Domanda
Gentile Dottore,
in seguito a pignoramento presso terzi l’avvocato distrattario e beneficiario dell’ordinanza di assegnazione deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente, pur se il pagamento comprensivo di imposte e ritenute, è effettuato dal terzo pignorato.
Se il cliente è una PA l’avvocato deve comunque emettere fattura elettronica con la specificazione che l’Ente nulla deve in quanto le somme sono state pagate dal terzo? In tal caso la PA (che nulla deve) come deve procedere per “estinguere ” la fattura elettronica pagata da terzi? Ho avuto varie opinioni dagli Uffici di Ragioneria.
Potrebbe essere possibile fatturare direttamente al debitore indicato dal provvedimento del Giudice dell’esecuzione, visto che il provvedimento individua come creditore direttamente l’avvocato, ma l’Agenzia delle Entrate sembra di contrario avviso.
Resto in attesa e la ringrazio
Antonio Palazzi
Risposta
Gentile Avvocato,
La fattura va emessa nei confronti del cliente. Come da Lei correttamente riferito, l’Agenzia delle Entrate (Circolare del 06/12/1994 n. 203 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III) e la Corte di Cassazione convergono sulla tesi, che appare tra l’altro perfettamente conforme al dettato normativo (art.21 DPR 633/1972).