La Cassazione penale interviene per la prima volta in modo esplicito sull’uso dell’intelligenza artificiale negli atti giudiziari e sulle conseguenze delle cosiddette “allucinazioni” dell’IA.
Con la sentenza n. 23006/2026, la Terza sezione ha chiarito che la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti, probabilmente generati da sistemi di intelligenza artificiale, non attenua la responsabilità della difesa, ma la aggrava.
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Cassazione penale sull’uso dell’AI
Secondo la Corte, infatti, una citazione di giurisprudenza inesistente «rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale». Per questo, una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso, l’art. 616 cod. proc. pen. consente di applicare una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso deciso, la Cassazione ha condannato la parte al pagamento di 5.000 euro, determinati in via equitativa, proprio perché non vi era alcuna ragione per ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il caso sottoposto al vaglio della S.C. riguardava un ricorso avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli -in funzione di giudice dell’esecuzione- che dichiarava l’inammissibilità di un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione resa dal PM a seguito di un procedimento per abuso edilizio nei confronti di un soggetto, nel frattempo deceduto.
L’istanza di revoca era stata proposta nell’interesse del terzo interessato che aveva -fra gli altri articolati punti- dedotto come la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto qualificata come inesistenza soggettiva ciò che sarebbe, invece, una mera inesattezza anagrafica priva di effetti invalidanti, in quanto l’identità del soggetto istante si sarebbe potuta comunque ricavare dal complesso degli elementi contenuti negli atti del procedimento.
Al fine di sostenere la succitata tesi, il ricorrente richiamava tre precedenti della S.C. che il relatore della sentenza ha corretto, in prima battuta, indicando gli esatti riferimenti.
Inoltre, il ricorrente ha anche inserito nel corpo del ricorso citazioni inesistenti e che riguardavano principi di diritto mai affermati dalla Cassazione.
La Cassazione tra identità dell’istante e richiami inventati dall’AI
Nonostante i richiami fossero stati totalmente inventati (si parla di «…frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica»), gli ermellini sono comunque entrati nel merito della vicenda facendo proprio al dictum della Corte territoriale secondo cui «<…> l’atto di nomina allegato all’incidente [era stato] sottoscritto da un soggetto indicato con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e residenza risultati non corrispondenti ad alcun soggetto esistente nelle verifiche anagrafiche compiute.
Ed ancora, «L’ordinanza considera irrilevante il fatto che l’errore fosse già presente nell’ingiunzione a demolire, perché ciò che rileva è l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, il quale deve essere riferibile ad un istante identificato in modo corretto e verificabile.»
Il nodo dell’identificazione anagrafica
È giusto sottolineare come la S.C. abbia riconosciuto, al di là delle “allucinazioni” dell’IA generativa, la correttezza teorica del principio di diritto sostenuto dal ricorrente, in base al quale l’erronea indicazione delle generalità non dovrebbe comportare l’automatica nullità dell’atto, qualora l’esatta identificazione dell’interessato si possa ricavare dallo stesso o dal contesto processuale.
Il nodo centrale della vicenda è esattamente questo: il principio invocato dall’interessato, per quanto corretto in astratto, non poteva trovare applicazione al caso di specie; l’atto di nomina allegato alla procedura risultava, infatti, firmato da una persona i cui dati anagrafici non corrispondevano -anche a seguito delle verifiche effettuate- ad alcun soggetto realmente esistente.
Si tratta di un vuoto d’identità che ha reso impossibile la riconducibilità dell’istanza ad un soggetto rendendola invalida.
La S.C. rileva due punti di criticità in ordine alla specifica difesa: il primo evidenzia come la Corte d’Appello non avesse verificato una mera irregolarità, ma una effettiva divergenza anagrafica in aperto contrasto con il principio della certa riferibilità all’atto introduttivo ad una persona fisica; in secondo luogo, -anche a voler ammettere che la motivazione della Corte necessitasse un maggiore affinamento- in sede di legittimità il venir meno del motivo di specie non sarebbe stato da solo idoneo a travolgere l’ulteriore ratio a sostegno della declaratoria di inammissibilità (Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass.; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 – 01).
Allucinazioni IA in campo giuridico e valore dei precedenti
I Giudici hanno, nel caso in esame, ritenuto in astratto corretto il principio diritto invocato, ma i precedenti riportati non riguardavano assolutamente la specifica questione rilevata dal ricorrente; in ogni caso, quandanche i precedenti fossero stati esistenti, la loro pertinenza sarebbe dipesa dalla possibilità di dimostrare che l’interessato fosse identificabile con certezza.
Il passaggio chiave della sentenza
In tal senso, appare doveroso citare il passaggio chiave della sentenza: «<…> quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi: essi avrebbero potuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale e non investisse la riferibilità complessiva della procura e dell’istanza; ma pèrdono forza persuasiva se il giudice del merito, come avvenuto nel caso in esame, accerta l’assenza di corrispondenza anagrafica della complessiva identità dichiarata.
In altre parole, i precedenti richiamati dalla difesa – come detto, non riferibili alla questione giuridica qui esaminata – sono astrattamente coerenti sul piano del principio, ma non paiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie concreta, così come ricostruita dall’ordinanza.»
Avvocati, fonti e responsabilità nell’uso dell’AI dopo la Cassazione
In altre occasioni si è parlato delle prime sull’uso non corretto dei sistemi di IA negli atti giudiziari, tuttavia quest’ultima è di particolare rilievo in quanto, non solo motiva l’inammissibilità citando a più riprese un problema tecnico conosciuto dagli esperti del settore (le c.d. “allucinazioni dell’ IA”), ma ha anche stigmatizzato l’obbligo da parte delle difese di effettuare un rigoroso controllo dei precedenti giudiziari; nell’occasione ha anche comminato al ricorrente una sanzione pecuniaria particolarmente gravosa (euro 5.000).
Difatti, dal recente dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari, emerge con chiarezza un principio fondamentale: il professionista ha sempre l’obbligo di verificare le fonti di diritto e, deve essere chiaro che, se nel ricorso vengono inserite sentenze mai pronunciate o riferimenti inesistenti, non si può parlare di errore incolpevole ma di una grave mancanza di diligenza e di controllo professionale.
Ed è per questo motivo che la colpa nella presentazione del ricorso ricade interamente su chi lo ha prodotto, senza possibilità di invocare l’affidamento cieco ed incondizionato ai sistemi di IA, come anche impone il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e la Legge 132/2025.
Fonti:
Cassazione Penale – Sez. III – Sentenza n. 23006/2026 dell’11/06/2026 dep. il 22/06/2026.













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