Con la sentenza n. 36572/23 la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che per il reato detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) è sufficiente che un soggetto sia consapevolmente partecipe di un gruppo Telegram dove sono condivisi file dal contenuto vietato dalla norma in oggetto. Non necessario avere fatto il download del materiale.
sentenza della cassazione
Pedopornografia, ora è caos: per il reato basta essere in chat
Secondo una recente sentenza della Cassazione, non c’è differenza tra un download dei file fatto sul cellulare o altro dispositivo e l’accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat. Anche partecipare ad una chat senza scaricare i file, sarebbe dunque reato. Ma è davvero cosi?
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