scenario

DLT Pilot Regime in Italia, ecco i vantaggi per le imprese



Indirizzo copiato

Grazie al DLT Pilot Regime europeo, anche l’Italia può avvalersi di un quadro regolatorio che consente di impiegare strumenti digitali per gestire strumenti finanziari in forma tokenizzata

Pubblicato il 10 nov 2025

Claudio Grimoldi

Founder Turbo Crowd



contratti (1); digitalizzazione contratti pubblici Contratti AI in azienda; dlt pilot regime

Il sistema finanziario che conosciamo, pur avendo garantito stabilità e crescita per decenni, mostra oggi i segni del tempo. Le sue architetture, concepite in un’era pre-digitale, sono diventate complesse, costose e lente, creando barriere significative per gli attori economici più piccoli e più dinamici.

Le inefficienze del sistema finanziario tradizionale hanno reso evidente la necessità di un cambio di paradigma. Una delle risposte sperimentate dall’Unione Europea per incontrare questa necessità è la Distributed Ledger Technology (DLT), che consente di emettere, negoziare e regolare strumenti finanziari in forma tokenizzata con maggiore rapidità, trasparenza e sicurezza.

Grazie al DLT Pilot Regime, anche in Italia stiamo sperimentando un quadro normativo che permette alle imprese di sfruttare strumenti digitali ancora inesplorati per raccogliere capitali a costi inferiori, raggiungere investitori globali e trasformare l’illiquidità degli strumenti finanziari (debito/rischio) in una nuova forma di valore scambiabile. È il risultato di un percorso strategico decennale dell’Unione Europea: costruire un mercato dei capitali più efficiente, integrato e accessibile. 

DLT e inefficienze dei mercati dei capitali tradizionali 

Il DLT Pilot Regime nasce per superare limiti strutturali che da tempo penalizzano le imprese europee, e in modo particolare le PMI, nella ricerca di capitali.

Tra i principali fattori critici spiccano:

  • Ciclo di regolamento T+2: nelle transazioni tradizionali, lo scambio effettivo di titoli e denaro avviene due giorni dopo l’esecuzione teorica dell’operazione. Questo meccanismo, oltre a immobilizzare capitali preziosi, espone le controparti a un rischio di inadempienza che rallenta la circolazione delle risorse finanziarie. L’UE stessa sta già pianificando un passaggio al T+1 entro il 2027 per allinearsi ad altre giurisdizioni e migliorare l’efficienza, ma la DLT promette di superare completamente questo paradigma (vedremo come). 
  • Costi e complessità del post-negoziazione: dietro ogni operazione si cela una filiera composta da depositari centrali, stanze di compensazione, banche depositarie e altri intermediari. Ogni passaggio nasce per ragioni di sicurezza, ma aumenta la complessità operativa e i costi e crea potenziali punti di inefficienza. 
  • Accesso limitato per le PMI: i processi di quotazione restano complessi e onerosi, con costi proibitivi per la maggior parte delle PMI. Questo costringe tantissime aziende a dipendere quasi esclusivamente dal credito bancario, riducendo le opportunità di crescita e innovazione. 
  • Frammentazione dei mercati: nonostante tentativi di armonizzazione come la direttiva MiFID, l’Europa soffre ancora di mercati dei capitali divisi lungo confini nazionali. Il risultato è una minore liquidità complessiva e minori opportunità per le imprese e per gli investitori. 

Questi elementi ci aiutano a spiegare perché l’UE abbia deciso di puntare sulla DLT come catalizzatore per un sistema più efficiente, capace di abbattere costi e barriere, e di raggiungere il duplice obiettivo di Capital Markets Union e Savings and Investments Union.

Dalla Capital Markets Union alla Savings and Investments Union 

Il DLT Pilot Regime si inserisce in un percorso politico ed economico di lungo periodo. L’Unione Europea ha avviato già nel 2014 l’operazione Capital Markets Union (CMU), con l’obiettivo di creare un mercato dei capitali unico e integrato a livello europeo. La CMU mirava a diversificare le fonti di finanziamento per le imprese, in particolare le PMI, mobilitare i capitali privati verso l’innovazione e rafforzare la resilienza del sistema finanziario. 

Negli anni, questo progetto si è evoluto nella Savings and Investments Union (SIU), presentata nel 2025 come naturale prosecuzione della CMU. L’idea alla base della SIU è chiara: incanalare l’enorme risparmio privato europeo, spesso fermo su conti correnti infruttiferi, verso investimenti produttivi in grado di sostenere la transizione verde e digitale, rafforzando al tempo stesso l’autonomia strategica dell’Europa nei confronti dei competitor internazionali.

La SIU rappresenta dunque un approccio più ampio e sistemico, che considera l’intero ecosistema finanziario europeo – bancario e di mercato – come un unico sistema da ottimizzare per trasformare i risparmi in investimenti e quindi finanziamenti. È in questo quadro che la DLT viene riconosciuta come tecnologia abilitante capace di superare le inefficienze strutturali, ridurre i costi e accelerare i processi, avvicinando finalmente l’UE all’obiettivo di un mercato dei capitali unico, liquido e accessibile.

Come funziona il DLT Pilot Regime 

Veniamo al tema centrale di questo articolo. La DLT, Distributed Ledger Techology, è la tecnologia alla base delle reti blockchain. Un registro distribuito, infatti, è un database condiviso e sincronizzato tra più partecipanti, dove le transazioni sono registrate in blocchi concatenati e protetti crittograficamente, immutabili se non con l’approvazione di tutti i nodi della rete. In ambito finanziario questo significa poter contare su una verità condivisa, dove ogni passaggio – per esempio, dall’emissione al trasferimento di titoli – è tracciabile e verificabile in tempo reale.

La DLT abilita inoltre l’utilizzo di smart contract, programmi informatici che si auto-eseguono quando si verificano condizioni predefinite. In ambito di mercato dei capitali, gli smart contract riducono tempi e costi, consentono regolamenti istantanei (T+0) e abbattono la necessità di complesse attività di riconciliazione tipiche del back-office.

Il DLT Pilot Regime è il regolamento europeo (UE 2022/858) che istituisce una sandbox normativa per testare l’applicazione della tecnologia DLT ai mercati finanziari. Entrato pienamente in vigore nel marzo 2023, consente a operatori già esistenti e nuove imprese di sviluppare e di sperimentare infrastrutture di mercato basate su DLT per l’emissione, la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari tokenizzati.

La sua caratteristica chiave è la possibilità di ottenere deroghe mirate a norme esistenti – come MiFID II e CSDR – che, pensate per infrastrutture centralizzate, risulterebbero incompatibili con un modello decentralizzato. Si tratta dunque di un laboratorio controllato in cui innovazione e tutela degli investitori possono convivere.

Il regime ha una durata iniziale di tre anni, prorogabile fino a sei. Al termine, la Commissione Europea e l’ESMA valuteranno i risultati per decidere se rendere permanenti le regole o introdurre aggiustamenti. In questo modo, il DLT Pilot Regime funge da ponte tra sperimentazione tecnologica e normazione stabile.

Obiettivi

Gli obiettivi del DLT Pilot Regime coniugano la necessità di sostenere l’innovazione e stimolare il mercato dei capitali con quella di tutelare gli investitori e la stabilità di quello stesso mercato.

  • Promuovere l’innovazione: l’obiettivo primario è quello di creare uno spazio legale per lo sviluppo e la sperimentazione di crypto-asset che si qualificano come strumenti finanziari (i security token) e delle infrastrutture di mercato DLT necessarie per la loro negoziazione e regolamento. 
  • Raccogliere dati per una normativa futura: il regime pilota funge da laboratorio a cielo aperto per i regolatori. L’esperienza pratica acquisita dagli operatori e la supervisione delle autorità permetteranno di raccogliere dati preziosi sui benefici, i rischi e le sfide operative della DLT applicata ai mercati dei capitali. Queste informazioni saranno fondamentali per elaborare un quadro normativo permanente. 
  • Garantire la sicurezza e la stabilità: questa sperimentazione deve svolgersi in un ambiente controllato che preservi un elevato livello di protezione degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria complessiva. Si vuole evitare la creazione di “zone grigie” o di opportunità di arbitraggio normativo che potrebbero essere sfruttate a danno del sistema. 

Strumenti finanziari ammessi

Il DLT Pilot Regime non si applica a tutti gli strumenti finanziari, ma a una selezione precisa, con soglie di controvalore che dimostrano la volontà di favorire PMI o società quotate a media capitalizzazione.

  • Azioni: ammesse quelle di società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro. 
  • Obbligazioni e strumenti del mercato monetario: emissioni con valore totale inferiore a 1 miliardo di euro. 
  • Quote di OICVM (fondi comuni di investimento): patrimonio gestito inferiore a 500 milioni di euro. 

Questi limiti escludono le grandi società quotate e concentrano il campo d’azione su imprese di dimensioni ridotte, che costituiscono spesso il motore dell’innovazione e hanno più difficoltà ad accedere alla quotazione in Borsa.

Per operare con tali strumenti, il regime introduce tre nuove infrastrutture di mercato:

  • DLT MTF (Multilateral Trading Facility): piattaforme di negoziazione multilaterali dedicate ai security token. 
  • DLT SS (Settlement System): sistemi che gestiscono il regolamento delle transazioni tokenizzate. 
  • DLT TSS (Trading and Settlement System): infrastrutture integrate che uniscono in un’unica piattaforma trading e settlement, semplificando radicalmente la catena operativa del post-trading. 

Questa impostazione rende il DLT Pilot Regime non solo un esperimento tecnologico, ma anche uno strumento di politica industriale, pensato per creare mercati più accessibili ed efficienti per le PMI.

I vantaggi della DLT per le aziende

Il valore aggiunto del DLT Pilot Regime si comprende appieno solo analizzando i benefici operativi che la tecnologia porta rispetto al sistema tradizionale.

  • Tokenizzazione degli asset: permette di trasformare azioni, obbligazioni o quote di fondi in rappresentazioni digitali frazionabili e trasferibili con maggiore semplicità. Questo apre la porta a un pubblico di investitori più ampio, anche con ticket di ingresso ridotti. 
  • Maggiore liquidità: asset tradizionalmente illiquidi, come le azioni di PMI non quotate, diventano più facilmente scambiabili, incentivando gli investimenti. 
  • Atomic Settlement: il “regolamento atomico” prevede che una transazione sia indivisibile. Questo significa che o entrambe le parti della transazione si completano istantaneamente e con successo, o nessuna delle due avviene. Si realizza, così, lo scambio simultaneo di titoli e denaro, eliminando il rischio di controparte. Si passa da T+2 a T+0, con liberazione di capitali oggi immobilizzati e una drastica riduzione dei costi di back-office. 
  • Smart contract e automazione: i processi che tradizionalmente richiedono intermediari e verifiche manuali vengono automatizzati. Cedole, dividendi e scadenze possono essere gestiti in modo trasparente e senza errori con gli smart contract, aumentando l’efficienza operativa. 
  • Trasparenza e tracciabilità: ogni passaggio è registrato in modo immutabile sul registro distribuito. Gli investitori hanno la possibilità di verificare in tempo reale lo stato delle transazioni, aumentando fiducia e sicurezza. 
  • Riduzione dei costi di intermediazione: meno attori coinvolti nella catena del post-trading significa meno oneri per le imprese e maggiore sostenibilità delle operazioni di raccolta capitali anche per importi contenuti. 
  • Bacino globale di investitori: la natura intrinsecamente digitale e transfrontaliera delle piattaforme DLT permette di superare le barriere geografiche. Un’azienda italiana, per esempio, può presentare la propria offerta di investimento a una platea globale di investitori, senza la necessità di complesse procedure di roadshow o di quotazione su mercati esteri, nonostante chiaramente viene sempre richiesto il supporto di un soggetto regolamentato che si occupa del collocamento. 

La sinergia tra DLT e crowdfunding

Il DLT Pilot Regime acquista ulteriore valore se considerato insieme al Regolamento europeo sul crowdfunding (ECSPR – Reg. UE 2020/1503). Quest’ultimo ha introdotto il passaporto unico europeo per le piattaforme e stabilito regole comuni per tutti gli operatori di crowdfunding e le imprese che vogliono raccogliere capitali in crowdfunding nell’Unione Europea.

Il problema storico dell’equity crowdfunding era la scarsa liquidità: gli investitori che sottoscrivevano quote di PMI non quotate spesso non avevano possibilità di rivenderle prima di anni, in attesa di un’acquisizione o di una quotazione. Con la combinazione di ECSPR e DLT Pilot Regime, questo scenario cambia radicalmente, rendendo possibili e stimolando sia il mercato primario sia il mercato secondario.

  • Mercato primario: una startup o una PMI può raccogliere capitali tramite una piattaforma di crowdfunding, per esempio emettendo strumenti finanziari tokenizzati conformi all’ECSPR. 
  • Mercato secondario: quelle stesse quote possono essere ammesse alla negoziazione su un DLT MTF, creando un mercato regolamentato e liquido. 

La sinergia tra i due regolamenti consente così di completare il ciclo di vita del capitale: dalla raccolta iniziale alla possibilità di scambio sul mercato secondario. Per le imprese significa maggiore attrattiva delle campagne di crowdfunding e valutazioni più competitive; per gli investitori, significa disporre di una via d’uscita e di nuove opportunità di ingresso.

L’incontro tra tokenizzazione e crowdfunding, in conclusione, può convogliare risparmio privato verso l’economia reale in modo più diretto ed efficiente, contribuendo in modo sostanziale all’obiettivo della Savings and Investments Union.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati