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Processo a Meta: imputato è il design ed è la svolta



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Le cause ora su Meta negli Usa ricordano i processi contro Big Tobacco e McDonald’s. Sappiamo già che il prodotto può far male, ma quello che conta è che le aziende abbiano costruito un sistema che rende prevedibile il danno nei minori. La storia si ripete in questi giorni ed è la chiave di volta

Pubblicato il 23 feb 2026

Tania Orrù

Privacy Officer e Consulente Privacy Tuv Italia



meta processo

Se ieri il caso riguardava i giocattoli negli Happy Meal, oggi il focus è su notifiche e algoritmi: quando l’ingaggio dei minori smette di essere mercato e diventa responsabilità? È la domanda che il processo a Meta porta per la prima volta davanti a una giuria, spostando il dibattito dagli effetti dei social media alla progettazione industriale dell’attenzione.

Zuckerberg davanti a una giuria, il tema “dipendenza social” entra in aula

Il 18 febbraio 2026 Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta Platforms, è stato chiamato a testimoniare davanti a una giuria del Tribunale Superiore della Contea di Los Angeles in quello che potrebbe essere un processo “pilota” storico, che indaga se Instagram e altre piattaforme social abbiano contribuito deliberatamente alla dipendenza dei giovani e causato danni alla loro salute mentale.

Mark Zuckerberg grilled in landmark social media addiction trial | BBC News

La causa è stata avviata da una donna californiana che sostiene di aver iniziato a usare Instagram e YouTube da bambina e di aver sviluppato depressione e ideazione suicidaria a seguito dell’uso compulsivo delle app, mentre l’accusa asserisce che Meta e Google abbiano perseguito profitti “agganciando” gli utenti più giovani pur conoscendo potenziali effetti sociali negativi.

Zuckerberg ha negato che Instagram sia progettato per creare dipendenza o mirare ai minori, sostenendo che gli utenti sotto i 13 anni non sono ammessi e che l’azienda ha introdotto funzioni per la sicurezza, ma le sue dichiarazioni sono state messe a confronto con documenti interni e obiettivi di engagement.

Se Meta perderà il caso, potrebbe dover pagare ingenti danni e, soprattutto, il verdetto potrebbe scalfire le tradizionali difese legali delle big tech sui danni agli utenti, in un clima di crescente backlash globale contro l’effetto dei social media sulla salute dei giovani.

Gli argomenti dell’accusa a Meta nel processo

Nel corso dell’udienza, la linea argomentativa dell’accusa si è articolata su due direttrici tipiche del contenzioso in materia di responsabilità da prodotto digitale: da un lato, la rilevanza strategica attribuita ai minori (e in particolare agli utenti in età preadolescenziale e adolescenziale) nei piani di crescita della piattaforma; dall’altro, l’esistenza di indicatori e obiettivi interni orientati all’incremento del tempo di permanenza sull’app (c.d. engagement metrics o screentime), considerati funzionali alla monetizzazione del servizio.

Emerge inoltre una terza questione, di natura regolatoria e organizzativa: l’effettiva esigibilità dei limiti di età dichiarati, la ripartizione delle responsabilità nella verifica anagrafica degli utenti e, più in generale, il dovere di progettazione di ambienti digitali che incorporino misure di tutela proporzionate alla vulnerabilità dei minori.

Le linee di difesa di Meta: regole, responsabilità, semantica

Dalla testimonianza e dai resoconti emergono almeno tre argomentazioni “standard”, che, al netto dei dettagli, compongono l’impianto difensivo di Meta.

La prima è la regola formale del “sotto i 13 anni non è consentito”. Zuckerberg ha infatti ribadito che Meta non permette l’accesso ai minori di 13 anni, difendendo così il perimetro: se l’utente è fuori dai termini d’uso, il problema è la violazione della regola e non riguarda il prodotto.

La seconda argomentazione consiste nello spostamento di responsabilità e cioè, verificare l’età è difficile e dovrebbe farlo chi controlla i device/app store.
Le piattaforme da sole non sarebbero in grado di verificare l’età in modo affidabile, per cui la “leva” sarebbe in capo ai produttori di dispositivi e agli app store, in pratica a chi gestisce l’accesso iniziale al servizio. Questo argomento ha il pregio di descrivere un nodo tecnico e industriale reale, ma porta con sé una conseguenza implicita molto delicata. Se la verifica è impossibile, la regola under 13 rischia di diventare, giuridicamente, una sorta di dichiarazione di principio e non una misura di tutela effettiva. Tutto ciò smentirebbe di fatto la prima regola (la soglia dei 13 anni per l’accesso), in quanto evidenzierebbe che le piattaforme in realtà stanno applicando una regola pur sapendo che di non poterla praticare né rispettare.

Questo sarebbe confermato, secondo la stampa, anche dall’email portata in giudizio e attribuita a Nick Clegg (all’epoca, top policy) che parlerebbe di limiti di età “non applicati” e di difficoltà nel sostenere “stiamo facendo tutto il possibile”, anche per la diversità di policy tra Instagram e Facebook. È il genere di documento che nei grandi contenziosi diventa “la frase” che condensa un intero capo d’accusa, cioè conoscenza del problema + insufficienza delle contromisure.

Poi c’è la semantica manageriale del: “erano solo milestone/gut check” e non obiettivi.
Quando entrano in scena email e documenti interni che indicano incrementi attesi del tempo medio quotidiano sull’app, la risposta è quella di ridefinire il significato di tali evidenze (non potendo più negarle), chiarendo che si trattava di parametri per comprendere l’“andamento” e il grado di fruibilità del prodotto, non di obiettivi da raggiungere né di incentivi per massimizzare lo screentime. Una difesa tipica dei processi industriali, in cui, senza contestare la prova, se ne confuta l’interpretazione.

Perché “non vogliamo i minori” non regge quando i documenti parlano di “tween strategy”

Per l’accusa, il punto principale è che i minori siano stati considerati storicamente un segmento strategico. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, in aula, durante il cross examination, sarebbe stato richiamato (tra gli altri) un documento interno del 2018 che, secondo la ricostruzione dell’accusa, attesterebbe in termini espliciti una strategia volta a intercettare e fidelizzare gli utenti già nella fase “tween” (preadolescenziale), quale leva funzionale al consolidamento della successiva base di utenti adolescenti (la dicitura utilizzata sarebbe stata If we wanna win big with teens, we must bring them in as tweens”).

Qui la difesa “formale” (vietati gli under 13) entra in attrito con la difesa “storica”, cioè quella ricordata dallo stesso Zuckerberg in aula, come riportato da Reuters, che si incentra su discussioni per la ricerca di versioni di Instagram che i bambini avrebbero potuto utilizzare in sicurezza, mai lanciate. Anche questa risposta, confermerebbe che la fascia pre-13 è stata oggetto di progettazione e discussione e, in ottica di responsabilità civile, ciò potrebbe pesare sul requisito della prevedibilità del rischio e sulla prova della consapevolezza aziendale.

Dalla nicotina alle timeline: analogie (e differenze) del processo Meta con Big Tobacco

Il parallelo con il tabacco offre una griglia di lettura giuridicamente pertinente.

Nella storia di Big Tobacco, due blocchi di fatti sono stati decisivi, ovverossia il marketing verso i giovani e “nuovi fumatori” e la consapevolezza del danno/gestione narrativa del rischio.

La letteratura e i documenti emersi negli anni durante importanti processi che hanno riguardato l’industria del tabacco hanno mostrato come l’attrazione dei più giovani fosse un obiettivo industriale, perché l’obiettivo fondamentale era la costruzione del “reclutamento” del consumatore. Studi e dossier su campagne come Joe Camel sono diventati simboli di un marketing percepito come orientato anche ai minori.

Nella causa federale USA v. Philip Morris, il giudice ha ritenuto provata una strategia di lungo periodo di inganno su rischi e dipendenza, inclusa la negazione del targeting giovanile. In pratica la discrepanza tra i documenti interni e i messaggi pubblici sono stati ritenuti una combinazione esplosiva per la responsabilità e rimedi imposti a Philip Morris.

Poi c’è l’importante precedente politico-giuridico, che è stato il Master Settlement Agreement del 1998, cioè l’accordo transattivo con cui le principali aziende del tabacco accettarono di versare oltre 200 miliardi di dollari agli Stati americani per coprire i costi sanitari legati al fumo e di sottoporsi a stringenti restrizioni pubblicitarie. Tra queste, il divieto di utilizzare personaggi, testimonial, sponsorizzazioni ed altre pratiche ritenute idonee ad attrarre i minori. L’intesa chiuse il contenzioso e trasformò obblighi negoziati in nuovi standard strutturali per l’intero settore, incidendo stabilmente sulle modalità di marketing e comunicazione dell’industria.

Anche nel processo contro Meta, qualora una giuria dovesse ritenere che alcune scelte di design o di gestione dell’utenza minorile integrino un profilo di responsabilità, il passaggio successivo, oltre che risarcitorio, sarebbe regolatorio, con possibili restrizioni strutturali sulle modalità di progettazione e promozione delle piattaforme.

Oppioidi e vaping: dall’illecito individuale alla gestione del rischio industriale

Le cause relative alla crisi degli oppioidi (si pensi al contenzioso contro Purdue Pharma e agli accordi transattivi multimiliardari conclusi con produttori e distributori) hanno mostrato come la responsabilità possa essere costruita, oltre che sul danno individuale, sulla gestione del rischio su larga scala. Produttori e distributori sono stati chiamati infatti a rispondere per strategie di promozione e monitoraggio ritenute inadeguate rispetto alla prevedibilità dell’abuso.

Analogamente, anche nel contenzioso contro aziende del vaping come Juul Labs, le autorità federali e diversi Stati hanno contestato strategie di marketing ritenute idonee ad attrarre i minori, sfociate in accordi per centinaia di milioni di dollari. L’attenzione si è concentrata sulle modalità di marketing percepite come attrattive per i minori e sulla rappresentazione del prodotto come alternativa meno pericolosa alle sigarette tradizionali.

In entrambi i casi, oppioidi e vaping, il giudizio ha dunque riguardato la combinazione tra prodotto, comunicazione e controllo interno del rischio.

Applicata ai social media, questa logica implica che la questione va oltre la libertà dell’utente di connettersi, poiché si estende alla configurazione delle funzionalità e alla gestione degli effetti collaterali prevedibili su gruppi specifici.

Le analogie tra Big Tobacco (e simili) e processo Meta

La principale analogia con Meta sta nella traiettoria.

Si parte infatti da un servizio progettato per massimizzare l’engagement, nel quale il pubblico giovane rappresenta un fattore rilevante di crescita e consolidamento. Emergono poi evidenze interne che segnalano rischi connessi all’uso intensivo da parte dei minori.

La difesa pubblica insiste sulla libertà di scelta individuale e sul ruolo del contesto familiare e sociale.

Il contenzioso, infine, prova a spostare il baricentro dal contenuto generato dagli utenti alla progettazione e alle condotte aziendali, individuando nel design il possibile punto di imputazione della responsabilità.

La differenza cruciale è che, mentre la nicotina è una sostanza, l’addiction digitale è un comportamento mediato da interfacce, algoritmi e rinforzi variabili. In tribunale, questo sposta il baricentro dalla tossicologia alla psicologia comportamentale e alla progettazione dell’esperienza utente. Tutto ciò sembra più litigioso sul piano causale, anche se non impossibile da provare.

Dal “junk food” ai feed di Meta: McDonald’s, minori e responsabilità

Anche il filone processuale che ha riguardato l’industria del junk food è utile, perché mostra il secondo grande ostacolo delle cause sulla dipendenza, cioè la causalità multifattoriale, oltre a evidenziare la centralità delle tecniche di ingaggio dei minori.

Nel caso Pelman v. McDonald’s Corp (2002), un gruppo di adolescenti di New York sostenne che il consumo abituale dei prodotti della catena avesse causato obesità e patologie correlate, denunciando pubblicità ingannevole e mancanza di adeguate informazioni nutrizionali. Il giudice federale Robert W. Sweet respinse le accuse, affermando che la legge non era chiamata a proteggere i consumatori dai propri eccessi quando i rischi sono conoscibili. Tuttavia, il contenzioso contribuì ugualmente a rafforzare le politiche di trasparenza nutrizionale e la pressione regolatoria sul settore.

La questione del marketing rivolto ai minori ha riguardato poi gli Happy Meal, i popolarissimi cestini per bambini con sorpresa. Nel 2010, Monet Parham, mamma di 41 anni, citò McDonald’s presso il tribunale di San Francisco sostenendo che l’uso dei giocattoli in omaggio costituisse una pratica predatoria idonea a influenzare i minori, incapaci di valutare criticamente l’offerta alimentare.

Analogamente, in Québec, nel 2018 è stata autorizzata dalla Corte Suprema una class action nei confronti di McDonald’s e del suo Happy Meal. In questo Stato, a differenza di molti altri ordinamenti nordamericani, vige infatti un divieto generale di pubblicità commerciale diretta ai minori di 13 anni (previsto dalla Consumer Protection Act). La norma adotta un criterio sostanziale e vieta qualsiasi pubblicità che, valutata nel suo contesto complessivo, sia “diretta ai minori”, tenendo conto di contenuto, modalità di presentazione e circostanze della diffusione. Il ricorrente (il Sig. Bramante, da cui il nome della causa, Bramante Vs McDonald’s restaurants) sosteneva che la catena, pur non realizzando necessariamente campagne pubblicitarie tradizionali rivolte ai bambini, utilizzasse una serie di tecniche di promozione capaci di aggirare il divieto formale, ovverossia l’uso sistematico dei giocattoli negli Happy Meal, packaging e visual con personaggi attrattivi per i più piccoli, esposizione dei giochi e del materiale promozionale a “altezza bambino” nei ristoranti, integrazione con franchise cinematografiche e cartoni animati.

A ben vedere, il nucleo di queste accuse riguarda la costruzione di un ambiente di consumo orientato a stimolare la richiesta da parte dei minori e la similitudine con le piattaforme digitali emerge nella centralità delle tecniche di ingaggio, piuttosto che nel prodotto in sé.

Nel processo a Meta, l’equivalente funzionale della “porzione supersize” dei fast-food è la concatenazione di scelte di design (notifiche, autoplay, ranking, loop di raccomandazione) che rende l’uscita più costosa dell’entrata.

Il punto giuridico che conta: contenuti vs design del prodotto digitale

Il vero tema è verificare se gli effetti negativi dei social media siano il risultato di scelte di design consapevoli e orientate alla massimizzazione dell’engagement in età evolutiva.

Le cause contro Meta segnano un passaggio strategico, dalla responsabilità per i contenuti alla responsabilità per l’architettura del servizio; dal non “siete responsabili di ciò che gli utenti postano/guardano”, al “siete responsabili di come avete progettato e gestito” il prodotto per massimizzare permanenza e ritorno, soprattutto in età evolutiva.

Una linea che anche l’UE sta sposando.

Questa impostazione serve a bypassare l’area di protezione storicamente riconosciuta alle piattaforme sulle decisioni editoriali e sui contenuti, e a spostare il focus su: product design (meccaniche di engagement e rinforzo); duty of care verso minori (prevedibilità del rischio e mitigazioni ragionevoli); deceptive/unfair practices (se comunicazioni e policy sono “di facciata” rispetto a pratiche effettive).

Non a caso, nei resoconti, si insiste su email interne, documenti e presentazioni strategiche, milestone di tempo d’uso, in quanto queste sono le prove che aiutano a trasformare una narrazione (la creazione della dipendenza) in un capo giuridico che consiste, precisamente, nella progettazione consapevole volta ad aumentare l’uso anche nei minori. Nonostante il rischio.

Cosa può cambiare: risarcimenti, discovery, rimedi e regolazione (Australia, Florida e non solo)

Anche senza una condanna “storica”, il contenzioso produce alcuni effetti rilevanti.

In primis, l’exposure economica e transazioni: il fatto che altri convenuti (es. Snap, TikTok) abbiano raggiunto accordi con la parte attrice prima o all’inizio del processo è un segnale importante, in quanto rivela che il rischio processuale viene prezzato, e ciò anche quando l’azienda ritiene di avere buone difese.

Poi, come nel tabacco, la discovery come leva di policy: oltre il verdetto, il valore risiede nella documentazione interna che diventa pubblica, orienta la regolazione e cambia la percezione sociale del “sapevano/ non sapevano”. In questo senso, l’MSA e i grandi contenziosi del tabacco hanno già mostrato quanto la trasparenza forzata possa incidere su marketing e governance.

E, infine, l’età come terreno di scontro. In parallelo ai processi, gli Stati cercano soluzioni-scorciatoia di tipo normativo. Così, in Australia è in vigore da alcuni mesi un regime di restrizioni che mira a impedire agli under 16 di creare o mantenere account su molte piattaforme, con obblighi di “reasonable steps” a carico dei provider.
Negli USA, la Florida ha adottato una legge che vieta account social sotto i 14 anni e richiede consenso genitoriale per 14-15, norma oggetto di contenziosi e impugnazioni da parte di associazioni industriali.

Il dettaglio è importante perché torna dentro l’aula: quando Zuckerberg sostiene che la verifica dell’età dovrebbe stare su device/app store, sta anche facendo una proposta implicita di architettura regolatoria. E sta tentando, insieme, di distribuire la responsabilità lungo la filiera.

La verifica dell’età in Europa

In Europa, l’approccio sull’età è più articolato e multilivello.

A livello UE, il GDPR (art. 8) consente agli Stati membri di fissare l’età del consenso digitale tra i 13 e i 16 anni per il trattamento dei dati nei servizi della società dell’informazione, creando una frammentazione regolatoria: la Francia ha fissato la soglia a 15 anni, la Spagna a 14, il Portogallo a 13.

Accanto a questo, il Digital Services Act (Regolamento (UE) 2022/2065) pur non introducendo un divieto generalizzato di accesso per età, impone obblighi rafforzati di tutela dei minori, tra cui il divieto di pubblicità mirata basata sulla profilazione quando il destinatario è un minore (art. 28) e obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici per le Very Large Online Platforms.

Alcuni Stati membri stanno inoltre discutendo o adottando normative nazionali per rafforzare i meccanismi di verifica dell’età o subordinare l’accesso ai social al consenso parentale, ma il dibattito europeo tende a concentrarsi meno sul divieto assoluto di accesso e più sulla responsabilità di progettazione (“safety by design”, “privacy by design”) e sulla proporzionalità delle misure di age assurance rispetto ai diritti fondamentali, inclusi libertà di espressione e protezione dei dati.

Il rischio reputazionale è già qui, il rischio legale sta maturando

La difesa di Meta (“non ammettiamo under 13”, “verificare è difficile”, “non volevamo massimizzare lo screentime, erano indicatori”) è coerente, ma soffre lo stesso punto debole che ha logorato le difese degli altri settori citati quando sono emersi documenti interni, ovverossia la distanza tra la comunicazione pubblica (tutela, regole, benessere) e la logica industriale (crescita, retention, segmenti giovani come pipeline).

Se c’è una lezione che i grandi contenziosi del passato insegnano (dal tabacco al junk food) è che il rischio reputazionale, da solo, raramente modifica in profondità un modello industriale fondato su dinamiche di consumo ad alta intensità.

L’indignazione pubblica può produrre aggiustamenti comunicativi, nuove policy, advisory board e strumenti di parental control; difficilmente però incide sulla logica economica sottostante, soprattutto quando l’engagement rappresenta la principale leva di monetizzazione. Ciò che storicamente ha determinato vere discontinuità è stato l’emergere di documenti interni in sede giudiziaria, l’esposizione a risarcimenti sistemici e l’imposizione di vincoli regolatori strutturali.

I processi contro Big Tobacco e le azioni contro McDonald’s insegnano che sappiamo già che il prodotto può far male, ma quello che conta è il fatto che le aziende abbiano costruito un sistema che rende prevedibile il danno nei minori e scelto di non ridurlo in modo proporzionato, pur potendolo fare.
Se questo assunto diventa anche dimostrabile (con evidenze interne, metriche e scelte di design), allora il confronto con il tabacco o con il junk food smette di essere un paragone retorico e diventa un precedente operativo: contenzioso seriale, rimedi strutturali, restrizioni di marketing, obblighi di trasparenza.

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