gig economy

Riders, troppe le falle nella nuova legge: una nuova occasione mancata

Il decreto-legge per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali pur rappresentando un primo step di riconoscimento per i cosiddetti riders, risulta una scelta di politica del diritto fin troppo prudente: restano dubbi circa la qualificazione dei lavoratori on demand e troppi lavoratori senza tutele minime

Pubblicato il 18 Set 2019

Alessia Consiglio

avvocato, diritto sul lavoro digitale

foodora

E’ entrato da pochi giorni in vigore il decreto-legge 101/2019, pubblicato il 4 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene la prima disciplina, in Italia, sui lavoratori su piattaforma.

Dopo un ultimo incontro tenutosi al MISE nel dicembre scorso e preso atto della mancanza di volontà da parte delle principali piattaforme di esporsi verso l’accoglimento della porzione di tutele minime reclamate dalle associazioni di rappresentanza dei riders, il legislatore ha deciso di agire piuttosto in solitaria, rispetto al tavolo delle trattative, emanando un decreto-legge che denota subito un approccio quantomeno timido.

Un doppio binario di intervento

Una timidezza subito percepibile già dal doppio binario di intervento: immediato per i profili attinenti alla qualificazione del lavoro digitale, posposto per quanto concerne la stringata disciplina sui riders reclutati con contratti di lavoro non subordinati.

Nel dettaglio, infatti, il decreto sposta immediatamente l’ago della bilancia verso la riconduzione del lavoro su piattaforma digitale all’area dell’etero-organizzazione (ex articolo 2, d.lgs. 81/2015), con una disposizione già in vigore da alcuni giorni.

Il d.l. 101/2019 aggiunge, infatti, un periodo all’articolo 2 del d.lgs. 81/2015 precisando che la etero-organizzazione potrà riscontrarsi anche nel contesto delle piattaforme digitali (ma su questo, chi aveva dubbi?) dal momento che l’articolo 2 si applicherà “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Il legislatore si è, così, prudentemente indirizzato verso l’assimilazione dell’ultimo orientamento espresso della giurisprudenza di merito sul tema.

La norma, tuttavia, non individua una qualificazione vincolante e definitiva per tali rapporti, ma indica quello che, dai primi commenti, appare essere un “suggerimento” proposto dal legislatore per i datori di lavoro digitali, passibile di smentita in presenza di elementi di fatto utili a conferire una qualificazione differente dal lavoro autonomo, ai singoli rapporti. 

Entreranno, invece, in vigore dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto, le regole di natura retributiva dedicate espressamente a una specifica categoria dei lavoratori digitali, i riders (comprendendo fra questi, però, solo quelli “occupati con rapporti di lavoro non subordinato”) che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, attraverso piattaforme anche digitali.

Le principali forme di tutela introdotte dal decreto riguarderanno:

  • il meccanismo di calcolo del corrispettivo: i fattorini potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate (ossia a cottimo), purché in misura non prevalente;
  • la retribuzione base oraria dovrà essere riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il fattorino accetti almeno una chiamata;
  • i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Il decreto, inoltre, estende ai riders la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I relativi adempimenti dovranno essere attuati dalle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali individuate anche come il soggetto che – a proprie spese – dovrà attuare le misure previste dal Testo unico sicurezza sul lavoro. Il premio di assicurazione a carico delle imprese soggette all’obbligo di copertura dovrà essere determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, tenendo conto – come base di computo – del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Si realizzerà, pertanto, un’estensione delle coperture previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, limitando, ma solo parzialmente, il ricorso allo schema retributivo del cottimo (ammesso “purché in misura non prevalente”) e rinviano alla contrattazione collettiva per la definizione di “schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.

Alcuni esempi virtuosi

Un generale richiamo alla contrattazione collettiva, fra l’altro, ancora scarsamente captato dalle parti sociali. Fra gli sparuti esempi virtuosi, infatti, possono citarsi il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017 che ha imposto formalmente l’inserimento della figura professionale nella filiera di produzione; la sigla nel 18 luglio del 2018 di un accordo integrativo che ha collocato i ciclo-fattorini nelle tutele e nei parametri retributivi del CCNL, la contrattazione di secondo livello, in alcune esperienze territoriali in Toscana, nonché la Carta di Bologna, anche se quest’ultima – purtroppo – non è stata accettata dalle più significative multinazionali ed è pertanto rimasta sostanzialmente lettera morta.

Di estremo interesse, anche se poco noto, risulta l’accordo raggiunto tra le piattaforme sindacali confederali e la società Runner Pizza (società del food delivery attiva nel settore da più di 25 anni) per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e l’applicazione del CCNL logistica a più di 200 fattorini.

Un esempio, questo, che induce fortemente a ritenere non solo possibile, ma anche assolutamente praticabile il riconoscimento della subordinazione, e delle connesse tutele, ad alcuni lavoratori digitali, ai quali – prevede l’accordo – sarà riconosciuta anche l’anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti di collaborazione.

Tutti le lacune del decreto legge

In definitiva, ad un occhio attento, la pubblicazione del decreto-legge, pur rappresentando un primo step di riconoscimento per questi lavoratori, non può che risultare una scelta di politica del diritto abbastanza acerba. Il legislatore ha, di fatti, optato per un posizionamento che non scioglie nessuno dei dubbi (fra quelli sondabili nel rispetto del principio di indisponibilità del tipo) circa la qualificazione dei lavoratori on demand dal momento che si pone come un indirizzo verso una scelta contrattuale che rischia – nella sostanza – di trascendere dalla pura libertà contrattuale delle parti, per fondarsi su una cieca e ostinata convinzione dell’assenza apodittica del vincolo di subordinazione in un rapporto di lavoro che, invece, mostra diversi fianchi (non solo uno) ad una diversa ricostruzione.

Anzi, se possibile questo intervento complica il quadro qualificatorio dipanando la ben nota zona grigia di disciplina che si stanzia fra subordinazione ed autonomia, senza chiarire, in altre e diverse occasioni, il ruolo che l’art. 2 dovrebbe avere nel nostro ordinamento.

Sulla via del solito agnosticismo, il legislatore rimane piuttosto prudente (o forse pavido?) in tema di lavoro su piattaforma: non si spinge a riconoscere anche un possibile vincolo di subordinazione (tanto sollecitato dalle rappresentanze sindacali e/o autonome dei lavoratori on demand), né tantomeno lo menziona come possibile fattispecie qualificatoria. Commuta dalla giurisprudenza la fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate (una fattispecie che continua a porre numerosi interrogativi in dottrina sulla sua natura di norma di fattispecie – norma di disciplina – norma apparente), ma la pone come una possibile, fra le altre, delle quali però, come un cane che si morde la coda, non fa menzione alcuna.

Infine, se da un lato il decreto difetta, sul piano metodologico, di un impianto coerente e integrato di regolazione del lavoro on demand, dall’altro lascia sprovvisti di copertura tutti quei lavoratori digitali che, non solo non è assolutamente detto vedano applicata la disciplina opzionale delle etero-organizzazioni, ma non rientrando neppure nella categoria dei riders non vedranno applicate neanche le tutele minime stabilite adesso per legge unicamente per i fattorini. E non per tutti i fattorini, fra l’altro. Anche questi appaiono come un numero ristretto rispetto al variopinto panorama del food delivery italiano considerata la definizione propostane che si espone a diverse insussistenze e fragilità: se il lavoratore consegna a piedi o in macchina o in “ambito rurale” è davvero escluso dalle tutele?

In conclusione il decreto resta un tentativo – purtroppo ancora una volta – non del tutto riuscito di dare risposte a una nuova categoria di lavoratori e lavoratrici, in continua espansione, parimenti orfani di riferimenti sul divieto assoluto del cottimo, sul diritto alla disconnessione, sulle tutele sindacali, il riposo, un orario minimo garantito e la garanzia di un compenso dignitoso.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2