Le rapidissime innovazioni prodotte dagli sviluppi tecnologici hanno portato all’introduzione dell’interfaccia Formweb nel processo amministrativo telematico (p.a.t.), con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 09/05/2025 (recante la modifica delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, in G.U. n. 111 del 15/05/2025).
Indice degli argomenti
Come accedere a Formweb
Le modalità di accesso al portale dell’avvocato sono cambiate, essendo oggi permesso solo tramite identità digitale, utilizzando uno dei seguenti metodi di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): è possibile accedere utilizzando le proprie credenziali SPID
- CIE (Carta di identità elettronica): è possibile accedere tramite la Carta di identità elettronica utilizzando un lettore NFC o il proprio smartphone abilitato
- Smart Card (CNS – Carta nazionale dei servizi): per gli utenti abilitati in possesso di una Carta nazionale dei servizi abilitata (cioè una smart card contenente un certificato digitale di autenticazione personale), che hanno una postazione che permetta la lettura della CNS e che hanno installato i driver della CNS
L’accesso avviene al seguente indirizzo: https://pe.prod.cloud.giustizia-amministrativa.it.
L’identificazione tramite sistemi di identità digitale è un’innovazione in linea con le norme dettate dal Regolamento eIDAS [Reg. (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/07/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, e successive modificazioni e integrazioni].
Formweb e il portale dell’avvocato: accesso e nuovi profili
Fra le innovazioni più significative va ricordata l’introduzione del nuovo profilo utente “collaboratore”, che permette al difensore munito di procura di indicare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, i collaboratori ai quali consentire l’accesso, attraverso il portale dell’avvocato, ai fascicoli digitali, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS.
In sostanza, l’innovazione predetta permette che l’inserimento dei dati e il deposito tramite Formweb possa essere effettuato, oltre che dai difensori muniti di procura, anche dai soggetti dagli stessi indicati come collaboratori, sotto la propria esclusiva responsabilità.
Nella sessione dedicata al portale dell’avvocato del website della Giustizia amministrativa (che si conferma uno dei migliori esistenti nel settore della Giustizia) sono pubblicati video tutorial, FAQ, slide “Pillole” e video a carattere formativo per l’utente (di seguito un esempio).
Figura 1 tratta da “Pillole e video” del website giustizia-amministrativa.it
In altri termini, il decreto 09/05/2025 modifica la definizione di “soggetti abilitati” includendo espressamente «i difensori e le parti pubbliche e private, nonché i collaboratori indicati dai difensori muniti di procura, sotto la responsabilità dei difensori medesimi, nei limiti stabiliti dal presente decreto» [cfr. art. 1 co. 1 lett. a) iii.].
Tale modifica formalizza l’accesso al SIGA da parte dei collaboratori dei difensori, consentendo una gestione più agevole delle attività processuali all’interno degli studi legali.
Formweb e la nuova procedura guidata di deposito
Il decreto 09/05/2025 introduce significative modifiche alle regole tecnico-operative del p.a.t. (di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28/07/2021, recante le Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico).
La recente riforma prevede una nuova modalità di inserimento, invio e deposito online degli atti processuali, attraverso una procedura guidata, denominata Formweb, di compilazione di campi prestabiliti contenuti in apposite schermate che cambiano in numero e in disposizione in base al tipo di deposito [cfr. art. 1 co. 1 lett. a) punto i. decreto 09/05/2025].
Figura 2 tratta da “Pillole e video” del website giustizia-amministrativa.it
Tale nuova modalità di deposito degli atti processuali attraverso l’interfaccia Formweb è destinata a divenire la modalità principale di deposito degli atti processuali, relegando la PEC a strumento sussidiario da utilizzarsi solo in caso di comprovate ragioni tecniche che impediscano l’uso della procedura Formweb.
La recente riforma prevede altresì la graduale eliminazione della procedura di upload, precedentemente prevista come modalità alternativa di deposito in caso di impossibilità di utilizzo della PEC.
Le funzionalità della procedura Formweb
La nuova procedura guidata Formweb consente, fra l’altro, di salvare una bozza del nuovo deposito (attraverso le funzioni “crea bozza” e “salva bozza”), consentendo al professionista di non perdere i dati inseriti anche se il deposito non viene ultimato.
In questo modo è possibile riprendere la compilazione in un momento successivo, esattamente dal punto in cui è stata interrotta, con evidenti vantaggi in termini di flessibilità operativa e riduzione del rischio di errori.
Figura 3: la schermata Formweb relativa all’inserimento dei dati del ricorrente nella procedura di deposito di un ricorso
Il modulo “RiepilogoDepositoFormweb”
La procedura di deposito tramite Formweb è disciplinata dall’art. 1 co. 2 lett. c) del decreto 09/05/2025, il quale introduce il nuovo art. 6-bis (Deposito tramite Formweb – art. 9 dell’allegato 1) dell’Allegato 2 delle Regole tecniche-operative del p.a.t.
Al termine della compilazione e dell’inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema consente di generare un documento (modulo) digitale in formato PDF, denominato “RiepilogoDepositoFormweb”, riepilogativo dei dati e dei documenti contenuti nel deposito.
Va effettuato il download del modulo RiepilogoDepositoFormweb, che va salvato sul proprio PC. Il modulo va firmato con firma digitale in formato PAdES (cfr. art. 6-bis dell’Allegato 2 delle Regole tecniche-operative del p.a.t.).
Dopo la sottoscrizione con firma digitale in formato PAdES, il modulo riepilogativo va caricato sull’interfaccia al momento dell’invio del deposito telematico.
Il perfezionamento del deposito telematico e le criticità operative
La recente riforma prevede che all’atto dell’invio il portale generi automaticamente una ricevuta, cui seguirà, entro le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo, un messaggio PEC di conferma della registrazione contenente il numero di protocollo assegnato e la data di deposito.
Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito si considera perfezionato nel momento in cui viene generata la ricevuta di invio.
Il nuovo comma 2-bis all’art. 9 dell’Allegato 1 delle Regole tecniche-operative del p.a.t. stabilisce che il deposito effettuato mediante Formweb è tempestivo quando entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata dal portale la ricevuta di invio.
In caso di mancato deposito, attestato da un messaggio PEC del sistema SIGA, è necessario ripetere l’attività di deposito.
Anomalie tecniche e rimessione in termini
Qualora si verifichino anomalie che impediscano il perfezionamento del deposito, il sistema invierà un messaggio PEC con l’indicazione delle eventuali problematiche tecniche riscontrate, consentendo all’utente di ripetere il deposito con le necessarie modifiche.
In presenza di cause non imputabili all’utente che abbiano determinato il mancato deposito, ai fini dell’eventuale rimessione in termini da parte del giudice è necessario allegare sia il messaggio PEC contenente l’informazione di mancato deposito sia la ricevuta dell’invio originario.
La norma prevede, infine, che l’avvenuta registrazione del deposito possa essere verificata anche attraverso un’apposita funzionalità presente nel portale stesso, offrendo così uno strumento ulteriore di controllo per l’utente.
Deposito cartaceo eccezionale e limiti agli ipertesti
Il co. 8 dell’art. 9 dell’Allegato 1 delle Regole tecniche-operative del p.a.t. viene completamente sostituito, prevedendo adesso che nel corso del giudizio il giudice possa, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, non solo autorizzare ma anche ordinare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti.
Viene, inoltre, aggiunto il co. 8-bis, il quale specifica che non sussistono le eccezionali e comprovate ragioni tecniche allorché l’atto o il documento ecceda i limiti dimensionali consentiti per l’upload nel sistema, salvo che esso non sia in alcun modo divisibile in più parti o suscettibile di compressione così da rientrare nelle dimensioni consentite.
La recente riforma ha aggiunto il co. 1-bis all’art. 12 dell’Allegato 2 delle Regole tecniche-operative del p.a.t., che vieta l’uso di collegamenti ipertestuali o attivi negli atti depositati, salvo l’uso di tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione interna all’atto.











