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Testamento digitale: guida completa per proteggere l’eredità



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L’eredità digitale si riferisce alla gestione dei beni online post mortem. Il testamento digitale emerge come strumento chiave per la pianificazione successoria. Le nuove leggi e tecnologie garantiscono la protezione e la distribuzione sicura dei beni digitali

Pubblicato il 19 giu 2025

Alessia Frattini

ESSE-CI Centro Studi



testamento digitale

Il concetto di eredità si è ormai ampliato, includendo non solo i beni materiali, ma anche quelli digitali. Account, dati e contenuti online rappresentano oggi componenti sempre più rilevanti del patrimonio ereditario, contribuendo a ridefinire i confini di ciò che fino a poco tempo fa si considerava trasmissibile.

La normativa italiana sui dati post mortem e le lacune legislative

La tutela dei dati post mortem è disciplinata dall’art. 2-terdecies del D.Lgs. n. 101/2018, che ha modificato il Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Questa norma stabilisce che i diritti relativi ai dati personali di una persona deceduta — quali accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità — possano essere esercitati da chi vi abbia un interesse proprio, agisca per la tutela dell’interessato come mandatario, o invochi ragioni familiari meritevoli di protezione.

La stessa disposizione riconosce all’interessato, in vita, la possibilità di vietare l’esercizio di tali diritti da parte di terzi, mediante una dichiarazione espressa, specifica e inequivoca, resa al titolare del trattamento. Tale divieto, però, non può limitare i diritti patrimoniali spettanti agli eredi né impedire a terzi di far valere il proprio diritto di difesa in giudizio.

Va tuttavia rilevato che il legislatore non chiarisce se tali diritti siano oggetto di una vera e propria successione mortis causa o se si tratti di una legittimazione autonoma, fondata su un interesse personale.

Definizione e componenti dell’eredità digitale moderna

Ad oggi, in Italia — e più in generale in Europa — manca una disciplina organica in materia di eredità digitale.

Per colmare almeno in parte questo vuoto, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato il 6 marzo 2025 un aggiornamento del Decalogo sull’eredità digitale, affrontando le sfide emergenti legate alla gestione dei beni digitali dopo la morte.

Cosa si intende per eredità digitale

Ma cosa si intende per eredità digitale?

Con questa espressione si fa riferimento all’insieme dei dati e delle informazioni riconducibili al defunto che permangono online anche dopo il decesso. Ne fanno parte, ad esempio:

  • account di posta elettronica e social network,
  • criptovalute e wallet,
  • contenuti archiviati sul cloud,
  • siti web, file, fotografie, video e altri documenti digitali.

L’identità digitale spiegata bene

Nel loro insieme, questi elementi compongono quella che viene definita la digital identity del soggetto.

L’identità digitale può essere intesa in senso:

  • statico, come rappresentazione dell’identità reale attraverso dati che permettono di identificare il soggetto in modo elettronico;
  • dinamico, come proiezione dell’identità personale nella rete, legata anche al diritto all’oblio e alla possibilità di cancellare i propri dati nel rispetto della volontà dell’interessato.

Morte fisica e dati digitali

La morte fisica di un individuo non comporta l’automatica scomparsa dei suoi dati digitali. Al contrario, tali informazioni tendono a permanere online per un tempo indefinito, spesso tendente al perpetuo. Questi dati — identificativi o comunque idonei a rendere riconoscibile il soggetto — costituiscono oggi la sua vera e propria eredità digitale.

Cosa sono i beni digitali

La massa ereditaria digitale è composta da beni immateriali di natura sia patrimoniale, ossia economicamente valutabili, sia non patrimoniale, che rispondono invece a esigenze affettive o morali, non suscettibili di quantificazione economica.

Questi beni possono essere distinti in:

  • beni digitali online, legati a rapporti contrattuali con provider (es. account email o social media);
  • beni digitali offline, creati o acquistati dal defunto (es. fotografie, video, documenti archiviati su dispositivi fisici).

Il testamento digitale come strumento di pianificazione successoria

In assenza di una normativa italiana organica, la gestione di tali beni può rivelarsi complessa, soprattutto quando il defunto non ha lasciato istruzioni precise. In questo contesto, uno strumento utile di pianificazione è il testamento digitale.

Cos’è il testamento digitale

Il testamento digitale è un documento con cui una persona stabilisce le modalità di gestione dei propri beni digitali dopo la morte. Può essere redatto in una delle forme previste dal codice civile per i testamenti ordinari (olografo, pubblico o segreto), ma con contenuti specificamente riferiti all’identità e al patrimonio digitale.

Designazione di un erede digitale: ruolo e responsabilità

Il Decalogo sull’eredità digitale del Consiglio Nazionale del Notariato è stato aggiornato, tra le altre cose, proprio per promuovere l’adozione del testamento digitale e la designazione di un erede digitale: una persona di fiducia del defunto incaricata di:

  • gestire i dati digitali del de cuius;
  • decidere sulla conservazione o cancellazione dei contenuti:
  • trasmettere in modo sicuro e tracciabile le credenziali di accesso ad account;
  • disporre di criptovalute e altri asset digitali, indicando le relative chiavi di accesso;
  • nominare un contatto erede (ove la piattaforma lo consenta).

Mandato post mortem: caratteristiche e limitazioni giuridiche

Tali istruzioni possono essere fornite non solo per testamento, ma anche mediante un mandato post mortem, strumento utile soprattutto per beni digitali con valore affettivo o personale (come fotografie, archivi privati, messaggi).

Ai sensi dell’art. 1703 del codice civile, il mandato è un contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. In questo caso, l’oggetto del mandato riguarda attività come la chiusura di account, la cancellazione di dati, o la trasmissione di contenuti a familiari del defunto.

L’art. 1722, comma 4, dello stesso codice, stabilisce tuttavia che il mandato si estingue con la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. A rigore, quindi, il mandato post mortem sembrerebbe inefficace.

Tuttavia, la giurisprudenza ne ammette l’utilizzo, riconoscendogli natura di negozio unilaterale con effetti post mortem.

Va precisato che il mandato post mortem non è idoneo a trasferire beni digitali di valore economico. In tali casi, è necessario ricorrere a un testamento formale, redatto nelle forme di legge.

Requisiti di validità del testamento digitale e limiti attuali

Affinché le disposizioni relative all’eredità digitale siano giuridicamente vincolanti, è quindi indispensabile che siano espresse nel rispetto dei requisiti di validità previsti dalla normativa testamentaria.

Rimangono però evidenti alcuni limiti:

  • l’assenza, tanto in Italia quanto a livello europeo, di una disciplina unitaria in materia;
  • la mancanza, da parte di molte piattaforme digitali, di procedure trasparenti e accessibili per la gestione degli account degli utenti deceduti.

Queste criticità rendono tuttora complesso, per gli eredi, accedere ai dati e ai contenuti digitali che sopravvivono alla persona.

Tutela della privacy e beni non trasmissibili per successione

Accanto alle difficoltà operative, non può essere trascurato l’aspetto fondamentale della tutela della riservatezza dei terzi, i cui diritti e libertà potrebbero essere coinvolti, qualora i dati digitali del defunto li riguardino direttamente.

Non tutti gli elementi digitali, però, possono essere oggetto di successione mortis causa.

Ad esempio, le credenziali di accesso agli account — secondo parte della dottrina — non costituiscono beni digitali in senso proprio, ma semplici chiavi di accesso, con funzione protettiva e identificativa. Di conseguenza, non sarebbero trasmissibili agli eredi.

Allo stesso modo, i contenuti concessi in licenza (come software o servizi in abbonamento) non possono essere trasmessi, in quanto la titolarità del bene non appartiene al de cuius ma rimane in capo allo sviluppatore o fornitore.

Esempio pratico di testamento digitale per criptovalute

Un esempio di testamento digitale, la cui formulazione può essere assistita anche dall’intelligenza artificiale, potrebbe essere il seguente:

“Possiedo un wallet di criptovalute (Bitcoin ed Ethereum) accessibile tramite l’app Ledger. Le chiavi private sono custodite in un file cifrato, il cui accesso è regolato da un sistema di autenticazione a due fattori. Nomino mio figlio Marco come beneficiario di tali asset, con l’obbligo di rivolgersi a un consulente esperto per la loro gestione.”

Come si può notare, il testatore regola l’accesso al proprio patrimonio digitale, definendo le modalità operative attraverso cui l’erede potrà acquisirne la disponibilità e gestirlo.

Tecnologie emergenti: IA, blockchain e smart contracts per testamenti

L’intelligenza artificiale può dunque assistere chi desidera disporre dei propri beni digitali per testamento, supportando la redazione dell’atto e suggerendo clausole conformi alla normativa vigente e alle esigenze del testatore.

Un ulteriore strumento di supporto può essere rappresentato dalla blockchain, un registro aperto e decentralizzato, in cui i dati sono raggruppati in blocchi crittografati e collegati in ordine cronologico. Grazie alla sua natura immodificabile e trasparente, la blockchain offre garanzie di tracciabilità e integrità alle disposizioni testamentarie, riducendo il rischio di frodi, contestazioni o smarrimento.

A ciò si aggiungono gli smart contracts (“contratti intelligenti”): protocolli informatici basati su blockchain, programmati per eseguire automaticamente clausole contrattuali secondo la logica if–then (se si verifica un evento, allora si attiva un’azione).

Nel contesto ereditario, uno smart contract può essere programmato per attivarsi al verificarsi della morte del testatore (evento registrato sulla blockchain), automatizzando l’esecuzione delle volontà testamentarie e distribuendo direttamente i beni digitali agli eredi designati, senza necessità di intervento umano.

Prospettive future e necessità di riforma normativa

Le potenzialità del testamento digitale sono quindi in continua evoluzione.

Tuttavia, resta urgente l’adozione di una normativa ad hoc, che colmi le attuali lacune e consenta una disciplina chiara e uniforme del fenomeno.

Una regolamentazione dedicata garantirebbe la protezione della memoria, dell’identità e del patrimonio digitale della persona, salvaguardando allo stesso tempo i diritti degli eredi e dei terzi coinvolti.

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