbligate per legge a integrare solide misure di protezione della privacy nelle tecnologie e nelle piattaforme utilizzate da bambini e adolescenti, come la verifica dell’età o i controlli dell’identità e il 27% vorrebbe che i telefoni venissero vietati nelle scuole.
I dati riportati fanno emergere una condizione di disagio e malessere riguardante le giovani generazioni che, in piena consapevolezza, occorre prendere in considerazione.
Pur in attesa di una stabile convergenza deduttiva che si raggiungerà nella letteratura scientifica in ordine alle paventate ripercussioni sulla salute dei minori provocate dalle varie forme di dipendenza digitale, si materializza, allo stato attuale, un’ ampia e variegata casistica empirica, che richiede l’elaborazione di soluzioni regolatorie adeguate per garantire la protezione di interessi prioritari meritevoli di tutela rafforzata, come quelli che riguardano, appunto, la vita dei bambini e degli adolescenti.
Al netto di eventuali ulteriori riscontri raccolti nel corso del tempo, è indispensabile realizzare interventi normativi concreti nell’immediatezza anche con finalità di prevenzione per la salvaguardia dei giovani, tenendo conto delle significative evidenze che emergono nel contesto empirico attuale.
Le opinioni espresse nel presente articolo hanno carattere personale e non sono, direttamente o indirettamente collegate, in alcun modo, alle attività e funzioni lavorative svolte dall’Autore, senza, quindi, impegnare, in alcun modo, l’Amministrazione di appartenenza del medesimo.