La libertà di informare non è mai un principio isolato. Nel giornalismo investigativo, soprattutto quando l’inchiesta assume forma audiovisiva o si muove sulle piattaforme digitali, il diritto di cronaca deve misurarsi con reputazione, privacy, tutela delle fonti e responsabilità per diffamazione.
Un equilibrio fragile, che la giurisprudenza italiana, europea e statunitense interpreta secondo criteri diversi.
Indice degli argomenti
Libertà di pensiero e piattaforme digitali
La sempre maggiore convergenza ed integrazione fra i mezzi di comunicazione di massa, oltre a proporre al pubblico un’offerta variegata e multiforme di prodotti e servizi digitali, ci pone di fronte a equilibri sempre più instabili fra i principi che presidiano da secoli i valori delle civiltà evolute.
In un contesto in cui sono presenti contemporaneamente contenuti scritti, thread che li collegano e li interpretano, affiancati dalla riproduzione di immagini e voci che rappresentano idee, pensieri, sentimenti – oltre che comportamenti ed azioni – dell’essere umano, la complessità del giudizio circa i limiti in cui ciò si può legittimamente esplicare, dimostra ogni giorno quanto sfocati e frastagliati siano i suoi contorni.
Libertà di pensiero e informazione digitale
La libertà di pensiero, voluta dalle Carte costituzionali dei paesi che pongono tale inviolabile principio alla base dei loro ordinamenti statuali, nella sua essenza di elemento cardine del confronto sociale in un mondo globalizzato, in questa epoca si deve costantemente confrontare con culture e realtà spesso distanti fra loro per origini, religioni, valori, welfare.
Tali differenze, che sono il portato di secoli di storia di ciascun popolo, tendono a svanire una volta che vengono sottoposte alla pressione della tecnologia, la quale mira ad appiattirle nell’intento di assimilarle l’una alle altre e poi di trasformarle allo scopo di dare omogeneità ai modelli di vita e alle scelte che il sistema della comunicazione, soprattutto commerciale, offre agli utenti dei servizi on-line.
In un mondo reale che si presenta, almeno apparentemente, unitario nell’ambito delle piattaforme digitali, in cui gli individui si confrontano su base quotidiana, sfumano sempre più di frequente le distinzioni fra giornalismo e informazione privata proveniente da post e commenti che promanano da fonti non sempre attendibili e molto spesso non indipendenti nell’accezione ampia del termine.
Se, quindi, da un lato si sta creando una “informazione parallela” a quella delle testate giornalistiche accreditate e munite dei requisiti fattuali, oltre che di quelli imposti dalla legge, per portare correttamente le notizie a un pubblico alla ricerca costante di “breaking news” e di “scoop”, dall’altro si percepisce la necessità che a portare la “verità” dell’”informazione” debbano essere soggetti qualificati e credibili.
Giornalismo investigativo e diritto di cronaca
Nel mondo odierno, la ricerca di approfondimenti e di tematiche di interesse sociale vanno acquisendo crescente importanza, tanto che il giornalismo è divenuto da strumento di divulgazione di dati e di fatti, anche acquisizione, diretta e autonoma, di notizie, senza la mediazione di fonti esterne passive.
Questo progressivo mutare degli strumenti di informazione, attraverso la raccolta, l’organizzazione e il collegamento di notizie che richiedono un ulteriore sforzo acquisitivo da parte del giornalista, è stato percepito e ha ricevuto attenzione anche dalla magistratura italiana, tanto da condurre, con l’ordinanza n. 30522 del 3 novembre 2023 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione, al riconoscimento della sua valenza giuridica e alla definizione dei suoi contorni e delle condizioni necessarie per scriminare l’autore dell’inchiesta che dà vita al giornalismo investigativo.
Nel porre la distinzione fra giornalismo “puro” e giornalismo d’“inchiesta” nell’alveo dell’art. 21 della Costituzione italiana, gli Ermellini si sono espressi favorevolmente alla sussistenza di una species del diritto di cronaca, contraddistinta da una valutazione complessiva da parte dell’autore di circostanze note con altre derivate dall’attività di ricerca svolta tramite fonti riservate o anche con l’accesso diretto ai luoghi e alle persone che risultino coinvolte nell’inchiesta. Secondo i giudici di legittimità si può configurare l’ipotesi della sussistenza di giornalismo d’inchiesta anche quando l’autore non svolga esso stesso le attività investigative, inclusa l’acquisizione di testimonianze dirette, ma operi una valutazione complessiva ed autonoma di fatti noti o di dominio pubblico, per poi sottoporli alla critica personale.
Queste attività sono legittime se realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per il loro esercizio, come esse vengono elaborate dalla giurisprudenza.
Dette regole consistono nel rispetto della verità dei fatti (o della loro adeguata e seria ricerca), della pertinenza della notizia all’interesse pubblico perseguito e della correttezza formale della narrativa (in senso ampio, esteso dal giornale al prodotto video), senza che si trasmodi in un attacco gratuito alle persone coinvolte nell’inchiesta[1].
Verità dei fatti, pertinenza e continenza
Per quanto concerne la continenza espressiva richiesta al giornalista essa non può travalicare un tono pacato e descrittivo dei fatti, dovendo l’autore evitare il ricorso a espressioni allusive, decettive o insinuanti, come pure a toni sproporzionatamente scandalizzati, ovvero ancora tradursi in attacchi personali tesi a colpire moralmente il soggetto cui l’accusa è rivolta.
Di conseguenza, è censurabile il giornalista che ricorre a un tono sproporzionatamente sdegnato ovvero se si avvale dell’artificiosa e sistematica drammatizzazione di notizie che dovrebbero essere trattate come neutre, fino a giungere alle insinuazioni[2].
A proposito dell’interesse pubblico alla notizia, la decisione della Sez. III della Corte di Cassazione Civile n. 14727/2018, ha tracciato chiaramente i principi che devono informare l’attività giornalistica per assolvere il c.d. “pubblico interesse” all’informazione. Con tale sentenza la Corte ha ritenuto lecito che siano portati all’attenzione del lettore/spettatore fatti che, pur essendo dotati di verità, seppure non assoluta ma certamente putativa, ben possono assumere carattere congetturale, non potendosi pretendere la loro assoluta obiettività.
A migliore specificazione di quanto brevemente riportato in nota n. 1, l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. III, n. 13152 del 25 maggio 2017, ha statuito che l’esercizio del diritto di critica, che di per sé stesso non impone la natura assolutamente obiettiva dei fatti riportati, può essere esternato anche con linguaggio colorito e pungente. Tale diritto – scrivono i giudici – si discosta dal diritto di cronaca, che viene legittimamente esercitato qualora sussista la verità almeno putativa e la continenza dei fatti narrati.
Per la Cassazione, quindi, i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri, ma solo nel senso che non debbono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente, in maniera tale da sganciare illecitamente l’opinione espressa da tali fatti o da tali comportamenti.
Verità putativa e responsabilità per diffamazione
Attraverso questa sintetica esegesi giurisprudenziale sul diritto di cronaca, si perviene pari passu alla giustificazione di una differente lettura delle tre condizioni che scriminano il giornalista dal reato di diffamazione e dalla inerente responsabilità penale (seppure ora consistente nella sola multa, Art. 595 C.P.) e civile (in primo luogo l’art. 2043 del C.C.) per il risarcimento del danno di cui lo stesso è congiuntamente con il direttore e il titolare della testata ove essa sia registrata.
Infatti, la sopra citata ordinanza n. 30522 del 3 novembre 2023 della Suprema Corte, nell’assumere rilevanza centrale in riferimento al diritto dei giornalisti di esprimere la critica attraverso la diffusione di informazioni raccolte con le attività investigative, ha fissato regole meno rigorose per le notizie divulgate con tale mezzo, stabilendo che la “verità putativa” si concretizzi nell’acquisizione dell’informazione in buona fede, attraverso un lavoro serio e approfondito nella ricerca delle fonti che possono essere non certe ma devono risultare comunque attendibili.
Sotto il profilo della propalazione di notizie che lascino intendere la possibile commissione di illeciti da parte dei soggetti investigati, lo stesso provvedimento giudiziale in esame prescrive che tali ipotesi delittuose debbano essere formulate ed espresse in modo motivato e argomentato, si basino su elementi obiettivi e rilevanti e – in tale cornice – il sospetto generato abbia carattere “propulsivo e induttivo di approfondimento” e non si traduca nell’attribuzione de plano di un fatto non rispondente al vero.
Quanto si è detto non può in alcun caso prescindere dall’obbligo che fa capo ai giornalisti di rispettare i criteri etici e deontologici della professione[3], i quali fungono da argine alla diffusione di notizie lesive dell’altrui persona.
Docufilm e servizi d’inchiesta tra narrazione e manipolazione
La sintetica illustrazione dei temi riguardanti il giornalismo investigativo, ci porta a toccare in brevi tratti la questione sempre più frequente dei prodotti audiovisivi che affrontano temi giornalistici di attualità, i quali si pongono in un territorio intermedio fra il genere documentaristico e i brevi servizi di reportage, caratterizzandosi per l’intreccio di materiale archivistico, interviste, ricostruzioni di episodi e fatti, in una narrazione che si snoda secondo un “trattamento”[4] più che in base a una vera e propria sceneggiatura.
Pur essendo applicabili anche alle produzioni documentaristiche i medesimi principi della verità putativa e della diligenza nella ricerca delle fonti, il docufilm si realizza attraverso un processo in cui avviene la selezione delle immagini, il loro montaggio e la post-produzione, il che implica un’interpretazione della realtà in cui il confine fra narrazione lecita e manipolazione appare sfumato.
Anche l’obbligo del rispetto della continenza espressiva nel docufilm assume un significato diverso rispetto a quello di precisione e di rigoroso tenore linguistico dello scritto, declinandosi in termini di equilibrio narrativo e di corretta rappresentazione dei fatti narrati, di talché il regista è tenuto a effettuare una valutazione equilibrata dei fatti che intende mostrare al pubblico, dovendo in aggiunta curare il modo con cui tali informazioni vengono esposte, con l’obbligo di non trasformare il filmato in uno strumento di denigrazione o in un’illustrazione distorta dei fatti.
In merito alla ricostruzione degli eventi, il filmato che ricorre a trasposizioni drammatizzate attraverso l’impiego degli attori o per mezzo della simulazione degli accadimenti, per potere attingere alla soglia della verità putativa deve restituire alla visione del prodotto filmico un elevato grado di aderenza ai fatti accertati, oltre a dovere dimostrare la trasparenza dell’attività svolta che si articola sotto la direzione e la responsabilità del regista.
Per quanto riguarda l’interesse pubblico al contenuto della narrazione documentaristica, esso sarà tanto maggiore quanto più il tema trattato assume rilevanza sociale: un docufilm sulla violazione dei diritti umani o sul rispetto dell’ambiente merita un diverso livello di scriminante rispetto alle investigazioni riguardanti aspetti della vita privata altrui.
Riprese audiovisive, privacy e diritto all’immagine
Le indicazioni sopra tratteggiate si applicano anche ai servizi giornalistici o ai report informativi di accadimenti di interesse pubblico che si svolgono in un lasso temporale breve e che non consentono una revisione puntuale della narrativa. Avuto riguardo a tali servizi giornalistici, vi sono alcuni aspetti che devono essere valutati sin dall’inizio nella produzione audiovisiva, in quanto la narrazione dei fatti deve sempre e comunque attenersi rigorosamente alle norme di legge che, nel fare salva la libertà di espressione, pongono severi limiti alla violazione dei diritti della persona, al suo diritto di immagine e al trattamento dei dati personali di ogni individuo.
Inoltre, quando il materiale audiovisivo viene ripreso o registrato in luoghi che possono essere considerati “privati” e ciò si renda necessario per testimoniare fatti di reale interesse pubblico, è imprescindibile evitare che coloro i quali hanno effettuato le riprese siano identificati o identificabili, come pure i soggetti ivi ripresi dovrebbero essere sempre trattati con il c.d. blurring[5] e la distorsione della voce, che ne impedisca il riconoscimento, qualora – a certe condizioni – non si tratti di soggetti pubblicamente noti.
Di conseguenza, nel riprodurre i dialoghi delle interviste, il richiamo ai nomi e/o ai cognomi veri delle persone è rischioso, sia per ragioni di tutela dei dati personali che per l’incolumità delle persone stesse. Ciò vale sia per gli “intervistatori” che si sono recati a effettuare registrazioni video nei luoghi sotto indagine giornalistica, che per le altre persone coinvolte nei fatti oggetto delle riprese. In taluni casi ci troviamo di fronte a soggetti che potrebbero subire ritorsioni, ovvero altre forme punitive, da parte dei committenti o dei datori di lavoro o, addirittura, dal crimine organizzato.
Protezione delle fonti e minimizzazione dei dati
Un aspetto particolarmente rilevante nel contesto delle riprese di documentari o di servizi giornalistici d’inchiesta riguarda la protezione delle fonti; la giurisprudenza europea della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con la sentenza Goodwin c. Regno Unito del 1996[6] ha riconosciuto che la tutela della segretezza delle fonti è un elemento essenziale per lo svolgimento dell’attività giornalistica.
Va altresì sottolineato che le disposizioni deontologiche applicabili ai giornalisti e le norme sulla privacy pongono l’obbligo, nel riportare le notizie di pubblico interesse, di dare la precedenza a scelte contenutistiche che tutelino la riservatezza dei soggetti coinvolti nei fatti portati all’attenzione degli spettatori.
Allo stesso modo chi effettua le riprese deve compiere una valutazione sul tipo di inquadratura scelta, evitando di eccedere nel trattamento dei dati personali della persona oggetto della registrazione. In tal senso, i dati personali devono sempre essere trattati secondo i principi di essenzialità, pertinenza e non eccedenza (c.d. “minimizzazione”), in riferimento alla notizia riportata.
Reati ipotizzati, accostamenti e rischio diffamatorio
Ulteriori riflessioni merita la circostanza, spesso ricorrente nel caso di riprese audiovisive in diretta, che i fatti che si verificano nel corso delle registrazioni possano costituire una fattispecie di reato. Seppure non vi sia un obbligo di legge per i giornalisti di segnalare eventuali illeciti all’Autorità Giudiziaria, il valutarli come “reati” e il portarli all’attenzione pubblica come tali, implica dei notevoli rischi.
Infatti, un’errata valutazione di un determinato comportamento e l’espressione del convincimento che tale fatto costituisca un reato, può implicare un danno o un pregiudizio alla reputazione e all’immagine della persona fisica o giuridica coinvolta. Per questa ragione, nelle sequenze filmiche è opportuno evidenziare il nesso di causalità fra il fatto e l’evento trattato come illecito e vanno provati gli elementi che costituiscono il reato ipotizzato.
Inoltre, il c.d. “accostamento” fra un determinato soggetto e la sua posizione politica, ovvero la sua partecipazione o il suo coinvolgimento in altri eventi suscettibili di essere oggetto di valutazione critica o di riprovazione sociale, deve porsi in stretta correlazione con il contenuto delle riprese e non può essere utilizzato come strumento di diffamazione o di denigrazione dell’individuo ripreso, se non esista un nesso eziologico fra i fatti oggetto di accostamento e la sua persona.
Le norme italiane su immagini, privacy e diffamazione
Sui temi sopra brevemente trattati, le norme fondamentali che devono rappresentare il faro atto a illuminare le determinazioni del reporter e del produttore circa la scelta e l’uso delle immagini a corredo di notizie di interesse pubblico, che vanno sempre riportate nel rispetto del limite della continenza, come ricordato in precedenza, sono principalmente le seguenti:
- Art. 10 del Codice civile (“Abuso dell’immagine altrui”);
- Art. 96 e 97 della Legge 633/1941 (“Diritto al ritratto”);
- Artt. 5 – 11 del GDPR (Regolamento EU/679/2016) sul trattamento dei dati della persona e sul suo consenso a tale fine, come pure le relative norme del Codice Privacy italiano;
- Art. 595 del Codice penale (“Diffamazione”) e Legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Legge sulla stampa – Artt. 11 – 12 e 13);
- Art. 615-bis Codice penale (“Interferenze illecite nella vita privata”).
Queste disposizioni vanno raccordate con le norme della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo[7] (in particolare gli Artt. 8 – 10), la cui interpretazione giurisprudenziale da parte della Corte E.D.U. ha fornito preziose guide sul comportamento che deve essere tenuto, nel nostro caso dai giornalisti, nel riportare fatti e nel ritrarre le persone coinvolte nei loro servizi.
Libertà di espressione e Corte EDU
Avuto riguardo alle disposizioni sopra ricordate, l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la libertà di espressione, prevedendo al secondo comma che l’esercizio di tale libertà possa essere sottoposto a limitazioni “previste dalla legge e che costituiscano misure necessarie, in una società democratica, per la protezione della reputazione e dei diritti altrui”.
Nel porre un distinguo fra fatti di interesse pubblico per i quali la libertà di espressione gode di protezione rafforzata e fatti privati relativamente ai quali prevale la tutela della riservatezza, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha elaborato una ricca giurisprudenza partendo dalla considerazione che “la libertà di espressione concerne non solo le informazioni o le idee accolte con favore o considerate inoffensive, ma anche quelle che offendono, inquietano o disturbano”[8].
Il caso Haldemann c. Svizzera
Ulteriori aspetti rilevanti nella giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sono stati segnati dalla sentenza Haldemann c. Svizzera (Ricorso n. 21815/03) emessa il 15 febbraio 2011 e avente ad oggetto la trasmissione da parte della televisione svizzera RTS di un servizio giornalistico nell’ambito di un’inchiesta sulle pratiche assicurative sleali. Il servizio televisivo riprendeva il Sig. Haldemann in diverse occasioni in contesti che potevano fare trasparire una sua possibile connivenza con attività illecite. In tale caso, le riprese erano state effettuate senza il consenso dell’interessato e, soprattutto, senza l’applicazione del blurring delle immagini, che avrebbe consentito l’anonimizzazione della persona.
La Corte ha chiarito che la ripresa in luogo pubblico[9] non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 8 CEDU (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”), poiché il luogo ove vengono effettuate le riprese rappresenta un elemento rilevante ma non decisivo per escludere la violazione dei diritti inviolabili della persona. Secondo tale sentenza, la protezione della vita privata si estende oltre i confini fisici degli spazi privati nei casi in cui l’identificazione del soggetto possa causare pregiudizio alla sua reputazione, ovvero la ripresa riguardi aspetti della sua vita privata non rivelati volontariamente dall’interessato o, ancora, l’esposizione pubblica della sua immagine sia sproporzionata rispetto allo scopo informativo di pubblico interesse perseguito dall’organo della stampa.
Questo ragionamento della Corte EDU l’ha di conseguenza condotta a indicare che esiste per il giornalista un obbligo di anonimizzazione proporzionata delle riprese, il quale obbligo si traduce nel susseguente precetto: “Quando l’identificazione di una persona possa causarle pregiudizio, il giornalista deve valutare se sia necessario e proporzionato mostrare la persona in modo identificabile, potendo egli ricorrere a strumenti come la sfocatura (blurring) del volto o l’oscuramento delle generalità.”
Tale principio di diritto adottato dalla Corte di Strasburgo introduce il concetto di “minimo intervento necessario” (principio di minimizzazione) secondo cui il giornalista deve adottare le misure idonee a tutelare l’identità del soggetto ritratto tutte le volte in cui ciò sia compatibile con il fine informativo perseguito[10].
Il caso Sciacca c. Italia
Di grande interesse per i principi di diritto che ne derivano è anche il caso Sciacca c. Italia, dell’11 gennaio 2005 (n. 50774/99), in cui la Corte ha affrontato la questione di legittimità della pubblicazione di una fotografia di identità della ricorrente, con il volto solo parzialmente visibile, in un articolo riguardante un’inchiesta giudiziaria sulla creazione di una presunta scuola fantasma in Sicilia.
In detta fattispecie la Corte EDU ha affermato che la pubblicazione di fotografie senza adeguata anonimizzazione può configurare violazione dell’art. 8 della CEDU anche quando l’immagine sia solo parzialmente identificativa, essendo fondamentale valutare l’importanza del contesto narrativo in cui la fotografia si inserisce che, nel caso che ci occupa, riguardava la realizzazione e la diffusione a mezzo stampa della fotografia identificativa di una persona che era stata fermata e posta agli arresti domiciliari senza essere condannata, avendo patteggiato.
Cassazione, Corte costituzionale e bilanciamento dei diritti
Nel necessario rapporto di collegamento fra le decisioni dei tribunali interni e le decisioni della Corte EDU, va ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 41249/2012 (noto come caso “Sallusti”), ha optato per l’esistenza di una significativa interdipendenza tra i principi costituzionali italiani e la giurisprudenza della Corte per i Diritti dell’Uomo, affermando che l’ingerenza punitiva deve essere prevista dalla legge; deve perseguire il fine di proteggere diritti fondamentali altrui, tra i quali rientra espressamente la reputazione; deve essere necessaria in una società democratica.
La medesima sentenza della Suprema Corte di Cassazione evidenzia inoltre come il giudizio di necessità debba essere condotto con particolare rigore, tenendo conto della natura e della gravosità delle pene inflitte, nella prospettiva di impedire che misure punitive dissuadano i mezzi di comunicazione dall’adempiere al loro ruolo di allertare il pubblico, in caso di abusi dei pubblici poteri (sul tema di un diritto che si opponga ai pubblici poteri si veda la sentenza della Corte EDU Cumpana e Mazare c. Romania)[11].
Allo stesso riguardo, la Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 38/1973, ha posto l’art. 2 della Costituzione al centro dell’ordinamento statuale, ricomprendendo tra i diritti inviolabili “il diritto all’onore, che traduce in termini giuridici il valore essenziale dell’insopprimibile dignità di ciascun consociato, unitamente al diritto alla reputazione”.
Sul rapporto fra sentenze nazionali e sentenze della Corte EDU, la Corte costituzionale italiana riconosce alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo la natura di “parametro costituzionale interposto”, motivando tale qualificazione con il fatto che il nuovo testo dell’art. 117, Cost. se, da una parte, rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale[12].
Sulla scorta dei criteri consolidatisi nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato poi il principio del “bilanciamento razionale”, escludendo nelle decisioni di merito dei diversi organi giurisdizionali “ruoli gregari e gerarchie di valori” per privilegiare un indirizzo ermeneutico duttile e articolato, basato sull’idea centrale del bilanciamento razionale, che veda il sacrificio del diritto individuale della persona condizionato a un effettivo vantaggio della collettività.
Diffamazione e libertà di espressione negli Stati Uniti
Svolta questa rapida carrellata sulle regole applicabili in Italia e in Europa avuto riguardo alla libertà di espressione, possiamo passare velocemente in rassegna quanto accade negli Stati Uniti avuto riguardo ai temi presi in precedenza in esame.
Il diritto statunitense in materia di diffamazione (“defamation”) si fonda su principi profondamente diversi da quelli europei, essendo storicamente orientato verso una protezione rafforzata della libertà di espressione, specialmente in ambito politico.
La sentenza New York Times Co. c. Sullivan (1964) della Corte Suprema ha introdotto il principio secondo cui un pubblico ufficiale non può ottenere risarcimenti per diffamazione relativamente a dichiarazioni concernenti la sua condotta, a meno che non provi che la dichiarazione sia stata resa con il dolo dell’actual malice, cioè con la conoscenza della sua falsità o con grave trascuratezza nel determinare la verità.
Tale standard probatorio è stato esteso dalle “figure private” – che godono di maggiore tutela negli Stati Uniti – alle “figure pubbliche”, attraverso il precedente creatosi con il caso Curtis Publishing Co. c. Butts (1967), quest’ultimo riguardante proprio un articolo diffamatorio basato su un’inchiesta considerata dal ricorrente come non rispondente agli standard imposti dalla legge per legittimare la pubblicazione di notizie lesive dell’individuo[13].
Due casi recenti nelle corti statunitensi
Fra i casi in materia di diffamazione di recente esame da parte delle Corti Distrettuali statunitensi due di essi meritano di essere brevemente illustrati.
Il primo – radicato di fronte alla Corte Federale della California il 26 marzo 2026 – vede la ex-presidente dell’azienda cui fa capo la nota marca di gelati “Ben & Barry” citare in giudizio la Unilever PLC – attuale proprietaria dell’impresa – la quale lamenta che quest’ultima avrebbe avviato una campagna massiva di comunicazione diffamatoria nei suoi confronti, volta a denigrare ed intimidire la ex-dirigente dopo le sue dimissioni avvenute nel dicembre dell’anno 2025, atta a causarle stress e umiliazione.
Secondo la ricorrente già dall’anno 2022 gli executive della Unilever avrebbero cominciato ad opporsi all’appoggio da lei dato alla causa palestinese, sostenuta nell’ambito delle iniziative di carattere sociale svolte normalmente in seno alla “Ben & Barry”.
Di contro, la Unilever contesta comportamenti illeciti della donna manager, Anuradha Mittal, la quale avrebbe profittato indebitamente dei finanziamenti che la “Ben & Barry Foundation” aveva donato al think-tank Oakland Institute di cui la Mittal risulta essere fondatrice e direttore esecutivo.
Il secondo caso, conclusosi con la sentenza del Terzo Distretto della Corte d’Appello di Austin in data 20 marzo 2026, vedeva confrontarsi in un giudizio per diffamazione Elon Musk, il magnate statunitense operante in diversi settori dell’industria e delle comunicazioni, nei confronti di uno studente universitario, Benjamin Brody, per avere il primo pubblicato un “post” sulla social platform “Twitter” (ora “X”) in cui aveva identificato il ricorrente come partecipante a una rissa avvenuta il 24 giugno 2023 a Portland, in Oregon, fra gruppi di estremisti.
Benjamin Brody era stato erroneamente identificato come uno dei due partecipanti a volto scoperto ai tafferugli di Portland, sulla base delle affermazioni pubblicate da altri utenti di “Twitter” che avevano indicato lo stesso Brody come un agente federale che avrebbe simulato di essere un “falso Nazista”.
A fronte di queste illazioni, il 26 giugno 2023, dopo un periodo di silenzio, Benjamin Brody ha postato un messaggio sulla stessa sopra citata piattaforma social esibendo delle evidenze circa la sua presenza in California il giorno del tafferuglio, prove che escludevano la sua possibile identificazione come uno dei manifestanti riprodotti nelle immagini riprese in Oregon e pubblicate sulla piattaforma.
Ciò nonostante, il 27 giugno 2023, sulla pagina “Twitter” di Elon Musk è apparso un post con il seguente commento: “Pare che uno di essi sia uno studente universitario (che vuole lavorare per il governo) e l’altro un membro dell’Antifa, ma in ogni caso si tratta di una probabile situazione di falsa segnalazione”.
Sulla base di questa singola affermazione, Benjamin Brody ha agito in giudizio nei confronti di Elon Musk per diffamazione e il giudice della Travis County ha negato la “motion to dismiss” fatta valere dagli avvocati di Elon Musk in base al Texas Citizens Participation Act.
I legali di Elon Musk hanno impugnato il provvedimento e chiesto il rigetto dell’azione sulla base del Primo emendamento della Carta costituzionale statunitense che garantisce il diritto alla libera espressione del pensiero.
Nel motivare la propria decisione il Collegio ha anzitutto evidenziato le condizioni in base alle quali il ricorrente può agire per diffamazione, elencandole come segue: a) la pubblicazione deve riguardare la pubblicazione di una falsa dichiarazione sui fatti attribuibile a un terzo; b) che essa deve essere diffamatoria per il ricorrente; c) che tale affermazione falsa deve essere stata commessa con un certo grado di colpa, la cui determinazione dipende dallo status della persona offesa[14]; d) che vi sia un danno per il ricorrente, in taluni casi.
Dopo avere escluso – contrariamente a quanto asserito dalla difesa di Elon Musk – che Benjamin Brody potesse ricadere nella categoria delle “persone pubbliche”, seppure ai limitati effetti di essersi posto in prima linea nella controversia riguardante i tumulti di Portland, in quanto egli ha piuttosto cercato di sottrarsi dall’essere coinvolto nella vicenda, il Collegio è entrato nel merito dei fatti.
Nel merito della questione, la Corte composta da tre giudici – dopo avere osservato che risulta spesso difficile distinguere un’affermazione da una semplice opinione, circostanza quest’ultima che in ogni caso non esclude il contenuto diffamatorio di una frase – ha affermato che Elon Musk non è responsabile per avere fatto una dichiarazione falsa nei confronti di una terza persona; inoltre egli non ha mai menzionato Benjamin Brody, in modo tale che solo coloro i quali avevano partecipato al thread che lo nominavano avrebbero potuto comprendere che l’appellante si riferisse a lui.
Inoltre, dovendosi applicare al caso di specie il principio del giudizio di diffamazione che avrebbe espresso nel merito dei fatti un “ragionevole lettore”, cioè un lettore di media diligenza, nel prendere in esame sia i tweet precedenti che davano per certa la circostanza che la persona in questione fosse Benjamin Brody, sia quelli successivi di Elon Musk, esso non avrebbe concluso che quanto scritto dall’appellante implicasse l’espressione di affermazioni diffamatorie e neppure che le stesse sue notazioni facessero riferimento ad altri fatti non noti. A tale stregua, la Corte ha concluso con l’affermare la carenza delle condizioni perché possa essere avviata un’azione di diffamazione nei confronti di Elon Musk per i fatti a lui ascritti, accogliendo quindi l’impugnazione.
Giornalismo investigativo e diffamazione tra Italia, Europa e Stati Uniti
In conclusione, volendo proporre al lettore una sommaria analisi comparativa fra le norme italiane in materia di informazione e diffamazione, quelle elaborate dalla Corte EDU sulla scorta dell’omonima Convenzione Europea e quelle statunitensi che sono state brevemente esaminate, constatiamo che i tre sistemi giuridici in considerazione, pur convergendo sulla necessità di tutelare sia la libertà di espressione sia la reputazione individuale, adottano approcci significativamente diversi, in quanto il sistema statunitense assume l’approccio più permissivo per la stampa, particolarmente quando questa rivolge le proprie critiche ai pubblici ufficiali e ai personaggi pubblici, grazie all’adozione dallo standard elevato previsto dal requisito dell’actual malice con l’inversione dell’onere della prova sulla falsità da parte del soggetto che si dichiara diffamato.
Di converso, il sistema italiano, come è stato ampiamente illustrato, bilancia i diritti di giornalisti e persone che si dicono offese dalla diffamazione attraverso il meccanismo delle scriminanti (verità putativa, interesse pubblico, continenza), ponendo sul giornalista l’onere di provare il rispetto da parte propria di tali requisiti.
Infine, il quadro di riferimento derivante dalle norme della CEDU, così come fino ad ora interpretate dalla Corte EDU, offre una protezione forte alla libertà di stampa, subordinata alla condizione che l’ingerenza delle norme statuali in materia sia necessaria in una società democratica, con la Corte di Strasburgo che effettua un controllo ex-post sulla proporzionalità e aderenza dei criteri adottati alle disposizioni degli Stati aderenti alla Convenzione.
Queste differenze assumono implicazioni pratiche significative per l’attività del giornalista d’inchiesta, che deve orientarsi in un quadro giuridico variegato, consapevole che le medesime condotte possono avere conseguenze giuridiche diverse nei differenti ordinamenti.
Note
[1] Nell’ambito delle modalità espressive dei fatti giornalistici la giurisprudenza ha identificato l’esistenza del “diritto di cronaca” cui si affianca la manifestazione del “diritto di critica” da parte di chi riporta i fatti. Entrambi questi diritti rappresentano forme estrinseche del più ampio diritto alla libertà del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione. Sulla distinzione fra tali due forme espressive la Corte di Cassazione (Sezione V Penale, Sent. 38971/2013 del 5 luglio 2013) ha rilevato come la scriminante del diritto di critica si espanda in base alla notorietà (più o meno vasta) della figura pubblica criticata ma, soprattutto, in relazione a quanto sia socialmente, storicamente o scientificamente rilevante la notizia su cui la critica si appunta. Nell’esercizio del diritto di critica, l’esimente in questione va applicata ogni volta che essa “si manifesti attraverso l’esposizione di una personale interpretazione (…) nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato” (Cassazione Sent. 40408 del 16 ottobre 2009, Sez. V Penale).
Avuto riguardo invece al “diritto di cronaca”, i requisiti che debbono supportare l’informazione si sintetizzano con: a) la verità (anche putativa) del fatto narrato; b) l’interesse pubblico alla notizia; c) la continenza (o correttezza) nell’esposizione, temi che sono tratteggiati nel corso del brano di cui sopra (si confronti, Cass. Civ. Sez. III, Sent. N. 6973 del 22 marzo 2007).
[2] Su queste prescrizioni circa la continenza espressiva del reporter si può esaminare Cass. Civile, Sent. n. 5259 del 18 ottobre 1984; Cass. Civile, Sez. III, Sent. 15 dicembre 2004, n. 23366; in dottrina, si segnala l’articolo di G. Forlenza dal titolo: “L’assenza di frasi gratuitamente offensive fa scattare la scriminante del diritto di critica” in Guida al Diritto, 2001, 37, pag. 63).
[3] Si tratta principalmente della Legge 3 febbraio 1963 n. 69, recante “Ordinamento della professione di giornalista” e della “Carta dei doveri del giornalista” emanato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti nel 1993.
[4] Il “trattamento” in un documentario è il concept o plot narrativo, simile a una storia, che sviluppa il soggetto del filmato descrivendo le scene, i personaggi, l’ambientazione e il tenore visivo e auditivo del film. Nel documentario il “trattamento” delinea l’approccio narrativo, le interviste previste, l’uso dei materiali d’archivio e la struttura visiva dell’opera progettata.
[5] Si fa riferimento al ricorso a misure tecnologiche che prevengono l’identificazione del volto e dei tratti caratteristici di una persona che ne consentono l’identificazione.
[6] La sentenza pubblicata dalla Corte EDU in Grand Chamber il 27 marzo 1996 è raggiungibile qui: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}. Un analogo principio è contenuto nella decisione della Corte EDU resa il 16 giugno 2013 nel caso Nagla c. Latvia in cui l’uso di fonti anonime in una fattispecie che illustrava l’esistenza di presunti legami fra un politico e il crimine organizzato, è stato ritenuto meritevole di protezione per la tutela della libertà di stampa. Qui la sentenza: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122374%22]}
[7] Come precisa il trattato vigente, Il testo della Convenzione è stato modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 15 (STCE n. 213) in vigore dal 1° agosto 2021 e da quelle del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno2010.
[8] Il riferimento va alla sentenza Lingens c. Austria dell’8 luglio 1986 (Ricorso n. 9815/82 relativo a fatti svoltisi nell’anno 1975), con cui la Corte EDU ha affermato alcuni principi fondamentali in materia di libertà di espressione, asserendo che la stampa svolge il ruolo di “cane da guardia” delle società democratiche, rendendo lecito anche l’impiego di toni provocatori, sarcastici o duri. nel contesto del dibattito svolto verso gli esponenti politici (la decisione riguardava le aspre critiche mosse all’ex cancelliere austriaco Bruno Kreisky definito “immorale” e “indegno” dal giornalista e editore Peter Michael Lingens che per tale fatto era stato condannato dai tribunali austriaci). Nei confronti degli esponenti politici – ha detto la Corte EDU – la libertà di stampa consente quindi ai giudici di applicare una soglia di tolleranza più elevata rispetto ad analoghe espressioni rivolte ai privati cittadini. Non dissimile sul punto è la successiva decisione della Corte EDU nel caso pubblicato il 24 settembre 2019 in esito dei Ricorsi 75637/13 e 8114/14, proposti dai giornalisti portoghesi Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz contro il Governo del Portogallo.
[9] Un’analoga previsione scriminante delle riprese di persone note in luoghi pubblici è contenuta nell’art. 97 della Legge Autore italiana che va comunque correlata con le successive disposizioni sulla tutela dei dati personali.
[10] Nella decisione Von Hannover c. Germania (No. 2) [GC], del 7 febbraio 2012 (ricorsi riuniti n. 40660/08 e 60641/08), la Grande Camera ha affrontato il tema della pubblicazione di alcune fotografie di Carolina di Monaco in contesti privati. Nella sentenza la Corte ha ribadito che la pubblicazione di immagini di persone identificabili deve essere subordinata a un test di proporzionalità e che il contesto editoriale (pubblicazione su tabloid di gossip piuttosto che su stampa specializzata) incide significativamente sulla valutazione del bilanciamento degli interessi che deve essere svolto dal giornalista. Inoltre, la Corte ha implicitamente avallato l’uso del blurring affermando che, quando la notizia riguardi temi di interesse pubblico, la tutela dell’identità può essere assicurata mediante tecniche di anonimizzazione, a meno che l’identificazione non sia essa stessa elemento essenziale della notizia. Qui la decisione: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-109029%22]}
[11] La sopra citata sentenza depositata dalla Corte EDU il 17 dicembre 2004 si può leggere qui: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-67816%22]}
[12] Il riferimento valle Sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, rispettivamente n. 347 e n. 348. Nella seconda la Corte costituzionale precisa inoltre “Poiché (…) le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve peraltro escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione”.
[13] Un esame cursorio della giurisprudenza statunitense in tema di diffamazione è stato portato all’attenzione dei lettori con questo articolo: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/la-reputazione-rovinata-dallia-come-difendersi/
La copia digitale della decisione della Corte Suprema nel caso Curtis Publishing Co. c. Butts si trova qui: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/130/
[14] Come si è osservato in precedenza, anche in questo caso se la persona offesa è un privato è sufficiente provare la colpa, per un soggetto pubblico va dimostrata la “actual malice”.











